REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 AGOSTO 2009 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 luglio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ragusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il foglio prot. n. 61456 del 12 agosto 2008, pervenuto il 13 agosto 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 63297, con il quale il comune di Ragusa ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata al cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona C3 ai fini dell'individuazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare, adottata con delibere consiliari n. 3 del 30 gennaio 2007 e n. 22 del 14 giugno 2007;
Vista la delibera consiliare n. 3 del 30 gennaio 2007, avente ad oggetto: "Individuazione delle aree di edilizia economica e popolare (art. 5 del decreto dirigenziale n. 120/2006) proposta di deliberazione della G.M. n. 9 dell'8 gennaio 2007";
Vista la delibera consiliare n. 22 del 14 giugno 2007, avente ad oggetto: "Modifica delibera consiliare n. 3 del 31 gennaio 2007 riguardante la individuazione delle aree di edilizia economica e popolare. Revoca emendamento n. 1 punto b) (prop. con deliberazione di G.M. n. 115 del 27 marzo 2007)";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alle delibere consiliari n. 3 del 31 gennaio 2007 e n. 22 del 14 giugno 2007;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso la variante in argomento, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni degli stessi avverso le medesime;
Visto il fax pervenuto l'11 settembre 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 15 settembre 2007 al n. 70381, con il quale il comune di Ragusa ha trasmesso la certificazione prot. n. 6097/2007 del 17 ottobre 2007, a firma del segretario generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione delle delibere consiliari n. 3/2007 e n. 22/2007, nonché attestante che avverso le stesse sono state presentate n. 9 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge, ed una fuori termine;
Visto il fax pervenuto il 6 ottobre 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 75451, con il quale il comune di Ragusa ha trasmesso l'attestazione, ai sensi ex art. 2, comma 5°, legge regionale n. 71/78 sull'uso dei suoli, a firma del dirigente del settore VII;
Vista la delibera consiliare n. 32 dell'1 luglio 2008, avente ad oggetto: "Osservazioni alle deliberazioni n. 3/2007 e n. 22/07 per l'individuazione aree edilizia convenzionata e popolare. Controdeduzioni";
Rilevato che con il parere prot.n. 1007 del 17 gennaio 2007, l'ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, in merito alla variante al piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 55 del 6 ottobre 2009, con la quale l'U.O. 5.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 29 del 6 ottobre 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Con nota di questo dipartimento prot. n. 14903 dell'1 marzo 2006 veniva notificato al comune di Ragusa il decreto n. 120 del 24 febbraio 2006 di approvazione della variante generale del piano regolatore generale con le prescrizioni, le modifiche e gli stralci discendenti dal parere n. 12 del 28 novembre 2005 reso dal servizio scrivente e che, all'art. 5 di detto decreto, venivano prescritti gli adempimenti comunali da effettuare entro il termine 120 giorni dalla data di efficacia dello stesso decreto tra i quali l'adozione del P.E.E.P.
Con note di questo dipartimento prot. n. 13966 del 18 febbraio 2008 e prot. n. 62020 del 5 agosto 2008 veniva diffidata l'amministrazione comunale a notiziare sui provvedimenti intrapresi ai fini dell'adeguamento alle prescrizioni discendenti dal citato decreto n. 120/2006.
Rilevato che:
In esecuzione al decreto di approvazione della variante generale al piano regolatore generale che obbligava, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78 il comune di Ragusa a dotarsi del piano per l'edilizia economica e popolare, con delibera consiliare n. 3/2007 venivano individuate in zona di verde agricolo del piano regolatore due aree di espansione da classificare zona C3, una nell'ambito del capoluogo e l'altra nella frazione di Marina di Ragusa, per il soddisfacimento dell'edilizia abitativa, con particolare riferimento agli alloggi convenzionati e/o sovvenzionati.
Precisamente, il dimensionamento di dette aree scaturisce non tanto dalla stima del fabbisogno insediativo residenziale, peraltro, non evidenziato nella variante generale quanto dalla pressante richiesta delle cooperative edilizie e/o degli aventi diritto.
