REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 28 AGOSTO 2009 - N. 40
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 24 luglio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Termini Imerese.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 16600 del 9 agosto 2007, pervenuto il 13 agosto 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 16 agosto 2007 al n. 60206, con il quale il comune di Termini Imerese ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 6205 del 17 marzo 2008, pervenuto il 18 marzo 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 19 marzo 2008 al n. 22754, con il quale il comune di Termini Imerese ha dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo Assessorato, prot. n. 9311 dell'1 febbraio 2008;
Vista la delibera n. 17 del 26 febbraio 2007, con la quale il consiglio comunale di Termini Imerese ha adottato la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007;
Vista la certificazione datata 9 maggio 2007 a firma del segretario generale del comune di Termini Imerese, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007, nonché attestante che avverso la stessa sono state presentate 7 osservazioni;
Visto il fascicolo delle osservazioni presentate avverso la variante al piano regolatore generale adottata, nonché la relazione a firma dei progettisti contenente le determinazioni relative alle medesime;
Vista la delibera n. 82 del 9 luglio 2007, con la quale il consiglio comunale di Termini Imerese ha espresso le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate avverso la delibera consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007;
Vista la nota prot. n. 26 del 13 giugno 2008, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 dell'8 maggio 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Il comune di Termini Imerese è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto n. 76 del 23 febbraio 2001 i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti il 23 febbraio 2006;
Da quanto si evince dalla proposta dell'ufficio, è stato rilevato che a distanza di qualche anno dall'approvazione del piano regolatore generale sono pervenute istanze all'amministrazione comunale da parte di associazioni professionali ed imprenditoriali, da forze politiche locali ecc. di correzione di alcuni parametri edilizi, l'aggiornamento di alcune procedure abilitative e l'introduzione di nuove norme, nazionali e regionali, volte allo snellimento delle attività a carico degli uffici comunali, tra cui la Denunzia di inizio di attività (Dia), allo scopo di meglio disciplinare l'attività edificatoria del territorio comunale, in ragione dei nuovi programmi di sviluppo,
Pertanto, con atto deliberativo n. 17 del 26 febbraio 2007, sono state adottate dal consiglio comunale le modifiche di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio con emendamenti rispetto al testo approvato dalla III commissione consiliare permanente.
Si riporta di seguito il testo degli articoli modificati dal consiglio comunale; tutte le modifiche sono evidenziate in grassetto, quelle che provengono da emendamenti sono inoltre sottolineate.
Proposta di modifica delle norme tecniche d'attuazione
Art.  5  -  Opere soggette a semplice comunicazione ed allegati a corredo della stessa
Al comma 3, al punto b) viene aggiunto "inclusi i soppalchi all'interno delle unità immobiliari".
Con riferimento all'emendamento approvato dal consiglio comunale non si condivide il testo modificato in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  14  -  Manutenzione straordinaria
Al comma 2 viene aggiunto:
"Inoltre sono interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione straordinaria:
il rifacimento di uno o più solai con altri anche di caratteristiche tecnologiche diverse, nel rispetto delle quote originarie ed interpiani;
il rifacimento della copertura con sostituzione della struttura portante, nel rispetto delle quote originarie di gronda e di colmo e delle pendenze del tetto;
il consolidamento della muratura portante anche a mezzo dell'inserimento di contrafforti interni in cemento armato e delle fondazioni anche attraverso la sostituzione di parti limitate di essi;
modifica della forma, dimensione, pendenza delle scale esistenti che costituiscono elemento strutturale".
Inoltre è stato aggiunto un ulteriore comma 5, che così recita:
"5.  Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/1985, gli interventi di manutenzione straordinaria richiedono autorizzazione non onerosa.".
Questa unità operativa 3.1 condivide il testo modificato ad eccezione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  15  -  Restauro e risanamento conservativo
Il comma 2 viene integrato e modificato aggiungendo le lettere da a) a g), che scandiscono le modalità di intervento; sono inoltre aggiunte, rispetto al testo originario, ulteriori 4 modalità di intervento denominate d), e), f) e g), così descritte:
"d) modifica della consistenza e del numero delle unità immobiliari anche con l'eventuale variazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare e comunque sempre nel rispetto della volumetria preesistente;
e)  l'inserimento di elementi accessori ed ogni impianto (ascensori, locali tecnologici, corpi scala interni, locali tecnologici, servizi igienici...), necessari per le esigenze d'uso e la eliminazione di superfetazioni e di modifiche unitarie estranee all'organismo edilizio;
f)  il consolidamento statico della muratura portante e degli orizzontamenti, nel rispetto dei materiali originari prevedendo anche la realizzazione di balconi interni che non apportino comunque variazioni ai prospetti esterni;
g)  modificazione o eliminazione delle murature nonché degli elementi di collegamento orizzontale per una migliore riorganizzazione distributiva interna e per un miglioramento della funzionalità".
