REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÝ 17 LUGLIO 2009 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 25 giugno 2009, n. 11.
Disposizioni attuative degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009".

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI
AL SEGRETARIO GENERALE
ALL'AVVOCATO GENERALE
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI
AI DIRETTORI DELLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO 

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009 sono state pubblicate le leggi regionali n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009" e n. 7 del 14 maggio 2009, concernente il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011".
In questa sede si intendono fornire istruzioni e chiarimenti in ordine agli adempimenti da porre in essere con riguardo alle previsioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della citata legge regionale n. 6/2009, contenenti disposizioni in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica regionale e di contenimento della spesa, introdotte dal legislatore allo scopo di potenziare le misure finalizzate alla salvaguardia degli effetti della manovra finanziaria recentemente approvata dall'Assemblea regionale con la legge finanziaria per l'anno 2009 e con il bilancio di previsione per l'anno 2009 e per il triennio 2009-2011.
Art. 3 "Limiti d'impegno":
Con tale norma il legislatore ha inteso ricondurre gli stanziamenti dei capitoli di spesa, relativi ai limiti poliennali d'impegno autorizzati con leggi precedenti all'esercizio finanziario 2008, agli effettivi pagamenti. La necessità di adeguare le suddette poste di bilancio alle effettive erogazioni trova fondamento nella esigenza di evitare inutili immobilizzazioni di risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, nella considerazione che spesso risultano contabilizzati impegni poliennali superiori alle erogazioni effettive o, in alcuni casi, impegni assunti in anni remoti ed in corrispondenza dei quali non sono mai stati effettuati pagamenti.
Poiché l'andamento della spesa sui capitoli in questione è, tipicamente, costante o decrescente, la norma ha assunto quale riferimento temporale i pagamenti effettuati nell'anno 2008 o, se superiori, quelli effettuati in vigenza dell'esercizio provvisorio autorizzato per i primi quattro mesi dell'anno 2009 con le leggi regionali n. 24/2008 e n. 4/2009.
Il legislatore regionale ha, comunque, inteso garantire le obbligazioni giuridiche correttamente assunte e per le quali, in applicazione del comma 1 dell'articolo in argomento, gli stanziamenti dei relativi capitoli non presentano la necessaria dotazione finanziaria. Infatti, con il comma 2 si prevede la possibilità di integrare lo stanziamento di bilancio con provvedimento di variazione e previa richiesta del competente dipartimento.
A tal riguardo, le amministrazioni interessate dovranno inoltrare alle competenti ragionerie centrali apposita richiesta di variazione di bilancio avendo cura di quantificare l'ammontare delle obbligazioni precedentemente assunte da onorare entro l'esercizio finanziario a fronte delle quali l'attuale stanziamento, rideterminato per effetto dell'applicazione del comma 1, non presenta adeguate disponibilità finanziarie. Le competenti ragionerie centrali, effettuati i necessari riscontri di propria pertinenza, provvederanno, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 30/97, ad effettuare le conseguenti variazioni di bilancio. Si precisa che, ove trattasi di capitolo di fondi regionali, la variazione di bilancio sarà effettuata a valere sul pertinente fondo di riserva (capitolo 613910) inserendo al sistema informativo il codice di transazione "VC"; con riguardo, invece, ai capitoli di fondi extraregionali, la variazione sarà effettuata a valere sul fondo relativo al capitolo 613905 qualificando la transazione con il codice "RE".
E' evidente che, a seguito della integrazione dello stanziamento di bilancio, il competente dipartimento regionale dovrà, con apposito provvedimento, assumere un nuovo impegno annuale (se trattasi dell'ultima rata) o poliennale (se l'obbligazione interessa più anni) ed emettere il relativo titolo di pagamento che, nell'ipotesi di impegno poliennale, dovrà di norma essere un ruolo di spesa.
Art. 4 "Controllo e monitoraggio della spesa":
In merito al contenuto dell'articolo in questione, occorre ricordare che il legislatore regionale ha già introdotto nel nostro ordinamento contabile con il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2007 il principio di limitare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, l'assunzione degli impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base.
