REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 14 AGOSTO 2009 - N. 38
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 luglio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune diSan Cataldo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il foglio prot. n. 8350 del 24 aprile 2008, pervenuto il 30 aprile 2008 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 5 maggio 2008 al n. 34377, con il quale il comune di San Cataldo ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata al ristudio di alcune zone del territorio comunale, in adempimento dell'art. 6 del decreto n. 103 del 21 febbraio 2005 con cui è stato approvato il piano regolatore generale;
Vista la delibera consiliare n. 43 del 28 marzo 2007 avente ad oggetto: "Determinazioni del C.C. sul progetto di variante al piano regolatore generale in conseguenza del ristudio di alcune zone del territorio comunale (art. 6, decreto 21 febbraio 2005)";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 43 del 28 marzo 2007;
Vista la certificazione datata 29 maggio 2007 a firma del segretario generale del comune di San Cataldo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, nonché attestante la presentazione di n. 2 osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso la variante in argomento, nonché la relazione contenente le determinazioni in ordine alle medesime;
Vista la delibera consiliare n. 24 del 14 marzo 2008, avente ad oggetto: "Progetto di variante al piano regolatore generale in conseguenza del ristudio di alcune zone del territorio comunale (art. 6, decreto 21 febbraio 2005) -  delibera C.C. n. 43 del 28 marzo 2007 - opposizioni - deduzioni";
Vista la nota prot. n. 4240 del 21 marzo 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole sulla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 49 del 22 settembre 2008, con la quale l'U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 11 del 15 settembre 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di S. Cataldo risulta dotato di un piano regolatore generale, approvato con decreto n. 103 del 21 febbraio 2005. L'art. 6 di detto decreto prescriveva che il comune doveva sottoporre all'approvazione di questo Assessorato lo studio delle parti territoriali soggette a ristudio di cui al punto 10 della proposta di parere n. 45 del 30 novembre 2004 dell'U.O. 3.1/D.R.U. e del parere del C.R.U. n. 391 del 16 dicembre 2004.
I progettisti della revisione del piano regolatore generale a seguito di tale decreto, nella rielaborazione per l'adeguamento del piano, individuano tali aree di ristudio indicandole con apposita perimetrazione e numerandole da n. 1 a n. 10.
Con verbale di deliberazione n. 74 del 15 settembre 2005, il C.C. prende atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del citato decreto del 21 febbraio 2005 e procede al ristudio delle aree individuate come sopra, aggiungendo ad esse le aree "non titolate" (bianche) negli elaborati grafici, conseguenti alle verifiche di densità fondiaria condotte dai progettisti, in ossequio alle prescrizioni impartite con il citato decreto del 21 febbraio 2005.
Il sindaco del comune di S. Cataldo, con determinazione n. 90 del 19 febbraio 2005, ha affidato incarico a un progettista per gli adempimenti previsti dall'art. 6 del citato decreto 21 febbraio 2005, di approvazione del piano regolatore generale e della deliberazione consiliare n. 74 del 15 settembre 2005.
Il progettista, a seguito di tale incarico, ha redatto uno schema di massima con il quale ha ridefinito il disegno di piano relativamente a tutte le aree soggette a ristudio, alle aree non titolate ed alle altre richieste e segnalazioni avanzate dall'Amministrazione, a norma dell'art. 3 del disciplinare d'incarico, che riguardano alcune modifiche sia al R.E. che alle N.T.A.
Con delibera n. 93 del 20 dicembre 2006, il consiglio comunale ha adottato le proprie determinazioni sulle proposte presentate dal progettista.
Il progetto di variante è stato consegnato al comune dal progettista in data 9 marzo 2007 con prot. n. 6292.
Il comune di S. Cataldo, con delibera di C.C. n. 43 del 28 marzo 2007, ha adottato il progetto di variante al piano regolatore generale, con variazioni al regolamento edilizio e alle N.T.A..
Le aree soggette a ristudio sono elencate dalla R1 alla R10 negli elaborati di progetto, in particolare riguardano:
L'area soggetta a ristudio R1 deriva dall'opposizione n. 4, relativa all'inserimento di un fabbricato (vano rifugio e deposito attrezzi) realizzato con regolare concessione edilizia, ubicato su aree interessate anche dal piano particolareggiato "Mimiani" e ricade in parte sulla prevista sede viaria e in parte su area destinata a parcheggio.
