REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 AGOSTO 2009 - N. 39
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


Modifica del decreto 29 luglio 2008, concernente valutazione di incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e art. 1, comma 2, legge regionale n. 13/2007, del piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna.

Con decreto del dirigente del servizio 2 V.A.S.-V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 398 del 27 maggio 2009, è stato modificato il decreto n. 744 del 29 luglio 2008, relativo all'approvazione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, del piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna, presentato dall'Ente Parco dell'Etna, con sede in Nicolosi, provincia di Catania.
Le modifiche sono le seguenti:
Art. 1 - La prescrizione n. 2 è così modificata e sostituita:
Le prescrizioni impartite dal CRPPN, che di seguito si riportano, qualora non in contrasto con le sottoelencate prescrizioni sono parte integrante del presente decreto:
a)  per le aree di cava site ai confini del Parco di cui si propone l'estromissione dal Parco vanno individuate adeguate fasce di protezione a tutela dei nuovi confini. Pertanto, una porzione di ogni area va mantenuta all'interno del perimetro del Parco ed individuata quale zona "R" per consentire interventi di risanamento ambientale e paesaggistico a tutela degli ambienti del Parco. Tale previsione, inoltre, scongiura che, conclusa l'attività estrattiva, possano essere intraprese attività antropiche ad elevato impatto ambientale o paesaggistico in aree immediatamente a ridosso dei territori del Parco. Per tali zone "R" va attuata la procedura prevista per le cave ricadenti in zona C dall'art. 18 delle norme di attuazione. L'ampiezza della zona "R" va commisurata all'estensione della cava, all'interesse naturalistico delle aree di Parco confinanti, alla presenza di strutture per la fruizione e lo sviluppo compatibile del territorio. Vanno escluse dall'estromissione dal territorio del Parco le cave esercitate abusivamente successivamente all'introduzione delle norme di salvaguardia del Parco di cui alla legge regionale n. 98/81;
b)  particolare attenzione va posta per la proposta di esclusione dal territorio del Parco dell'area di cava di contrada Gurrida, considerato l'eccezionale valore ambientale, paesaggistico e culturale rappresentato dalle zone umide di contrada Gurrida. Si ritiene possano essere estromesse le aree interessate dalle strutture a servizio della cava e le aree maggiormente compromesse dall'attività estrattiva. Le aree di cava rimanenti, oltre alle aree non interessate dall'attività estrattiva, vanno pertanto mantenute all'interno del perimetro del Parco, individuando per esse un ambito "R" al fine di recuperare il territorio sconvolto dall'attività estrattiva e di creare un'adeguata fascia a protezione degli ambienti non interessati dalla cava la cui ampiezza non dovrebbe essere inferiore a 250 m.;
c)  va inoltre previsto il recupero di un corridoio tra le zone umide e la SS120 al fine di consentire un accesso dei visitatori alla zona umida consono con la presenza di un parco naturale e delle importanti strutture già realizzate per la sua fruizione e valorizzazione;
d)  sempre nell'ottica di una più incisiva tutela degli ambienti umidi, va previsto l'ampliamento dell'area N prevista per la Gurrida al fine di includere le colate laviche che hanno determinato lo sbarramento del fiume Flascio e le aree interessate dalle esondazioni e dai pantani stagionali creati dallo stesso fiume;
e)  relativamente all'osservazione n. 10 (ditta ED.CA.MA) vanno mantenute all'interno del perimetro del parco le particelle 24 e 61 f. 64 del comune di Randazzo, in quanto le aree risultano soltanto marginalmente lambite da attività estrattiva, peraltro non precedentemente autorizzata, e presentano valori naturali meritevoli di protezione;
f)  osservazione n. 31 (comune di Biancavilla): va confermata l'attuale zonazione del Parco prevedendo una destinazione ad ambito "R" soltanto per le aree densamente interessate da opere edilizie; per le rimanenti aree, di grande interesse per il mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, fermo restando che va garantita la conservazione di tutti gli elementi di naturalità, seppur frammentati;
g)  l'estromissione delle aree interessate da agglomerati edilizi siti al confine del Parco va subordinata alla verifica dell'esistenza all'atto dell'introduzione delle norme di salvaguardia del Parco di cui alla legge regionale n. 98/81;
h)  per le aree interessate da edilizia abusiva, il consiglio, come prescrizioni di carattere generale, ritiene che in fase di redazione dei piani di recupero vada esclusa la possibilità di un'integrale sanatoria delle opere edilizie abusive, sia singole costruzioni che agglomerati, ed attentamente valutata la compatibilità con l'esigenza primaria di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
i)  relativamente all'osservazione n. 17 (comune di Castiglione di Sicilia) vanno mantenute le attuali tipologie per le piste esistenti. In particolare il consiglio evidenzia che l'ipotesi di traffico motorizzato nella pista di collegamento tra la caserma Pitarrone e la località Pernicana e, soprattutto, nella porzione della pista forestale tra la suddetta caserma e la caserma Palomba risulta del tutto incompatibile con le finalità prioritarie di conservazione dell'eccezionale integrità dei luoghi, dei valori naturalistici e della quiete.
