REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 LUGLIO 2009 - N. 33
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE


   

Ordinanza del 23 gennaio 2009 emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile promosso da Reitano Antonino c/ Ardizzone Giovanni ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
N. 185 reg. ordinanze n. 2009
Il Tribunale di Palermo, sezione I civile, composto dai magistrati:
-  dott. Rocco Camerata Scovazzo - presidente;
-  dott. Marinella Laudani - giudice;
-  dott. Luigi Petrucci - giudice;
nel procedimento n. 17613 del ruolo generale affari civili dell'anno 2008 alla pubblica udienza del 23 gennaio 2009 ha emesso la seguente

Ordinanza

Con ricorso presentato in data 9 dicembre 2008 Reitano Antonino ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta decadenza di Ardizzone Giovanni dalla carica di deputato della Regione siciliana per sopravvenuta incompatibilità, causata dall'essere stato nominato vice sindaco del comune di Messina.
Fra gli altri motivi il ricorrente ha proposto la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 2007, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del deputato regionale che sia anche assessore di un comune (in questo caso, peraltro, di grandi dimensioni).
La questione viene prospettata in relazione agli artt. 3, 51, 97 Cost. perché tale omissione:
1)  introdurrebbe una disparità di trattamento con la normativa nazionale, che prevede(va) tale incompatibilità, senza che vi siano le ragioni giustificative individuate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. specialmente sentenza n. 84 del 1994 e, più di recente in obiter, n. 288 del 2007);
2)  non sarebbe conforme ai principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, secondo quanto stabilito dal novellato art. 122 Cost., e in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. c, della legge n. 165 del 2004;
3)  costituirebbe un vulnus al buon andamento dell'organo assembleare, per via del conflitto di interessi ravvisabile nel deputato che sia contemporaneamente amministratore di uno dei grandi comuni della Regione.
Rilevato che il resistente ritiene il dubbio di costituzionalità manifestamente infondato, in quanto la legge regionale n. 22 del 2007 rispetta gli artt. 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, essendo "in armonia con la Costituzione ed i principi generali dell'ordinamento giuridico". Afferma, inoltre, che la legge n. 165 del 2004 - che comunque non si applica alla Regione siciliana, ma solo alle Regioni a statuto ordinario - non impone la previsione dell'incompatibilità indicata dal ricorrente.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951 è rilevante per la decisione, perché l'eventuale accoglimento della censura determinerebbe una diversa valutazione del ricorso introduttivo del giudizio e perché tale risultato non è raggiungibile con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, visto il divieto di interpretare in modo estensivo le cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale della predetta legge non è manifestamente infondata in relazione ai parametri invocati dal ricorrente, da intendersi qui integralmente trascritti e a cui espressamente si rinvia per brevità, nonché in relazione:
-  all'art. 2, comma 1, lett. c, della legge n. 165 del 2004 quale norma interposta all'art. 122 Cost. e ciò sia se si ritenga che tale corpo normativo (art. 122 Cost. ed art. 2, comma 1, lett. c, della legge n. 165 del 2004) disciplini direttamente i criteri di legislazione sulla materia elettorale anche delle Regioni a statuto speciale, sia se tale corpo normativo si debba ritenere espressione dei principi fondamentali dell'ordinamento ai quali anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi nel disciplinare una materia comunque assegnata alla loro autonomia;
-  all'art. 5 dello Statuto regionale (norma questa di rango costituzionale), nella misura in cui la mancata previsione dell'incompatibilità fra la carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e quella di assessore di un comune di grandi dimensioni può dar luogo ad un conflitto di interessi fra l'impegno del deputato a tutelare il bene inseparabile dell'Italia e della Regione e quello di rappresentare gli interessi del comune.

P.Q.M.

Sospende il procedimento e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana n. 29 del 1951, cosi come successivamente modificata ed attualmente vigente, per violazione degli artt. 3, 51, 97, 122 Cost., 5 dello Statuto della Regione siciliana, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità fra la carica di deputato del Consiglio regionale e quella sopravvenuta di assessore in un comune di grandi dimensioni.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed al Presidente della Regione siciliana, nonché la comunicazione degli stessi al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, a cura della cancelleria.
Palermo, 23 gennaio 2009.
  Il presidente: Camerata Scovazzo 
  Il cancelliere: Maiorana 

(2009.26.1845)044
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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