Il progettista ritiene di condividere per quest'area oggetto di ristudio quanto deliberato dal C.C. con deliberazione n. 93 del 20 dicembre 2006, che ha ritenuto di lasciare inalterati il disegno di piano così come approvato, con il citato decreto 21 febbraio 2005 e con la presa d'atto n. 74/05. Egli infatti ha riferito nella relazione tecnica, che "volendo prendere in considerazione la traslazione dell'intera arteria a valle, mantenendo un percorso lineare e privo di curve, sarebbe stato necessario procedere alla revisione dell'intero piano particolareggiato.".
Pertanto a seguito richiesta del sindaco n. 4212 del 12 febbraio 2007, ha proceduto solo al rilievo di verifica della posizione planimetrica dell'immobile che presenta una piccola rotazione dello stesso rispetto alla posizione a suo tempo fornita dall'ufficio.
L'area soggetta a ristudio R2 deriva dall'opposizione n. 7, relativa all'inserimento di un fabbricato realizzato con concessione edilizia, ubicato nella zona nord-est dell'abitato del comune di S. Cataldo e ricade, in parte sulla prevista sede viaria, in parte su area classificata come attrezzatura turistico-ricettiva e sportiva e, in parte come parco.
Il progettista, come deliberato dal C.C., ha modificato il disegno planimetrico della strada, con interessamento delle aree limitrofe che risultano leggermente ridimensionate, mantenendo la classificazione precedente, mentre una porzione di area circostante il fabbricato è stata classificata "zona B3".
Le aree oggetto di ristudio R3 e R4 sono state trattate contestualmente considerata la loro posizione planimetrica.
L'area oggetto di ristudio R3 deriva dall'inserimento di alcuni fabbricati in fase di realizzazione con conseguente richiesta di rielaborazione del sistema viario.
L'area oggetto di ristudio R4 deriva dalle opposizioni n. 66 e n. 81, relative all'inserimento di un fabbricato sanato con concessione edilizia, a modifiche da apportare alla strada di penetrazione ed a nuova classificazione, come "zona C5", di una porzione residua di terreno.
L'area oggetto di ristudio R5 deriva dall'inserimento di un immobile autorizzato con concessione edilizia n. 04096/2002, in parte realizzato. Poiché tale fabbricato è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori, non è stato più realizzato. Pertanto il disegno di piano del progettista è rimasto inalterato e conforme a quanto approvato con il decreto 21 febbraio 2005 e con la presa d'atto n. 74/2005.
L'area oggetto di ristudio R6 deriva dall'accoglimento dell'osservazione n. 52 e dal conseguente inserimento di due fabbricati non indicati, per errore, nella cartografia di base.
Il progetto di studio consiste nella classificazione di una porzione di area circostante gli edifici come "zona B3", nel restringimento delle "zone C1" limitrofe (comparto 3 e 4 del piano particolareggiato "Gabara") e nel ripristino in parte del tracciato dell'esistente stradella di accesso ai fabbricati ed ai terreni a valle della via Gabara.
Le aree classificate zona C1, soggette al restringimento di cui sopra, sono interessate dall'edificazione prevista dal piano particolareggiato Gambara. Il progettista fa presente nella relazione che le modifiche apportate nel ristudio in argomento non permettono la realizzazione del numero di alloggi e della tipologia prevista per i comparti nn. 3 e 4 del suddetto piano particolareggiato.
L'area oggetto di ristudio R7 deriva dall'accoglimento dell'osservazione n. 85 e dal conseguente inserimento di un magazzino e di un forno per i quali è stata rilasciata la C.E. in sanatoria n. 1298 in data 23 gennaio 2002.
L'area di cui sopra ricade all'interno della zona di Bigini ed interessa una porzione di verde attrezzato per lo sport.
Le modifiche apportate dal progettista riguardano un modesto ridimensionamento dell'area destinata a verde per lo sport con conseguente classificazione dell'area di pertinenza del magazzino e del forno come "zona B4". Il ridimensionamento dell'area a verde consente ancora l'inserimento di un'attrezzatura per lo sport.