Risultano incluse nell'ambito della variante adottata con emendamenti con il richiamato atto n. 3/2007 le contrade Serralinena, Nunziata, Bruscè, Selvaggio a ridosso di principali assi viari di attraversamento cittadino vie Carta, B. Colleoni, E. Fieramosca, per una superficie di mq. 1.900.000 posta a sud-ovest del centro abitato di Ragusa e la contrada Gaddimeli in Marina di Ragusa per una estensione ridotta da mq. 56.000 a mq. 42.000 a seguito di approvazione dell'emendamento n. 5 relativo allo stralcio di un'area di mq. 14.000 a seguito dell'attivazione tramite lo S.U.A.P. della procedura ex art. 5, D.P.R. n. 447/98 da parte della ditta Lavicer.
Detto atto risulta modificato con delibera consiliare n. 22/07; la modifica, richiesta da parte dell'Ance, CNA e Legacooperative, consiste nella soppressione dell'emendamento 1 punto b) che per stralcio si riporta "eliminare dalla proposta le zone ...che sono state acquistate ... negli ultimi sei mesi" al fine di non escludere le aree acquistate dalle cooperative dove allocare gli insediamenti abitativi già finanziati.
Vengono, infatti, elencate nella proposta di delibera le cooperative e le imprese edilizie, con il numero degli alloggi da realizzare, assistite dal finanziamento pubblico nonché quelle già provviste di decreti di approvazione dei relativi programmi costruttivi, ex art. 25, legge regionale n. 22/96.
Il citato procedimento, già attivato e concluso per molte cooperative, inevitabilmente ha portato l'Amministrazione da un lato ad essere sollevata dall'onere dell'esborso di denaro pubblico per l'espropriazione dall'altro ad urbanizzare, a volte in maniera disordinata, ampie superfici di verde agricolo.
Di conseguenza, la scelta delle aree di cui alla variante all'esame è motivata dalla necessità di ricucire quelle parti del tessuto agricolo, in parte impegnato dalle approvazioni A.R.T.A., con l'inserimento delle nuove previsioni abitative tenendo in considerazione anche la richiesta dello I.A.C.P. e, nel contesto generale, con i piani di recupero degli agglomerati abusivi.
Relativamente alle suddette aree prescelte, con riferimento allo studio agricolo-forestale allegato allo strumento urbanistico, è stato attestato dall'U.T.C., ai sensi dell'art. 2, comma 5° legge regionale n. 71/78, che:
i suoli del capoluogo non risultano utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture a supporto dell'attività agricola;
i suoli della frazione di Marina, all'interno del perimetro abitato, risultano utilizzati a seminativo irriguo.
La compatibilità geomorfologica del sito con la previsione è stata accertata dall'ufficio del Genio civile competente per il territorio con nota prot. n. 1007/07.
Viene puntualizzato, altresì, l'obbligo delle cooperative a farsi carico delle spese per l'acquisizione delle aree non ancora nella loro disponibilità e delle relative urbanizzazioni. Dagli elenchi predisposti risultano il numero degli alloggi approvati con relativi abitanti insediati, dei programmi costruttivi non ancora esitati, delle cooperative incluse nelle graduatorie di finanziamento degli Assessorati regionali dei lavori pubblici e alla cooperazione nonché le ulteriori richieste di 800 alloggi di prevedile finanziamento, oltre al numero imprecisato degli alloggi dell'I.A.C.P. per il soddisfacimento del fabbisogno decennale.
Le norme tecniche di attuazione, nel rispetto degli standards urbanistici ex art. 3, D.I. n. 1444/68 e nell'osservanza all'art 2 della legge n. 122/89, differenziano le modalità e i parametri degli interventi edilizi nel capoluogo e nella frazione di Marina quali:
  Capoluogo Marina 
Densità edilizia  1,50 mc./mq. 1,00 mc./mq. 
Rapp. di copertura  0,30  mq./mq. 0,25 mq./mq. 
