REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 AGOSTO 2009 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 giugno 2009.
Parametri di valutazione per le case di cura accreditate, criteri per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e determinazione degli aggregati provinciali 2009.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 39/88;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'Accordo del 31 luglio 2007 attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni;
Visto l'art. 3 del decreto n. 2384 del 24 settembre 2008, con il quale, tenuto conto della carenza di posti letto di riabilitazione e lungodegenza emersa in sede di Piano di rientro, si dispone, tra l'altro, la rimodulazione di complessivi 588 posti letto per acuti in altrettanti posti letto di riabilitazione e lungodegenza;
Visto il decreto n. 3473 del 24 dicembre 2008 "Indirizzi e criteri per l'applicazione del Piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311, stipulato dalla Regione siciliana in data 31 luglio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale l'1 agosto 2007", con il quale sono stati forniti tra l'altro gli indirizzi e i criteri con riferimento alla tabella di rimodulazione di n. 588 posti letto per acuti in altrettanti posti letto di riabilitazione/lungodegenza;
Considerato che la metodologia della fissazione di tetti di spesa, e quindi di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da dedicare ad un singolo comparto, si configura nella logica del Piano di rientro come uno strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
Vista la direttiva allegata al decreto n. 01174/2008 riguardante nuove disposizioni concernenti i "Flussi informativi";
Visto il decreto n. 61/2009 con il quale è stato fissato il tetto di spesa regionale per l'anno 2009 pari ad E 442.873.876,00, limite invalicabile che sarà ripartito tra case di cura di media specialità e case di cura di alta specialità;
Visto il parere n. 81 del 13 marzo 2009 del Tavolo ministeriale di verifica degli adempimenti di Piano in materia di accordi contrattuali con strutture private;
Visti i verbali di incontro con l'AIOP dai quali emergono i criteri concordati per la riconversione dei 588 posti letto da acuti a riabilitazione/lungodegenza, nella misura percentuale, rispettivamente, del 60/40 per cento dei suddetti pp.ll., da ricondurre tendenzialmente al numero dei posti letto per modulo di riabilitazione (8 p.l.) e lungodegenza (24 p.l.) e/o dei rispettivi sottomoduli (4 p.l. e 12 p.l.);
Ritenuto di dover sottrarre al numero complessivo dei posti letto da riconvertire i 36 posti letto dell'Azienda sanitaria locale n. 3 di Catania, già disattivati nella provincia di Catania a seguito di provvedimenti regionali;
Preso atto delle risultanze dei tavoli tecnici regionali previsti dal citato Piano di rientro e considerate anche le proposte successivamente pervenute in sede di incontri Regione - AIOP - Tavolo neuropsichiatria, per cui l'assetto finale, distinto per provincia, risulta il seguente:

Azienda territoriale          Prov.     Posti letto da riconvertire (proposta AIOP) 
Azienda unità sanitaria n.  1          AG    
Azienda unità sanitaria n.  2          CL     10 
Azienda unità sanitaria n.  3          CT     246 
Azienda unità sanitaria n.  5          ME     60 
Azienda unità sanitaria n.  6          PA     172 
Azienda unità sanitaria n.  7          RG     10 
Azienda unità sanitaria n.  8          SR     28 
Azienda unità sanitaria n.  9          TP     27 
  Totale             553 

Considerato che il numero di posti letto da riconvertire proposto dall'AIOP non soddisfa la proporzione fissata tra posti letto di lungodegenza e quelli di riabilitazione né, in alcuni casi, consente di rispettare il numero minimo di posti letto per singolo modulo;
Ritenuto pertanto di dover applicare al numero minimo di posti letto per acuti da riconvertire per singola provincia le percentuali sopra stabilite tra riabilitazione e lungodegenza, da cui risulta la seguente distribuzione:

Azienda territoriale          Prov.     Posti letto riabilitazione     Posti letto lungodegenza 
Azienda unità sanitaria n.  1          AG     -    
Azienda unità sanitaria n.  2          CL     6    
Azienda unità sanitaria n.  3          CT     148     98 
Azienda unità sanitaria n.  5          ME     36     24 
Azienda unità sanitaria n.  6          PA     104     68 
Azienda unità sanitaria n.  7          RG     6    
Azienda unità sanitaria n.  8          SR     17     11 
Azienda unità sanitaria n.  9          TP     16     11 
  Totale             333     220 