Per l'area oggetto a ristudio R8, il consiglio comunale ha deliberato di modificare la proposta avanzata con lo schema di massima da parte del progettista, confermando le previsioni del "contratto di quartiere Santa Fara", con riguardo alle specifiche indicazioni della deliberazione consiliare n. 22 del 15 marzo 2004, disattendendo la previsione dell'attrezzatura scolastica proposta, ed individuando la relativa area quale zona omogenea A.
L'area oggetto di ristudio R9 deriva dall'accoglimento dell'osservazione n. 10, avanzata dal comune di San Cataldo, che ha evidenziato l'esistenza di un impianto di sollevamento della fognatura, non indicato nella cartografia di base, sul prolungamento della via Foscolo.
Il comune ha segnalato la possibilità di realizzare il prolungamento della via Foscolo prevedendo un nuovo tracciato alternativo che interessa l'area immediatamente a valle prevista come parcheggio.
Il disegno di piano, a seguito del rilievo dell'impianto di sollevamento, della strada di accesso allo stesso e di alcuni edifici della zona, è stato modificato dal progettista con variazioni alla viabilità, alla zona B2, alla zona a verde attrezzato per lo sport ed il parcheggio. Il progettista nel disegno di piano ha ricavato inoltre un nuovo parcheggio, per riequilibrare lo standard della zona ed una zona a verde pubblico per una corretta definizione della viabilità.
Per l'area oggetto di ristudio R10, il decreto di approvazione del piano regolatore generale del 21 febbraio 2005 ha condiviso le controdeduzioni alle determinazioni di questo Assessorato sul piano regolatore generale medesimo, di cui al punto 3a della delibera di C.C. n. 107 del 6 ottobre 2004, con le quali si chiedeva di mantenere l'area destinata alla realizzazione di una struttura a servizio di portatori di handicap.
Tuttavia il progettista, nella considerazione che sull'area in questione sono in fase avanzata di realizzazione fabbricati autorizzati con C.E. n. 3784/2001 del 28 dicembre 2001 e n. 4124/2002 dell'1 marzo 2002 e pertanto soggetta a ristudio, di cui al decreto n. 103/2005, di approvazione del piano regolatore generale, ha ritenuto di destinare l'intera area a zona C3, producendo a supporto di tale destinazione alcune verifiche contenute nella relazione tecnica in ordine alla condizione posta dal decreto n. 103/2005 sui requisiti delle zone C3.
L'attrezzatura a servizio di portatori di handicap è stata invece individuata in un'area lungo il prolungamento del viale Platani, in sostituzione della precedente destinazione urbanistica di attrezzatura di pubblico interesse e centro sociale.
Le aree non titolate oggetto di ristudio, di cui alla delibera di C.C. n.74 del 15 settembre 2005, sono all'interno del centro abitato non oggetto di classificazione (bianche), conseguenti alle verifiche di densità fondiaria condotte dai progettisti del piano in ossequio alle prescrizioni impartite con il citato decreto del 21 febbraio 2005.
Esse sono indicate dal C.C. come segue:
A) a valle della via Forlanini, in adiacenza all'area destinata ad attrezzatura sanitaria;
B)  a valle della via Passo Murato;
C)  a valle della via Ugo Foscolo.
Le aree di cui ai superiori punti A e C, alle quali viene aggiunta perché nelle stesse condizioni, come suggerito nello schema di massima approvato dal C.C. l'area a monte del viale dei Tigli (D), nel piano regolatore generale adottato erano classificate come zone C3. Tale classificazione è stata disattesa dall'U.O.3.1 e dal C.R.U., in quanto la volumetria esistente non superava il 50% della superficie fondiaria.
Le suddette aree risultano avere complessivamente un'estensione pari a mq. 16.971 e consentono la realizzazione di 13.576,8 mc., pari a 30 alloggi (volumetria per alloggio mc. 450, valore ricavato sul dimensionamento del piano regolatore generale).
Il consiglio comunale ritiene che un numero modesto di 30 alloggi non incide significativamente sul dimensionamento del piano, considerato che le modifiche apportate alla suddetta zona di ristudio n. 6, nonché le aree di cui al citato punto B) riducono di fatto il numero complessivo di alloggi da realizzare e pertanto ha deliberato di classificare tali aree di cui ai superiori punti A, C, D, come zone C3, in conformità a quanto formulato in fase di controdeduzioni.
