REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 21 AGOSTO 2009 - N. 39
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 16 luglio 2009.
Modifiche alle modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 33/97, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio", modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge, che prevede, tra l'altro, per il primo rilascio della licenza di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una commissione di esami, e stabilisce le materie d'esame;
Visto anche l'art. 29 della legge regionale n. 33/97, che prevede l'istituzione presso ogni ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di una commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio e ne stabilisce la composizione;
Visto, in particolare, il comma 4bis dell'art. 29 della legge sopracitata, che stabilisce la regolare validità della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio in presenza di almeno 5 componenti, oltre il presidente;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 23 maggio 1994, con la quale viene fissato in tre il numero massimo delle sedute mensili di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale aumentabile fino a 5 in caso di documentata necessità e per periodi determinati;
Considerato che il presidente della commissione, in quanto dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, ha comprovata esperienza in tutte le materie d'esame;
Ritenuto di dovere apportare sostanziali modifiche e/o aggiornamenti al decreto 18 marzo 1998 sulle modalità relative allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio:

Decreta:


Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, per il rilascio del certificato di abilitazione, i cittadini europei maggiorenni che abbiano presentato all'unità operativa - ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale della provincia di residenza la seguente documentazione:
a)  domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente, nonché l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni (allegato 1);
b)  congedo militare o foglio matricolare (in originale o copia autenticata) se il candidato ha prestato il servizio militare presso le Forze armate dello Stato, oppure certificato rilasciato dal tiro a segno nazionale, comprovante l'uso ed il maneggio delle armi lunghe. I candidati che prestano servizio in corpi militari dello Stato o in corpi di polizia possono presentare in sostituzione al precedente un attestato di servizio.
Nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta davanti ad un funzionario della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale ricevente, la stessa deve essere corredata dalla fotocopia di un valido documento d'identità che autentica la veridicità della firma.

Art. 2

Il calendario delle sedute d'esame, il cui svolgimento è pubblico, è affisso con cadenza trimestrale all'albo dell'U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, almeno 15 giorni prima dell'inizio degli esami.
Il numero mensile delle sedute d'esame è strettamente correlato alla quantità di domande di ammissione in giacenza. Nell'ipotesi di un numero elevato di richieste, il dirigente preposto alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale può fissare fino ad un massimo di 5 sedute mensili, fermo restando che, comunque, nel corso dell'anno non possono essere effettuate più di 48 sedute di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
I candidati sono ammessi a sostenere gli esami nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o perfezionamento delle domande e per sostenere gli esami devono presentarsi con valido documento di riconoscimento.
Il numero dei candidati ammessi in ciascuna seduta d'esame non può essere inferiore a 12.
Il candidato che, invitato, non si presenta all'esame per giustificati motivi documentati da apposita certificazione, viene inserito nell'elenco dei candidati della sessione d'esami successiva. Dopo la terza assenza, il candidato deve ripresentare la domanda di ammissione, in regola con le vigenti prescrizioni sul bollo.