Ritenuto pertanto di dover approvare la griglia di valutazione di cui all'allegato 1, contenente i parametri per la trasformazione dei posti letto per acuti delle strutture private accreditate, già oggetto di concertazione tra l'Assessorato della sanità e l'AIOP regionale e condivisa nel corso della riunione del 26 gennaio 2009, funzionale sia alla valutazione delle strutture stesse ai fini della loro riclassificazione, sia all'applicazione dei criteri di riconversione nel rispetto dei moduli minimi da parte delle singole aziende, tenendo conto delle richieste e delle vocazioni delle case di cura che operano nel proprio territorio;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo i criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto;
Ritenuto utile definire il percorso del paziente per l'accesso ai posti letto di riabilitazione e lungodegenza, secondo quanto previsto nelle linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998) e di quanto specificato nel documento allegato al presente decreto (allegato 3);
Ritenuto, di contesto al processo di riconversione dei posti letto per acuti oggetto del presente decreto, di dover attribuire alle case di cura, per tutto l'anno 2009, l'aggregato provinciale definitivo, comprensivo dell'assegnazione provvisoria già attribuita con decreto n. 61/2009, come da tabella seguente:







Preso atto degli esiti degli incontri intervenuti con i rappresentanti della categoria;
Rilevato che nelle premesse dell'Accordo attuativo del Piano di rientro si prevede che, qualora nella fase attuativa delle azioni di Piano, si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, la Regione può adottare misure equivalenti sotto il profilo finanziario in alternativa a quelle preventivate, per come disposto dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Decreta:


Art. 1

E' approvata la griglia di cui all'allegato 1 al presente decreto, contenente i parametri di valutazione per le case di cura private accreditate. Sulla base di tali parametri, le singole aziende sanitarie territoriali effettuano la valutazione delle strutture stesse ai fini della loro riclassificazione.
Attraverso i parametri contenuti nella medesima griglia, le stesse aziende provvedono, a far data dall'1 luglio 2009, alla rimodulazione dei posti letto per acuti in riabilitazione e lungodegenza nella misura percentuale, rispettivamente, del 60/40 per cento al fine della tendenziale riconduzione ai moduli minimi di 8 posti letto per la riabilitazione e di 24 posti letto per la lungodegenza (e relativi sottomoduli rispettivamente di 4 e 12 posti letto), tenendo conto delle richieste e delle vocazioni delle case di cura che operano nel proprio territorio.

Art. 2

Le case di cura della Regione dovranno fornire alle aziende sanitarie territoriali, entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ogni atto e/o documentazione ritenuti utili ad attestare il possesso dei requisiti di qualificazione riportati nella griglia di cui all'art. 1.

Art. 3

E' obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo i criteri indicati nell'allegato 2 al presente decreto. In sede di stipula dei contratti con le singole case di cura, le aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere, in alternativa, rispondenti ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno o comunque secondo il setting assistenziale di cui all'allegato 2. A tal fine verrà individuato un flusso di rendicontazione per la fatturazione delle prestazioni che le case di cura erogheranno appropriatamente in setting assistenziale ambulatoriale.

Art. 4

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie assicurare il rispetto del percorso del paziente per l'accesso ai posti letto di riabilitazione e lungodegenza, secondo quanto previsto nelle linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998) e di quanto specificato nel documento allegato al presente decreto (allegato 3).

Art. 5

L'aggregato invalicabile di spesa regionale delle case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2009 è determinato in E 442.873.876,00.

Art. 6

Per l'anno 2009 è fissata l'attribuzione degli aggregati provinciali che costituiscono anch'essi tetti invalicabili di spesa, come da tabella seguente:







In riferimento alla suesposta attribuzione, nel caso in cui, a seguito di apposita verifica, si dovesse rilevare economia di risorse all'interno del singolo aggregato provinciale, queste saranno utilizzabili, all'interno dello stesso, al fine di una migliore redistribuzione.

Art. 7

Gli importi degli aggregati provvisori già attribuiti, su base provinciale, secondo quanto prescritto dal decreto n. 61/2009 del 16 gennaio 2009 e dal successivo decreto n. 918/2009 del 18 maggio 2009, sono ricompresi all'interno degli aggregati definitivi per provincia.

