REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 31 LUGLIO 2009 - N. 36
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 11 giugno 2009.
Approvazione della rielaborazione dello strumento urbanistico vigente del comune di Palagonia.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.R. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il decreto n. 569/D.R.U. del 16 maggio 2003, con il quale, in conformità al parere n. 11 del 26 marzo 2002 reso dal servizio n. 4/D.R.U. e del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 695 del 18 luglio 2002, è stato approvato il piano regolatore generale con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Palagonia;
Considerato che, in dipendenza di quanto rilevato con i sopracitati pareri espressi dal servizio n. 4/D.R.U. e dal Consiglio regionale dell'urbanistica, il comune di Palagonia restava onerato a provvedere, in conformità alla normativa che disciplina la redazione dei piani regolatori generali, all'integrazione del piano approvato mediante studio della parte di territorio comunale esterna alla tav. 4 in scala 1:2.000;
Visto il foglio prot. n. 826 del 5 marzo 2008, pervenuto in data 6 marzo 2008 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato l'11 marzo 2008 al n. 20297, con il quale il comune di Palagonia ha trasmesso, per l'approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto n. 569 del 16 maggio 2003 di approvazione del piano regolatore generale, gli atti e gli elaborati relativi alla rielaborazione delle parti del territorio esterno al centro abitato;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 1600 del 28 aprile 2008, pervenuto il 29 aprile 2008 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 33984, con il quale il comune di Palagonia ha dato esito a quanto richiesto con la nota dell'unità operativa n. 5.2/D.R.U. prot. n. 32696 del 23 aprile 2008;
Vista la delibera consiliare n. 31 del 30 novembre 2007, avente per oggetto: "Rielaborazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive di cui all'art. 4 del decreto n. 569 del 16 maggio 2003, relativamente alla parte del territorio comunale esterna al centro urbano";
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 31 del 30 novembre 2007;
Vista l'attestazione, datata 3 marzo 2008, a firma del segretario generale del comune di Palagonia, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 31/2007, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera consiliare n. 7 del 22 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale di Palagonia ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni avverso la delibera n. 31/2007;
Vista la nota prot. n. 19741 del 28 maggio 2007, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con condizioni, sul progetto di rielaborazione delle aree esterne al perimetro urbano del comune di Palagonia;
Vista la nota prot. n. 66 del 2 settembre 2008, con la quale l'unità operativa n. 5.2/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 19 del 14 agosto 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Esame e considerazioni:
1)  in ordine alle procedure attivate dal comune sulla rielaborazione delle aree esterne al centro abitato, di seguito definita "piano", si evidenzia che:
-  il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico;
-  preliminarmente all'adozione del piano è stato regolarmente acquisito il prescritto parere dell'ufficio del Genio civile di Catania.
Risulta pertanto accertata la compatibilità delle previsioni urbanistiche proposte con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, atteso che l'ufficio del Genio civile di Catania, con nota prot. n. 19741 del 28 maggio 2007, ha reso, sul progetto di piano, parere favorevole a condizione, richiamando nella loro interezza:
1) il parere espresso con nota n. 34309-36361 del 5 novembre 1996 sul piano regolatore generale di Palagonia;
2) il parere, favorevole a specifiche condizioni, n. 8214 del 7 novembre 1996, pronunciato sulla compatibilità tra le previsioni di espansione urbanistica in contrada S. Damiano e la sua realtà geomorfologica;
3) il parere sfavorevole espresso ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 n. 33727/2005 del 29 giugno 2006, ...relativo al progetto di attività turistico-ricettiva in contrada Valcocco. Variante urbanistica della ditta "I Portici s.a.s. di Minuto A. Mario e C";
-  il piano adottato con delibera di consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2007 è stato sottoposto a pubblicazione secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
-  gli atti ed elaborati allegati alla delibera n. 31 del 30 novembre 2007 risultano debitamente vistati, ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.E.L., dal segretario comunale, dal consigliere anziano e dal presidente del consiglio;
-  il piano non contrasta con le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78, così come attestato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con nota prot. n. 1599 del 28 aprile 2008.
