REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 14 AGOSTO 2009 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 6 agosto 2009, n. 9.
Norme in materia di aiuti alle imprese.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonché sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte e all'architettura contemporanea, l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell'ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.
2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprietà pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprietà privata, previa verifica positiva dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, nonché per opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprietà pubblica regionale l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati.
3. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalità individuate con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis".
5. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalità, le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonché l'individuazione dellà degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione".
6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, al fine di evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.
7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico - 1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall'articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione.
2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale - l. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione e divulgazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali, letterari e culturali regionali compreso il patrimonio culturale contemporaneo.
2. L'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici e fondazioni, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore delle presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere, finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1, ivi comprese le opere letterarie originali e/o inedite quali romanzi, novelle e racconti di autori siciliani che parlino della Sicilia e quivi siano ambientate nonché di ristampa, anche attraverso una specifica collana, delle opere edite di autori siciliani di chiara fama. Detto contributo nel caso di progetti promossi da grandi imprese, così come individuate dalle vigenti normative, si riduce al 30 per cento delle spese sostenute. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia è concesso alle condizioni e non può comunque superare i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dalla normativa comunitaria.
3. Le agevolazioni sono concesse dall'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione previo parere di una Commissione presieduta dal Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea o suo delegato e composta dai Dirigenti dei servizi beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali regionali e dal Direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.".
Art. 4.
Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 30 bis - Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica - 1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell'intero territorio regionale l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis.
2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l'innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (CE) 800-2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.".
2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 30 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
Interventi a favore delle imprese editoriali

1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 31 bis. - Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia - 1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis, commisurato alla differenza tra i costi di trasposto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell'area settentrionale del paese.".
2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 31 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Titolo II
AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO
Art. 6.
Aiuti in favore dei distretti produttivi

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:
"Art. 26 bis. - Aiuti in favore dei distretti produttivi - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, in favore di piccole e medie imprese, di consorzi di imprese e di società consortili aderenti a distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Possono inoltre essere concessi, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.
5. Per la gestione degli interventi del presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.".
2. All'articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è abrogato;
b) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all'approvazione del patto di cui al comma 3.".
Art. 7.
Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis. - Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei settori produttivi dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, oltre che di enti pubblici, anche di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 500 milioni di euro.
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.".
Art. 8.
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 39. - Aiuti a finalità regionale per l'internazionalizzazione delle imprese - 1. Allo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da consulenti esterni.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 70 milioni di euro.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.".
Art. 9.
Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali

1. L'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:
"Art. 62. - Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali - 1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali, così come definiti dall'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri.
2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al decreto assessoriale dell'11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997.
3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.".
2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "l'insieme di attività terziarie private" sono aggiunte le parole: "e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese.".
Art. 10.
Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:
"Art. 62 bis. - Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione - 1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l'offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.
2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.".
Art. 11.
Aiuti per insediamenti produttivi

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 57 bis. - Aiuti per insediamenti produttivi - 1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all'ingrosso, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.
2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di:
a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarità dell'area oggetto dell'intervento; a tali consorzi può essere concesso un apposito finanziamento;
b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttiva e di commercio all'ingrosso o per l'acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all'investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali;
c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all'interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all'ingrosso o per l'acquisto di opifici all'interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 150 milioni di euro.".
Art. 12.
Modifiche all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 60. - Aiuti all'investimento - 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:
1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:
a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;
c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;
2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;
3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;
4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.
2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.
3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.
4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'articolo 16.
5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:
a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;
b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;
c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;
d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.
7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.".
Art. 13.
Modifiche all'articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. All'articolo 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l'importo di euro 200 mila;
b) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio";
b) la lettera d) è abrogata.
Art. 14.
Aree artigianali

1. All'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:
"7 bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.".
Art. 15.
Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 65. - Aiuti ai consorzi di produttori - 1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonché dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 30 milioni di euro.".
Art. 16.
Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS

1. L'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 52 - Crediti di gestione - 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:
a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;
b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69;
c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89.
2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma l sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.
3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.".
Art. 17.
Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di finanziamenti concessi dall'Artigiancassa

1. L'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:
a) al comma l, dopo le parole de minimis sono aggiunte le parole: "alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria";
b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "formazione di scorte" sono aggiunte le parole: "e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti";
c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.";
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.
2 ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato -, 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, 14 ottobre 1964, n. 1068 - fondo di garanzia -, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa.".
Titolo III
AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 18.
Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche

