REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 LUGLIO 2009 - N. 33
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 giugno 2009.
Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l'accordo del 31 luglio 2007 attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni ed, in particolare, l'obiettivo operativo B.1.3.b;
Vista la legge regionale n. 5/2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 2, comma 4, lett. a) che dispone che il servizio sanitario regionale, nel rispetto di rigorosi ed accertati criteri e dei fabbisogni epidemiologici, promuova azioni volte a favorire, tra l'altro, l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;
Considerato che, ai fini di una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della dialisi, è indispensabile disporre dei dati aggiornati e attendibili in merito al numero, alla tipologia, ai risultati dei trattamenti dialitici eseguiti ed al fabbisogno annuale presumibile e che lo strumento del registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, risponde adeguatamente a questa esigenza;
Atteso che, sotto il profilo epidemiologico, l'assistenza sanitaria per i nefropatici in Sicilia è caratterizzata da un numero di pazienti in terapia sostitutiva (pazienti prevalenti) pari a 913 per milione di abitanti, ampiamente superiore al dato nazionale pari a 768 pazienti per milione di abitanti, mentre significativamente variegata risulta la situazione nelle diverse province oscillando dai 734 pazienti per milione di abitanti nella provincia di Caltanissetta ai 1.029 pazienti per milione di abitanti nelle province di Palermo e di Messina;
Rilevato, altresì, dall'analisi dei dati attualmente disponibili, che il numero dei nuovi soggetti immessi in dialisi ogni anno (pazienti incidenti) si può stimare intorno a 200 per milione di abitanti contro 147 della media nazionale;
Considerato che la spesa regionale per il trattamento dei soggetti affetti da uremia terminale assume un particolare rilievo assorbendo circa l'1% delle risorse del fondo sanitario regionale;
Considerato che il 77% dei pazienti nefropatici uremici viene trattato in strutture ambulatoriali private e il 23% in strutture nefrologiche ospedaliere;
Considerato inoltre che il 91% dei pazienti in dialisi extracorporea presso i centri privati è trattato con metodiche standard e che le metodiche convettive vengono utilizzate nel 7% dei casi contro una media nazionale del 16%;
Tenuto conto, altresì, dell'articolazione della rete nefrologica regionale, caratterizzata da un'elevata presenza di centri dialitici privati, e della conseguente esigenza di assicurare un loro raccordo funzionale ai fini di una maggiore tutela assistenziale dei pazienti;
Riconosciuta l'importanza di ricondurre a criteri uniformi: l'indicazione allo specifico trattamento dialitico, l'individuazione della tipologia del centro più idoneo al trattamento in rapporto alle condizioni di criticità presentate dal paziente, nonché l'eventuale piano di trattamento, affidandone la relativa prescrizione e l'acquisizione del consenso informato al personale medico di una unità operativa ospedaliera di nefrologia della provincia di residenza del paziente;
Rilevato che, sul totale dei soggetti censiti dal Registro regionale, i pazienti in trattamento dialitico extracorporeo sono il 96%, mentre i pazienti in trattamento intracorporeo (dialisi peritoneale) sono il 4%, a fronte di una media nazionale del 10%;
Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato, alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;
Ravvisata, quindi, per le suddette finalità, la necessità di rendere coerente il sistema tariffario regionale delle prestazioni di emodialisi, in atto disciplinato con decreto 27 febbraio 2008 con i valori tariffari di cui al DMS 7 novembre 1991 e ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005;
Ritenuto, sulla base delle suddette premesse, di dovere delineare le seguenti direttrici di intervento:
1)  individuare gli standard strutturali ed organizzativi delle UU.OO. nefrologiche ospedaliere di riferimento;
2)  stabilire un collegamento operativo tra strutture nefrologiche ospedaliere di riferimento e i centri privati accreditati presenti nel territorio, in modo da assicurare un adeguato livello di cure e la continuità assistenziale dei pazienti in trattamento dialitico, da realizzarsi attraverso la stipula di apposita convenzione tra il centro privato di dialisi ed una U.O. ospedaliera di nefrologia di riferimento;
3) definire l'iter per rendere omogenee le procedure e i criteri per l'avvio del trattamento sostitutivo della funzione renale;
4)  promuovere e sostenere lo sviluppo dei programmi di dialisi peritoneale domiciliare;
5)  adottare criteri oggettivi per la classificazione del livello di complessità clinica dei pazienti nefropatici cronici, al fine dell'ammissione/mantenimento preferenziale al programma di trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero;
6)  individuare tre tipologie di trattamento dialitico e i rispettivi valori tariffari;
7)  introdurre, con separato provvedimento, nuove disposizioni in materia di rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti presso il centro di dialisi;