Per tutto quanto sopra, si ritiene regolare l'iter procedurale attivato dal comune in ordine alla rielaborazione delle aree esterne al centro abitato in esame;
2)  sugli elaborati occorre precisare che:
-  in sede di preliminare istruttoria da parte di quest'Ufficio è emerso che "..., da quanto rilevabile dall'elenco degli elaborati del progetto urbanistico, riportato nel parere del Genio civile di Catania (prot. n. 19741 del 28 maggio 2007), gli stessi risultano essere composti da n. 7 elaborati, tra i quali la tav. 1 (stato di fatto - scala 1:10.000) non trasmesso a quest'Ufficio...".
Tale circostanza è stata evidenziata al comune, con nota prot. n. 32696 ed in riscontro alla stessa, con foglio n. 1600 del 28 aprile 2008, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ha chiarito che la tav. 1 - stato di fatto - scala 1:10.000 "è stata, per volontà del tecnico istruttore del Genio civile, inglobata nella tav. 2 - zonizzazione del territorio comunale scala 1:10.000".
In effetti nella suddetta tav. 2 è stata evidenziata, con retino azzurro, la zona "D" esistente, tuttavia, sulla stessa non risulta distinta l'area già impegnata da impianti sportivi esistenti da quella di nuova previsione in ampliamento;
-  il piano proposto è composto da n. 5 elaborati grafici di cui n. 2 a scala 1:10.000 (zonizzazione e carta dei vincoli) e n. 3 a scala 1:2.000. Questi ultimi (zonizzazione area S.P. 25/1; zonizzazione area S.P. 132; zonizzazione area S.P. 74/1), non riportando, rispetto all'elaborato relativo alla zonizzazione a scala 1:10.000 (tav. 2), alcuna ulteriore informazione né grafica né in legenda, risultano essere un mero ingrandimento fotografico di questo;
3)  da quanto si rileva dagli elaborati ed in particolare dalla relazione tecnica che costituisce le premesse della tav. A - norme tecniche di attuazione, al fine di pianificare l'intera area esterna del perimetro urbano attraverso uno strumento urbanistico che soddisfi le esigenze della collettività, sono stati preliminarmente effettuati studi sulla popolazione e sulle attività legate ai prodotti derivanti dal suolo e dalla coltivazione degli agrumi.
Da dette indagini è emerso sostanzialmente che nel territorio di Palagonia, esteso circa 5.770 Ha. e con una popolazione di 16.568 abitanti, operano circa 2.400 aziende agricole, 450 commerciali e circa 250 artigianali.
Dagli elaborati pervenuti si rileva che le previsioni delle aree esterne al centro abitato sono costituite da:
-  l'ampliamento della zona "D" esistente e l'individuazione di altre due aree destinate all'insediamento di attività artigianali, commerciali e industriali;
-  l'ampliamento degli impianti sportivi esistenti e l'individuazione di un'area destinata alla realizzazione di un impianto di tiro a piattello;
-  un'area destinata all'insediamento di complessi turistico-ricettivi.
In ordine alle suddette previsioni si rileva che:
a) dal confronto tra la tav. 2 - zonizzazione scala 1:10.000 e la tav. 4 - carta dei vincoli, parte dell'ampliamento della zona "D" e degli impianti sportivi e parte della prevista zona destinata alla realizzazione di complessi turistici ricettivi ricadono in un'area di interesse archeologico. Sulla tav. 4 detta area è individuata in rosso con il n. 9 e nella legenda del medesimo elaborato è riportato il riferimento alla nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali prot. n. 2532 del 29 agosto 1994.