Art. 8

I direttori generali delle aziende sanitarie territoriali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati e tenendo come riferimento la media tra il budget come risulta determinato per il 2008 e la produzione riferita allo stesso anno 2008 al netto delle contestazioni, ivi comprese quelle afferenti l'inappropriatezza, e della mobilità attiva extraregionale, e tenuto conto della rimodulazione di cui all'art. 1. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare all'Assessorato, nei 20 giorni successivi, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori, autenticati ai sensi di legge.
Nell'assegnazione dei budget, i direttori generali utilizzeranno criteri premiali tenendo conto dei parametri di qualità di cui ai punti A2, B1, C1 dell'allegato 1 e, per converso, applicheranno decurtazioni in misura proporzionale ai punteggi ottenuti secondo le modalità indicate in apposita direttiva che sarà emanata dall'Assessorato contestualmente alla notifica del presente decreto; resta inteso che, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto dell'aggregato provinciale cui i singoli budget dovranno essere ricondotti proporzionalmente.
Per le case di cura ad indirizzo monospecialistico neuropsichiatrico, dovrà essere garantito un budget almeno pari a quello attribuito per l'anno 2008.

Art. 9

Al fine di rendere uniforme la procedura negoziale, si approva lo schema di contratto di cui all'allegato 4 del presente decreto. Per le case di cura che non sottoscriveranno il contratto o la clausola di rinuncia all'attivazione del contenzioso, entro i termini prefissati, è prevista la sospensione dell'accreditamento istituzionale, giusto quanto disposto nell'art. 8quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come innovato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 10

E' fatto obbligo altresì ai direttori generali delle aziende sanitarie territoriali di trasmettere i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero, flusso A, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento, verificando la corrispondenza tra i dati, a valore, del flusso ed il fatturato inviato dal singolo erogatore. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.

Art. 11

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie territoriali di prevedere, all'atto della procedura negoziale, che le case di cura si impegnino ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione al budget assegnato, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno 2009 l'assistenza sanitaria di competenza.

Art. 12

Le aziende sanitarie territoriali provvedono alla liquidazione nel limite mensile del dodicesimo dei budget annui assegnati, previa verifica della corrispondenza dei dati di cui al precedente art. 10 (flusso A e fatturato). Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione del minore tra l'importo liquidabile, ovvero il 12° del budget, e il fatturato/flusso A. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati e/o la non corrispondenza al fatturato comporterà il pagamento, in dodicesimi, del 50% del minor valore liquidabile, tra i due importi comunicati, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 13

Il rispetto degli obiettivi specifici indicati dai precedenti articoli rientra tra i criteri di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie territoriali, concorrendo a determinare la componente variabile della loro retribuzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 12 giugno 2009.
  RUSSO 



N.B. -  L'allegato 4 inerente lo schema di contratto con gli erogatori privati non si pubblica in quanto superato con la direttiva n. 7824 del 13 luglio 2009.







