REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 AGOSTO 2009 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 23 luglio 2009.
Calendario scolastico 2009/2010.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 30 giugno, ed al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'art. 138, comma 1, che delega alle regioni la determinazione del calendario scolastico;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:
-  l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;
-  l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;
-  l'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 246/85, e dell'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana;
Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della pubblica istruzione;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 22 luglio 2009 con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Decreta:


Art.  1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2009/2010, le lezioni avranno inizio il 18 (venerdì) settembre 2009 ed avranno termine il 12 (sabato) giugno 2010.

Art.  2

Nelle scuole dell'infanzia, il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 giugno 2010. Nelle predette scuole, nel periodo compreso tra il 14 giugno 2010 ed il 30 giugno 2010, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantire il servizio.
A decorrere dall'1 settembre 2009 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del decreto legislativo n. 297/94.

Art.  3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono, e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero.
L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono sospese nei seguenti periodi:
-  vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010;
-  vacanze di Pasqua: dall'1 aprile al 6 aprile 2010;
-  vacanza per l'Autonomia siciliana: 15 maggio 2010.

Art.  4

Nell'ambito del calendario i consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che saranno stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a:
a)  organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;
b)  far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari; le scuole sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella fase di adattamento del calendario scolastico, alle presumibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in concomitanza con le prossime tornate elettorali;
c)  celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 luglio 2009.
  LEANZA 

(2009.30.2061)088
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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