Per le aree indicate al punto B, la classificazione come "aree non titolate" discende da quanto riportato nel paragrafo "prescrizioni geologiche", dello stesso decreto di approvazione del piano regolatore generale, relativamente al voto C.T.A.R. n. 28192 del 16 aprile 1998.
In merito al sopracitato voto del C.T.A.R., l'U.O.3.1 ed il C.R.U. non condividono la zona C1 posta a valle di corso V.E. in corrispondenza di via Passo Murato, nonché l'area da destinare a parcheggio e la struttura religiosa, in quanto verrebbero disattese le prescrizioni dettate dallo stesso C.T.A.R., il quale, nell'approvare il progetto di un intervento di consolidamento della zona, afferma "che al fine di evitare di sovraccaricare l'area del versante interessato dal movimento franoso, nonché le paratie previste in progetto, si prescrive al comune di San Cataldo di prevedere l'inedificabilità dei terreni contenuti all'interno dell'area oggetto dell'intervento".
Il consiglio comunale ha deliberato di individuare l'area precedentemente classificata zona C1 come verde pubblico e l'area precedentemente indicata per parcheggio e per attrezzatura religiosa interamente come parcheggio.
L'amministrazione comunale inoltre ha segnalato al progettista, nell'ambito del ristudio del piano regolatore generale, l'opportunità di modificare alcune previsioni di piano a seguito di richieste avanzate da alcuni cittadini e ritenute accoglibili, nonché di previsioni ritenute necessarie dalla stessa amministrazione comunale.
Le suddette modifiche consistono in:
-  modifica della porzione di area di proprietà del sig. Rosario Lunetta, da zona D1 a zona C5, al fine di poter completare e migliorare la fruizione dell'immobile esistente, nella considerazione che la modifica da apportare non comporta variazioni al peso urbanistico della zona;
-  proposta di variazione all'art. 29 del R.E., avanzata dai signori Falzone e Cacciato, nella parte in cui viene consentito per i locali di categoria A2 l'utilizzo di locali con altezze minime di m. 2,40. La modifica consiste nel consentire anche nelle zone B un'altezza minima di 2,40 per le medesime attività;
-  proposta di variazione dell'art. 46, comma 3, delle N.T.A. (attrezzature sanitarie e igieniche), avanzata dall'amministrazione comunale che avendo constatato che la previsione di un indice di edificabilità fondiaria pari a mc./mq. di 3,00 limita e comprime fortemente l'edificazione, propone l'eliminazione, per tali attrezzature dell'indice di edificabilità;
-  proposta di variazione dell'art. 51 delle N.T.A., segnalata al progettista dall'amministrazione comunale. Tale proposta, da quanto rilevabile nella relazione illustrativa, deriva dal fatto che la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha in corso la revisione del vincolo sulle aree site lungo la via Forlanini, di cui al decreto n. 301 del 23 febbraio 1991, nella quale revisione viene modificato l'art. 2 del suddetto decreto, dove, per l'edificazione consentita dal medesimo decreto, porta l'altezza massima da m. 4,50 a 8,00 m. e l'indice max di fabbricabilità fondiaria, da mc. 0,03 a mc. 0,5 mc./mq. A tal uopo, il progettista ha integrato le relative norme tecniche di attuazione.
Il comune nell'allegato B (norme tecniche di attuazione) ha apportato alcune modifiche alle stesse norme, a correzione di alcuni errori di stampa.
In merito alla citata deliberazione n. 43 del 28 marzo 2007, sono pervenute al comune di San Cataldo n. 2 opposizioni da parte delle ditte: 1) Falzone Rosario e Mangione Assunta; 2) Amico Angela-Raimondi Maria-Raimondi Salvatore-Raimondi Giuseppe-Trapani Filippa, indicate nel libro di protocollo del segretario generale dello stesso comune del 9 maggio 2007. Le due opposizioni sono state trasmesse a questo Assessorato con la citata nota prot. n. 8350 del 24 aprile 2008, assieme al parere del progettista sulle stesse e la delibera di C.C. n. 24 del 14 marzo 2008, di deduzioni del consiglio comunale sulle medesime opposizioni.