Allegato 2
CRITERI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI

L'analisi della domanda di ricovero nelle strutture della Regione ha permesso di identificare una produzione di ricoveri ritenuti inappropriati in regime ordinario e di day hospital sulla base dei riferimenti normativi nazionali, degli standard e degli indirizzi ministeriali nonché delle cosiddette "buone pratiche".
In merito si rileva che:
-  i provvedimenti collegati al D.P.C.M. 29 novembre 2001, che identificava 43 DRG's inappropriati in regime ordinario, adottati dalla Regione siciliana in successive fasi (2002, 2006, 2007), così come si evince dall'analisi dei flussi epidemiologici, non hanno ancora dato risultati soddisfacenti al contenimento di tali prestazioni;
-  il Ministero della salute, in uno studio della Commissione LEA, ha sottolineato come la Regione siciliana presenti prestazioni potenzialmente inappropriate nei regimi ordinari e di day hospital in confronto alle altre regioni;
-  la bozza del D.P.C.M. 2008 e il "Mattone misura dell'appropriatezza" hanno recentemente identificato ulteriori prestazioni da trasferire in regime alternativo alla degenza, sia in regime ordinario che diurno, di cui la Regione siciliana deve tener conto nel processo di miglioramento della qualità dei propri servizi.
Le superiori osservazioni comportano l'esigenza di una riprogettazione organizzativa assistenziale come prevista dal Piano di rientro nei punti C1 e C2 finalizzata allo sviluppo progressivo di risposte assistenziali che privilegino l'osservazione breve, il day service, i percorsi ambulatoriali complessi nei day service (PAC), le prestazioni ambulatoriali, nonché la rivisitazione dell'organizzazione dipartimentale utile per unificare unità operative duplicate ma anche per sperimentare nuove modalità di ricovero (ospedale per intensità di cure e week hospital).
Pertanto, nell'anno 2009 si prevede come obiettivo per le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, presidi ASL, IRCCS, strutture a gestione diretta, e tutte le strutture private accreditate, la riduzione della produzione di tali ricoveri in regime ordinario e il trasferimento degli stessi in parte a regime diurno e in parte a regime ambulatoriale, secondo le indicazioni specifiche per ciascuna azienda che insiste nel territorio di ciascuna provincia.
Nel complesso, a livello regionale, si prevede che i ricoveri afferenti ai 43 DRG's erogati in regime ordinario (pari a circa 100.000 ricoveri) vengano trasferititi per l'80% in regimi alternativi alla degenza ordinaria. Di questi il 30% dovrà trovare risposta in regime diurno e il 70% in regime ambulatoriale.
L'impatto di tale manovra comporterà una riduzione dei ricoveri ordinari pari a circa 76.000, di cui circa 23.000 ricoveri diurni appropriati e circa 53.000 in prestazioni ambulatoriali.
Si rileva, inoltre, che i medesimi DRG's cui attualmente afferiscono ricoveri in regime diurno vengano trasferiti per l'80% in regime ambulatoriale con particolare riferimento ai DRG's seguenti:
-  183 esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 senza cc.;
-  184 esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età <18;
-  243 affezioni mediche del dorso;
-  467 altri fattori che influenzano lo stato di salute;
-  294 diabete età >35;
-  395 anomalie dei globuli rossi, età > 17;
-  324 calcolosi urinaria senza cc.;
-  134 ipertensione;
-  429 disturbi organici e ritardo mentale;
-  131 malattie vascolari periferiche senza cc.;
-  133 arterosclerosi senza cc.;
-  142 sincope e collasso senza cc.;
-  025 convulsione e cefalea, età >17 senza cc.;
-  284 malattie minori della pelle senza cc.;
-  281 traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età >17 senza cc.;
-  301 malattie endocrine senza cc.;
-  039 interventi sul cristallino con o senza vitrectomia;
-  364 dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne;
-  282 traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età <18
-  270 altri interventi sulla pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza cc.;
-  283 malattie minori della pelle con cc.
-  006 decompressione tunnel carpale.
L'impatto di tale manovra comporterà una riduzione dei ricoveri day hospital pari a circa 110.000 e un trasferimento di questi in regime ambulatoriale.
Tali prestazioni dovranno trovare risposta nel miglioramento dell'organizzazione ambulatoriale e nello sviluppo delle nuove modalità assistenziali "PAC" nell'ambito del day service istituito con decreto n. 875 dell'11 maggio 2009.
In particolare, tale decreto ha individuato nella prima fase di attuazione 5 DRG's chirurgici ed uno medico da trasferire dal regime di ricovero diurno al livello ambulatoriale integrato (Day service) così come di seguito riportato:




L'adozione di tale provvedimento consentirà:
-  un risparmio valutabile in 70.000.000 circa di euro;
-  un significativo contenimento dei ricoveri inappropriati (esclusi dai LEA) o considerati inappropriati per la diagnosi principale e contenimento dei rispettivi tassi di ospedalizzazione;
-  la possibile disattivazione di 390 PL di DS/DH, pari al 10% dell'attuale dotazione di PL in DS/DH della Regione;
-un abbattimento del tasso di ospedalizzazione pari a 15 punti/1000 abitanti.
Per quanto riguarda i DRG's della bozza di D.P.C.M. 2008, è obiettivo della medesima il trasferimento del 90% dei ricoveri afferenti al DRG 410 - Chemioterapia, dal regime ordinario a quello ambulatoriale e dell'80% dei ricoveri dal regime diurno a quello ambulatoriale a tutela dei soggetti con particolari condizioni cliniche che necessitano di assistenza continuativa e dei soggetti candidati a trapianto.
Inoltre i seguenti DRG's, attualmente in regime di day hospital, dovranno essere trasferiti in regime ambulatoriale nel 90% dei casi.
206 malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne; cirrosi epatite alcolica, senza cc.
189 altre diagnosi relative all'apparato digerente, età >17 senza cc.
369 disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile.
384 altre diagnosi pre-parto senza complicazioni mediche.
411 anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia.
256 altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo.
249 assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo.
323 calcolosi urinaria con cc. e/o litotrissia mediante ultrasuoni.
Infine, per gli altri DRG's dell'allegato al medesimo D.P.C.M., relativi a ricoveri in regime ordinario, gli stessi dovranno essere trasferiti per il 70% in regimi alternativi di cui il 50% in day hospital e il 50% in regime ambulatoriale.
Inoltre si rileva che la Regione siciliana presenta una percentuale di circa il 30% dei ricoveri di day hospital di un solo accesso di tipo medico per prestazioni diagnostiche, ritenuti inappropriati in tali regimi e che pertanto dovranno essere trasferiti nell'80% in regime ambulatoriale.
Nelle aziende ospedaliere, i policlinici universitari, presidi aziende sanitarie locali, IRCCS, strutture a gestione diretta e tutte le strutture private accreditate verrà identificata specificamente, secondo la metodologia e i criteri sopra descritti, la riduzione della produzione attesa.
La valorizzazione di queste prestazioni sanitarie fatturate dovrà essere coerente con la valorizzazione dei ricoveri delle schede dimissioni ospedaliere trasmesse alle regioni nei termini e nelle modalità definite in seguito e l'eventuale scostamento non sarà oggetto di liquidazione da parte della Regione.
Allegato 3
INDICAZIONI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO PRESSO LE CASE DI CURA DELLA REGIONE

Ai sensi delle linee guida ministeriali, per le attività di riabilitazione (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1998) presso le strutture di ricovero della Regione possono essere trattate le disabilità che residuano superata la fase acuta della malattia (riabilitazione post-acuzie), quando cioè la disabilità è ancora fortemente modificabile dal trattamento riabilitativo che mira pertanto a contenere o a ridurre l'entità e la gravità della menomazione residua.
La riabilitazione in regime di ricovero si configura pertanto come trattamento erogato da varie figure professionali della riabilitazione (fisiatra, terapista della riabilitazione, logopedista, ecc.) per almeno tre ore giornaliere, sia con attività svolte sul singolo paziente con rapporto 1 a 1, sia con attività svolte in contemporanea su più pazienti.
Su proposta della struttura di ricovero per acuti di provenienza del paziente, la struttura riabilitativa ricevente predisporrà il progetto riabilitativo individuale definendone i relativi programmi e i tempi dei cicli riabilitativi che andranno di regola conclusi entro 60 giorni.
Il progetto riabilitativo andrà inviato all'azienda sanitaria territorialmente competente che, nell'ambito delle ordinarie attività di vigilanza, procederà anche alle verifiche sullo stato di attuazione dei programmi riabilitativi.
Nel caso di riabilitazione d'organo (cardiologica, respiratoria, ecc.) il percorso riabilitativo deve prevedere l'intervento multiprofessionale da parte di specialisti medici e tecnici e pertanto nell'organico della casa di cura debbono essere presenti specialisti della branca, fermo restando che la responsabilità dell'unità operativa rimane a carico del fisiatra.
La struttura dovrà inoltre essere dotata di attrezzature adeguate alle attività che si intendono svolgere.
Le prestazioni riabilitative possono essere rese anche in regime di day hospital per quei soggetti che non necessitano di assistenza medico-infermieristica continua nell'arco delle 24 ore. In ogni caso l'intensità assistenziale risulta concentrata in un minimo di tre ore giornaliere.
I pazienti potranno afferire alle strutture private di ricovero:
-  da un reparto di acuzie di una struttura pubblica o privata. In tal caso la proposta di ricovero deve essere formulata dalla direzione sanitaria della struttura proponente il ricovero;
-  in caso di paziente proveniente da un reparto per acuti della stessa casa di cura è possibile il trasferimento interno mediante la chiusura della SDO riferentesi all'episodio acuto e l'apertura della SDO per il ricovero nell'U.O. di riabilitazione.
Le prestazioni rese in regime di ricovero si differenziano sostanzialmente dagli interventi finalizzati al mantenimento delle autonomie funzionali acquisite dal paziente e alla prevenzione di possibili ulteriori involuzioni il cui trattamento compete alle strutture territoriali di riabilitazione.
(2009.26.1837)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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