REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 AGOSTO 2009 - N. 37
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 9 luglio 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ficarra.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/2008;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10 giugno 2009;
Visto il foglio prot. n. 1676 del 4 marzo 2008, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 19684 del 7 marzo 2008, con il quale il comune di Ficarra ha trasmesso gli atti ed elaborati relativi al progetto in variante avente per oggetto: "Piano regolatore generale. Approvazione variante";
Vista la deliberazione n. 60 del 20 novembre 2007 divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale il consiglio comunale di Ficarra ha adottato la proposta di variante al piano regolatore generale vigente, con la quale si modifica la destinazione urbanistica di alcune aree da agricola a turistico-ricettiva ed ancora la previsione di un parcheggio pubblico, il potenziamento di una viabilità esistente, nonché la modifica parziale dell'art. 60 del regolamento edilizio e degli artt. 25 e 26 delle norme di attuazione;
Visto il foglio prot. n. 4224 del 22 maggio 2008, con il quale il comune ha provveduto a fornire le integrazioni richieste con nota assessoriale prot. n. 32082 del 22 aprile 2008 ed il successivo prot. n. 1413 del 23 febbraio 2009, con il quale lo stesso ha trasmesso il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 3 marzo 2008, a firma del segretario comunale in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 4 osservazioni e opposizioni nei termini di legge;
Vista la relazione e l'apposito elaborato di visualizzazione delle osservazioni redatto dall'ufficio tecnico comunale;
Vista la deliberazione n. 3 del 29 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale ha espresso le proprie determinazioni in merito alle osservazioni presentate;
Vista la dichiarazione del 3 marzo 2008, resa dal responsabile dell'area pianificazione urbanistica del comune in merito ai vincoli gravanti sul territorio interessato dalla variante;
Visto il parere n. 4 del 25 febbraio 2009, reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 4.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
La procedura seguita per l'approvazione della variante al vigente piano regolatore generale è regolare in quanto:
-  per le aree interessate dalla variante, in particolare per quelle che prevedono il potenziamento della viabilità e del parcheggio in località Ciaramiraro, sono state avviate le procedure previste dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 di approvazione del testo unico;
-  la deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 20 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata adottata la variante al vigente piano regolatore generale è stata depositata e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 a seguito delle quali sono state presentate n. 4 osservazioni, come risulta dalla certificazione trasmessa dal segretario generale;
-  sulle stesse osservazioni, visualizzate sull'apposito elaborato, il consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 29 febbraio 2008 si è espresso in adesione alla proposta dell'ufficio, ritenendo tre di esse non pertinenti alla variante in argomento, mentre la quarta non accoglibile, in quanto la proposta di una serie di localizzazioni alternative alla previsione del parcheggio, previsto con la variante, di limitata estensione, incluse in zona territoriale omogenea A o B, ma già utilizzate quali pertinenze di fabbricati esistenti o a parcheggi privati;
-  in merito a quanto con le stesse osservazioni evidenziate, si rileva che non può che concordarsi con quanto valutato con la controdeduzione dal responsabile del settore tecnico del comune e fatto proprio dal consiglio comunale con l'atto deliberativo n. 3 del 29 febbraio 2008, in relazione alla non pertinenza delle stesse all'oggetto della variante, mentre sulla localizzazione alternativa al parcheggio previsto in località Ciaramiraro, si ritiene di poter trattare la stessa in adesione al parere tecnico dell'ufficio;
-  non risultano interessate aree da tutelare nei termini del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78;
-  la compatibilità geomorfologica delle n. 3 aree destinate ad accogliere gli insediamenti turistico-ricettivi, zona territoriale omogenea C2, nonché dell'area destinata a parcheggio pubblico oggetto di variante, è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso favorevolmente a condizioni, con provvedimento n. 30705 del 16 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
-  la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai fini della tutela paesaggistica della località, annulla il parere già espresso nella soprintendenziale prot. n. 6507/2008, relativamente alle aree da destinare a zona C2 in variante allo strumento urbanistico e lo sostituisce con il parere prot. n. 9908/2008 del 20 febbraio 2009 esprimendosi favorevolmente a condizione che l'art. 28 delle norme di attuazione venga integrato con le prescrizioni che di seguito si riportano: "In queste zone, le aree che interessano le fasce d'argine perifluviali dei 150 mt. dei torrenti che affluiscono nella Fiumara di Brolo, soggetto a vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. c), del decreto legislativo n. 42/2004, dovranno essere destinate esclusivamente ad opere di urbanizzazione secondaria di pertinenza alla nuova edificazione, quali: verde pubblico, verde attrezzato, parcheggi; pertanto in tali fasce è vietata la realizzazione di qualsiasi volume fuori terra. Inoltre, i parcheggi possono essere consentiti solo se posizionati marginalmente ed a ridosso degli edifici da insediare, ma le superfici carrabili non dovranno comunque superare il 15% dell'intera superficie di cui alla predetta fascia dei 150 mt. soggetta a vincolo. I relativi piani attuativi, ricadenti anche solo parzialmente all'interno delle predette aree soggette a vincolo paesaggistico, dovranno essere comunque sottoposti al parere della Soprintendenza la quale potrà dettare ulteriori prescrizioni sui progetti presentati";