Norme di attuazione
Art. 7.1, lett. f)
Sostituire "2 UBA per ha" con "0,5 UBA per ha".
Art. 7.1, lett. g)
- Sostituire il periodo "Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni, nei quali la presenza di arbusti ed essenze forestali non sia pari o superiore al 20% della relativa superficie" con il seguente periodo: "L'attività agricola potrà essere ripristinata, con modalità ordinarie e tradizionali e previo nulla osta dell'Ente Parco, solo in porzioni ristrette di terreni agricoli abbandonati da meno di 10 anni e sulla base di un accurato studio che consenta di accertare se tale ripristino possa avere effetti negativi sui processi di rinaturazione verificatisi nella zona. Nessun ripristino potrà essere effettuato in aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie o dove siano presenti ecosistemi di particolare interesse.".
-  Sostituire il periodo: "Misure di sostegno: i maggiori costi connessi alla realizzazione di opere con i predetti requisiti sono oggetto di apposito indennizzo da parte dell'Ente Parco." con il seguente:
"Misure di sostegno: i maggiori costi connessi alla realizzazione di opere con i predetti requisiti possono essere oggetto di apposito indennizzo da parte dell'Ente Parco. L'Ente Parco valuterà la possibilità di acquisizione al demanio, attraverso procedure espropriative o bonario accordo con i proprietari, delle aree per le quali la permanenza dell'attività agricola o il suo ripristino comportino una significativa perdita della naturalità dei luoghi o consistenti oneri economici per l'erogazione di indennizzi.".
Art. 8 (Relazione sulle modifiche agli elaborati del piano)
Il primo comma va così sostituito: "Le aree caratterizzate come ambito N sono assoggettate alle normative degli artt. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 delle norme di attuazione, fino all'individuazione puntuale cartografica, a seguito di studi mirati e specifici, dei beni ambientali rilevanti riconoscibili che caratterizzano l'ambito stesso. Successivamente all'individuazione puntuale cartografica e alla perimetrazione di tali emergenze, le eventuali restanti aree andranno assoggettate alle specifiche norme di attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano.".
Art. 9 (Relazione sulle modifiche agli elaborati del piano)
Il primo comma va così sostituito: "Le aree caratterizzate come ambito N1 sono assoggettate alle normative degli artt. 9.1, 9.2 delle norme di attuazione, fino all'individuazione puntuale cartografica, a seguito di studi mirati e specifici, dei beni ambientali rilevanti riconoscibili e condivisi (quali ad esempio boschi, praterie, colate laviche etc.) che caratterizzano l'ambito stesso. Successivamente all'individuazione puntuale cartografica e alla perimetrazione di tali emergenze, le eventuali restanti aree andranno assoggettate alle specifiche norme di attuazione proprie delle zone previste già dal D.I. cui esse appartenevano".
Art. 9.1
Eliminare dalla lett. b) il seguente periodo: "previa valutazione di incidenza può altresì ripristinarsi l'attività agricola con modalità ordinarie e tradizionali in terreni agricoli abbandonati, ad eccezione delle aree nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie;".
Art. 9.2, lett. b)
Sostituire "realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti, se non precedute da valutazione di incidenza così come prescritto dalle linee guida per la gestione dei siti Natura 2000." con il seguente: "realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti a media ed alta tensione".
Art. 10.1
-  Sostituire il 1° paragrafo con il seguente: "Nell'ottica precipua dello sviluppo, entro i limiti propri della tutela ambientale per queste aree, l'esercizio dell'attività agricola è consentito con modalità ordinarie e tradizionali. Tale esercizio potrà essere ripristinato anche in terreni abbandonati dall'agricoltura, con modalità ordinarie e tradizionali previo nulla osta dell'Ente Parco e sulla base di un accurato studio che consenta di accertare se tale ripristino possa avere effetti negativi sui processi di rinaturazione verificatisi nella zona. Nessun ripristino potrà essere effettuato nelle porzioni dei terreni agricoli nelle quali la presenza di arbusti ed essenze forestali sia pari o superiore al 20% della relativa superficie.".
