REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 AGOSTO 2009 - N. 40
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 27 luglio 2009, n. 58348.
S.U.A.P. (Sportello unico per le attività produttive) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000.

AGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI
Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 175/GAB del 9 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 14 settembre 2007, sono state adottate nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in attuazione della normativa introdotta a livello nazionale dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare l'art. 4, comma 3, del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007 prevede che "nei comuni, singoli o consorziati, dove è attivo ed opera lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), l'istanza dovrà essere presentata a detto Sportello".
Con la presente vengono pertanto emanate direttive in merito alle procedure da seguire, da parte degli Sportelli unici, per quanto riguarda gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006.
1.  Presentazione della domanda
La domanda di autorizzazione deve essere redatta secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007. Lo sportello unico deciderà il numero di copie da allegare all'istanza in funzione degli enti chiamati ad esprimersi in conferenza. Analoga procedura deve essere seguita per le eventuali integrazioni necessarie.
2.  Trasmissione della documentazione
Così come disposto dall'art. 4 del D.P.R. n. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica alll'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
Il S.U.A.P. effettua (con riferimento all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera) una verifica esclusivamente formale della domanda e della relativa documentazione presentata. Dopo tale verifica il S.U.A.P. provvede alla trasmissione della domanda, completa degli allegati, all'autorità competente individuata dal comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007 (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o Provincia regionale), per l'attivazione dell'endo-procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Copia della domanda, con relativi allegati, dovrà inoltre essere indirizzata agli enti esterni ed agli uffici comunali interessati. Le procedure di verifica e di trasmissione dell'istanza devono essere effettuate dal S.U.A.P. nel rispetto di quanto previsto in merito dal D.P.R. n. 447/98.
3.  Avvio dell'endo-procedimento: conferenza di servizi
A seguito della ricezione della domanda, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attiva le procedure di cui all'art. 5 e seguenti del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007, e indice entro 30 giorni la prevista conferenza di servizi.
4.  Conclusione dell'endo-procedimento: autorizzazione alle emissioni in atmosfera
A conclusione delle procedure di cui al precedente punto l'autorità competente, come sopra individuata, rilascia l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, o provvedimento motivato di diniego, secondo le procedure previste dal decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007. Il provvedimento di autorizzazione alle emissioni viene trasmesso dall'autorità competente al S.U.A.P. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo.
5.  Conclusione del procedimento da parte del S.U.A.P.
Il S.U.A.P., a seguito della ricezione dell'autorizzazione alle emissioni, e una volta conclusi gli adempimenti di propria competenza, adotta l'atto ricognitivo di autorizzazione, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, e ne cura la notifica:
-  all'azienda che ne ha fatto richiesta;
-  all'autorità competente al rilascio delle emissioni in atmosfera, individuata dal comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007 (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o Provincia regionale);
-  agli organi di controllo, così come individuati dall'art. 16, comma 4, del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007;
-  alla commissione provinciale tutela ambiente competente per territorio;
-  al comune territorialmente competente.
Copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente dovrà inoltre essere inviata dal S.U.A.P. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (G.U.R.S.) per la prevista pubblicazione.
Nel caso di (motivato) diniego del S.U.A.P. all'emanazione del provvedimento autorizzatorio finale, nonostante il rilascio del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, copia del provvedimento finale di diniego dovrà essere trasmessa dal S.U.A.P. all'autorità competente individuata dal comma 1 dell'art. 3 del decreto n. 175/GAB del 9 agosto 2007 (Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente o Provincia regionale), affinché si possa provvedere alla revoca del provvedimento rilasciato.
La presente viene trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Il dirigente del dipartimento regionale territorio e ambiente: INTERLANDI
(2009.32.2197)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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