Inoltre è stato aggiunto un ulteriore comma 5, che così recita:
5.  "Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/1985, gli interventi di restauro e risanamento conservativo richiedono autorizzazioni non onerose.".
Questa unità operativa 3.1 condivide il testo modificato ad eccezione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  16  -  Ristrutturazione edilizia
Al comma 2 viene modificata al punto 3 la dicitura "parti di modesta entità in relazione alla consistenza dell'edificio" con "parti anche rilevanti dell'edificio";
vengono aggiunti ulteriori sottopunti 4, 5, 6, 7 e 8, che così recitano:
"-  sostituzioni di parti strutturali e non, con altre di caratteristiche diverse;
-  inserimento di corpi scala interni, ascensori, locali tecnologici, nuovi impianti e servizi igienici;
-  variazione della consistenza e del numero delle unità immobiliari, anche con variazione della destinazione d'uso delle stesse, nel rispetto delle volumetrie esistenti;
-  modifica dei prospetti esterni, comprensiva dell'apertura di nuovi vani esterni, della modifica di quelli preesistenti, della realizzazione di balconi, sporti, ecc.;
-  realizzazione di piani soppalcati all'interno dell'involucro preesistente, formanti organismi edilizi autonomi, nel rispetto comunque delle altezze utili interne previste dal regolamento edilizio e dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria".
Inoltre al comma 3 viene aggiunta la frase "ovvero a denuncia di attività onerosa".
Questa unità operativa 3.1 condivide le modifiche apportate all'art. 16, conformemente all'articolato delle norme tecniche di attuazione della variante al centro storico, in fase di approvazione da parte di questo Assessorato.
Art.  20  -  Cambio di destinazione d'uso dei fabbricati
Al comma 3 vengono e aggiunte le frasi "ad autorizzazione edilizia", ed alla fine del medesimo comma 3 dopo la parola concessione viene aggiunta la frase "nella misura dovuta."; inoltre viene aggiunto un comma 4, che così recita:
"4.  Il cambio della destinazione d'uso, senza sostanziali trasformazioni edilizie, è soggetto ad autorizzazione edilizia gratuita.".
Questa unità operativa 3.1 condivide il testo modificato ad eccezione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  25  -  Distanze minime delle infrastrutture viarie
Alla fine del comma 3 viene aggiunto: "Fuori da centri abitati, come delimitati, ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:
a)  30 mt. per le strade di tipo A 
b)  20 mt. per le strade di tipo B 
c)  15 mt. per le strade di tipo C 
d)  10 mt. per le strade di tipo D". 

Questa unità operativa 3.1 condivide le modifiche apportate all'art. 25, con l'introduzione di quanto specificato all'art. 26, punto 3, del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada che così recita: "Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni...".
Art.  43  -  Zone C2 soggette a progetti/norma
Il comma 3 è stato integrato con le lettere b), c) e h), e lo stesso è stato modificato sostituendo ai trattini le lettere, essi recitano:
"b)  i principi insediativi quali allineamenti e/o riferimenti formali ed eventuali insediamenti già costituiti;
c)  l'individuazione delle unità minime di intervento;
h)  le superfici per le opere di urbanizzazione.".
Inoltre, alla fine della lettera h), è stata aggiunta la frase: "I contenuti di cui alle lettere a), b), g), h), ha valore precettivo, mentre per il resto assumono valore indicativo.".
Questa unità operativa 3.1 condivide le modifiche apportate all'art. 43, aggiungendo anche il sottopunto c) ai contenuti con valore precettivo.
Art.  49  -  Zone C3 soggette a piani di organizzazione morfologica e funzionale
Il comma 6 viene modificato aumentando l'altezza massima dei fabbricati che da 9,30 ml. e 3 piani f.t. passa a "ml. 15,90, con 5 piani f.t. nel rispetto dell'indice di fabbricazione previsto e dai volumi massimi ammissibili.".
Questa unità operativa 3.1 non condivide le modifiche apportate all'art. 49 e in quanto il suddetto aumento consentirebbe di realizzare interpiani di altezza non superiore a 2,70 ml., con un'altezza del piano terra non superiore a ml. 2,40. Nell'ipotesi in cui, invece, l'altezza del piano terra sarebbe superiore a ml. 2,40, ne risulterebbe un interpiano di altezza inferiore a ml. 2,70, e pertanto non consentibile.
Art.  52  -  Zone C6 residenziali estensive
Al comma 2 è previsto un indice di fabbricabilità di 0,15 mc./mq. ed un'estensione minima della lottizzazione di mq. 10.000. La variante in oggetto propone un aumento dell'indice di fabbricabilità a 0,20 mc./mq. ed inoltre varia l'estensione minima della lottizzazione nel seguente modo: "estensione minima della lottizzazione mq. 4.000 per lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo (art. 15, legge regionale n. 71/78); mq. 10.000 per lottizzazioni convenzionate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78".
Anche il primo sottopunto del quinto comma varia portando la superficie minima del lotto da 2.000 mq. a "560 mq.".
Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore sesto comma, che così recita:
"6.  In deroga alle estensioni minime di cui al comma 2 del presente articolo, è possibile proporre estensioni funzionali di piani di lottizzazioni già approvati da parte di proprietari di aree circostanti ai piani già approvati. In questa ipotesi la ditta proponente urbanistiche dovrà rispettare i seguenti principi:
-  la sussistenza di una contiguità fisica tra il/i lotto/i oggetto di estensione e la lottizzazione 'madre';
-  la dimensione minima del lotto di 2.000 mq.;
-  la possibilità di facili allacciamenti alle opere di urbanizzazione già realizzate;
-  l'impegno a localizzare le aree da cedere al comune, ove possibile, in aggregazione alle opere di urbanizzazione della lottizzazione 'madre';
-  la comunicazione preliminare ai titolari della lottizzazione 'madre' con l'impegno di partecipare pro-quota alle spese effettuate per le opere di urbanizzazione (tale impegno ove si determini l'utilizzazione e/o l'allacciamento alle predette opere).".
Relativamente al secondo comma questa unità operativa 3.1 condivide l'aumento dell'indice di fabbricabilità a 0,20 mc./mq., ma non ritiene condivisibile l'estensione minima di 4.000 mq. per le lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo in quanto ritenuta una quantità ridotta; si propone che la stessa non debba essere al di sotto di 5.000 mq.
Per quanto riguarda invece la superficie minima 560 mq. dei lotti interclusi la stessa si ritiene condivisibile.
Per il comma 6 se ne propone la condivisione con la condizione che la lottizzazione madre venga rimodulata in funzione dell'accorpamento della nuova lottizzazione, in modo da formare un'unica lottizzazione che possegga i requisiti di funzionalità e rispetti gli indici delle attrezzature stabiliti dal decreto interministeriale n. 1444/68.
Art.  58  -  Zone D5 per attrezzature ricettive alberghiere
Il comma 5 dell'art. 58, viene così modificato "H = Altezza massima = mt. 7,00", a differenza dell'originario articolo che prevedeva un'altezza massima di mt. 6,30 all'estradosso della copertura orizzontale o comunque al colmo in caso di tetto a falde.
Questa unità operativa 3.1 condivide la modifica apportata all'art. 58.
Art.  64  -  Zona E1 di verde agricolo
La lettera f) del comma 2, sostituisce... "ad esclusione di quelli relativi allo sfruttamento a carattere artigianale e di risorse naturali" con..."e successive modifiche ed integrazioni"
Inserisce le lettere h) ed i), che così recitano:
"h)  demolizione di fabbricati e ricostruzione di nuovi fabbricati, nei limiti della cubatura preesistente, anche operando accorpamenti e nuove localizzazioni; sempre che tali opzioni siano strettamente funzionali all'attività primaria (agricola e zootecnica) e che i fabbricati da demolire non costituiscano architetture tipiche del paesaggio rurale quali cascinali, bagli, case padronali, ecc..."
"i)  piccole costruzioni a servizio dell'attività agricola da destinare a spogliatoi e servizi igienici per la sosta diurna degli operatori del settore".
All'ultimo capoverso del medesimo comma 2, relativamente all'esclusione di quanto consentito, nelle zone E1 limitrofe alla "riserva del Monte San Calogero e dell'area archeologica delle Mura Pregne" è stata aggiunta anche la lettera "h)".
Al comma 4 è stata aumentata la quota del Rc che dall'1% passa al "2%".
Al comma 5 è stata aggiunta anche la lettera "h)", relativamente alle opere da eseguirsi con intervento diretto.
Il medesimo comma 5 modifica la superficie minima di intervento da 10.000 mq. a "5.000 mq.", nell'indice fondiario viene aggiunta la frase "(fatta eccezione per le demolizioni e ricostruzioni per cui si confermano le cubature preesistenti)".
Al comma 6 sono stati eliminati i parametri di intervento ed è stata aggiunta la frase "dovranno rispettare i parametri di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni".
Al comma 7 è stata modificata la superficie minima d'intervento che da 5.000 mq. è stata ridotta a "3.000 mq.".
Inoltre è stato aggiunto un nuovo comma 8, che così recita:
"8.  Le opere di cui alla lettera i), da eseguirsi con intervento diretto, dovranno rispettare i seguenti indici e parametri di intervento:
Sm  = superficie minima d'intervento = 1.000 mq. 
If  = indice fondiario = 0,03 mc./mq. 
H  = altezza massima = 3 ml. 
Dc  = distanza dai confini = ml. 10,00 
Ds  = distanza stradale = conforme al decreto interministeriale n. 1444/68 
Simp  = superfici impermeabili di pertinenza = 1% della Sf.". 

Per l'art. 64 si propone la condivisione.
