REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 21 AGOSTO 2009 - N. 39
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 22 luglio 2009.
Indicazioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento di tecnico competente in acustica.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visti, in particolare, i commi 6 e 7 dell'art. 2 della legge n. 447/95, con i quali vengono individuati i titoli di studio, le modalità e le tipologie di prestazioni necessarie per potere essere riconosciuti tecnici competenti in acustica;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998, costituente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;
Visto l'art. 2 del precitato D.P.C.M. "Esame delle domande" ed, in particolare, il comma 3, che riferisce sulla valutazione della non occasionalità della prestazione in funzione della durata e della rilevanza della stessa;
Visto il decreto 19 aprile 2002 del dipartimento regionale territorio e ambiente "Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95";
Visto il decreto n. 151/GAB del 24 settembre 2008, con il quale si stabilisce di istituire una commissione per la valutazione della documentazione prodotta dai richiedenti, al fine di rilasciare l'attestato di tecnico competente in acustica;
Visto il decreto n. 1397 del 4 dicembre 2008, con il quale viene istituita la commissione per la valutazione della documentazione presentata;
Considerato che l'art. 1 del precitato decreto 19 aprile 2002 prevede che debba essere prodotta tra i documenti anche "...l'attestazione sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'incarico";
Considerato che all'espletamento di un'attività possono aver preso parte più soggetti e che il soggetto titolare dell'incarico attesta, attraverso autocertificazione, la partecipazione solamente del soggetto richiedente;
Ritenuto che per semplificare l'azione amministrativa e la valutazione delle prestazioni rese, al fine anche di distinguere le prestazioni di cui al comma 4 del precitato art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998 da quelle riconducibili al comma 5 dell'art. 2 del precitato D.P.C.M., occorre fornire ulteriori indicazioni circa la documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento di tecnico competente in acustica e sul contenuto dell'autocertificazione resa dal tecnico già riconosciuto che va allegata alla richiesta di riconoscimento;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Al fine di valutare la rilevanza, la durata e la "non occasionalità" delle prestazioni rese dai richiedenti, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998, per l'attività resa di cui alle lett. a), b), e c) del comma 4 dell'art. 2 del medesimo D.P.C.M. alla richiesta di riconoscimento di tecnico competente in acustica, resa nei modi previsti dal decreto 19 aprile 2002, oltre ad una dettagliata descrizione delle attività svolte, vanno allegate anche le relazioni prodotte nell'attività dichiarate rientranti nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 3

I tecnici competenti in acustica che sotto forma di autocertificazione confermano la veridicità delle prestazioni dichiarate dal richiedente devono indicare nella medesima autocertificazione i nominativi di tutti coloro che hanno partecipato alle singole attività dichiarate, o dichiarare che il richiedente è stato l'unico collaboratore; all'autocertificazione il tecnico competente deve allegare anche la copia del proprio attestato di riconoscimento.

Art. 4

L'allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento, indica gli estremi della normativa di settore cui riferirsi circa la tipologia di prestazione effettuata (acustica ambientale o integrativa); tali estremi vanno riportati nella descrizione della prestazione dichiarata.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 luglio 2009.
  INTERLANDI 






(2009.30.2083)119
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