1. L'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 75. - Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica - 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all'investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento delldelle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.
2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attività ammissibili per ciascun bando in conformità a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6.
4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.
5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l'attività relativa all'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento. La violazione di tale impegno comporta l'obbligo in capo all'amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell'investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all'acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall'amministrazione regionale.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell'avvio dell'investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell'amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell'investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento. L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta l'obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.
7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.
8. Anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorità e la indicazione delle tipologie di attività e di investimento prioritarie.
9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull'ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare complessivamente l'importo di 490 milioni di euro.".
Art. 19.
Modifiche all'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica

1. L'articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente articolo:
"Art. 90. - Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica - 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell'offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
2. Il contributo è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati.
3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attività:
a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata;
b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione;
c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una fiera o mostra in Italia o all'estero;
d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti;
e) la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da società a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata;
f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell'Isola e l'accoglienza nelle strutture ricettive.
4. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2009. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l'importo delle richieste che perverranno all'Assessorato e le risorse disponibili, nonché a condizione che:
a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.".
Art. 20
Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 sono estese alle imprese turistico-alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale.
Titolo IV
AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI TERRITORIO ED AMBIENTE


Art. 21.
Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 42. - Aiuti agli investimenti - 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all'assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
Art. 22.
Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:
"Art. 42 bis. - Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana - 1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialità, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell'ambito delle finalità degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.
3. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".
Titolo V
PSR 2007-2013 E AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 23.
Programma di sviluppo rurale

1. Dopo l'articolo 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:
"Art. 141 bis. - Programma di sviluppo rurale - 1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo LEADER.
2. La proposta di PSR è adottata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Con delibera della Giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni.
3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013.
4. L'Autorità di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006.
5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dall'approvazione.".
Art. 24.
Diversificazione verso attività non agricole

1. Dopo l'articolo 141 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 ter. - Diversificazione verso attività non agricole - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell'impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90 milioni di euro.".
Art. 25.
Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

1. Dopo l'articolo 141 ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 quater. - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33 milioni di euro.".
Art. 26.
Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali

1. Dopo l'articolo 141 quater della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 quinquies. - Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto iii) e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:
a) nel caso di investimenti, conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;
b) nel caso di servizi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 25 milioni di euro.".
Art. 27.
Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

1. Dopo l'articolo 141 quinquies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 sexies. - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28 milioni di euro.".
Art. 28.
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

1. Dopo l'articolo 141sexies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 septies. - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii) e 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.
3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 20 milioni di euro.".
Art. 29.
Indennità compensativa

1. Dopo l'articolo 141 septies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 octies. - Indennità compensativa - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all'entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro.
5. L'attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.".
Art. 30.
Formazione e informazione degli operatori economici

1. Dopo l'articolo 141 octies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 nonies. - Formazione e informazione degli operatori economici - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013.
2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22 milioni di euro.".
Art. 31.
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE

1. Dopo l'articolo 141 nonies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 decies. - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE) - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agro-industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I del Trattato, conformemente alla misura 123 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.
4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 50 milioni di euro.".
Art. 32.
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

1. Dopo l'articolo 141 decies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 undecies. - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d'oliva e arboricoltura da legno.
2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 46 milioni di euro.".
Art. 33.
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

1. Dopo l'articolo 141 undecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 duodecies. - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all'articolo 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.
2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.
3. I beneficiari sono l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.".
Art. 34.
Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale

1. Dopo l'articolo 141 duodecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 141 terdecies. - Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale - 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l'animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera d) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007-2013.
2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 22 milioni di euro.".
Art. 35.
Norme sul deposito di carburanti agricoli

1. Per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovano applicazione i commi 13 bis e 13 ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo VI
AIUTI AL LAVORO
Art. 36.
Soggetti destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono i soggetti di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente:
a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:
1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;
b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno 24 mesi;
c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:
1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
2. Sono altresì destinatari degli aiuti di cui al presente Titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:
a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia;
b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d) soggetti di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione.
Art. 37.
Contributi per le assunzioni

1. Gli interventi di cui al presente Titolo hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro - nei limiti di cui all'articolo 39 - per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36.
Art. 38.
Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.
3. Gli incentivi di cui al presente Titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
4. I benefici di cui al presente Titolo sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione.
Art. 39.
Misure e decorrenze degli incentivi