Art.  65  -  Verde agricolo di tutela idrogeologica
Il comma 3 è stato modificato inserendo le lettere "e), f), h) ed i)" dell'art. 64 per quanto riguarda le opere consentite, e relativamente alle prescrizioni del medesimo art. 64 da applicarsi anche all'art. 65, sono stati aggiunti i commi "5 e 8", relativamente alle prescrizioni da applicare.
Inoltre è stato abrogato il 4° punto che consente la realizzazione di impianti di cui all'art. 22 della legge regionale n. 71/78 nell'ambito di tali zone.
L'art. 65 si condivide ad eccezione dell'abrogazione del comma 4 che attiene ad una prescrizione del Genio civile, conformemente a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  66  -  Zone E3 di verde agricolo irriguo
Nel comma 1 del presente articolo sono state inserite anche le lettere e), f), g), h) ed erroneamente anche la lettera i) dell'art. 64; la lettera i), che consente la costruzione di piccoli edifici a servizio dell'attività agricola, da destinare a spogliatoi e servizi igienici e per la sosta diurna degli operatori del settore, secondo indici e parametri d'intervento che di seguito si riportano, è stata denominata punto 2. Indici e parametri di intervento:
Sm  = superficie minima di intervento = 1.000 mq. 
If  = indice fondiario = 0,03 mc./mq. 
= altezza massima = 3 ml. 
Dc  = distanza dai confini = ml. 10,00 
Ds  = distanza stradale = conforme al decreto interministeriale n. 1444/68. 

Questa unità operativa 3.1 condivide l'emendamento limitatamente all'inserimento degli interventi e compatibili con le peculiarietà della zona E3.
Art.  68  -  Zone E5 di verde agricolo ed orti urbani di interesse ambientale
Al secondo comma è stata aggiunta la frase "eccetto la realizzazione di parcheggi", consentendone in tal modo la realizzazione.
La modifica che prevede la realizzazione di parcheggi non è accompagnata da alcuna motivazione e pertanto non può essere valutata sotto il profilo urbanistico.
Art.  69  -  Zone E6 di verde agricolo in ambito archeologico
Al comma 2 sono state aggiunte le lettere "e, f, g, h, ed i" dell'art. 64 delle presenti norme tecniche di attuazione, aggiungendo, altresì, al rispetto delle prescrizioni, i punti "4 e 5" è stata anche aggiunta la frase "Si può intervenire con indice 0,03".
Si condividono le modifiche apportate all'art. 69.
Art.  71  -  Le aree di verde pubblico e ad uso pubblico
Il comma 4 è stato così sostituito:
"4.  Le zone a verde attrezzato sono destinate all'uso del tempo libero. In tali zone è consentita qualsiasi attività edilizia sia fuori terra che in sottosuolo destinata esclusivamente ad attività di svago quali: piscine, teatri, sale da ballo, discoteche, pinacoteche, cinematografi, ecc. nonché la costruzione di chioschi ed attrezzature per gioco, per la ginnastica, piste di pattinaggio, ecc...
Per i servizi, gli impianti e le attrezzature esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento e/o ricostruzione.".
Questa unità operativa non condivide la modifica apportata all'art. 71 in adesione alle deduzioni dell'ufficio tecnico comunale, evidenziando altresì che la realizzazione di teatri, sale da ballo, discoteche richiedono una disciplina più consona all'attrazione pubblica o di pubblico interesse non localizzabile nel verde.
Art.  80  -  Area di rispetto cimiteriale
Nel suddetto articolo è stata proposta la modifica del comma 3 che consente "la costruzione di camere ardenti per l'onoranza dei defunti".
Questa unità operativa 3.1 condivide le modifiche apportate all'art. 80.
Art.  83  -  Fasce di rispetto fluviale
L'emendamento propone la riduzione della fascia di rispetto fluviale da 50 a 10 mt.
L'emendamento all'art. 83 delle norme tecniche di attuazione, non approvato dal consiglio comunale, non si condivide in conformità alle deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
Art.  85  -  Verde di rispetto infrastrutture lineari extraurbane
Il terzo comma del presente articolo ha modificato la fascia di rispetto delle infrastrutture lineari che attraversano i terreni extraurbani, e così recita: "è prescritta una fascia di rispetto della larghezza di mt. 9,00 fatta eccezione dei distacchi minimi previsti da norme di settore, a differenza dei 30 mt. previsti nelle norme di attuazione vigenti".
Questa unità operativa condivide la modifica apportata all'art.85, fatte salve le prescrizioni previste dalle norme di settore vigenti.