Altezza massima   11,00  ml 6,50  ml. 
Piani f.t.  3

Distanze
minima tra i fabbricati  15,00 ml. 10,00 ml. 
minima dai confini  7,50 ml. 5,00 ml. 
minima tra pareti finestrate  10,00 ml. 10,00 ml. 
minima dal ciglio stradale  10,00 ml. 10,00 ml. 

Il tipo edilizio prevede la realizzazione di villette a schiera mono o bifamiliare e, nel capoluogo, anche edifici a schiera nel rispetto delle indicazioni tipologiche e costruttive discendenti dalle leggi di finanziamento.
Per le osservazioni, visualizzate nella tav. 1 di planimetria del capoluogo, oggetto di deduzioni consiliari si assumono le seguenti determinazioni:
Osservazione n. 1, con la quale la ditta V. Parrino chiede per l'area esterna al perimetro della variante, già ricadente in area di riqualificazione dei PPRU ed oggetto di osservazione al piano regolatore generale, la destinazione turistico alberghiera nonché la precisazione della viabilità.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non accoglie l'osservazione in quanto di interesse privato non pertinente alla proposta di variante.
Si concorda con il consiglio comunale.
Osservazione n. 3, con la quale la ditta Criscione M. ed altri chiedono l'inclusione nelle zone prescelte dell'area di proprietà in ambito già urbanizzato, limitrofa ad assi viari di rilevante importanza nella proposta zonizzazione.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non accoglie l'osservazione in quanto di interesse privato e pregiudizievole all'assetto urbanistico proposto.
Non si accoglie evidenziando che dalle tavole n. 1 e n. 4 in scala 1:2.000 del piano regolatore generale approvato l'area ricade in zona di verde pubblico, verde attrezzato e parco agricolo.
Osservazione n. 4, con la quale i presidenti delle cooperative Doriana e La Rondine Bianca chiedono che l'area, costituita da due appezzamenti divisi da una strada di piano regolatore generale, per l'ampliamento dell'esistente programma costruttivo in contrada Cisternazzi sia compresa nell'ambito proposto.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non ritiene accoglibile in quanto di interesse privato e pregiudizievole all'assetto urbanistico proposto.
Si concorda con il Consiglio per quanto attiene la porzione di terreno classificato zona di verde agricolo; per quanto attiene la porzione ricadente in zona già classificata genericamente programma costruttivo, tav. n. 7 in scala 1:2.000, risultando detta zona stralciata, da ristudiare e da classificare dal piano regolatore generale approvato, si ritiene accoglibile l'osservazione. Pertanto, detta area assumerà la classificazione di zona C3 della variante all'esame.
Osservazione n. 7, con la quale la ditta Solarino M. chiede l'esclusione dell'area di proprietà dall'ambito proposto stante l'esiguità della stessa non confacente alla tipologia di edilizia popolare.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non accoglie in quanto la particella dell'osservante risulta accorpata ad alta area di maggiore estensione.
Si concorda con il consiglio comunale.
Per le osservazioni, visualizzate nella tav. 2 di planimetria della frazione di Marina, oggetto di deduzioni consiliari si assumono le seguenti determinazioni:
Osservazione n. 2, con la quale il presidente della cooperativa Belvedere chiede l'inserimento nell'ambito proposto dell'area ricadente in zona di verde agricolo già disponibile dei soci richiedenti il finanziamento pubblico.
Osservazione n. 6, con la quale la ditta Schembari A. ed altri chiedono l'inclusione negli ambiti proposti dell'area di proprietà ricadente in zona di verde agricolo adducendo come motivazioni:
1) la insufficienza di aree destinate all'edilizia economica e popolare;
2) lo stralcio di un'area a Marina a seguito di approvazione di emendamento e non integrata;
3) la idoneità dei propri terreni stante la contiguità con i realizzati e realizzandi programmi costruttivi.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non ritiene accoglibile in quanto di interesse privato e pregiudizievole all'assetto urbanistico proposto.