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, gli incentivi di cui all'articolo 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti d'intensità d'aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.
2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi.
3. I benefici di cui al presente Titolo sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. Gli incentivi di cui al presente Titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.
5. Gli incentivi di cui al presente Titolo, in caso di variazione della decorrenza o dell'entità dei benefici statali di analoga natura, sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensità di cui al comma 1.
6. Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della presente legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui al presente Titolo hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale.
7. Per le finalità di cui al presente Titolo è autorizzata la spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione.
Art. 40.
Condizioni di accesso ai benefici

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 39, comma 1, le assunzioni a tempo indeterminato, riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 36, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che, nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
b) che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall'impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione;
c) che, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell'impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di cinque anni o di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese.
2. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente Titolo, applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.
3. Sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.
Art. 41.
Concessione dello sgravio contributivo

1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente Titolo, è preventivamente autorizzato a seguito di istanza all'Assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto Assessorato.
2. L'istanza di cui al comma 1 non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.
3. Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere allo sgravio.
4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.
5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.
6. Gli incentivi previsti dal presente Titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni già effettuate.
7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'articolo 36.
Art. 42.
Modalità di erogazione del contributo

1. L'Assessorato regionale del lavoro, previa intesa con gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare agli stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso.
2. I benefici di cui al presente Titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori.
3. L'Assessorato regionale del lavoro comunica agli istituti previdenziali l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali procedere al conguaglio.
4. L'Assessorato regionale del lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, può provvedere alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.
5. L'Assessorato regionale del lavoro è autorizzato ad erogare, agli istituti previdenziali di cui al comma 1, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dal presente Titolo.
Art. 43.
Controlli e accertamenti

1. L'Assessorato regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Titolo per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi.
Art. 44.
Sanzioni

1. L'Assessorato regionale del lavoro revoca gli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici di cui al presente Titolo.
2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi di cui al presente Titolo, è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessorato regionale del lavoro di concerto con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.
3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al presente Titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni sono a beneficio della Regione.
Art. 45.
Indicatore occupazionale

1. Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento.
Art. 46.
Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria

1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 1, gli aiuti di cui al presente Titolo sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'articolo 36, comma 2, la concessione degli aiuti di cui al presente Titolo è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.
3. Ai fini dell'approvazione comunitaria, le risorse finanziarie complessivamente destinate agli aiuti di cui al comma 2 per il periodo 2007-2013, non possono superare l'importo di mille milioni di euro.
4. L'Assessore regionale per il lavoro emana, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti di cui al presente Titolo.
Titolo  VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 23 IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 47.
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. I benefici di cui all'articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
1 ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.".
Art. 48.
Modifiche di norme in materia di impiego di esperti

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le modifiche di seguito elencate:
a) al comma 4 dell'articolo 1 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";
b) al comma 5 dell'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";
c) al comma 4 dell'articolo 3 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";
d) al comma 3 dell'articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni";
e) al comma 7 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: "; ad avvalersi inoltre di esperti ai sensi dell'articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, da individuare per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale con le modalità indicate all'articolo 5, comma 4".
Art. 49.
Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente:
"4 ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.".
Titolo VIII
ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA E FONDI RELATIVI AD ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI ENTI
Art. 50.
Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i Programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Programma operativo Fondo europeo per la pesca per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.
3. Gli atti e documenti che attuano la programmazione regionale unitaria, compresi gli atti inerenti alla ripartizione finanziaria di risorse per i diversi obiettivi e linee di intervento, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione Bilancio e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi nei termini previsti dal regolamento interno, circa la loro coerenza con il quadro finanziario dei documenti di programmazione di cui al comma 1.
4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.
6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana per via telematica.
7. Con cadenza almeno semestrale il Governo della Regione riferisce all'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione dei programmi operativi regionali e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale integrata.
8. Gli atti relativi agli adempimenti per l'attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.
Art. 51.
Programmi comuni fra più amministrazioni

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra i rami dell'amministrazione, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale sono accreditate le somme e determinano la durata tassativa dell'accordo.
3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.
4. Ove all'accordo partecipino più rami dell'amministrazione regionale, la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 3 è effettuata dal ramo dell'amministrazione cui è affidata la gestione diretta dell'intervento.
Art. 52.
Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013