Proposta di modifica del regolamento edilizio
Art.  4.bis  -  Opere soggette a Denuncia di inizio attività (Dia)
Nella modifica del regolamento edilizio è stato inserito un nuovo articolo, che così recita:
"4bis.1.  -  In alternativa alle concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzate, in base a semplice denuncia di inizio attività e con la procedura di cui ai commi successivi, le seguenti opere:
-  opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
-  opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
-  recinzioni, muri di cinta e cancellate;
-  aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
-  opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, non modifichino la destinazione d'uso;
-  revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di nuovi volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
-  varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
-  parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
-  ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
4bis.2.  -  Relativamente alle opere intraprese con la Dia, in alternativa alla concessione edilizia, nulla è innovato quanto l'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
4bis.3.  -  La Dia deve essere presentata 20 giorni prima dell'inizio dei lavori e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione e da opportuni elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. La relazione, oltre alla descrizione delle opere, deve contenere una specifica dichiarazione di conformità dei lavori al piano regolatore generale ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quello igienico-sanitario.
4  bis.4.  -  La Dia ha una validità massima di 3 anni, analoga a quella delle concessioni edilizie. Entro tale termine devono ultimarsi i lavori con l'obbligo dell'interessato di comunicare la data di ultimazione al comune e al progettista di emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
4bis.5.  -  Il comune verifica, nei 20 giorni compresi dalla comunicazione all'inizio dei lavori, l'ammissibilità della Dia e, in caso di inammissibilità, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza.
4bis.6.  -  Una copia della Dia con la documentazione tecnica, unitamente al riscontro delle date di ricevimento delle denunce stesse, costituiscono il titolo abilitante all'effettuazione dei lavori.".
L'art. 4bis si condivide. Al punto 5 del comma 4bis. 1. nella parte riguardante le opere interne su immobili compresi nelle zone omogenee A, dovrà essere aggiunto dopo "destinazione d'uso" "e comunque dopo avere acquisito il preventivo nulla osta della competente soprintendenza".
Art.  5  -  Opere soggette a semplice comunicazione ed allegati a corredo della stessa
Il suddetto articolo è stato interamente modificato nel seguente modo:
"5.1  -  Non sono soggette a concessione né ad autorizzazioni, bensì a comunicazione, da presentarsi agli uffici comunali competenti nei modi e con gli allegati specificati di seguito, le seguenti opere:
a)  opere interne che non comportino modifiche alla sagoma d'ingombro della costruzione e dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze; che non determinino aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; che non arrechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
b)  la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie;
c)  la chiusura di verande o balconi con strutture precarie;
d)  la realizzazione di strutture precarie in ambiti di pertinenza di immobili preesistenti e su superfici quali balconi, terrazze, spazi cortili tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie.
5.2  -  Gli interventi di cui alla lettera d) del precedente comma potranno avere una superficie di ingombro non superiore al 30% di quella coperta dell'immobile di cui costituiscono pertinenza.
5.2  -  Ove gli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma si eseguono su immobili ricadenti in zona territoriale omogenea A, del vigente piano regolatore generale, dovranno essere rispettate le originarie caratteristiche costruttive.
5.3  -  Ove gli interventi di cui alle lett. b), c), d) del precedente comma si eseguono su immobili ricadenti in zona territoriale omogenea A, del vigente piano regolatore generale, ovvero in zone sottoposte a vincoli di salvaguardia, dovrà essere conseguito preventivamente il nulla osta della competente soprintendenza.
5.4  -  La comunicazione dell'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi deve essere inoltrata agli uffici comunali competenti nei modi indicati al successivo art. 9, e deve contenere la generalità, il domicilio e la firma del proprietario dell'unità immobiliare, nonché gli estremi dell'atto di proprietà, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)  relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione (corredata da eventuali grafici e/o documentazioni fotografiche), che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti; nonché la verifica di tutte le condizioni di cui ai precedenti commi;
b)  una dichiarazione del tecnico che asseveri tra l'altro il rispetto delle norme urbanistiche;
c)  attestazioni riguardanti il versamento degli oneri di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2003.".
Questa unità operativa 3.1 propone l'accoglimento dell'art. 5. A causa però di errore materiale il secondo ed il terzo comma sono stati chiamati entrambi con lo stesso numero, ovvero 5.2. Si prescrive pertanto che il terzo comma denominato 5.2 diventi 5.3, il quarto comma denominato 5.3 diventi 5.4, il quinto comma denominato 5.4 diventi 5.5. Inoltre, è stato presentato un emendamento all'art. 5 del regolamento edilizio che prevede l'aggiunta di soppalchi all'interno delle singole unità immobiliari; lo stesso non viene condiviso da questa unità operativa 3.1 in conformità alle deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
Art.  9  -  Procedure per la presentazione della domanda di concessione e/o di autorizzazione, e per l'invio di comunicazioni
Al primo comma dell'art. 9 al secondo rigo, dopo la parola autorizzazione è stata aggiunta la frase "le denunce di inizio attività"; al terzo rigo del medesimo comma è stato aggiunto: "e ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003, devono essere presentate su apposita modulistica predisposta dall'ufficio tecnico comunale correlata da schede informative contenenti tutti i dati e l'elenco degli elaborati da allegare per ogni singolo procedimento edilizio. La richiesta può essere presentata in forma libera solo nei casi in cui non sia disponibile la specifica modulistica. Le suddette richieste o comunicazioni edilizie",...