Si concorda con il consiglio comunale.
Osservazione n. 8, con la quale la ditta Cerminara A. chiede che l'area di proprietà già esclusa dall'ambito proposto con l'emendamento n. 5 a seguito dell'attivazione tramite lo S.U.A.P della procedura ex art. 5 D.P.R. n. 447/98, sia destinata a zona artigianale.
Il consiglio comunale su proposta dell'U.T.C. non ritiene accoglibile in quanto di interesse privato e pregiudizievole all'assetto urbanistico proposto.
L'osservazione appare impropria in quanto la richiesta di altra specifica destinazione urbanistica non è pertinente alla variante in argomento.
Per le osservazioni non visualizzate in quanto di carattere generale si assumono le seguenti determinazioni:
Osservazione n. 5, con la quale un gruppo di 1159 cittadini lamenta:
1)  l'individuazione delle aree scissa dalle linee guida del C.C.;
2)  l'eccessivo dimensionamento in relazione all'art. 16 della legge regionale n. 71/78;
3)  la mancata individuazione di aree PEEP nell'ambito del patrimonio edilizio esistente da recuperare.
Il consiglio comunale concorda con l'U.T.C. che riguardo al 1° punto asserisce la genericità di quanto lamentato, per il punto 2 rimanda alle richieste delle cooperative già assistite dai finanziamenti e provvisti di decreti ecc. come da relazione; per il punto 3) rimanda al piano particolareggiato del centro storico.
Osservazione n. 9 del presidente di "Italia Nostra" con la quale osserva 1) e 5) il contrasto delle aree prescelte in verde agricolo con il decreto n. 120/2006; 2) la mancanza di idonea e congrua istruttoria; 3) lo stravolgimento dell'impianto urbanistico previsto dal piano; 4) il contrasto con la legge n. 167/1962 di edilizia economica e popolare; 6) la mancanza di esigenze abitative in Marina di Ragusa; 7) la arbitrarietà da parte degli operatori di localizzare aree nel centro storico; 8) lo sproporzionato dimensionamento delle aree; 9) la mancata acquisizione dei pareri di legge.
Il consiglio comunale non accoglie l'osservazione su proposta dell'U.T.C. che per i punti 1), 4) e 5) evidenzia la necessità della localizzazione in zona di verde agricolo per la mancanza di zone residenziali previste dal P.R.G.; per i punti 2) e 3) rimanda alla relazione istruttoria sulle localizzazioni dei programmi costruttivi e ricucitura con gli agglomerati abusivi; per il punto 6) evidenzia la natura residenziale e non solo stagionale della frazione di Marina; per il punto 7) valuta la possibilità di interventi abitativi economici e popolari con il piano particolareggiato del centro storico; per il punto 8) rimanda alla relazione istruttoria sugli alloggi approvati e/o finanziati; per il punto 9) precisa l'acquisizione dell' unico obbligatorio parere dell'ufficio del Genio civile.
Si concorda con il consiglio comunale evidenziando che la individuazione delle aree è intesa quale variante ordinaria da zona di verde agricolo a zona C3 edilizia residenziale dove allocare anche il P.E.E.P. e che prescinde dalla localizzazione degli interventi abitativi in centro storico.
Osservazione fuori termini di legge con la quale il presidente di Legambiente lamenta il mancato rispetto dell'art. 16 della legge regionale n. 71/78, da cui scaturisce il sovradimensionamento delle aree proposte, il mancato reperimento, ex art. 17, legge regionale n. 61/81, di aree in centro storico, la perimetrazione degli ambiti proposti discendente dai terreni in verde agricolo di proprietà delle cooperative, il criterio regionale di finanziamento dei programmi costruttivi e l'onere da sostenere da parte del comune per le urbanizzazioni secondarie.
L'U.T.C. non accoglie per le stesse motivazioni esposte per l'osservazione n. 9 e precisamente, rimanda per il sovradimensionamento alla relazione istruttoria sugli alloggi approvati e/o finanziati, e al piano particolareggiato del centro storico circa la possibilità di intervenire nell'ambito del patrimonio edilizio da recuperare.