Considerato che unitamente agli atti ed elaborati del piano in esame non è stato trasmesso il citato parere della competente Soprintendenza e che, dalla relazione tecnica e/o dalla delibera di adozione del piano (D.C. n. 31/2007) non è desumibile se e/o con quali modalità in dette aree, coerentemente al succitato parere, siano ammissibili le previsioni proposte, si ritiene, in questa sede, dover stralciare le proposte previsioni urbanistiche ricadenti in detta area vincolata, fermo restando che il comune, in sede di controdeduzioni, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78, potrà rendere, al riguardo, i necessari chiarimenti che saranno oggetto di valutazione da parte di questo dipartimento ai fini dell'emissione del provvedimento finale di competenza;
b) in ordine alle zone "D", si rileva che l'individuazione delle nuove aree discende dalle seguenti valutazioni esposte nella relazione tecnica:
-  "Esistono circa 100 capannoni, di superficie media attorno ai mq. 800, destinati prevalentemente alla lavorazione e commercializzazione degli agrumi e dei prodotti derivanti dal suolo e dall'agricoltura in genere...
Coesistono pure, nelle aree adiacenti... delle strutture di vendita (grandi e medie) destinate alla vendita di prodotti alimentari (supermercati) ed altre strutture destinate alla lavorazione di profilati in ferro e/o alluminio.
Le suddette aziende e strutture di vendita sono ubicate prevalentemente in tre aree, per le quali, con il piano in esame, è stata proposta la destinazione a zo-na "D".
Relativamente al dimensionamento delle suddette zone "D", dalla relazione tecnica emerge che lo stesso è stato determinato in considerazione che "...piccole e medie aziende non hanno potuto espandere la loro attività in quanto lo strumento urbanistico precedente non ha dato la possibilità di insediare esternamente al perimetro urbano delle costruzioni capaci di ospitare le destinazioni che loro richiedevano. Infatti anche alcuni operatori artigianali (vedi la lavorazione di marmi e loro affini...) hanno preferito realizzare le loro attività in comuni limitrofi...".
... Negli scorsi anni, l'amministrazione comunale,... con bando pubblico, ha avvisato gli operatori del settore e quanti interessati, a formulare richiesta scritta sulle reali esigenze della loro impresa, specificando l'ampiezza del lotto e la costruzione da realizzarvi. Pervennero al comune circa 300 richieste... che si possono riassumere nel seguente modo:
-  circa 180 riguardano costruzioni da adibire alla lavorazione e commercializzazione degli agrumi...;
-  altre 100 domande, effettuate dai commercianti in genere, mobilieri, produzioni destinate all'agricoltura, edili, ecc...;
-  altre 20 richieste sono state formulate da operatori artigianali, quali, officine meccaniche, muratori, lavoratori del ferro e dell'alluminio, marmisti, ecc.
Si ritengono condivisibili le superiori valutazioni e conseguentemente le proposte previsioni di zona "D", ad eccezione di quelle ricadenti nell'area vincolata di cui al superiore punto a) e salvo quanto appresso si andrà a specificare sulle relative norme attuative;
b1) relativamente alle previsioni di impianti sportivi, dalla relazione tecnica emerge che dall'analisi effettuata per la verifica di standard urbanistici,... in ottemperanza al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è stato calcolato un fabbisogno di impianti sportivi e verde pubblico pari a 19 Ha. a fronte dei 10 esistenti. Nella stessa relazione viene esplicitato che l'ampliamento considerato e l'individuazione di altre aree, come quella da destinare al tiro al piattello o altre inserite all'interno del perimetro urbano, andranno a soddisfare il rapporto delle aree riservate a tali scopi con la popolazione residente prevista nel piano regolatore generale.
Premesso quanto sopra, preliminarmente occorre evidenziare che sugli elaborati grafici non è indicata alcuna area destinata a verde pubblico né a nuovi impianti sportivi a meno di quello destinato a tiro a piattello individuato, con un cerchio, esclusivamente sulla tav. 2 in scala 1:10.000. Altresì, occorre evidenziare che non sono esattamente individuate le particelle catastali da impegnare né sono fornite (vedi relazione tecnica) dati sulla superficie necessaria alla realizzazione dell'impianto, né motivazioni sulla scelta dell'area.
Pertanto, non si condivide la proposta localizzazione dell'impianto di tiro a piattello mentre le aree destinate ad impianti sportivi condivise sono quelle individuate, con retino tratto-punto rosso, sugli elaborati di piano e non ricadenti nell'area vincolata descritta al superiore punto a).
