REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 LUGLIO 2009 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


CIRCOLARE 9 luglio 2009.
Sanzioni amministrative - Inquinamento acustico ed elettromagnetico. Accertamento ex art. 15, legge n. 689/1981. Autorità competente. Comma 5, art. 10, legge n. 447/95.

ALL'ARPA SICILIA
ALLE PROVINCE
A TUTTI I COMUNI
e, p.c.  agli assessorati regionali 

ALL'UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
In relazione a quanto in oggetto, a seguito del parere dell'Ufficio legislativo e legale POS. II prot. n. 18168255/ 11/2008 del 13 ottobre 2008, condiviso dall'amministrazione e del successivo prot. 9706/87.11.2009 del 16 giugno 2009, si chiarisce che in relazione all'art. 15 della legge n. 689/81, "l'ARPA, nella sua attività di monitoraggio che comporta l'effettuazione di analisi di laboratorio, è competente essa stessa in ordine alla contestazione della violazione all'interessato secondo le modalità indicate dall'art. 15, legge n. 689/1981 cit." In tal senso si richiama anche il pronunciamento della Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 5602 del 18 giugno 1996, laddove si evidenzia che "In base al combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 dell'art. 15, legge 24 novembre 1981, n. 689, il potere di accertamento delle violazioni amministrative prefigurate dalla stessa legge, oltre che agli organi previsti in generale dal precedente art. 13, è attribuito anche ai dirigenti di laboratori di analisi nell'ipotesi in cui l'accertamento medesimo non pu= essere effettuato se non mediante analisi di campioni...".
Per quanto attiene l'art. 10 della legge n. 447/95, ad eccezione del comma 5, in analogia con quanto sopra "il dirigente di laboratorio dell'ARPA che effettua, ai fini dell'accertamento dell'infrazione, le analisi di laboratorio, è competente in ordine alla relativa contestazione al trasgressore secondo le modalità procedimentali indicate nella medesima norma".
Con riferimento al 5Ý comma del precitato articolo di legge, la disposizione opera in deroga a quanto previsto dai primi 4 commi dello stesso articolo per "le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade," i quali, "nel caso di superamento dei valori limite", hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore".
I precitati piani vanno predisposti nel rispetto delle direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000 ed il superamento dei valori comporta l'obbligo per il trasgressore della loro predisposizione.
In relazione a quanto precede, l'ARPA, nella sua attività di monitoraggio, laddove gli accertamenti riguardano i soggetti di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000, alla luce dei pareri precitati, accertato il superamento, in relazione alla deroga prevista "non dovrà procedere alla contestazione della violazione secondo l'iter previsto dall'art. 15, legge n. 689/1981 cit., ma comunicare al comune competente il superamento dei limiti.".
In relazione a quanto precede, "...il superamento dei limiti pu= essere sempre accertato dall'autorità competente."; tale accertamento "rende attuale l'obbligo della società o dell'ente di presentare il piano di contenimento ed abbattimento del rumore" (parere del 16 giugno 2009).
Nel caso ultimo, le società o l'ente gestore deve presentare il piano entro i 18 mesi a decorrere dalla notifica dell'accertamento ex art. 2, comma 3, decreto ministeriale 29 novembre 2000.
I comuni interessati, nella loro funzione di controllo e vigilanza, hanno il potere di notificare alle società ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, l'eventuale superamento dei limiti previsti, "ai fini della predisposizione dei piani di cui al presente decreto", comma 5, art. 10, legge n. 447/95, che vanno recepiti nei piani di risanamento comunali, art. 7 l.ult.cit.
In ultimo si richiamano i contenuti della circolare dipartimenti regionali territorio e ambiente e finanze e credito prot. n. 92789 del 21 dicembre 2007 e la nota prot. n. 2368 del 25 marzo 2003 del dipartimento finanze citato.
L'ARPA Sicilia è invitata a diffondere la presente ai propri uffici periferici.
In relazione a quanto precede si invitano le amministrazioni in indirizzo ad allinearsi al contenuto della presente.
Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: INTERLANDI
(2009.28.1913)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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