A tal proposito, in ordine alle modalità attuative del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2009, si rinvia a quanto rappresentato nella circolare di questa ragioneria generale n. 5 dell'11 aprile 2007 (prot. n. 17836) al paragrafo "Commi 7 e 8". Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che rispetto alla precedente disposizione, l'attuale normativa ne semplifica l'applicazione individuando negli stanziamenti dei capitoli di spesa istituiti ai sensi del comma 18 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto di ripartizione in capitoli delle U.P.B. n. 637/2009, l'elemento su cui agire per l'applicazione della norma.
In ordine alla corretta applicazione della norma in argomento si reputa, inoltre, necessario soffermare l'attenzione sul concetto di "spese non frazionabili in dodicesimi", ripreso nel testo dell'art. 4. In merito, si conferma quanto già espresso nella circolare n. 5/2007, ovvero che rientrano in tale definizione tutte le spese derivanti da contratti od in generale da obbligazioni che non ne consentono il frazionamento, pena eventuali ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione regionale, nonché le spese relative ai trasferimenti agli enti pubblici territoriali (province e comuni), a scuole ed università pubbliche, ad Aziende unità sanitarie ed ospedaliere ed in generale tutti i trasferimenti effettuati in ossequio a specifiche disposizioni normative.
Si ritiene, inoltre, di escludere dalla limitazione in dodicesimi tutte le spese connesse agli interventi in materia di protezione civile stante la loro natura collegata a fronteggiare situazioni emergenziali.
Resta, comunque, nella responsabilità del gestore della spesa valutare, e di conseguenza motivare nei provvedimenti amministrativi da emanare, se la stessa possiede i requisiti appena descritti.
Inoltre, il comma 1, nell'elencazione delle spese non suscettibili di limitazione in dodicesimi, fa un generico riferimento al termine "retribuzioni". A tal riguardo, per fugare eventuali dubbi interpretativi e per uniformità di comportamento, si ritiene opportuno chiarirne il significato facendo ricorso alla definizione di retribuzione tratta dal glossario statistico on line prodotto dall'ISTAT che testualmente recita: "Salari, stipendi e competenze accessorie, in denaro e in natura, al lordo delle trattenute erariali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e dalle norme di legge in vigore". Dal punto di vista tecnico-contabile è possibile ricomprendere in tale definizione tutti i capitoli riconducibili alla categoria 1 "Redditi di lavoro dipendente" inseriti nella unità previsionale di base 1 "Personale" presente in ogni rubrica di bilancio nonché gli stanziamenti di spesa dei capitoli relativi all'indennità di mensa.
Con il comma 2 del medesimo art. 4, si prevede che: "Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica rispetto ai risultati differenziali determinati con l'approvazione con legge regionale dei documenti contabili - bilancio di previsione e disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009 - il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa, anche se autorizzati in forza di leggi regionali, e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio della Regione, con esclusione delle spese individuate al comma 1".
Il comma in questione, qualora si verifichino i presupposti previsti dalla norma, attribuisce, al Presidente della Regione il potere di limitare, con proprio decreto, gli impegni e i pagamenti per tutte le spese, comprese quelle autorizzate in forza di specifiche leggi, con l'esclusione di quelle concernenti alcune tipologie di spesa individuate al comma 1 delle quali si è fatta menzione sopra. Nel contempo, la norma demanda a questa ragioneria generale della Regione il compito di realizzare un costante monitoraggio degli impegni e dei pagamenti e di effettuare apposita segnalazione al Presidente della Regione, ai fini dell'emanazione del previsto provvedimento di blocco, nel caso in cui l'andamento della spesa riferita al complesso degli stati di previsione per tutta l'Amministrazione regionale sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di bilancio, a garanzia dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica determinati con l'approvazione delle leggi di bilancio e finanziaria.
Il provvedimento di sospensione all'assunzione degli impegni di spesa e all'emissione dei titoli di pagamento opererà a carico dei singoli capitoli individuati a seguito dell'attività di controllo disposta da questa Amministrazione la quale procederà, già nella fase di segnalazione sopra indicata, a bloccare al sistema informativo le disponibilità residue su ogni singolo capitolo di spesa interessato.