Infine si evidenzia che la legenda apposta sugli elaborati grafici classifica gli impianti sportivi come zona "F" mentre le norme tecniche di attuazione denominano tali impianti "F/2"; pertanto si prescrive la correzione di tale incongruenza;
c) in ordine alla nuova previsione dell'area destinata ad attività turistico-ricettiva, preliminarmente si evidenzia che, dagli elaborati grafici emerge che la stessa è estesa circa 25 Ha. ed occupa, per circa la metà, l'area vincolata di cui al superiore punto a) e, pertanto, per tale parte, valgono le considerazioni e prescrizioni sopra espresse.
Premesso quanto sopra, occorre inoltre evidenziare che tanto dalla relazione tecnica che dalla delibera di adozione del piano in esame non emergono le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a prevedere tale insediamento. Tuttavia in sede di colloquio svoltosi presso quest'ufficio, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ed il progettista hanno evidenziato che il vigente piano regolatore generale (decreto n. 569/D.R.U. del 16 maggio 2003) non destina aree all'insediamento di complessi turistico-ricettivi e che la scelta dell'area, limitrofa alla zona "D", è stata determinata anche al fine di poter offrire l'opportunità di riposo e ristoro ad autotrasportatori e rappresentanti avventori degli impianti artigianali, industriali e commerciali, spesso costretti a prolungare la presenza nel sito.
In linea generale si ritengono condivisibili dette motivazioni e conseguentemente, anche in ragione della modesta estensione della superficie impegnata (circa 13 Ha.), la proposta previsione di impianti turistico-ricettivi per la parte non ricadente in zona vincolata.
Infine si evidenzia che la legenda apposta sugli elaborati grafici classifica detta superficie quale zona F - area per insediamenti turistico-ricettivi, mentre le norme tecniche di attuazione classificano la stessa superficie come zona F/3 - attrezzature di interesse turistico-ricettive. Pertanto si prescrive che tanto la legenda degli elaborati grafici che le norme tecniche di attuazione riportino la seguente classificazione: zona F/3 - area per insediamenti turistico-ricettivi;
d)  norme tecniche di attuazione: in linea generale si condividono le norme attuative delle previsioni proposte, tuttavia si ritiene dover precisare quanto segue:
-  zona "D": si ritiene dover modificare ed integrare il comma 2 nel seguente modo (le modifiche sono riportate in neretto):
-  "I suddetti piani particolareggiati dovranno indicare l'impianto urbanistico generale con l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti produttivi, delle aree da destinare a spazi pubblici, della viabilità e parcheggio. Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti. Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765). Altresì, dovranno essere reperite aree da destinare al parcheggio e/o alla sosta in quantità e secondo le modalità previste dall'art. 16 delle direttive emanate con D.P.R.S. dell'11 luglio 2000".
In ordine all'altezza massima dei fabbricati in zona "D" di cui al comma 6, punto 6, fissata in ml. 7,50, si ritiene che la stessa sia limitativa in ragione della possibilità di introdurre particolari macchinari che necessitano di maggiore altezza e, pertanto, la norma va così modificata: "l'altezza massima dei fabbricati è di norma fissata in ml. 10. Tale altezza è derogabile, per documentate esigenze tecniche e/o impiantistiche quali ad esempio la realizzazione di silos, ciminiere e simili o la collocazione di specifici macchinari all'interno degli opifici".
Il comma 9 va così integrato: "Per le strutture di cui ai superiori commi 7 e 8 è assolutamente vietato l'uso di cemento armato di qualsiasi tipo".
Vanno cassati, in quanto ripetitivi di norme già previste, il comma 6, ultimo punto, ed i commi 10 e 11.
Zona F/1 - Attrezzature di interesse generale: preliminarmente si evidenzia che tale norma si riferisce alla possibile realizzazione di edifici pubblici aventi la destinazione di uffici con servizi annessi. Considerato che gli elaborati grafici non riportano alcuna individuazione e/o localizzazione di tali edifici detta norma non può essere condivisa e va cassata.
