REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 LUGLIO 2009 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


Modifiche al bando della misura 1.3 del FEP 2007/2013 "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività".

Con decreto n. 269 del 9 luglio 2009, è stato autorizzata la pubblicazione del documento modificato e approvato in sede di cabina di regia, in data 20 maggio 2009, riguardante le "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili" nonché le conseguenziali modifiche apportate al bando "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività", misura 1.3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 - supplemento del 22 maggio 2009 e ai relativi paragrafi: par. 8 - "Spese ammissibili" punto 1; par. 13 - "Varianti", comma 2 e par. 15 -"Vincoli di alienabilità e di destinazione" comma 1, come di seguito indicate:
INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITÀ MISURA 1.3
Paragrafo 8, punto 1)
Spese ammissibili
Sistema di propulsione
-  Acquisto ed installazione del motore principale con le seguenti modalità:
1)  per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, allegato 1, del reg. CE n. 26/2004, e successive modifiche ed integrazioni: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire.
Paragrafo 13, 2° comma
Varianti
Le eventuali varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, dovranno essere richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, per il tramite della competente Commissione di valutazione, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento sia dei requisiti di ammissibilità che del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella relativa graduatoria di quelle finanziate.
Paragrafo 15, 1° comma
Vincoli di alienabilità e di destinazione
Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di accertamento amministrativo finale. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul registro navi minori e galleggianti.
La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Allegato
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013
20 Maggio 2009

Definizioni
Normativa di riferimento - Insieme della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché della Provincia autonoma di Trento che disciplina la materia.
Programma operativo - Il documento elaborato dall'Amministrazione centrale - direzione generale della pesca marittima, di concerto con il partenariato, contenente cinque assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP.
Asse prioritario - Una delle cinque priorità del Programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro ed aventi obiettivi misurabili.
Misura - Serie di operazioni finalizzate all'attuazione di uno dei cinque assi prioritari in cui è suddiviso il Programma operativo.
Operazione - Rappresenta un progetto o attività regolate da un contratto, oppure un accordo, selezionati secondo criteri approvati dal comitato di sorveglianza, attuato da uno o più beneficiari, che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce.
Beneficiari - Responsabili delle operazioni e/o destinatari finali dell'intervento.
Autorità di gestione - E' l'entità responsabile della gestione e attuazione del programma operativo, designata a livello nazionale nell'unità dirigenziale PEMAC V, in seno alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Autorità di certificazione - E' l'entità responsabile dell'elaborazione, della certificazione e della presentazione delle richieste di pagamento, designata a livello nazionale nell'unità dirigenziale PEMAC I, in seno alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Organismi intermedi - Sono le Regioni e le Province autonome cui è demandata la gestione di parte dei fondi assegnati al programma e che agiscono sotto la responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione. Sono soggetti responsabili a livello territoriale dell'attuazione, certificazione, monitoraggio e verifica delle operazioni ammissibili nell'ambito delle misure di competenza.
Spesa pubblica - Qualsiasi contributo nazionale, regionale, provinciale e comunitario per il finanziamento delle operazioni ricadenti nel contesto del Fondo europeo per la pesca o qualsiasi spesa assimilabile.
Spesa ammissibile - E' la spesa riconosciuta ammissibile dalle amministrazioni concedenti.
Glossario
Fep - Fondo europeo per la pesca
Psn - Piano strategico nazionale per la pesca
PO - Programma operativo
CdS - Comitato di sorveglianza FEP

Introduzione
Il presente documento è stato concordato in sede di cabina di regia tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi nella riunione del 23 luglio 2008. Le modifiche apportate alla versione originale sono state concordate nella seduta del 15 ottobre 2008 e del 20 maggio 2009.
Principi generali
L'art. 55, comma 4, del reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), dispone che, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo regolamento, le norme in materia di ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale e si applichino alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del Programma operativo.
In attuazione della richiamata disposizione, fermo restando quanto già individuato nel reg. CE n. 498/2007 e nel vademecum del FEP, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi, è necessario stabilire norme comuni sull'ammissibilità delle spese, relative agli interventi del FEP, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive.
Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che la stessa:
-  risulti inerente ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile dall'autorità di gestione o dall'organismo intermedio, sulla base dei criteri di selezione approvati in seno al CdS;
-  rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente documento.
Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del reg. CE n. 1198/2006, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".
Fermo restando quanto previsto dalla citata disposizione, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'Autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun organismo intermedio negli atti di ammissione al contributo.