Considerato che:
-  sotto il profilo procedurale nulla si ha da rilevare in quanto sono state osservate le modalità di pubblicazione degli atti;
-  l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole n. 22/2007 del 21 marzo 2007 alla variante al piano regolatore generale, in quanto le nuove previsioni progettuali sono compatibili con l'assetto geomorfologico dei luoghi;
-  la variante si è resa necessaria per dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel dispositivo di approvazione del piano regolatore generale;
-  la variante non modifica i criteri informatori del vigente piano regolatore generale;
-  in ordine alle osservazioni pervenute si decide come segue:
Opposizione n.1 avanzata dai coniugi Falzone Rosario e Mangione Assunta, acquisita al protocollo del comune in data 8 maggio 2007, n. 10675, avverso la delibera di adozione n. 43 del 28 marzo 2007.
La ditta fa presente di essere proprietaria di un terreno di mq.1480, distinto in catasto al fg. 41/B, particella n. 949, dove insiste una casa rurale di abitazione con annesso magazzino, assistito da regolare C.E. n. 04000 del 18 luglio 2001 che è stata oggetto a zona di ristudio nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 103/ D.R.U. del 21 febbraio 2005.
La ditta lamenta nell'opposizione che nel piano regolatore generale adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 1/2002 del 5 febbraio 2002, i progettisti del piano non tennero conto della costruzione anzidetta legittimamente realizzata.
Di conseguenza la piccola estensione di terreno di proprietà degli opponenti è stata interamente privata di ogni possibilità edificatoria per la destinazione impressa (verde, parcheggio e viabilità) e non recava negli elaborati di piano la sagoma del fabbricato esistente.
Pertanto gli opponenti producevano al comune l'opposizione n. 4, alla delibera di adozione n. 1/2002 del 5 febbraio 2002 del piano regolatore generale, chiedendo al comune stesso di procedere all'inserimento del fabbricato realizzato e contestualmente ad adeguare la destinazione dell'area su cui sorge il fabbricato, prevedendo omogeneità a quanto operato nell'ambito dei terreni circostanti la via Bachelet, una zonizzazione di tipo B3 (edilizia privata in zona semiperiferica).
Il decreto di approvazione del piano regolatore generale ha prescritto lo stralcio delle aree interessate dalle opposizioni relative agli edifici esistenti regolarmente autorizzati antecedentemente l'adozione del piano regolatore generale, e che le stesse aree fossero oggetto di ristudio.
Ora, il ristudio per l'area di proprietà della ditta prevede che la stessa sia attraversata da una strada in danno dell'edificio esistente.
Gli opponenti, con l'osservazione suddetta n. 1, chiedono la modifica della previsione della strada, indicando una soluzione alternativa, contenuta nell'allegata planimetria (allegato A), per salvaguardare il suddetto fabbricato.
Il progettista nella relativa valutazione all'osservazione presentata esprime parere di lasciare all'amministrazione le relative valutazioni, in considerazione che sono possibili due soluzioni:
a)  mantenere il disegno di piano e quindi procedere all'esproprio dell'immobile al momento della realizzazione della strada;
b) procedere ad un nuovo studio dell'assetto urbanistico della zona.
Il comune, nelle valutazioni relative all'opposizione contenuta nella deliberazione di C.C. n. 24 del 14 marzo 2007, rigetta l'opposizione presentata dalle suddette ditte, in quanto: "il tracciato alternativo proposto dalla ditta, che consentirebbe il mantenimento del piccolo fabbricato rurale esistente, andrebbe ad interessare alcune aree già destinate ad edilizia privata, con conseguente restringimento delle stesse e lo spostamento a valle dei tipi edilizi previsti nel piano particolareggiato Mimiani. Ciò comporterebbe, inoltre, la revisione del piano particolareggiato...".
In merito, questa U.O. 4.2/CL ritiene di non accogliere l'opposizione in parola per le stesse motivazioni contenute nelle controdeduzioni del consiglio comunale.
Opposizione n. 2 avanzata dai signori Amico Angela, Raimondi Maria, Raimondi Salvatore, Raimondi Giuseppe e Trapani Filippa, acquisita al protocollo del comune in data 11 maggio 2007, n. 10871, avverso la delibera di adozione n. 43 del 28 marzo 2007, in merito alle aree non titolate nn. 2 e 3.
