REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 LUGLIO 2009 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 3 giugno 2009, n. 12.
Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione venatoria 2009/2010.

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE
DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI AI COMUNI
I tesserini regionali di caccia verranno consegnati ai comuni dalle unità operative, ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali competenti per territorio, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Gli addetti incaricati del ritiro rilasceranno una ricevuta con l'indicazione del numero complessivo dei tesserini presi in consegna ed il primo e l'ultimo numero di serie degli stessi.
Unitamente ai tesserini regionali, ciascuna unità operativa, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, fornirà ai comuni una quantità di calendari venatori 2009/2010 tascabili pari al numero dei tesserini consegnati, aumentato del 10%.
I calendari venatori tascabili verranno consegnati dai comuni ai cacciatori e a tutti coloro che ne faranno richiesta.
CONSEGNA AI CACCIATORI
1)  I tesserini venatori devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune, in locali a disposizione del comune medesimo.
I tesserini vengono rilasciati esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune, previo accertamento della residenza.
La residenza dovrà risultare in vigore al momento della consegna del tesserino per la stagione venatoria 2009/2010 e, nel caso di recente trasferimento, il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuta consegna al comune di provenienza, anche se posto fuori dalla Regione siciliana.
Gli uffici del comune riporteranno nel tesserino regionale, al momento del ritiro, gli ambiti territoriali di caccia di ammissione risultanti dall'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dall'unità operativa, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, competente per territorio, nonché gli eventuali ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, nel numero massimo di quattro, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).
2)  Per il rilascio del tesserino venatorio gli uffici del comune devono farsi esibire dall'interessato i seguenti prescritti documenti:
a)  libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
b)  attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. Il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale ovvero bonifico bancario;
c)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari ad E 168,00, effettuato sul conto corrente postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara, tasse concessioni governative - Sicilia";
d)  attestazione del versamento dell'addizionale di E 5,16, recante la causale "Art. 24, legge n. 157/92". Tale addizionale deve essere versata sul medesimo conto corrente postale della tassa di concessione governativa di cui al precedente punto, sommando i due importi (punto c + d) e specificandone a tergo la causale;
e)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33), pari ad E 84,00, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul conto corrente postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia, Cassiere della Regione siciliana".
La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di conto corrente postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto della consegna del tesserino. Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta "Attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di conto corrente postale recante la dicitura "Ricevuta di versamento".
La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di E 84,00, decorre dalla data di rilascio della licenza;
f)  attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari ad E 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso oltre quello di residenza, per un massimo di n. 3 ambiti. Tale è l'importo nel caso di ammissione ad un solo ambito, nel caso di ammissione a due ambiti lè pari ad E 28,56, nel caso di ammissione a tre ambiti l'importo è pari ad E 42,84;
g)  attestazione del versamento di E 5,16 ad ambito territoriale di caccia, soltanto da parte dei cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria, fino ad un massimo di n. 4 ambiti.
Le tasse di cui ai punti e), f) e g) possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare sul predetto conto corrente n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia, Cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di concessione governativa regionale E 84,00", "Tassa ammissione AA.TT.CC. E ........................................", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i E ........................................".
La sezione del bollettino di conto corrente postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.
Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti e), f) e g):







3)  Gli uffici comunali addetti alla consegna devono:
a)  compilare, a macchina o in stampatello con grafia chiara, i primi tre fogli del tesserino venatorio, completandoli in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'ambito territoriale di caccia di residenza, degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
Si precisa a tal proposito che la scelta degli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria non può avvenire successivamente al ritiro del tesserino;
b)  annullare, mediante perforazione o segnandole con una X, le caselle relative agli ambiti territoriali di caccia di ammissione rimaste inutilizzate;
c)  riportare nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati il numero del tesserino consegnato;
d)  nel caso in cui la tassa di concessione governativa sia prossima alla scadenza o, comunque, scada prima della chiusura della stagione venatoria, gli uffici del comune devono riportare sull'apposito spazio posto nella copertina del tesserino la data di scadenza. Il cacciatore, al momento del rinnovo, dovrà recarsi con il tesserino nuovamente al comune che lo ha rilasciato, per la conferma della validità del tesserino stesso.
Il primo foglio del tesserino resta incorporato nel tesserino stesso; il secondo foglio, recante la dicitura "Parte da trasmettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio" deve essere trasmesso a cura del comune, entro il 12 febbraio 2010; il terzo foglio, recante la dicitura "Parte per il comune", deve essere conservato agli atti del comune.
Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, deve sottoscrivere la dichiarazione presente nel retro dei fogli del tesserino destinati al comune ed alla ripartizione competente per territorio.
ALTRI ADEMPIMENTI DEI COMUNI
I comuni devono rimettere alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di rispettiva competenza, entro il 12 febbraio 2010, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2009/2010 (anche su supporto informatico, in formato "excel", completo di codice fiscale dei cacciatori) unitamente alle apposite sezioni o riquadri (terzo foglio) dei tesserini rilasciati.
Entro la suddetta data, i comuni, inoltre, trasmetteranno all'unità operativa, ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale territorialmente competente, la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria successiva.
ADEMPIMENTI DEI CACCIATORI
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il cacciatore potrà richiederne uno nuovo ed il comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura "Duplicato" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del sopracitato schedario.
Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al comune che lo conserverà e lo rimetterà alla ripartizione unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato.
In caso di smarrimento, il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa, sempre all'unità operativa, , ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, unitamente alla sezione del tesserino duplicato.
RESTITUZIONE DEI TESSERINI
La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori deve essere effettuata entro l'1 aprile 2010.
Se il cacciatore non consegna il suo tesserino entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, cioè entro l'1 aprile 2010, è inadempiente e come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art. 32, legge regionale n. 33/97).
Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il termine sopra citato.
Al momento della restituzione i comuni devono verificare se l'ultima pagina del tesserino venatorio, relativa al "Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2009/2010" risulta debitamente compilata. Inoltre, gli uffici comunali compileranno, a macchina o in stampatello e con grafia chiara, la pagina del tesserino appositamente predisposta. Nella prima parte, che deve restare incorporata al tesserino, dovrà essere riportata la data di restituzione, con il timbro del comune e la firma leggibile dell'addetto al ritiro. Nella seconda parte, dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome e cognome del cacciatore, la data di restituzione, con il timbro del comune e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta dell'avvenuta restituzione del tesserino venatorio.
Nel caso di restituzione attraverso le associazioni venatorie riconosciute, queste ultime devono rilasciare al cacciatore apposita dichiarazione attestante l'avvenuta restituzione ai comuni entro la data stabilita.
I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 16 aprile 2010 alle unità operative, ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali territorialmente competenti, i tesserini che sono stati regolarmente restituiti dai cacciatori.
Si rappresenta ai comuni che un eventuale ritardo nell'inoltro dei tesserini alle unità operative, ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, può comportare, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, l'inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative ai cacciatori inadempienti e/o ritardatari nella consegna dei tesserini, con conseguente danno erariale per l'Amministrazione regionale.
Si invitano i comuni e le associazioni venatorie a dare ampia diffusione della presente circolare a tutti coloro che possano esserne interessati.
La presente circolare sarà trasmessa ai comuni per il tramite delle unità operative del servizio XI, ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura.
Il dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali: BARRESI
(2009.23.1625)020


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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