1. Al fine di realizzare l'obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013.
2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.
3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al Dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell'Autorità di gestione, l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti.
4. L'Autorità di gestione, verificata la compatibilità con il piano finanziario del Programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al Dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio.
5. Per gli interventi la cui attuazione è prevista tramite organismi intermedi, l'Autorità di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilità delegante, verificata la compatibilità con il piano finanziario, chiede alla Ragioneria generale della Regione l'iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all'organismo intermedio per l'avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.
6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione al momento dell'ammissione a finanziamento e nella misura dell'80 per cento dell'importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell'anticipazione e dell'acconto. L'iscrizione del saldo è effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell'Autorità di gestione.
7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il Programma operativo FSE.
8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'Autorità di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione.
9. Ai fini del monitoraggio è utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato "Caronte", sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonché per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
10. Alla Commissione Bilancio ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Unione europea, dell'Assemblea regionale siciliana, è fornito semestralmente dalle rispettive Autorità di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi.
11. Al fine del coordinamento delle attività di cui al comma 10, nonché della predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l'Autorità di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi. L'Autorità di certificazione trasmette alla Ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate.
12. Per l'assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del Dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell'asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell'assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del Dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell'amministrazione regionale che richiedono l'assistenza tecnica ed attuano gli interventi.
Art. 53.
Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013

1. Al fine di realizzare il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza per essere trasferiti all'organismo pagatore.
2. Per consentire la trasparenza e meglio dettagliare l'attuazione del programma, l'Autorità di gestione e l'organismo pagatore forniscono semestralmente alle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana e alla Ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale, fisico nonché le certificazioni di pagamento del programma.
Art. 54.
Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole "relativi al periodo di programmazione 2000/2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia," sono sostituite con le parole "non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013".
2. Il comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
Titolo IX
MODIFICHE DI NORME ED ABROGAZIONI
Art. 55.
Modifiche all'articolo 7 bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di Commissione regionale dei lavori pubblici

1. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:
"15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.".
Art. 56.
Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la parola "concessioni" è soppressa la parola "quadriennali" e le parole "sono alla scadenza rinnovate" sono sostituite dalle parole "sono alla scadenza tacitamente rinnovate".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.".
Art. 57.
Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16

1. All'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.".
Art. 58.
Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "otto anni".
Art. 59.
Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:
"1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.".
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente.
3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima delldei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni.
5. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE.".
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "pari al" fino a "piccole e medie imprese" sono soppresse.
Art. 60.
Contratti di programma settoriali

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 14 bis. - Contratti di programma settoriali - 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.
3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.
5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.
6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente.
8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
9. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.
10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.
11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23".
Art. 61.
Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Al comma 5 dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l'affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni".
2. Al comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "POR Sicilia 2000/2006" sono aggiunte le parole "e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis".
Art. 62.
Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati gli articoli 26, 35, 36, 48 e 51 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Titolo X
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 63.
Accordo di programma

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici, sono sottoposti all'istituto dell'Accordo di programma e dei progetti integrati ai fini della operatività degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.
Art. 64.
Decorrenza di norme

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili agli interventi i cui bandi o avvisi sono emanati dagli Assessorati regionali successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 65.
Parere Commissioni di merito

1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti i regimi di aiuto, sono emanati previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro 10 giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea. Trascorso tale termine, l'Assessore procede all'adozione del decreto.
2. Le delibere della Giunta regionale e i decreti assessoriali che stabiliscono disposizioni di carattere generale di attuazione della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti le misure dei programmi operativi regionali sono trasmessi all'Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dalla loro adozione.
Art. 66.
Norma transitoria

1. Gli interventi relativi al Programma operativo per il 2000-2006 "POR Sicilia 2000-2006" continuano ad essere attuati in base alla normativa previgente.
Art. 67.
Progetti di investimento in zone svantaggiate

1. Una quota pari al 20 per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti d'investimento alle imprese, comunque denominate, ubicate in zone svantaggiate.
Art. 68.
Comunicazione Commissione 2009/C 16/01