L'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica che si intesta a questa ragioneria generale presuppone un'analoga attività da parte di ogni singolo ramo dell'amministrazione riferita al complesso delle entrate e delle spese in gestione a ciascun centro di responsabilità.
Si ritiene, pertanto, necessario, per un compiuto controllo degli andamenti di finanza pubblica finalizzati alla verifica degli equilibri di bilancio, che le amministrazioni in indirizzo procedano al costante monitoraggio dello stato di realizzazione dei cespiti di entrata di loro pertinenza previsti in bilancio, nonché dell'attivazione conseguente alle varie disposizioni di spesa.
Quanto sopra richiede, per quanto riguarda l'entrata, che le amministrazioni competenti procedano alla tempestiva predisposizione degli atti di accertamento in corrispondenza al verificarsi dei presupposti del credito e al successivo inoltro degli stessi alle competenti ragionerie centrali per la conseguente contabilizzazione.
Per quanto attiene la spesa le varie amministrazioni dovranno provvedere all'emissione, entro e non oltre il decimo giorno dalla chiusura del trimestre, dei titoli di pagamento estinguibili mediante commutazione in quietanza di entrata, cosiddetti mandati verdi, per qualsiasi fattispecie di riferimento (es. oneri sociali, ritenute fiscali, etc.).
Non appare superfluo precisare che, durante la gestione, ciascun centro di responsabilità dovrà operare applicando il criterio di programmazione della spesa, sia sul fronte degli impegni che dei pagamenti, anche attraverso un riesame delle priorità di spesa ed uno sforzo ad una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse, con l'obiettivo di eliminare sprechi ed inefficienze, nonché attivare tutte le opportune iniziative di propria competenza per assicurare all'erario regionale l'effettiva e tempestiva acquisizione delle risorse previste in bilancio.
In tale contesto, si rende quindi indispensabile il ruolo che ciascuna ragioneria centrale è chiamata a svolgere sia nella fase di programmazione delle risorse, mettendo a disposizione della rispettiva amministrazione, ove espressamente richiesto, la notevole conoscenza acquisita circa l'evoluzione della spesa di ogni singolo centro di responsabilità, nonché nella fase più pertinente di controllo di ciascun atto di spesa disposto dalla coesistente amministrazione.
Il comma 2, tuttavia, concede la possibilità alle competenti amministrazioni di segnalare le spese per le quali si ritiene non possa operare la limitazione all'assunzione degli impegni e ai pagamenti, previa dimostrazione documentata delle motivazione sottostanti, affinché l'Assessore per il bilancio e le finanze ne possa proporre l'esclusione dalla suddetta limitazione al Presidente della Regione. La richiesta, opportunamente documentata, è da inoltrare, per il tramite della competente ragioneria centrale, la quale dovrà fornire le proprie valutazioni di competenza a questa ragioneria generale per la conseguente formulazione della prevista proposta.
Il comma 3, estende agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, agli organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti da parte della Regione, le disposizioni del comma 1, escludendo espressamente l'applicazione della disposizione alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del medesimo settore.
A tale proposito, stante la rilevanza degli obiettivi da perseguire, si invitano le varie amministrazioni ad estendere le conseguenti istruzioni agli enti regionali ed organismi strumentali sottoposti a vigilanza e tutela, comprese le aziende e le agenzie regionali, interessando anche i rispettivi collegi dei revisori dei conti i quali vigileranno per il rispetto dei suddetti obblighi di legge.
Art. 5 "Contenimento delle spese di funzionamento:
L'art. 2, comma 600, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha disposto che le regioni adottino, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di dare attuazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal contenuto delle disposizioni riportate dal comma 588 al comma 602 del medesimo articolo, dirette al contenimento della spesa pubblica.
Con l'art. 5, comma 1, della legge finanziaria regionale n. 6/2009 il legislatore ha individuato tra le disposizioni di contenimento della spesa regionale cui dare attuazione in relazione al proprio ordinamento amministrativo, quelle contenute al comma 594 della citata legge n. 244/2007 laddove viene prevista, per l'Amministrazione regionale, per le aziende e per tutti gli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a)  delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b)  delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.