Gli opponenti fanno presente di essere proprietari di terreni censiti nel territorio del comune di San Cataldo ai fogli 52/G e 53, particelle 2811, 158, 609, 610, 587, 588, 582, che nel pregresso piano regolatore generale vigente, fino alla data di adozione della variante generale intervenuta nel marzo 2002, erano classificate come zona territoriale omogenea C2.
Nel decreto di approvazione del piano regolatore generale n. 103 del 21 febbraio 2005, nel paragrafo "prescrizioni geologiche", l'U.O.3.1 ed il C.R.U., non condividono la classificazione delle suddette aree come "zona C1" posta a valle di corso Vittorio Emanuele in corrispondenza di via Passo Murato, l'area da destinare a parcheggio e la struttura religiosa, perché vengono disattese le prescrizioni dettate dal C.T.A.R. con voto n. 28192 del 16 aprile 1998, che approva il progetto di intervento di consolidamento della zona, al fine di evitare di sovraccaricare l'area del versante interessato dal movimento franoso, nonché le paratie previste in progetto e prescrive al comune di San Cataldo di prevedere l'inedificabilità dei terreni contenuti all'interno delloggetto dell'intervento.
Con delibera di C.C. n. 74 del 15 settembre 2006, i suddetti terreni sono stati oggetto di ristudio dal C.C., che ha ritenuto di dover normare anche le aree non titolate in conseguenza di quanto riportato nel paragrafo "prescrizioni geologiche" del decreto di approvazione del piano regolatore generale relativamente al voto C.T.A.R. n. 28192 del 16 aprile 1998.
In sede di approvazione dello schema di massima, il C.C., con deliberazione n. 93 del 20 dicembre 2006, ha ritenuto di classificare l'area precedentemente individuata come zona C1 a verde pubblico e l'area precedentemente indicata per parcheggio e per attrezzatura religiosa interamente a parcheggio.
La genericità con la quale si è espresso il CTAR nel voto sul progetto di consolidamento ha negativamente influenzato il successivo voto del C.R.U., che non ha tenuto conto del parere positivo espresso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta sugli elaborati del progetto del nuovo piano regolatore generale del 2001, senza alcuna prescrizione per l'area interessata dai comparti nn. 11 e 12 che corrispondono alle zone di ristudio per la variante al piano regolatore generale (denominate R1 e R2) oggetto di deliberazione consiliare n. 43 del 28 marzo 2007.
I ricorrenti nella suddetta opposizione allegano una relazione di consulenza tecnica a firma dell'ing. Egidio Marchese, con la quale si contesta l'esistenza di opere di consolidamento nell'interno dell'area in parola e allegano anche una relazione sulla verifica di stabilità del pendio a valle tra corso Vittorio Emanuele e la via Passo Murato che conferma l'edificabilità della zona e chiedono con la suddetta opposizione che per le aree appartenenti agli stessi sia ripristinata la destinazione edificatoria della zona territoriale omogenea C2.
Il progettista nel suo parere per la suddetta opposizione non entra nel merito delle possibili erronee interpretazioni (così come sostenuto dai ricorrenti) che hanno portato gli organi competenti a prescrivere l'inedificabilità delle aree oggetto dell'opposizione.
Egli ritiene che volendo riclassificare l'area ipotizzando sulla stessa l'insediamento di edifici di natura pubblica o privata, bisogna per lo stesso supportare le scelte con considerazioni di carattere geologico di diverso indirizzo rispetto a quanto previsto dal decreto di approvazione del piano regolatore generale.
Inoltre, qualora il C.C. ritenesse di dover accogliere l'osservazione, è necessario approfondire lo studio geologico dell'area, tenendo in considerazione l'esistenza delle paratie già realizzate e l'entità dei sovraccarichi posti a base del loro calcolo, verificandone le risultanze anche in contraddittorio con i competenti organi regionali.
Il comune, nelle valutazioni relative all'opposizione contenuta nella deliberazione di C.C. n. 24 del 14 marzo 2007, accoglie l'opposizione presentata dalle suddette ditte.
