REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 AGOSTO 2009 - N. 38
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 10 agosto 2009.
Proroga della data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del trasporto pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 117 cost. così come novellato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
Visto l'art. 10 della predetta legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo il quale "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";
Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84, recante norme in materia di "tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale";
Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, che integra e modifica le disposizioni del D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come successivamente modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1;
Visto il decreto legislativo n. 422/97;
Visto il regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, "relativo ai servizi pubblici su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70" la cui entrata in vigore è prevista il 3 dicembre 2009 (cfr. art. 12);
Considerato che:
-  nei considerando 6, 31 e 32 del citato regolamento n. 1370/2007 si legge che "dall'evolversi delle legislazioni nazionali è scaturita l'applicazione di procedure difformi, cosa che ha creato incertezza giuridica riguardo ai diritti degli operatori di servizio pubblico e agli obblighi delle autorità competenti. Il regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze in cui dovrebbero essere aggiudicati con gara d'appalto. E' opportuno quindi aggiornare il quadro normativo comunitario", ed inoltre, che "le autorità competenti e gli operatori di servizio pubblico avranno bisogno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno definire regimi transitori" e che "Nel periodo transitorio è possibile che le autorità competenti applichino le disposizioni del presente regolamento in tempi diversi";
-  l'art. 5 § 3 del regolamento n. 1370/2007 introduce il principio del ricorso a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada;
-  l'art. 8, § 2 del più volte citato regolamento n. 1370/2007 stabilisce che "L'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante il periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'art. 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto";
Visto l'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2009, S.O. n. 136/L, ove è previsto, tra l'altro, che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni del sopra citato art. 8, paragrafo 2, del regolamento CE 1370/2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2009, n. 199, che ha dato mandato al dipartimento trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio di TPL in corso per un periodo pari ad anni cinque;
Visto lo studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione siciliana (fermo ancora alla fase B - studio di massima ed in attesa della prosecuzione con la stesura definitiva fase C), redatto, su incarico di questa Amministrazione, dall'associazione temporanea d'impresa (ATI) CSST-Sintagma-Ernst & Young Finance Business Advisors;
Viste le osservazioni tecniche della ISFORT al predetto studio fase B, fatte pervenire al dipartimento regionale trasporti dall'ANAV;
Ritenuto che le predette osservazioni allo studio - con particolare riferimento alla necessità di meglio documentare il fatto che il modello proposto sia più efficace (capacità di servire in modo capillare la domanda) e più funzionale (minori oneri pubblici per sovvenzionare il servizio) rispetto a quello attuale, a fronte di un taglio certo della copertura territoriale dei servizi nell'ordine del 10% - richiedono un approfondimento tematico che questa Amministrazione intende sottoporre al RTI redattore dello studio;
Ritenuto che non è stata ancora definita, nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, una strategia che si concretizzi in un Piano del trasporto pubblico locale;
Ritenuto che la definizione del succitato Piano del T.P.L. (e, segnatamente, degli aspetti concernenti il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, l'individuazione del livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini, la definizione delle unità di rete, nonché, dei bacini di traffico, etc.) debba essere necessariamente propedeutica all'indizione di procedure di evidenza per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di evitare gravi problemi strutturali compromettenti l'efficacia, l'efficienza, la qualità dei servizi, nonché, la capacità di trasporto nel suo complesso;
Considerato che la legge statale 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto un sistema di finanziamento strutturale a favore degli operatori del trasporto pubblico locale, riservato alle regioni a statuto ordinario e basato sulla compartecipazione delle stesse al gettito dell'accisa sul gasolio;
Considerato che il suddetto intervento legislativo ha determinato una disparità di trattamento tra le aziende del settore, a svantaggio di quelle siciliane, con una conseguente grave distorsione dei principi di concorrenza, la cui salvaguardia è indispensabile per il corretto espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione;
Ritenuto, pertanto, che si renda necessaria - prima dell'indizione di procedure di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale - l'adozione di misure finalizzate a colmare i sopradetti effetti distorsivi ed a ristabilire condizioni di sostanziale parità tra gli operatori del settore;
Considerata, altresì, la necessità di acquisire i dati che, a mente del § 2 dell'art. 8 (nella parte in cui dispone che "entro i sei mesi successivi alla prima metà del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione europea una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale dei contratti di servizio pubblico conformemente all'art. 5 del regolamento ...") devono essere fatti pervenire alla Commissione;
Ritenuto, pertanto, che per le motivazioni e le considerazioni fin qui esposte si rende necessario differire - in linea con le previsioni dell'art. 8, § 2 del citato regolamento n. 1370/2007 ed in coerenza alla facoltà accordata dal citato art. 61 del D.D.L. n. 1195 - l' applicazione dell'art. 5 del medesimo regolamento (e delle disposizioni ad esso connesse) per un periodo congruo, comunque inferiore a quello massimo previsto dal sopra richiamato art. 8, § 2 del regolamento comunitario;
Ritenuta, altresì, la necessità di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, nelle more che - in riferimento alle considerazioni sopra esposte - vengano espletate tutte le attività necessarie e propedeutiche all'attivazione di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in questione;
Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla proroga - ai medesimi patti e condizioni - per cinque anni (ossia per un periodo inferiore al periodo transitorio di un decennio fissato dal regolamento n. 1370/2007) dei contratti attualmente in essere con i concessionari che - notificato il presente decreto - manifestino entro 30 giorni la propria disponibilità;
Ritenuto, inoltre, in caso di mancato assenso da parte di taluni concessionari, di riservarsi la predisposizione di una procedura selettiva per l'affidamento delle tratte a questi ultimi affidate, con termine finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga;
Ritenuto, ancora, che per garantire il mantenimento degli standards di qualità e di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale, data la rilevante vetustà del parco rotabile delle aziende siciliane, è necessario adottare il presente provvedimento con anticipo rispetto alla scadenza dei contratti attualmente in essere, affinché gli operatori possano effettuare gli opportuni investimenti, potendo contare fin d'ora su un adeguato periodo di ammortamento;
Ritenuto, infine, di dare sollecita attuazione delle indicazioni contenute nella delibera della Giunta regionale come sopra indicata, la quale dispone che debba procedersi alla proroga per un quinquennio dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del TPL;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni e considerazioni in narrativa, qui ad ogni effetto richiamate:
1.  di prorogare, per un periodo di anni 5, la data di scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del T.P.L. che manifesteranno il necessario consenso, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
2.  di riservarsi, in caso di mancato assenso da parte di taluni concessionari, la facoltà di predisporre apposita procedura selettiva per l'affidamento delle tratte a questi ultimi affidate, con termine finale coincidente con la fine del periodo quinquennale di proroga;
3. di trasmettere il presente decreto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 agosto 2009.
  LO BUE 

(2009.32.2156)110
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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