Il consiglio comunale non si determina in quanto pervenuta fuori termine.
Si concorda con l'U.T.C.
Considerato che:
-  Si condivide la scelta dell'amministrazione comunale di procedere prioritariamente all'adozione della variante ordinaria di zona C3 di espansione residenziale dove allocare gli alloggi di edilizia agevolata, convenzionata e sovvenzionata, di cui alla relazione istruttoria, in maniera da soddisfare le richieste delle cooperative assistite dal finanziamento e, in molti casi, provvisti del decreto approvativo di questo D.R.U.
-  Le zone C3 individuate con la variante proposta sono finalizzate, in via generale, al soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini stante l'esaurimento delle zone di espansione residenziale dello strumento urbanistico generale.
-  Dal punto di vista strettamente urbanistico- territoriale la localizzazione di detta zona C3 è condivisibile in quanto limitrofa ad aree già urbanizzate e, pertanto, agevolmente accessibile da viabilità esistente.
Per quanto sopra, l'U.O. 5.4 del servizio 5/D.R.U. propone parere favorevole all'approvazione della variante ordinaria, ex art. 3, legge regionale n. 71/78, al piano regolatore generale vigente di Ragusa relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona C3 di espansione residenziale finalizzata all'individuazione di aree per la su citata edilizia residenziale pubblica, adottata con delibere consiliari n. 3 del 30 gennaio 2007 e n. 22 del 14 giugno 2007.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 152 del 20 maggio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 6/2009 secondo cui non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale i piani e i programmi e le loro varianti, che siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;
Valutati altresì gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio n. 29 del 6 ottobre 2008, che il Consiglio, in linea generale condivide;
Considerato che detta proposta va integrata con le precisazioni e modifiche che seguono:
1) la zona C.3 individuata a monte della via Aldo Moro va ridimensionata escludendo la parte che ricade entro la fascia di rispetto dell'area boscata così come individuata nella carta dei beni paesaggistici redatta dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Ragusa;
2)  si ritengono accoglibili le osservazioni n. 2 (cooperativa Belvedere), n. 4 (cooperative Doriana e La Rondine Bianca), n. 6 (la ditta Schembari) e n. 7 (ditta Solarino) in quanto riguardano l'inserimento di aree di modesta estensione limitrofe a zone già edificate e dotate delle urbanizzazioni primarie.
Che la variante al piano regolatore generale di Ragusa relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona C3 ai fini dell'individuazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare, adottata con deliberazioni del consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2007 e n. 22 del 14 giugno 2007, sia meritevole di approvazione, in conformità alle considerazioni di cui alla proposta di parere n. 29 del 6 ottobre 2008, che fa parte integrante del presente voto, e con le modifiche e le prescrizioni che precedono.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 152 del 20 maggio 2009, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 29 del 6 ottobre 2008 resa dall'U.O. 5.4/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 152 del 20 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di Ragusa, adottata con delibere consiliari n. 3 del 30 gennaio 2007 e 22 del 14 giugno 2007, relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona di verde agricolo a zona C3 ai fini dell'individuazione di aree da destinare all'edilizia economica e popolare.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 152 del 20 maggio 2009.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 29 del 6 ottobre 2008 reso dall'U.O. 35.4/D.R.U.;
 2)  voto n. 152 del 20 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3)  delibera C.C. n. 3 del 30 gennaio 2007;
 4)  delibera C.C. n. 22 del 14 giugno 2007;
 5)  delibera C.C. n. 32 dell'1 luglio 2008;
 6)  tav.  1  -  Individuazione aree di edilizia economica e popolare in scala 1:5.000 relativa al centro abitato;
 7)  tav.  1  -  individuazione aree di edilizia economica e popolare in scala 1:5.000 relativa al centro alla frazione di Marina di Ragusa.

Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di Ragusa resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.28.1925)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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