Decreta:


Art.  1

Sono ammessi al trattamento sostitutivo della funzione renale, con oneri a carico del SSR, i soggetti per i quali sia stata certificata la diagnosi di insufficienza renale cronica terminale e sia stata data indicazione al trattamento sostitutivo da una U.O. nefrologica ospedaliera.
La certificazione dovrà contenere la valutazione del grado di complessità clinica del paziente nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2 del presente decreto, meglio definiti nell'allegato 2.
Tale certificazione dovrà essere consegnata al paziente e trasmessa in copia all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente unitamente al modulo di consenso informato per l'inizio del trattamento (utilizzando il modello di cui all'allegato 3 del presente decreto) sottoscritto dal paziente o, se del caso, da chi ne ha la tutela giuridica.

Art.  2

I criteri per l'individuazione dei pazienti eleggibili per l'ammissione prioritaria al trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero sono quelli elencati nell'allegato 2.

Art.  3

I centri privati accreditati sono tenuti a stipulare, entro il 31 luglio 2009, apposita convenzione con una U.O. ospedaliera di nefrologia e dialisi di riferimento presente nel territorio, sulla base di apposito modello di convenzione che verrà predisposto da questo Assessorato, entro 15 giorni dall'adozione del presente decreto.
Tale convenzione dovrà prevedere le modalità con le quali sarà effettuato il collegamento operativo tra l'unità nefrologica ospedaliera di riferimento e il centro, in modo da assicurare:
1)  il trattamento delle urgenze e delle complicanze,
2) un livello di cure adeguato alla complessità clinica del paziente per come definito in relazione all'art. 2 del presente decreto;
3)  la continuità assistenziale dei pazienti in trattamento dialitico.
La convenzione dovrà, altresì, prevedere le modalità con cui sarà effettuata la periodica valutazione congiunta del livello di complessità clinica dei pazienti in trattamento, che dovrà avvenire con cadenza minima annuale.

Art. 4

Anche ai fini del precedente art. 3, con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2009, verranno individuate le UU.OO. ospedaliere di riferimento per la nefrologia e dialisi, sulla base e nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1.

Art. 5

Sono determinati tre valori tariffari e relativi codici in relazione alle seguenti tipologie di trattamento:
a)  tariffa per trattamenti standard (HD in acetato o bicarbonato standard codice 39.93.1) pari a _ 154,94, eseguibili in tutti i centri;
b)  tariffa per trattamenti a complessità intermedia (HD in bicarbonato con membrane biocompatibili codice 9.95.4) pari a _ 165,27 eseguibili in tutti i centri. I trattamenti di questo tipo eseguiti presso i centri privati non potranno eccedere la quota del 50% del totale dei trattamenti;
c)  tariffa per trattamenti ad alta efficienza per pazienti di particolare complessità (HDF ed HF codice 39.95.5) pari ad _ 258,23. Tali trattamenti possono essere eseguiti presso i centri nefrologici ospedalieri oppure presso i centri privati in misura non superiore al 20% del totale dei trattamenti
Resta invariata la tariffa per la dialisi peritoneale continua (CAPD) pari ad _ 45,55 per ciclo di trattamento e per la dialisi peritoneale automatizzata pari ad _ 53,65 per ciclo di terapia.

Art. 6

Dall'1 luglio 2009, i medici responsabili dei centri autorizzati e accreditati ad effettuare prestazioni di dialisi e delle strutture sanitarie pubbliche di nefrologia, dialisi e trapianto, fermi restando gli obblighi informativi cui sono tenuti ai fini dell'implementazione dei dati del registro ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, devono assicurare il rigoroso rispetto degli adempimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e valorizzare e registrare coerentemente le prestazioni emodialitiche erogate negli appositi flussi informativi, sulla base dei valori tariffari di cui all'art. 5.

Art. 7

Il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 comporta, per le strutture accreditate e autorizzate, la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell'accreditamento.
Per i centri ospedalieri il rispetto di tali obblighi costituisce atto d'ufficio.

Art. 8

Riservarsi di introdurre, con separato provvedimento, nuove disposizioni in materia di rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti presso il centro di dialisi.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione ed avrà efficacia a partire dall'1 luglio 2009.
Palermo, 12 giugno 2009.
  RUSSO 


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(2009.27.1875)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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