Il previsto piano, sempre secondo l'ottica del contenimento della spesa, dovrà, inoltre, individuare gli interventi diretti, secondo quanto previsto al comma 2 del citato art. 5, alla soppressione o all'accorpamento di uffici e strutture centrali e periferiche, finalizzati anche alla istituzione di sportelli unici per gli utenti e alla riduzione di oneri per la locazione e la gestione di immobili.
Al riguardo, poiché l'elaborazione del piano triennale in questione investe problematiche che coinvolgono necessariamente tutti i rami dell'Amministrazione regionale, rientra nell'ambito delle funzioni organizzative e di coordinamento svolte dal competente dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza e dalla Segreteria generale il compito di avviare le conseguenti iniziative volte alla elaborazione della prevista pianificazione triennale diretta ad una significativa contrazione dei corrispondenti stanziamenti di bilancio.
A tal fine, la scrivente ragioneria generale, per gli aspetti meramente finanziari, rappresenta la propria disponibilità e collaborazione per la predisposizione del predetto piano triennale.
Inoltre, il comma 3 del citato art. 5 dispone, relativamente all'Amministrazione regionale, che annualmente, "a consuntivo", il Presidente della Regione trasmetta una relazione sullo stato di realizzazione del piano triennale di cui ai precedenti paragrafi, all'Assemblea regionale siciliana ed alla Corte dei conti. In merito, si ritiene che la trasmissione della predetta relazione possa farsi coincidere con la data di presentazione alla Corte dei conti del rendiconto generale della Regione (31 maggio), in considerazione del fatto che la misurazione dei risultati finanziari discendenti dalla realizzazione annuale degli obiettivi fissati nel piano triennale saranno rilevabili solo a chiusura d'esercizio finanziario.
La norma de qua estende gli adempimenti sopra indicati a tutte le "aziende e agli enti del settore pubblico regionale che usufruiscono di finanziamenti o contributi a qualsiasi titolo a carico diretto o indiretto della Regione" con la conseguenza che la relazione di cui al comma 3, del citato art. 5, deve essere trasmessa annualmente in allegato al rendiconto finanziario o al bilancio di esercizio ai propri organi di controllo (Collegio dei revisori e collegi sindacali) ed alla Corte dei conti.
Le competenti Amministrazioni regionali che svolgono funzioni di tutela e vigilanza avranno cura di impartire le conseguenti direttive ai rispettivi enti regionali ed organismi strumentali, interessando anche i rispettivi collegi dei revisori dei conti i quali vigileranno per il rispetto dei suddetti obblighi di legge.
Art. 6 "Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni regionali":
L'art. 6 della legge regionale n. 6/2009 prevede che l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze promuove, per l'anno 2009, la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni regionali, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano dell'efficacia, della qualità e della economicità.
Tale programma, da sottoporre al parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, deve:
a)  prendere in esame le priorità e l'efficacia dei principali programmi di spesa della Regione indicando per essi anche precisi obiettivi, sulla base di indicatori misurabili e verificabili ex post, anche dai cittadini;
b)  verificare lo stato di efficienza dell'organizzazione della Regione, esaminando gli aspetti organizzativi comuni per il complesso delle Amministrazioni regionali, al fine di identificare possibili incrementi di efficienza e possibili sinergie;
c)  proporre linee generali per la revisione del sistema di classificazione del bilancio regionale che conduca ad una semplificazione del bilancio riclassificato per funzioni.
Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo in questione, entro il 30 giugno 2009, le Amministrazioni regionali devono trasmettere a questa ragioneria generale un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, evidenziando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in relazione all'allocazione delle risorse ed alle azioni che possano incrementare l'efficacia della spesa.
Conseguentemente l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze predisporrà una relazione, da presentare all'Assemblea regionale siciliana entro il 30 novembre 2009, contenente i risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa e le conseguenti iniziative di intervento.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento si confida in una puntuale applicazione di quanto precede.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione siciliana; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
  L'Assessore: CIMINO 

(2009.25.1751)017
*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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