Questa unità operativa 3.1 propone l'accoglimento delle modifiche apportate all'art. 9.
Art.  11  -  Commissione edilizia. Composizione
Al primo comma è stato tolto il primo membro di diritto, ovvero il sindaco o Assessore da lui delegato, che presiede la commissione edilizia ed è stato modificato il 2° membro di diritto (che nell'articolo modificato diviene il primo membro di diritto), con il dirigente "del settore competente"; nel medesimo 1° comma, tra i membri nominati dal sindaco è stato aggiunto un esperto in più in storia dell'architettura e dell'arte, infatti diviene - "due esperti". Il terzo comma viene modificato aggiungendo la figura del "il presidente" oltre a quella del vicepresidente prevista anche nell'articolo originario.
Questa unità operativa 3.1 propone l'accoglimento delle modifiche apportate all'art. 11.
Art.  22  -  Autorizzazione dell'impianto di cantiere
Ordine di cantiere e materiale di risulta
Il 4° comma dell'art. 22 è stato modificato nella parte relativa alla determina del deposito cauzionale che così recita: "con determina del dirigente competente in materia, in base ai costi di smaltimento in discarica o in impianti di riciclaggio autorizzati."; è stato inoltre modificato l'ultimo rigo a proposito della restituzione delle somme versate sotto forma di deposito cauzionale per effettuare lo scarico del materiale di risulta, nel seguente modo: "l'avvenuto smaltimento".
Questa unità operativa 3.1 propone l'accoglimento delle modifiche apportate all'art. 22.
Art.  34  -  Tetti e sottotetti
Al primo comma dell'art. 34 è stato aggiunto: "nelle zone A e B".
Al secondo comma è stato aggiunto: "devono avere un'altezza massima al colmo di m. 2,40"; è stato inoltre aggiunto un quinto comma che così recita: "I sottotetti non vengono computati nel volume consentito, anche in presenza di abbaini".
Questa unità operativa 3.1 condivide il testo modificato, ad eccezione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  34bis  -  Piani interrati
Il consiglio comunale ha adottato un nuovo articolo composto da 3 commi, relativamente ai piani interrati denominato appunto 34bis, che così recita:
"1.  Si considerano piani interrati quelli che si sviluppano in tutto o in parte completamente al di sotto del piano sistemato.
2.  I locali dei piani interrati possono essere adibiti a locali di tutte le categorie con esclusione della categoria A1 a condizione che sia garantito l'isolamento dell'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio d'aria. (Scanna Fosso).
3.  In conforme a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 2/2002, è consentita la realizzazione di parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lato su cui insiste il fabbricato a seguito di semplice denunzia di inizio attività ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.".
Questa unità operativa 3.1 non accoglie le modifiche apportate all'art. 34bis., in conformità alle deduzioni dell'ufficio tecnico comunale.
Art.  35  -  Parametri edilizi
Nel comma 1 del suddetto articolo è stata aggiunta la lettera "e)" che così recita: "cantine con altezza massima di mt. 2,50 e con estensione dei locali non superiore alla superficie coperta"; inoltre l'ultimo capoverso del primo comma aggiunge la lettera "e)".
E' stato inoltre aggiunto un ulteriore comma, il sesto, che così recita:
"35.6.  Superficie utile abitabile in materia edilizia agevolata ed in applicazione delle norme di attuazione della legge n. 457/78 e delle leggi regionali nn. 79/75, 95/77 e 25/97, si intende la superfice del pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un piano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e con esclusione di quella occupata da eventuali scale interne.".
Questa unità operativa 3.1 condivide il testo modificato, ad eccezione degli emendamenti approvati dal consiglio comunale, in conformità alle deduzioni espresse dall'ufficio tecnico comunale.
Art.  94
E' stato presentato infine un undicesimo emendamento relativo all'art. 94 del regolamento edilizio.
L'emendamento all'art. 94 del regolamento edilizio si condivide in conformità a quanto espresso dall'ufficio tecnico comunale";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 99 del 5 novembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentito il relatore che ha illustrato l'argomento in esame evidenziando che la prescrizione riportata nella proposta dell'ufficio n. 8 dell'8 maggio 2008, riguardante l'art. 49 delle norme tecniche di attuazione che disciplina la zona C3, è basata su un errato calcolo degli interpiani, e pertanto non va condivisa;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto ad eccezione della prescrizione riguardante la zona C3 per la superiore motivazione;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla variante in oggetto, adottata dal comune di Termini Imerese con deliberazione consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007, salvo quanto sopra considerato.";
Vista la propria nota prot. n. 93380 del 15 dicembre 2008, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Termini Imerese di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 99 del 5 novembre 2008;
Visto il foglio prot. n. 28415 del 30 dicembre 2008, pervenuto il 2 gennaio 2009 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 22 gennaio 2009 al n. 5992, con il quale il comune di Termini Imerese ha rilevato che le determinazioni di questo Assessorato di cui al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica non riportano valutazioni in ordine alle osservazioni presentate avverso la delibera di adozione della variante in argomento ed, inoltre, ha richiesto maggiori specificazioni circa quanto determinato in ordine alle modifiche dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione;
Vista la nota prot. n. 18 del 2 marzo 2009, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 12 febbraio 2009, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Con istanza prot. n. 16600 del 9 agosto 2007, e successiva integrazione prot. n. 6205 del 17 marzo 2008, il sindaco del comune di Termini Imerese ha trasmesso gli atti relativi alla richiesta di approvazione delle modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, adottate con delibera di consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2007. Le suddette modifiche sono state oggetto di proposta di parere n. 8 dell'8 maggio 2008 da parte di questo ufficio e sottoposte a valutazione di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 99 nella seduta del 5 novembre 2008 e notificato al comune.