L'osservazione può essere accolta, a condizione che gli studi geologici allegati all'osservazione, ed eventuali altri studi di approfondimento, vengano sottoposti alle valutazioni del Genio civile, ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74, in ordine alla suscettività edificatoria con le condizioni geomorfologiche delle aree in questione.
Per tutto quanto sopra precede questa U.O.4.2/CL è del parere di ritenere meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il progetto di variante al piano regolatore generale in conseguenza del ristudio di alcune zone del territorio comunale (art. 6, decreto 21 febbraio 2005), adottata dal comune di S. Cataldo con delibera di C.C. n. 43 del 28 marzo 2007, nei termini delle considerazioni sopra dette.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con voto n. 153 del 21 maggio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole formulata dall'ufficio;
Valutati l'impostazione complessiva della variante al piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, gli esiti del sopralluogo, secondo quanto riferito dai relatori, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle prescrizioni che di seguito si riportano:
Norme tecniche d'attuazione
Si condivide la proposta dell'ufficio ad esclusione della parte in cui si fa riferimento all'inserimento effettuato dal comune di alcuni errori di stampa, non risultando possibile una testuale verifica degli stessi, nell'assenza della loro agevole lettura, conseguentemente detta modifica è da disattendere e pertanto non potrà che farsi riferimento al testo approvato ed allegato al decreto in oggetto richiamato.
Opposizione
Le opposizioni vengono trattate in conformità al parere dell'ufficio, ad esclusione della n. 2 avanzata dalla ditta Amico Angela ed altri, con la quale viene chiesto il ripristino della ZTO C2 preesistente e stralciata a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale in ragione delle valutazioni di carattere geologico effettuate sulla scorta delle prescrizioni dettate dal C.T.A.R. in occasione dell'approvazione in linea tecnica del progetto delle esistenti opere di consolidamento in corrispondenza di via Passo Murato. Per la stessa, in relazione all'approfondimento effettuato sugli atti proposti ed al sopralluogo effettuato, si ritiene pertanto che possa essere accolta alle condizioni e per le motivazioni che di seguito si riportano: - in fase di progettazione esecutiva degli immobili di cui ai comparti 11 e 12, per gli adempimenti di cui alla legge n. 64/74, dovranno essere effettuate indagini geognostiche e verifiche geotecniche tese a dimostrare che la realizzazione di qualsivoglia manufatto sia compatibile con la stabilità e l'integrità statica delle esistenti opere di consolidamento. In relazione alla previsione di un parcheggio nell'area precedentemente individuata come attrezzatura religiosa ed interessata dallo stesso intervento di consolidamento, valgono le prescrizioni precedentemente espresse.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di San Cataldo, in oggetto citata, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 28 marzo 2007, in conformità al parere dell'ufficio n. 11 del 15 settembre 2008, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 153 del 21 maggio 2009, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 11 del 15 settembre 2008;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 153 del 21 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente del comune di San Cataldo, adottata con delibera consiliare n. 43 del 28 marzo 2007, relativa al ristudio di alcune zone del territorio comunale.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 153 del 21 maggio 2009.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 11 del 15 settembre 2008 reso dall'U.O. 4.2/D.R.U.;
2)  voto n. 153 del 21 maggio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera C.C. n. 43 del 28 marzo 2007;
4)  delibera C.C. n. 24 del 14 marzo 2008;
5)  all.  A  -  relazione illustrativa; 
6)  all.  B  -  norme tecniche di attuazione; 
 7)  all.  C  -  regolamento edilizio; 
 8)  tav.  1a  -  zonizzazione del territorio approvato con decreto 21 febbraio 2005 (quadro A); 
 9)  tav.  1b  -  zonizzazione del territorio approvato con decreto 21 febbraio 2005 (quadro B); 
10)  tav.  2a  -  zonizzazione del centro abitato approvato con decreto 21 febbraio 2005 (quadro A); 
11)  tav.  2b  -  zonizzazione del centro abitato approvato con decreto 21 febbraio 2005 (quadro B); 
12)  tav.  3a  -  zonizzazione del territorio (quadro A); 
13)  tav.  3b  -  zonizzazione del territorio (quadro B); 
14)  tav.  4a  -  zonizzazione del centro abitato (quadro A); 
15)  tav.  4b  -  zonizzazione del centro abitato (quadro B). 


Art. 4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di San Cataldo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.28.1924)114
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