Art. 3

La commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, ha il compito di valutare la preparazione e le capacità dell'aspirante cacciatore per lo svolgimento dell'attività venatoria con competenza, serietà, correttezza, coscienza civica e naturalistica, esprimendo un giudizio complessivo di "abilitato" o "non abilitato".
Lo svolgimento delle sedute di esami è pubblico.
Gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, in adempimento all'art. 28, comma 3, della legge regionale n. 33/97, riguardano le seguenti nozioni:
a) Legislazione venatoria
-  legislazione nazionale, regionale, direttive CEE, convenzioni internazionali in materia di fauna e relativo commercio;
-  finalità della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
-  pianificazione e gestione del territorio ai fini faunistici: zone di "protezione" della fauna, gestione privata della caccia (aziende agro e faunistico-venatorie), gestione programmata della caccia, ambiti territoriali di caccia;
-  esercizio dell'attività venatoria e calendario venatorio;
-  mezzi di caccia consentiti e mezzi vietati;
-  uso degli animali ausiliari;
-documenti del cacciatore: licenza di caccia, assicurazioni obbligatorie; tesserino regionale; tasse di concessione governativa statale e regionale;
-  divieti;
-  sistema sanzionatorio;
-  agenti di vigilanza e compiti della vigilanza venatoria.
b)  Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
-  fauna omeoterma (mammiferi ed uccelli);
-  fauna stanziale e fauna migratoria;
-  fauna particolarmente protetta e fauna protetta;
-  specie cacciabili (uccelli e mammiferi) e loro riconoscimento;
-  animali che costituiscono selvaggina ed animali che sono esclusi dal novero di selvaggina;
-  fauna autoctona e fauna alloctona, fauna di allevamento;
-  fauna inanellata e comunque contrassegnata;
-  correlazioni tra fauna ed ambiente (ecosistema, biocenosi, catena alimentare, ecc.);
-  rotte di migrazione;
-  patologia della selvaggina in relazione alla salute dell'uomo;
-  gestione della fauna e sua salvaguardia.
c)  Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
-  nozioni generali su armi e munizioni consentite per la caccia;
-  detenzione, custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi e munizioni da caccia;
-  tiro con armi da caccia ed azione sul selvatico;
-  misure di sicurezza da osservare nel maneggio e nell'uso delle armi e munizioni da caccia.
d) Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, con particolare riferimento al territorio siciliano
-  concetto di equilibrio della natura;
-  ecosistemi, habitat, biotipi, zone umide;
-  flora tipica siciliana, macchia mediterranea, coltivazioni erbacee e arboree siciliane;
-  flora protetta;
-  istituti rivolti alla tutela dell'ambiente e della fauna: oasi di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, centri di recupero e di primo soccorso, parchi e riserve naturali, demanio forestale;
-  rapporto tra agricoltura e caccia, indennizzi agli agricoltori;
-  terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi, fondi sottratti all'esercizio venatorio;
-  ripopolamento della fauna: istituti e modalità per la sua realizzazione;
-  nozioni generali sugli inquinamenti (idrico, dell'aria, da rifiuti solidi, da rumore, danni all'ambiente);
-  principi generali della disciplina in materia di pascolo e riproduzione bovina, castagneti, sugherete, piante officinali, funghi e tartufi, di abbattimento degli alberi di olivo e di taglio di alberi di alto fusto;
-  prevenzione degli incendi.
e) Norme di pronto soccorso
-  nozioni generali di pronto intervento con eventuale trasporto dell'infortunato;
-  fratture, distorsioni e lussazioni;
-  tecniche di emergenza e norme d'intervento in caso di svenimento, attacco cardiaco, ferite da armi da fuoco, tagli, ustioni, emorragie, fratture, morsi di cani, morsi di vipere, punture d'insetti, lesioni da freddo, ipertermia e colpi di calore, congestione;
-  sincope da sforzo fisico;
-  corpi estranei nell'occhio e nell'orecchio;
-  traumi ai tendini ed ai tessuti molli;
-  trasporto di un ferito.
f) Cinologia
-  cinologia applicata all'esercizio venatorio;
-  nozioni generali sulle razze (da ferma, da seguita, da cerca, da tana);
-  adempimenti sanitari;
-  addestramento cani e relative sanzioni;
-  zone cinologiche e regolamento cinologico;
-  norme in materia di responsabilità del proprietario.
Gli esami consistono in una prova orale ed un'eventuale prova pratica sul riconoscimento di armi e munizioni da caccia, di metodi di caccia consentiti e non, di specie faunistiche oggetto di prelievo venatorio o protette, mediante la presentazione di illustrazioni, preparazioni tassidermiche, filmati, riproduzioni in scala, ecc.

Art. 4

Il presidente coordina i lavori della commissione esaminatrice ed ha facoltà di intervenire durante gli esami formulando domande integrative ai candidati. Inoltre, nel caso di assenza di un componente, interroga i candidati sulla materia di pertinenza del componente assente o delega un altro componente della commissione avente competenza in materia.
Per essere giudicato positivamente il candidato deve riportare un voto sufficiente in ciascuna materia d'esame.
L'esito dell'esame è dato dal giudizio complessivo espresso dalla commissione esaminatrice.
Il giudizio della commissione è inappellabile.
Per ogni seduta di esami il segretario redige apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dallo stesso, che riporta l'elenco nominativo dei candidati esaminati, il voto conseguito in ciascuna materia e gli argomenti trattati, nonché il giudizio finale di "abilitato" o "non abilitato" emesso dalla commissione.
Il segretario non ha diritto di voto.
Il candidato che viene giudicato "non abilitato" può ripresentare domanda di ammissione agli esami, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, dopo 30 giorni dalla data dell'esame sostenuto.
Ad ogni candidato giudicato "abilitato" il dirigente preposto alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale dove ha sostenuto gli esami rilascia il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio entro 10 giorni dalla data di esame.

Art. 5

Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ogni altra disposizione difforme in materia (decreto 18 marzo 1998).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura.
Palermo, 16 luglio 2009.
  CIMINO 






(2009.30.2088)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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