Per una discrasia creatasi durante l'istruttoria della variante di cui all'oggetto, le osservazioni presentate a seguito delle pubblicazioni, effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, non sono state esaminate contestualmente alla variante proposta, che invece formano oggetto del presente parere.
Le osservazioni presentate entro i termini di legge sono 7, le stesse sono state regolarmente dedotte dal gruppo di progettazione e deliberate dal consiglio comunale con atto n. 82 del 9 luglio 2007.
Osservazione n. 1 presentata da Antonino Sarraino
L'osservazione chiede l'abrogazione dell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 25, che regolamenta le distanze minime delle strade, nella parte in cui recita: "...a tali distanze minime va aggiunga la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate e fossi e di fasce di espropriazioni risultanti da progetti approvati".
Il gruppo di progettazione propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la sua abrogazione comporterebbe l'inosservanza della norma nazionale di riferimento.
Il consiglio comunale non approva l'osservazione.
Il serv. III propone il non accoglimento, in conformità di quanto dedotto dal gruppo di progettazione ed accolto dal consiglio comunale.
Osservazione n. 2 presentata da Pusateri Lorenzo e Claudia (liquidatori della ditta Arrigo e figli)
L'osservazione presentata riveste carattere generale per tutti quegli opifici che risultano inutilizzati e/o inutilizzabili e pertanto chiede che venga aggiunto un altro comma all'art. 53 delle norme di attuazione che dia la possibilità di riutilizzare i suddetti edifici con altre destinazioni d'uso, considerato che gli stessi ricadono in aree urbanizzate per le quali sono previsti interventi di riqualificazione, ma che sono state destinate a zone D1, aree per insediamenti produttivi e artigianali.
Art. 53
"comma 3 ........................................................................
All'interno del tessuto cittadino in seguito alla dismissione di insediamenti produttivi e/o artigianali, l'attuazione della destinazione d'uso edilizia dell'unità immobiliare possa essere cambiata in deroga alla disciplina urbanistica originaria per consentire il riutilizzo ad altri fini con delibera del consiglio comunale.
Tale cambio sarà soggetto a concessione edilizia ed al contributo di concessione, maggiorato del 10%."
Il gruppo di progettazione propone il rigetto dell'osservazione in quanto la stessa si fonda su un dato errato che è rappresentato dalla zona omogenea su cui ricadono gli opifici in oggetto, ovvero zona D2, per attività artigianali e non zona D1, e che in tali zone sono consentite molteplici funzioni, ad esclusione di quella residenziale, vietata dall'art. 10 della legge regionale n. 37/85.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione.
Il serv. III ne propone l'accoglimento in conformità del C.C.
Osservazione n. 3 presentata da Agrisano Francesca
L'osservazione chiede che vengano modificati i primi 2 commi dell'art. 20, riguardanti la destinazione d'uso degli immobili non utilizzati e non più utilizzabili, nel seguente modo:
"1.  Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 37/85, è consentito il mutamento alla destinazione d'uso di cui al piano regolatore generale, quando questa è compatibile con la destinazione urbanistica del comparto (residenziale e non) in cui l'immobile ricade".
"2.  La nuova destinazione d'uso non deve comportare esecuzione di opere che incrementino la cubatura del comparto edile già edificato, ferma restando l'inedificabilità delle superfici libere che costituiscono corredo all'unità immobiliare già edificata.".
Il gruppo di progettazione rigetta l'osservazione nella considerazione che le norme devono dettare prescrizioni in modo chiare e certe.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione.
Il serv. III coerentemente al consiglio comunale accoglie l'osservazione.
Osservazione n. 4 presentata da Rocca Mariano
L'osservazione propone la modifica del punto 2 e del punto 3 dell'art. 83, relativamente alla riduzione della fascia di rispetto fluviale nelle aree urbane e di espansione edilizia, e l'inserimento in tali fasce di parcheggi scoperti, nel seguente modo: Il punto
Art. 83
"2.  omissis parcheggi scoperti"
3...omissis Nelle zone urbane e nelle zone di espansione edilizia è prescritta una fascia di rispetto dall'argine regimato di mt. 4,00 per le piantagioni e di mt. 10,00 per le fabbriche e per gli scavi.".