Zona F/2 - Attrezzature sportive
In relazione alle norme vigenti in materia ed in particolare alle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva", approvate dalla giunta esecutiva del CONI con deliberazione n. 1492 del 19 novembre 1997, si ritiene dover così modificare le norme proposte: "Questa sottozona è destinata alla realizzazione di impianti sportivi a carattere urbano ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti. Gli impianti dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia che regolano sotto qualsiasi titolo la loro progettazione, costruzione ed esercizio, con particolare riferimento a quelle di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori) ed il superamento delle barriere architettoniche. Gli impianti dovranno, altresì, essere conformi ai regolamenti delle federazioni sportive, sia per quanto attiene alle caratteristiche dimensionali e costruttive che per la dotazione delle attrezzature fisse e mobili. Gli impianti dovranno essere dotati di idonei servizi (spogliatoi, deposito attrezzi, uffici, laboratori, locale di pronto soccorso, impianti tecnici, parcheggi ecc...) in quantità e con le caratteristiche prescritte dall'art. 2 e seguenti delle "norme CONI per l'impiantistica sportiva".
Zona F/3 - Area per insediamenti turistico-ricettivi
Si ritiene dover integrare tale norma nel seguente modo:
-  "L'edificazione in questa zona è subordinata alla redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica (P.P.) o privata (P. di L.) estesi almeno 4.000 mq.
In questa zona è ammessa l'attività turistico-ricettiva-alberghiera in ogni sua forma.
I piani di lottizzazione devono essere redatti ed approvati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 71/78.
All'interno dei piani attuativi della zona F/3, localizzata in zona contigua ed in diretto rapporto visuale con pre-esistenze storico-artistiche ed archeologiche, dovranno essere reperiti spazi pubblici o riservati alle attività collettive, verde pubblico e parcheggi secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, ultimo capoverso, del decreto interministeriale n. 1444/1968.
La realizzazione dei piani attuativi che includono vecchie costruzioni rurali, anche di particolare pregio o riconosciuti a carattere monumentale, è subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ed all'approvazione dell'ARTA, ai sensi dell'art. 12, lett. a), della legge regionale n. 71/78, ove sussista il vincolo".
L'indice massimo previsto, così come da deliberazione consiliare, sarà pari a 1,108 mc./mq.
"L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i ml. 7,50 per n. 2 elevazioni fuori terra.
I distacchi tra fabbricati, dai confini e dalle strade dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto interministeriale n. 1444/1968".
Per tutto quanto sopra, nel recepire integralmente le modifiche, condizioni e prescrizioni del parere dell'ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 19741 del 28 maggio 2007, che richiama nella loro interezza i pareri resi con note prot. n. 34309-36361 del 5 novembre 1996, n. 8214 del 7 novembre 1996 e n. 33727/2005 del 29 giugno 2006, questa unità operativa n. 5.2/D.R.U. è del parere che, ai sensi della legge regionale n. 71/78, la "rielaborazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive di cui al decreto n. 569 del 16 maggio 2003, relativamente alla parte del territorio comunale esterna al centro urbano", adottata dal consiglio comunale di Palagonia con delibera n. 31 del 30 novembre 2007, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui ai sopra considerata.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 115 del 18 dicembre 2008, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto;
Il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale di Palagonia, approvato con decreto n. 569 del 16 maggio 2003, relativa alle zone esterne al centro abitato, proposta in adempimento dell'art. 4 del medesimo decreto n. 569 del 16 marzo 2003, adottata dal consiglio comunale di Palagonia con deliberazione n. 31 del 30 novembre 2007, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni indicate nella citata proposta di parere n. 19 del 14 agosto 2008.";