1. Gli aiuti di cui alla presente legge e alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.
Art. 69.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 agosto 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  CIMINO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  DI MAURO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BUFARDECI 
Assessore regionale per l'industria  VENTURI 
Assessore regionale per i lavori pubblici  BENINATI 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  GENTILE 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  MILONE 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  STRANO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Distretti produttivi. - 1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a) enti locali;
b) imprese con sede nel territorio regionale;
c) associazioni di categoria;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
a)  beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale.
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato.
8. (Abrogato).
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi. I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all'approvazione del patto di cui al comma 3.".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Centri commerciali naturali. - 1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali.
2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di:
a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.".
Nota all'art. 13, comma 1:
L'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Crediti a breve termine. - 1. Nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis" a carico del fondo a gestione separata di cui all'articolo 60 sono concesse alle piccole e medie imprese commerciali le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l'importo di euro 200 mila;
b) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila;
c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio.
2. Il perfezionamento delle aperture di credito, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ha luogo previa verifica da parte delle banche che le somme rese disponibili siano destinate esclusivamente al pagamento dei beni e servizi indicati nelle stesse lettere.
3. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applica la misura dei tassi di interesse stabilita dall'articolo 16.
4. Alle operazioni di credito di avviamento e di credito di esercizio si applicano le seguenti modalità:
a) l'utilizzazione delle aperture di credito deve avvenire esclusivamente mediante disposizione di pagamento dell'impresa nei confronti della banca, la quale provvede, verificato che il credito afferisce ad una delle causali previste dal presente articolo, al pagamento dei creditori;
b) allo scadere dei sei mesi, decorrenti dalla data dell'apertura di credito, le somme effettivamente prelevate dovranno essere rimborsate entro il periodo massimo di 48 mesi con rate mensili o trimestrali posticipate. Gli operatori beneficiano di sei mesi di preammortamento.".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, recante: "Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamenti ai comuni. - Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per l'acquisizione delle relative aree previste dai piani redatti e approvati ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere ai comuni, che ne facciano richiesta, un finanziamento pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo deliberato dal consiglio comunale.
I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i cui strumenti urbanistici non prevedano aree per insediamenti produttivi, possono localizzarle, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 18 della legge regionale n. 71 del 1978, con la procedura dell'art. 16 della predetta legge n. 71, relativa alle aree per l'edilizia economica e popolare.
Le aree attrezzate sono destinate all'esigenza di insediamenti di attività artigiane non compatibili con il tessuto urbanistico e sono localizzate in modo da ridurre i fenomeni di pendolarismo.
Il contributo è accordato anche per:
a) (abrogato);
b) la costruzione di depuratori per rifiuti organici e chimici di cui alle vigenti norme contro l'inquinamento;
c) la costruzione di centri servizi integrati e di reti di servizio informatiche.
Nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole e medie imprese industriali per un massimo del 20 per cento delle aree.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 1986/1988, la complessiva spesa di lire 22.000 milioni, che va ripartita in ragione di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1986, lire 8.500 milioni per l'esercizio finanziario 1987 e lire 8.500 milioni per lo esercizio finanziario 1988.
Le opere comunque realizzate all'interno delle aree artigianali attrezzate, indipendentemente dal tipo di finanziamento pubblico utilizzato, restano di proprietà del comune dove insistono le aree.
7 bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.".
Nota all'art. 17, comma 1:
L'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamenti concessi dall'Artigiancassa. - 1. I benefici previsti dall'articolo 40, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 sono concessi nell'ambito della regola "de minimis" alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria.
2. Il fondo istituito presso l'Artigiancassa S.p.A. con l'articolo 41 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è utilizzato esclusivamente per:
a) la riduzione dei tassi di interesse sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali, e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche ed integrazioni, concesso per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la formazione di scorte e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti;
b) la riduzione dei canoni di locazione finanziaria previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240, per l'acquisizione di immobili da destinare a laboratori, macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci, sulla parte di finanziamento eccedente quello agevolabile con i contributi statali e per un importo comunque non superiore al 50 per cento di questo;
c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.949.
2 bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.
2 ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato - , 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, 14 ottobre 1964, n. 1068 - fondo di garanzia -, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigiancassa.
3. Nella convenzione da stipulare per le finalità del comma 2 viene determinato, ove richiesto e per un importo comunque non superiore a quello stabilito a livello nazionale, un compenso da attribuire all'Artigiancassa S.p.A. per la gestione del fondo di cui al comma 2, da porre a carico del fondo stesso.".
Nota all'art. 20, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).", così dispone:
"Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. - 1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
4. L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.".
Nota all'art. 35, comma 1:
L'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.", così dispone:
"Semplificazione degli adempimenti amministrativi. - 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalità attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attività agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalità di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalità previste dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del soggetto che esercita attività agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalità il SIAN può altresì stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonché gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini più brevi previsti per i singoli procedimenti, nonché quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:
"3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
12. L'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5 provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.".
Nota all'art. 36, comma 1:
L'art. 2 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), così dispone:
"Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)  "aiuti": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato;
2)  "regime di aiuti": atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
3)  "aiuti individuali":
a) aiuti ad hoc e
b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
4)  "aiuti ad hoc": aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
5)  "intensità di aiuto": l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
6)  "aiuti trasparenti": aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
7)  "piccole e medie imprese" o "PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
8)  "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
9)  "zone assistite": regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
10)  "attivi materiali": fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature.
Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
11)  "attivi immateriali": gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
12)  "grande progetto di investimenti": l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso;
13)  "numero di dipendenti": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
14)  "posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento ": posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento;
15)  "costi salariali": l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
16)  "aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI": aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;
17)  "aiuti agli investimenti": gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
18)  "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
19)  "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;
20)  "lavoratore disabile": chiunque sia:
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;
21)  "posto di lavoro protetto": posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50% dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;
22)  "prodotti agricoli":
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
23)  "trasformazione di prodotti agricoli", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
24)  "commercializzazione di prodotti agricoli": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
25)  "attività turistiche": le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:
a) NACE 55: servizi di alloggio;
b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
26)  "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;
27)  "capitale di rischio": finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
28)  "impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile": piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51% del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;
29)  "settore siderurgico": tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe:
ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:
blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.;
30)  "settore delle fibre sintetiche":
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.".
Nota all'art. 36, comma 2, lett. a):
Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
Note all'art. 36, comma 2, lett. b):
La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
Note all'art. 36, comma 2, lett. c):
L'art. 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.", così dispone:
"Definizione e campo di applicazione. - 1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati;
f) organizzazioni e associazioni di categoria.
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.".
Nota all'art. 36, comma 2, lett. d):
L'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.", così dispone:
"Definizione e campo di applicazione. - 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.".
Nota all'art. 38, comma 3:
L'art. 1 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), così dispone:
"1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:
a) aiuti a finalità regionale;
b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
h) aiuti alla formazione;
i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.
2. Il presente regolamento non si applica agli:
a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;
b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i)se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
ii)  se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.
4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.
5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1.
6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
c) aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.".
Note all'art. 39, comma 1:
Gli articoli 40 e 41 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), così, rispettivamente, dispongono:
"Articolo 40 -  1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.".
"Articolo 41
1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 75% dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.".
Nota all'art. 39, comma 3:
L'art. 7 del regolamento CE n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), così dispone:
"Cumulo. - 1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.
3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.
4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.
5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:
a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.".
Nota all'art. 41, comma 7:
L'art. 2112 del codice civile così recita:
"Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. - In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.".
Nota all'art. 46, comma 2:
L'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, così dispone:
"1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
Nota all'art. 47, comma 1:
L'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamenti delle commesse. - 1. Il termine di applicazione previsto dall'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all'intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
1 bis. I benefici di cui all'articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
1 ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.".
Nota all'art. 48, comma 1, lett. a):
L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aiuti agli investimenti. - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro.".
Nota all'art. 48, comma 1, lett. b):
L'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile. - 1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d'investimenti di cui all'articolo 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella "Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013" approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.
2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Con il decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore (de minimis) di cui all'articolo 14 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
6. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
7. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.".
Nota all'art. 48, comma 1, lett. c):