Il gruppo di progettazione propone l'accoglimento dell'osservazione in virtù del fatto che comunque gli interventi saranno soggetti al prescritto parere del Genio civile - sezione acque fluviali.
Il consiglio comunale accoglie l'osservazione.
Il serv. III propone l'accoglimento coerentemente alle deduzioni formulate dal gruppo di progettazione e accolte dal consiglio comunale.
Osservazione n. 5 presentata da La Rocca Mariano
L'osservazione chiede di introdurre nell'articolato che regolamenta le zone C3 e le contigue fasce di verde di rispetto stradale e ferroviario la possibilità di sfruttare la volumetria di tali zone di rispetto, e pertanto all'art. 84 venga aggiunto il seguente comma:
"Tali fasce anche se rappresentate graficamente con specifica retinatura si intendono zonizzate alla stregua delle zone immediatamente contigue. Inoltre, sono computabili ai fini della volumetria delle stesse zone immediatamente contigue."
Il gruppo di progettazione propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il fabbisogno residenziale in tali zone non consente un ulteriore incremento volumetrico.
Il consiglio comunale rigetta l'osservazione.
Il serv. III propone il non accoglimento, in coerenza con quanto adottato dal consiglio comunale.
Osservazione n. 6 presentata da Di Gregorio e Civiletto
L'osservazione propone il cambio di destinazione urbanistica di un'area di loro proprietà in contrada Canna da verde agricolo a zona D6 per insediamenti agrituristici e attrezzature complementari.
Il gruppo di progettazione propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto presuppone l'affermazione di un diritto privato che contrasta con gli interessi pubblici che caratterizza il piano regolatore generale.
Il consiglio comunale rigetta l'osservazione.
Il serv. III propone il non accoglimento dell'osservazione così come deliberato dal consiglio comunale.
Osservazione n. 7 presentata da Lega Ambiente "Circolo l'Aquilone"
L'osservazione affronta argomenti legati a considerazioni di carattere generale relativi al contesto ambientale della città, all'obbligo da parte del consiglio comunale di revisionare il piano regolatore generale in occasione della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio e propone che il futuro regolamento edilizio affronti nel corpo del suo articolato una normativa che preveda il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile.
Il gruppo di progettazione, considerata la complessità e peculiarità dell'osservazione che non affronta aspetti tecnici ma di politica amministrativa, demanda la sua valutazione agli organi comunali e regionali.
Il consiglio comunale rigetta l'osservazione.
Il serv. III condivide quanto dedotto dal gruppo di progettazione e dal consiglio comunale, fermo restando che le valutazioni fornite nell'osservazione sull'utilizzo di sistemi di risparmio energetico, da utilizzare negli interventi edificatori, dovrebbero essere previsti dai comuni in sede di revisione e di programmazione degli strumenti urbanistici generali.
Tanto si propone per le opportune valutazioni da parte di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 138 del 18 marzo 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
...Omissis...
Visto il parere reso da questo Consiglio con voto n. 99 nella seduta del 5 novembre 2008;
Sentito il relatore che ha illustrato l'argomento in esame;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio sulle osservazioni presentate avverso la variante normativa in oggetto;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che ad integrazione dell'avviso reso con voto n. 99 del 5 novembre 2008 sulla variante normativa in oggetto, adottata dal comune di Termini Imerese con la deliberazione consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007, le osservazioni presentate sono decise in adesione alle deduzioni dell'ufficio espresse nella proposta n. 6/2009, che è parte integrante del presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 27019 dell'8 aprile 2009, con la quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Termini Imerese di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 138 del 18 marzo 2009;
Vista la nota prot. n. 36 del 10 luglio 2009, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U., nel rilevare l'assenza degli adempimenti consiliari nei termini di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l'emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della variante urbanistica in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali richieste con le note prott. n. 93380 del 15 dicembre 2008 e n. 27019 dell'8 aprile 2009;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con i voti n. 99 del 5 novembre 2008 e n. 138 del 18 marzo 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai voti n. 99 del 5 novembre 2008 e n. 138 del 18 marzo 2009, resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Termini Imerese, adottata con delibera consiliare n. 17 del 26 febbraio 2007, relativa alla modifica delle norme tecniche di attuazione e del regolamento edilizio.

Art.  2

Le osservazioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 138 del 18 marzo 2009.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 8 dell'8 maggio 2008, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
2)  voto n. 99 del 5 novembre 2008, reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  parere n. 6 del 12 febbraio 2009, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U.;
4)  voto n. 138 del 18 marzo 2009, reso da Consiglio regionale dell'urbanistica;
5)  delibera consiglio comunale n. 17 del 26 febbraio 2007;
6)  delibera consiglio comunale n. 82 del 9 luglio 2007.

Art.  4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  5

Il comune di Termini Imerese resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.30.2078)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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