-  Sostituire il paragrafo "E' consentito l'esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) e con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensivi. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera non deve superare a regime i due capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA), assumendo un bovino e equino da sei mesi a due anni di età equiparabile a 0,6 UBA, una pecora o una capra a 0,15 UBA." con il seguente:
"E' consentito l'esercizio delle attività zootecniche per le diverse specie presenti nel parco (bovini, ovini, caprini, equini) con metodi di allevamento e di alimentazione tradizionali ed estensive. Il carico di bestiame sarà valutato per i singoli ambiti ove il pascolo è esercitato al fine di consentire la conservazione delle superfici foraggere. In ogni caso il carico di bestiame non potrà superare a regime il valore di 0,5 capi bovini o equini adulti equivalenti (UBA) per ettaro.".
-  Sostituire il periodo: "L'edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo (territori di Bronte, Maletto, Randazzo). Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetrie compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all'interno del Parco." con il seguente: "L'edificazione di stalle e capannoni è consentita solo nelle aree tradizionalmente utilizzate a pascolo nei territori di Bronte, Maletto, Randazzo, a condizione che il richiedente abbia la disponibilità di terreni a pascolo esclusivamente all'interno del Parco. Dovranno essere utilizzate tipologie costruttive e volumetrie compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, queste ultime rapportate alle superfici ricadenti nelle aree di Parco.".
Art. 11
-  Il 4° paragrafo va sostituito dal seguente: "In tali piani è vietata nuova edificazione per edilizia residenziale anche stagionale; in ogni caso, dopo aver reperito le aree necessarie per il rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68, eventuali nuove edificazioni da destinare esclusivamente ad attività turistico-ricettive, commerciali, culturali e similari, potranno essere realizzate in sostituzione di cubature già esistenti con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,50 mc./mq., con h max due elevazioni, garantendo in ogni caso la salvaguardia degli elementi del patrimonio tradizionale fisso dei luoghi.".
-  Al 6° paragrafo, dopo le parole: "valori naturalistici ed ambientali." aggiungere: "sia delle aree di pertinenza dei piani che delle aree di Parco limitrofe.".
Art. 15.3, lett. e)
Sostituire: "Le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art. 15.2, lett. e nonché le cave per le quali il piano regolatore generale non preveda il prosieguo delle attività di estrazione vanno destinate in piano regolatore generale a zona F e zona D:" con: "Le aree che presentano le caratteristiche di cui all'art. 15.2, lett. e nonché le cave vanno destinate in piano regolatore generale a zona F e zona D:".
Art. 18
Sostituire il periodo: "Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona D ed in zona C ai margini del perimetro del Parco, interessate da attività di cava" con il seguente: "Sono state escluse dal perimetro del Parco le aree, ricadenti in zona D ed in zona C ai margini del perimetro del Parco, interessate da attività di cava. Per ciascuna area va individuata una zona R per consentire interventi di risanamento ambientale e paesaggistico a tutela degli ambienti del Parco".
Art. 28.1
Sostituire il periodo "All'interno del territorio del Parco non è di norma consentita la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione." con il seguente: "All'interno del territorio del Parco non è consentita la realizzazione di nuove strade di grande comunicazione.".
Regolamento
Art. 26
Al penultimo paragrafo dell'art. 26 va aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco, per la salvaguardia di boschi di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o per finalità di conservazione del suolo, di più razionale gestione o di eliminazione di contenziosi, può provvedere all'acquisizione di aree ricoperte da boschi attraverso procedure espropriative o bonario accordo con i proprietari.".
Art. 29.2
Sostituire il periodo: "Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve superare le due UBA (Unità bestiame adulto),..." con il periodo: "Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve superare 0,5 UBA (Unità bestiame adulto),...".
Art. 36.1
Sostituire il periodo "La captazione e la coltivazione delle falde acquifere nel territorio del Parco non sono ammesse in zona A nonché nell'ambito N" con il seguente: "La captazione e la coltivazione delle falde acquifere nel territorio del Parco non sono ammesse in zona A nonché negli ambiti N e N 1".
Art. 2  -  La prescrizione n. 3 è così modificata e sostituita:
-  La redazione dei piani particolareggiati e di settore, previsti dalla normativa vigente, dovrà tenere conto del rapporto con le circostanti aree oggetto di tutela comunitaria e garantire il mantenimento e l'integrità dei fattori biotici, abiotici ed ecologici costitutivi del territorio, basando le scelte progettuali sul principio della sostenibilità ambientale.