L'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Iniziative agevolabili nel settore dell'energia. - 1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l'efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell'energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento ovvero dotano l'organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 82 dell'1 aprile 2008.
2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'Assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 400 milioni di euro.".
Nota all'art. 48, comma 1, lett. d):
L'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. - 1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per la promozione dell'ecommerce nelle piccole e medie imprese e per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi delle applicazioni delle suddette tecnologie.
2. L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
4. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'articolo 6.
5. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.".
Nota all'art. 48, comma 1, lett. e):
L'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali. - 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'articolo 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.
2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall'Assessore regionale per l'industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3. La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.
5. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma presentato dall'impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall'impresa proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
6. L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell'intero progetto industriale.
7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.".
Nota all'art. 49, comma 1:
L'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, recante: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose. - 1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.
4. L'Assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
4-bis. Con il decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per l'industria può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.
4 ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.".
Note all'art. 50, comma 2:
-  Il regolamento 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 luglio 2006, n. L 210.
-  Il regolamento 20 settembre 2005, n. 1698/2005 del Consiglio reca disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europee 21 ottobre 2005, n. L 277. è entrato in vigore il 22 ottobre 2005.
-  Il regolamento del Consiglio 27 luglio 2006, n. 1198/2006 reca disposizioni relative al Fondo europeo per la pesca ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 agosto 2006, n. L 223.
Nota all'art. 50, comma 4:
L'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. - 1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa.
2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.
4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.
5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.
6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.
7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.".
Nota all'art. 50, comma 5:
L'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Impegni di spesa. - 1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso.
3. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
5. Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.
6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza.
7. Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.
8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa.
9. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Nota all'art. 52, comma 1:
Per il regolamento (CE) 1083/2006 vedi note all'art. 50, comma 2.
Nota all'art. 53, comma 1:
Per il regolamento (CE) 1698/2005 vedi note all'art. 50, comma 2.
Nota all'art. 54, commi 1 e 2:
L'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Fondi comunitari. - 1. Gli interventi comunitari non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013 sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919.
2. (abrogato).".
Nota all'art. 55, comma 1:
L'art. 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici. - 1. Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.
3. La Conferenza speciale di servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;
b) il responsabile del procedimento;
c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.
10. I pareri sui progetti di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione regionale, da rendersi su progetti definitivi o esecutivi ai sensi dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.
15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
18. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.
20. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704)."
Nota all'art. 56, comma 1:
L'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante: "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione.
3. Le concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza tacitamente rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza.
4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali.
5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.".
Nota all'art. 56, comma 2:
L'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, recante: "Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. - 1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione.
2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.".
Nota all'art. 57, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'aumento dei carburanti nel settore della pesca nonché per il rilancio competitivo del settore." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
Conferimento al fondo di rotazione IRCAC. - 1. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (IRCAC) con l'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 ed incrementato con l'articolo 37 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23, è ulteriormente incrementato di 500 migliaia di euro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di 500 migliaia di euro.
"2 bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento ( CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007".
Nota all'art. 58, comma 1:
L'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, recante: "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Il fondo di rotazione generale dell'IRCAC, di cui all'articolo 3, comma primo, punto 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991.
2. L'IRCAC è autorizzato a concedere alle società cooperative e loro consorzi, per la capitalizzazione delle stesse, crediti agevolati di durata non superiore a otto anni con i propri fondi istituzionali al tasso di riferimento consentito secondo le norme di gestione dell'IRCAC stesso.".
Nota all'art. 59, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ambito di applicazione. - 1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.
2. I soggetti beneficiari dei regimi di aiuto previsti dalla presente legge che hanno presentato istanza di finanziamento e a favore dei quali è stata applicata la regola del "de minimis" ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4, possono ottenere l'integrazione delle agevolazioni nel caso in cui le tipologie e le modalità di intervento corrispondano a quelle previste dai regimi di aiuto contenuti nella presente legge purché autorizzati dalla Unione europea, previa semplice istanza rivolta all'assessorato competente, accompagnata da autocertificazione interamente sostitutiva della documentazione normalmente richiesta per il tipo di finanziamento oggetto dell'istanza.".
Nota all'art. 59, comma 2:
L'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oggetto e intensità degli aiuti a finalità regionale. - 1. Salvo quanto stabilito nei singoli regimi di aiuto, ad ogni misura di aiuto a finalità regionale concernente l'investimento iniziale prevista, richiamata, modificata o integrata dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente.
3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima delldei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.
4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni.
5. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE.
6. Nel caso in cui la Comunità europea provveda alla modifica dei massimali comunitari, per la tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, le variazioni conseguenti all'intensità degli aiuti possono essere adottate con delibera della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti per materia.
7. Per le operazioni di credito a tasso agevolato o assistite da contributi in conto interessi il periodo di preammortamento non può superare i due anni.".
Nota all'art. 59, comma 3:
L'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Cumulo di aiuti e controlli. - 1. Per un medesimo investimento iniziale uno stesso beneficiario non può ottenere aiuti a finalità regionale che, cumulati tra loro, superino i massimali previsti dalle disposizioni comunitarie per le imprese operanti nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE.
2. Una stessa impresa può beneficiare di più aiuti "de minimis" purché la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria vigente.
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, anche utilizzando collegamenti informatici già esistenti, istituisce una banca dati in cui memorizzare gli aiuti a finalità regionale e "de minimis" erogati dalla Regione, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati. A tal fine le amministrazioni regionali, gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e gli enti locali hanno l'obbligo di comunicare i suddetti dati al dipartimento bilancio e tesoro dell'Assessorato del bilancio e delle finanze. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze individua le forme di collaborazione con le amministrazioni interessate e disciplina le modalità di trasmissione delle notizie da parte dei soggetti erogatori, anche prevedendo il ricorso, ove necessario, a protocolli di intesa.
4. Al fine di ottenere un qualsiasi aiuto a finalità regionale o rientrante nell'ambito del "de minimis il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme sul cumulo di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di aiuto contenute nella presente legge possono essere applicate anche ai settori dei trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica a condizione che siano rispettate anche le regole comunitarie specifiche che disciplinano tali settori.
6. Le Amministrazioni competenti provvedono a notificare alla Commissione europea tutti i progetti di investimento in attività fisse destinati alla creazione di nuovi stabilimenti, all'estensione di stabilimenti esistenti o all'avvio di un'attività che comporta una trasformazione fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente che rientrino nel l'ambito di applicazione della "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" 98/C 107/05.
7. Ogni contratto relativo ad un aiuto concluso con il beneficiario in relazione a progetti sovvenzionati, rientranti nell'ambito di applicazione della "Disciplina" di cui al comma 6, deve contenere una clausola di restituzione nell'ipotesi di inadempimento del medesimo.
8. Gli aiuti "de minimis" previsti dalla presente legge non si applicano ai settori disciplinati dal Trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura e della pesca.".
Nota all'art. 61, comma 1:
L'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oggetto procedimenti e moduli organizzativi. - 1. In linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il presente Titolo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni ed i benefici di qualsiasi genere concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua con proprio decreto i criteri generali per la gestione ed il coordinamento di tutti gli aiuti di Stato.
3. I soggetti interessati hanno diritto agli aiuti di Stato esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da loro inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
4. Gli aiuti di Stato sono erogati con procedimento automatico, valutativo o negoziale.
5. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l'affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono.
6. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti prescelti a rotazione da appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Con decreto dell'Assessore competente per materia sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.".
Nota all'art. 61, comma 2:
L'art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante: "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni finali.  -  1. Ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea e del regolamento CE n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, secondo cui non può essere data esecuzione agli aiuti di Stato prima della relativa autorizzazione comunitaria, le spese relative agli interventi della presente legge, non ricadenti nel regime di cofinanziamento del POR Sicilia 2000/2006 e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis, sono autorizzate con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi contestualmente alla definizione positiva del procedimento di controllo comunitario sui singoli regimi di aiuto.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale dà corso alle procedure e agli adempimenti previsti dai singoli interventi con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni esecutive relative a regimi di aiuto previgenti modificati dalla presente legge continuano a trovare applicazione. I necessari adeguamenti conseguenti alle modifiche introdotte dalla presente legge sono adottati dalle stesse autorità regionali che hanno emanato le predette disposizioni esecutive con le medesime procedure.".
Nota all'art. 65, comma 1 e 68, comma 1:
La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 reca: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 24 dicembre 2008, n. 59, S.O. n. 34.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 119
"Norme in materia di bilancio e di contabilità".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 7 luglio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'8 luglio 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 22 del 14 ottobre, n. 35 del 25 novembre, n. 36 del 26 novembre, n. 39 dell'1 dicembre, n. 43 del 9 dicembre 2008.
Deliberato norme stralciate nella seduta n. 44 del 10 dicembre 2008: n. 119 - Norme stralciate I "Norme in materia di aiuti alle imprese".
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 64 del 25 febbraio, n. 67 del 4 marzo, n. 68 del 10 marzo, n. 70 del 12 marzo 2009.
Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 70 del 12 marzo 2009.
Parere espresso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 26 del 18 marzo 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 74 del 31 marzo 2009.
Relatore: Antonino D'Asero.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 90 del 12 maggio, nn. 99 del 2 luglio, 100 del 7 luglio, 101 dell'8 luglio, 102 del 20 luglio e 103 del 21 luglio 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 103 del 21 luglio 2009.
(2009.30.2085)101


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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