Per le operazioni approvate prima della definizione dei criteri da parte del CdS, l'Autorità di gestione o l'organismo intermedio deve effettuare una verifica preliminare tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai suddetti criteri e alle disposizioni dei regolamenti FEP. L'esito di tale verifica deve essere opportunamente documentato. Con successivo atto ufficiale, tali operazioni sono imputate al cofinanziamento del FEP.
L'ammissibilità della spesa stabilita nella fase di istruttoria delle operazioni non pregiudica la possibilità di considerare, a determinate condizioni, tale spesa non ammissibile nella successiva fase di rendicontazione e verifica che precede l'erogazione del contributo.
1)  Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa nelle fasi di valutazione e di verifica delle istanze
Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa che la normativa comunitaria di riferimento sottopone a regole specifiche di ammissibilità o che necessitano di procedure armonizzate a livello nazionale in sede di valutazione della relativa ammissibilità.
L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la misura cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.
Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione concedente.
Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
In generale, per essere giudicata ammissibile una spesa sostenuta deve rispettare le seguenti condizioni:
a)  essere attribuibile all'operazione ammessa;
b)essere riferibile temporalmente al periodo compreso fra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione, indicata nell'atto di concessione del contributo;
c)  essere adeguatamente documentata e controllabile;
d)  essere contabilizzata;
e)aver dato luogo ad un pagamento verificabile secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2.
1.1)  Acquisto di terreni
L'art. 55, comma 5, punto c), del reg. CE n. 1198/2006 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEP nei limiti del "10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata." La spesa totale ammissibile è determinata al netto del costo del terreno.
Nel caso di terreni edificati, dal costo d'acquisto deve essere scorporato il valore del fabbricato che insiste sul terreno stesso.
Sono ammissibili a contributo i terreni sui quali insistono beni immobili oggetto di domanda di contributo, salvo disposizioni più restrittive.
In ogni caso, affinché l'acquisto del terreno possa considerarsi ammissibile deve essere inerente all'operazione cui fa riferimento e la proprietà del terreno non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente in data antecedente all'atto di acquisto.
Inoltre, è necessario che la richiesta di finanziamento del terreno sia accompagnata dai seguenti documenti:
a)compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata, rilasciata da un tecnico qualificato indipendente, con la quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
b)dichiarazione del richiedente che si impegna a mantenere la destinazione del bene secondo quanto stabilito dal paragrafo relativo ai vincoli di alienabilità e destinazione.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 55, comma 5, punto c), del reg. CE n. 1198/2006, l'importo massimo della spesa relativa all'acquisto del terreno deve essere ricondotta nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile in sede di accertamento dello stato finale dei lavori.
1.2)  Operazioni realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici
Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche.
1.3)  I.V.A. e altre imposte
In ottemperanza al reg. CE n. 1198/2006, art. 55, comma 5, il costo dell'I.V.A., non recuperabile, costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Nel caso in cui il richiedente operi in regime di I.V.A. non recuperabile, lo stesso è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo, che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento.
L'I.V.A., che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.
L'I.V.A. è sempre considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un ente pubblico.
Al pari dell'I.V.A., altre categorie di imposte, tasse ed oneri, possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
1.4)  Investimenti materiali
Le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature devono essere accompagnate ciascuna da almeno un preventivo.
Per la realizzazione di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.
I beni acquistati devono essere nuovi (ad eccezione dell'acquisto di imbarcazioni di cui alla misura 1.5 Compensazioni socio-economiche) e privi di vincoli o ipoteche. Sui relativi documenti contabili dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e il numero seriale o di matricola.
In fase di verifica, per le opere edili è necessario acquisire il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio Genio civile, ufficio tecnico comunale, ecc.) o da un libero professionista iscritto all'albo.
A completamento delle opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
1.5)  Investimenti immateriali
Sono ammissibili a contributo gli investimenti immateriali quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative ecc. Per misure strutturali, gli investimenti immateriali sono considerati ammissibili solo se funzionali e connessi agli investimenti materiali oggetto di finanziamento.
1.6)  Acquisto di beni immobili
L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché direttamente connesso alle finalità dell'operazione prevista.
Il bene è sottoposto al vincolo di destinazione di cui al successivo punto 1.11.
In assenza del contratto d'acquisto, è necessario che la richiesta di finanziamento del bene immobile sia accompagnata dai seguenti documenti:
a)  proposta d'acquisto o compromesso nei quali si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
b)perizia giurata.
L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei 10 anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
I trasferimenti di proprietà di strutture adibite, alla data della presentazione della domanda, all'esercizio di attività inerenti la pesca non sono ammissibili a contributo.
1.7)  Spese generali
Sono ammissibili al contributo le spese generali nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse, salvo disposizioni più restrittive.
Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione.
Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica, finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del reg. CE n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa rientranti in tale categoria devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Per particolari misure, le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
1.8)  Spese per informazione e pubblicità
Ai sensi dell'art. 32 del reg. CE n. 498/2007 è "compito del beneficiario informare il pubblico mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sull'assistenza ricevuta dal FEP".
In particolare, il beneficiario del contributo è tenuto a:
-  se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a E 500.000,00 e consiste nella realizzazione di infrastruttura o di costruzione, esibire un cartello nel luogo dell'operazione durante la realizzazione dei lavori, al termine dei quali il cartello deve essere sostituito da una targa esplicativa permanente.
-  se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a E 500.000,00 e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, esporre una targa esplicativa permanente entro 6 mesi dalla data di acquisto.
Inoltre, presso le sedi dei gruppi di azione locale, finanziati dall'asse 4, deve essere affissa una targa informativa.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'art. 33 del reg. CE n. 498/2007.
In sede di verifica sarà valutata la rispondenza alle prescrizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità, verificando, in particolare, l'affissione dei previsti cartelli o targhe permanenti.
1.9)  Leasing
La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni sotto descritte.
Aiuto concesso attraverso il concedente
a)  Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
b)I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
c)In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
d)L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
e)Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
f)L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
g)  Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
h)  I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.
Aiuto all'utilizzatore
a)  L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
b)I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
c)  Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
d)  L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
e)Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
Vendita e locazione finanziaria (lease-back)
Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).
1.10)  Varianti ai progetti in corso d'opera
L'Autorità di gestione e gli organismi intermedi sono tenuti a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono presentate all'Amministrazione concedente, a condizione che l'iniziativa proposta o realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, non alteri le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle finanziate.
Le varianti possono essere proposte nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto, salvo disposizioni più restrittive.
L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse.
Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso dovrà essere proporzionalmente ridotto.
Le varianti non potranno, comunque, comportare in nessun caso l'aumento del contributo concesso.
Sono considerati adattamenti che non necessitano della preventiva autorizzazione le modifiche di dettaglio, minime soluzioni tecniche migliorative, cambi di fornitore per lo stesso bene/servizio, fermo restando l'importo ammesso a contributo per l'intero progetto. L'Amministrazione concedente il contributo potrà stabilire la percentuale di variazione di spesa ammissibile per ogni voce di costo.
1.11)  Vincoli di alienabilità e destinazione
I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
-  le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per 5 anni a partire dalla data di accertamento amministrativo finale 1. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli uffici marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul registro navi minori e galleggianti;
-  la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
-  il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5 anni.
Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo finale.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o altre procedure concorsuali, l'Amministrazione concedente è tenuta ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
1.12)  Ingegneria finanziaria
Gli strumenti di ingegneria finanziaria saranno disciplinati in un apposito documento specifico.
2)  Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:
a)bonifico: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico (eseguito presso la propria banca o a mezzo home banking), e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione;
b)Ri.ba: il beneficiario del contributo deve produrre in allegato alle fatture copia della Ri.ba e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto pagamento;
c)  assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
d)  assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso;
e)pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente;
f)carta di credito;
g)altre modalità consentite dalle normative vigenti.
Ogni soggetto attuatore, nei propri bandi, indicherà le modalità di pagamento che ciascun beneficiario potrà utilizzare, e la documentazione che dovrà presentare in fase di rendicontazione delle spese sostenute.
Il soggetto che effettuerà la verifica acquisirà la documentazione probante la spesa o, se del caso, documenti probanti equivalenti.
3)  Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei regolamenti comunitari inerenti il FEP.
In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:
a)nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
b)  i contributi in natura;
c)le spese di manutenzione ordinaria;
d)  i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata l'attinenza alle operazioni finanziate;
e)le spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1.2 del presente documento;
f)le attrezzature che accrescono la capacità di pesca (es.: sonar, telecamere subacquee, ecc.).
Normativa di riferimento
-  reg. CE n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
-  reg. CE n. 498/2007, recante modalità di applicazione del regolamento reg. CE n. 1198/06;
-  reg. CE n. 744/2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;
-  programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca 2007/2013;
-  vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007;
-  direttiva n. 77/388/CEE, sostituita dalla direttiva n. 2006/ 112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
-  direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi;
-  decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (testo unico sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e direttiva n. 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007;
-  legge n. 46/90, in base alla quale, al termine dei lavori (esclusi quelli di ordinaria manutenzione), l'impresa installatrice è tenuta a redigere (in 4 copie) e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d'arte, utilizzando materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI.
(2009.27.1891)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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