Art. 3  -  La prescrizione n. 4 è così modificata e sostituita:
-  Alla base delle eventuali varianti della viabilità dovrà essere predisposto uno studio sulle biocenosi e valori naturali presenti, compresi habitat e specie da tutelare ai sensi delle DIR. nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE.
Art. 4  -  La prescrizione n. 7 è così modificata e sostituita:
-  Al fine di mitigare la concentrazione e il transito dei veicoli nelle aree di parcheggio e nei punti base e ridurre il numero dei veicoli lungo i tratti sommitali della viabilità carrabile, si dovrà:
-  prevedere un sistema di monitoraggio delle presenze turistiche e dei relativi accessi all'interno del Parco dell'Etna, la loro distribuzione sulle varie aree turistico-ricettive e sui punti base attrezzati per dimensionare in modo sostenibile gli interventi di adeguamento delle strutture ed infrastrutture a servizio del pubblico;
-  individuare e attuare opportuni sistemi di controllo e gestione degli accessi alle quote sommitali basati eventualmente anche su di un sistema di telecamere e su misure volte alla chiusura al traffico privato e l'attivazione di servizi navetta.
Art.  5  -  La prescrizione n. 8 è cassata per intero.
Art.  6  -  La prescrizione n. 9 è così modificata e sostituita:
-  Il piano dei sentieri, delle mulattiere e dei sentieri natura, compresa la riapertura di sentieri abbandonati e inagibili dovrà essere redatto sulla base di un studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità" dello studio di incidenza e dovrà essere sottoposto agli adempimenti di cui al superiore punto 1.;
Art. 7  -  La prescrizione n. 11 è così modificata e sostituita:
-  I nuovi tracciati e impianti previsti nelle D.O.G. relativi a infrastrutture (condotte di posa per acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, elettrodotti ed altre reti tecnologiche) potranno essere progettati predisponendo uno studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità dello studio di incidenza". Gli interventi dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni. Resta esclusa dalle prescrizioni del presente punto la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente nel rispetto dell'art. 3, lett. g), del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente.
Art. 8  -  La prescrizione n. 12 è così modificata e sostituita:
-  Così come previsto nel regolamento del Parco dell'Etna ex D.P.R. 17 marzo 1987, allegato A, parte terza, punto 2.2 e punto 3.2, nelle zone A le piste di accesso non dovranno essere percorribili da veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica. Nelle zone B è vietato introdurre veicoli a motore, sulle piste forestali, sui sentieri montani e sulle mulattiere. E' prevista deroga nella zona B solo per i mezzi autorizzati dall'Ente Parco e solo sulle piste forestali.
Art.  9  -  La prescrizione n. 13 è cassata per intero.
Art.  10  -  La prescrizione n. 15 è così modificata e sostituita:
-  Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limitino la ceduazione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso, sia nella zona A che nella zona B, l'attività di pulizia del bosco che comporti tagli al sottobosco, l'asportazione della lettiera, di alberi morti, di tronchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di utilizzazioni boschive e di legname secco fatta eccezione per l'applicazione di misure di prevenzione degli incendi previste dall'art. 6.1, lett. L, delle norme di attuazione; nelle dagale di limitate estensioni ricadenti nel territorio del Parco non sono ammessi interventi di alcun tipo;
Art. 11  -  La prescrizione n. 16 è cassata per intero.
Art. 12  -  La prescrizione n. 19 è così modificata e sostituita:
-  Nelle aree C altomontane del Parco: nell'eventualità di eventi vulcanici e sismici che interessano le attrezzature e gli impianti delle zone C altomontane Etna nord ed Etna sud, gli eventuali interventi di ricostruzione saranno inseriti in un apposito "Piano degli interventi" redatto dagli enti competenti che dovrà essere preventivamente assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  13  -  La prescrizione n. 20 è cassata per intero.
Art.  14  -  L'art. 2) è così modificato e sostituito:
-  L'Ente Parco dell'Etna nel più breve tempo possibile dovrà provvedere ad adeguare le previsioni di piano a quanto prescritto nel presente decreto.
Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni e gli obblighi discendenti dal decreto n. 744 del 29 luglio 2008.
Il testo integrale del decreto n. 398 del 27 maggio 2009 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 VAS-VIA del dipartimento territorio e ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
(2009.29.2050)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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