Vista la nota dirigenziale prot. n. 36819 del 13 maggio 2008, con la quale il comune di Palagonia è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 115 del 18 dicembre 2008, relative alla rielaborazione delle aree esterne al centro abitato;
Vista la nota dell'unità operativa n. 5.2/D.R.U., prot. n. 15 del 16 marzo 2009, con la quale la rielaborazione dello strumento urbanistico in argomento, in dipendenza dell'assenza delle controdeduzioni comunali alle determinazioni di questo Assessorato, è stata sottoposta per la conseguente emanazione del provvedimento di approvazione;
Rilevato che ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), della legge regionale n. 6/2009, la rielaborazione di Piano in argomento resta esclusa dalla valutazione ambientale strategica (VAS), ex decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 115 del 18 dicembre 2008, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 19 del 14 agosto 2008 resa dall'unità operativa n. 5.2/D.R.U.;
Ritenuto di dovere procedere all'approvazione della rielaborazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 115 del 18 dicembre 2008 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Catania in premessa citata, è approvata la rielaborazione dello strumento urbanistico vigente del comune di Palagonia, approvato con decreto n. 569 del 16 maggio 2003, relativa alla parte del territorio comunale esterna al centro urbano, adottata con deliberazione consiliare n. 31 del 30 novembre 2007 in adempimento a quanto prescritto dall'art. 4 del sopracitato decreto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 19 del 14 agosto 2008, resa dall'unità operativa n. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 115 del 18 dicembre 2008;
3)  delibera consiglio comunale di Palagonia n. 31 del 30 novembre 2007;
4)  delibera consiglio comunale di Palagonia n. 7 del 22 febbraio 2008;
Elaborati urbanistici
5)  tav. A  -  norme tecniche di attuazione; 
6)  tav. 2  -  zonizzazione del territorio comunale scala 1:10.000; 
7)  tav. 3/1  -  zonizzazione del territorio comunale -area S.P. 25/1 scala 1:2.000; 
8)  tav. 3/2  -  zonizzazione del territorio comunale - area S.P. 132 scala 1:2.000; 
9)  tav. 3/3  -  zonizzazione del territorio comunale - area S.P. 74/1 scala 1:2.000; 
10)  tav 4  -  tavola dei vincoli, scala 1:10.000; 

Elaborati geologici
11)  tav. 3/1a  -  carta geologica S.P. 25/1 - scala 1:2.000; 
12)  tav. 3/2a  -  carta geologica S.P. 132 - scala 1:2.000; 
13)  tav. 3/3a  -  carta geologica - area S.P. 74/1 - scala 1:2.000; 
14)  tav. 3/1b  -  carta geomorfologica - area S.P. 25/1 - scala 1:2.000; 
15)  tav. 3/2b  -  carta geomorfologica - area S.P. 132 - scala 1:2.000; 
16)  tav. 3/3b  -  carta geomorfologica - area S.P. 74/1 - scala 1:2.000; 
17)  tav. 3/1c  -  carta pericolosità geo. - area S.P. 25/1 - scala 1:2.000; 
18)  tav. 3/2c  -  carta pericolosità geo. - area S.P. 132 - scala 1:2.000; 
19)  tav. 3/3c  -  carta pericolosità geo. - area S.P. 74/1 - scala 1:2.000; 
20)  tav. 3/1d  -  area S.P. 25/1 - carta della suscettività alla urbanizzazione - scala 1:2.000; 
21)  tav. 3/2d  -  area S.P. 132 - carta della suscettività alla urbanizzazione - scala 1:2.000; 
22)  tav. 3/3d  -  area S.P. 74/1 - carta della suscettività alla urbanizzazione - scala 1:2.000; 
23)  tav. 1  -  piano regolatore generale - carta geologica scala 1:10.000; 
24)  tav. 5  -  piano regolatore generale - carta geomorfologica - scala 1:10.000; 
25)  tav. 7  -  piano regolatore generale - carta delle pericolosità geologiche - scala 1:10.000; 
26)  tav. 8  -  piano regolatore generale - carta della suscettività del territorio all'urbanizzazione - scala 1:10.000. 


Art. 3

Il comune di Palagonia dovrà provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento, all'adozione di apposita variante relativa alle aree stralciate per effetto delle mancate controdeduzioni comunali al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 115/2008 relativamente alle aree di interesse archeologico individuate sugli elaborati cartografici ed oggetto della nota della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania prot. n. 2532 del 29 agosto 1994.

Art. 4

Il comune di Palagonia dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2009.
  AGNESE 

(2009.25.1789)112
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