-  con lo stesso parere prot. n. 9908/2008 del 20 febbraio 2009, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, ai fini della tutela archeologica, " pur riscontrando l'assenza di aree archeologiche note", nel confermare quanto già espresso (nota prot. n. 3292 del 13 ottobre 2008), sulla precedente richiesta del comune e rinvia genericamente ai paramentri di tutela "in sede di rinvenimenti anche fortuiti", posti con il codice dei beni ambientali, decreto legislativo n. 42/2004;
-  sono da condividere le motivazioni che hanno condotto il comune ad adottare la variante in argomento e la conseguente localizzazione delle 3 aree. Si ritiene tuttavia che, in relazione alle stesse giustificazioni ed in relazione ai motivi che hanno indotto l'amministrazione alla proposta di variante (in sostanziale accoglimento delle richieste dei privati), dette previsioni non potranno che essere attuate per piani esecutivi, la cui estensione deve coincidere con le aree individuate sull'elaborato grafico della variante. Pertanto la stessa variante può ritenersi accoglibile a condizione che le previsioni si attuino, così come proposto, nel rispetto dell'art. 28 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale, riguardante la zona territoriale omogenea C2, ma prevedendo la modifica del punto 28.2 che, per tali aree in variante, deve assumere la seguente prescrizione: "28.2 - Nelle zone C2 oggetto della variante adottata con D.C.C. n. 60/2007, il piano si attua per intervento urbanistico preventivo esteso all'intera superficie individuata nell'apposito elaborato";
-  la parziale modifica apportata all'art. 60 del regolamento edilizio può ritenersi accoglibile, mentre le modifiche degli artt. 25 e 26 delle norme di attuazione nei termini di quanto riportato nella tabella comparativa (tav. 4), risultano accoglibili a condizione che sia inserita a conclusione delle stesse la prescrizione: "nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973";
Parere: per quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 4.1 del servizio IV ritiene di potersi procedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante adottata con atto deliberativo n. 60 del 20 novembre 2007, nei termini dei superiori considerata, ferme restando le prescrizioni sopra riportate e tutte quelle imposte dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.";
Visto il successivo parere n. 18 del 25 giugno 2009 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dall'unità operativa 4.1/D.R.U., a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2009, art. 59, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Tuttavia nella considerazione che:
-  con la medesima variante si prevede di intervenire su 3 aree autonome, posizionate in zone diverse del territorio comunale, distanti tra di loro, e come tali da poter escludere da di detta verifica di assoggettabilità, in quanto da valutare singolarmente;
-  le restanti previsioni parcheggio e viabilità sono da realizzarsi in aree urbanizzate del centro abitato;
-  la stessa ha ottenuto un parere paesaggistico favorevole, reso dalla competente Soprintendenza;
-  dette previsioni non interessano aree SIC e ZPS,
la variante in argomento può ritenersi esclusa da detta procedura di verifica di assoggettabilità.
Parere: per quanto sopra evidenziato si confermano le valutazioni positive già espresse con il precedente parere n. 4 del 25 febbraio 2009, da questa unità operativa 4.1 del servizio IV ritenendo di poter procedere ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante adottata con atto deliberativo n. 60 del 20 novembre 2007, nei termini dei superiori considerata, fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.";
Ritenuto di poter condividere i sopra richiamati pareri n. 4 del 25 febbraio 2009 e n. 18 del 25 giugno 2009, resi dall'unità operativa 4.1/D.R.U. ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 4 del 25 febbraio 2009 ed al successivo n. 18 del 25 giugno 2009, resi dall'unità operativa 4.1, è approvata la variante al vigente piano regolatore generale con la quale si modifica la destinazione urbanistica di alcune aree da agricola a turistico-ricettiva ed ancora la previsione di un parcheggio pubblico, il potenziamento di una viabilità esistente, nonché la modifica parziale dell'art. 60 del regolamento edilizio e degli artt. 25 e 26 delle norme di attuazione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 20 novembre 2007 del comune di Ficarra, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  parere n. 4 del 25 febbraio 2009, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 2)  parere n. 18 del 26 giugno 2009, reso dall'unità operativa 4.1/D.R.U.;
 3)  deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 20 novembre 2007;
Elaborati di progetto
 4)  relazione tecnica;
 5)  tav.  1  -  inquadramento generale variante sulla tavola 4.1 del piano regolatore generale;
 6)  tav.  2  -  visualizzazione nuove aree destinate ad insediamenti turistico-ricettivi;
 7)  tav.  3  -  inquadramento variante sulla tavola 4.2 del piano regolatore generale;
 8)  tav.  4  -  tabella comparativa delle modifiche da introdurre nel regolamento edilizio e nelle norme tecniche di attuazione;
 9)  relazione geomorfologica;
10)  planimetria nuova configurazione parcheggio in contrada Ciaramiraro in accoglimento del rilievo mosso dai coniugi Marraffa.

Art.  3

Ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, si da atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente strumento urbanistico del comune Ficarra.

Art.  4

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  5

Il comune di Ficarra resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 luglio 2009.
  AGNESE 

(2009.28.1926)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
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