REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 LUGLIO 2009 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA


   

Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia.

(Approvato nella seduta n. 32 del 27 maggio 2009).
Titolo I
FINALITA' E DEFINIZIONI


Art.  1
Oggetto

1.  In attuazione del comma 2, art. 101, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche, il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia adotta il presente regolamento con il quale disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato stesso nonché i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore delle comunicazioni.
2.  Il Comitato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 101 della legge regionale n. 2/2002, è istituito al fine di assicurare, a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esso è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è, altresì, organo di consulenza della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana in materia di comunicazioni.
3.  Il Comitato esercita le funzioni ad esso conferite dalla legge o provvedimenti statali e regionali, quali funzioni proprie, nonché quelle ad esso delegate dall'autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1999, n. 249.
4.  Il CO.RE.COM., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, svolge attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.
5.  Il CO.RE.COM. formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organismi regionali in tutti i casi in cui essi esprimano pareri all'autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Art.  2
Definizioni

1.  L'espressione "Comitato" indica il Comitato regionale per le comunicazioni, organo composto dal presidente e dai componenti eletti ai sensi dell'art. 101 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche.
2.  L'espressione "Autorità" indica l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3.  L'espressione "Presidente" indica il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.
4.  L'espressione "Commissario" indica i componenti del CO.RE.COM.
5.  L'espressione "Dirigente" indica il responsabile della struttura autonoma di supporto al CO.RE.COM. di cui all'art. 101 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche.
Titolo  II
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANI


Art.  3
Svolgimento delle funzioni

1.  Il CO.RE.COM. svolge le sue funzioni collegialmente.
2.  Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle che verranno delegate dall'autorità, il Comitato si avvale della segreteria di supporto di cui al comma 5, art. 101, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall'art. 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'ulteriore personale eventualmente proveniente da altri enti in regime di mobilità.
3.  Il Comitato può, altresì, operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente.
4.  Ai sensi del comma 5bis, art. 4, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il Comitato, entro i limiti delle risorse che verranno assegnate dall'autorità, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.
5.  Per una migliore organizzazione dei lavori del Comitato e della segreteria di supporto, il presidente può designare fra i propri commissari i responsabili di specifiche funzioni ed attività o delegare di volta in volta le proprie funzioni ad uno o più commissari.
6.  Resta salva la facoltà del presidente di revocare le designazioni di cui al precedente comma 5.
7.  Per le stesse finalità di cui al comma 5, il Comitato, su proposta del presidente o su richiesta della maggioranza dei commissari, può istituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro per l'istruzione degli affari di sua competenza.

Art.  4
Presidente

1.  Il presidente del Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente regolamento.
2.  In particolare:
a)  rappresenta legalmente il Comitato;
b)  convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne dirige il dibattito, ponendo in votazione i singoli argomenti, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sull'esecuzione delle stesse, e dichiara chiusa la seduta;
c)  cura i rapporti con la segreteria di supporto;
d)  cura i rapporti periodici con gli organi della Regione, dell'autorità, del Ministero delle comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione;
e)  cura i rapporti con gli organi di informazione e con le associazioni di categoria del settore;
f)  adotta, in casi straordinari di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
3.  In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente dal più anziano d'età tra i commissari.

Art.  5
Il Comitato

1.  Il Comitato esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale, statale e dai provvedimenti dell'autorità. In particolare, ai sensi del comma 3bis, art. 4, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, il Comitato:
a)  presenta entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente della Regione, per la relativa approvazione, ed all'autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime;
b)  provvede ad integrare il programma di attività con le iniziative e gli interventi ritenuti opportuni in relazione a funzioni, decisioni o adempimenti successivamente intervenuti o approvati;
c)  presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione;
d)  presenta entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'autorità, una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici;
e)  rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente;
f)  adotta opportuni strumenti informativi per pubblicizzare la propria attività;
g)  partecipa, attraverso il presidente o un commissario da lui delegato, alla conferenza dei Comitati per le comunicazioni delle Regioni e delle province autonome.

Art.  6
Segreteria di supporto e responsabile della segreteria

1.  La segreteria di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato.
2.  Il dirigente svolge le funzioni di segretario del Comitato e risponde al Comitato ed al suo presidente dell'operato della struttura stessa.
3.  Il dirigente svolge le funzioni attribuite dalla legge regionale ed in particolare:
a)  assicura i servizi di segreteria del CO.RE.COM.;
b)  partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive insieme al presidente assicurando il necessario supporto tecnico-amministrativo nel corso delle sedute;
c)  predispone gli atti deliberativi del Comitato e ne cura l'attuazione insieme al presidente, assumendone i relativi impegni di spesa;
d)  provvede alla direzione dell'unità operativa, all'organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate;
e)  richiede, contestualmente alla trasmissione del programma di attività, alle competenti strutture della Regione i beni, i servizi e gli strumenti informatici e tecnologici occorrenti al funzionamento della segreteria e del Comitato ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi indicati nello stesso programma di attività;
f)  assicura i servizi di protocollo, trasmissione e archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza del CO.RE.COM. e cura la tenuta del registro delle deliberazioni del Comitato e la trasmissione delle stesse alle persone ed agli organismi interessati;
g)  assicura, nelle forme meglio viste, la pubblicità degli atti approvati e delle decisioni assunte dal CO.RE.COM.;
h)  cura la raccolta di atti e documenti in materia di comunicazioni e informazione, utili all'attività del CO.RE.COM.

Art.  7
Missioni

1.  Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i commissari del Comitato possono recarsi in missione.
2.  Le missioni dei commissari sono previamente autorizzate dal presidente del Comitato e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
3.  Le missioni del presidente sono preventivamente comunicate ai competenti uffici della Presidenza della Regione.

Art.  8
Consultazione e partecipazione di soggetti esterni

1.  Nell'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. attua idonee forme di consultazione e di collaborazione con i soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.
2.  Il CO.RE.COM., qualora lo ritenga opportuno, in relazione agli affari da trattare o ai procedimenti da svolgere, può disporre l'audizione dei soggetti di cui al precedente comma.

Art.  9
Coordinamento nazionale dei CO.RE.COM.

1.  Ai fini di accrescere le proprie conoscenze, di sviluppare un confronto con gli altri CO.RE.COM. e di ricercare una maggiore omogeneità operativa nelle funzioni che la normativa statale, regionale o dell'autorità assegna ai CO.RE.COM., il Comitato aderisce e partecipa, attraverso il presidente o un commissario da lui delegato, al coordinamento nazionale dei CO.RE.COM.
Titolo  III
SEDUTE E DELIBERAZIONI


Art.  10
Convocazioni delle sedute

1.  Il CO.RE.COM. si riunisce presso la sede del Comitato.
2.  E' ammessa, mediante apposita indicazione nell'atto di convocazione, l'individuazione di una sede diversa, da quella indicata nel comma precedente, per le riunioni del Comitato.
3.  Il Comitato è convocato dal presidente, almeno una volta al mese. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere comunicato ai commissari, di norma, almeno tre giorni prima del giorno fissato per la seduta, anche a mezzo telefax, telegramma o e-mail. Per ragioni di opportunità o di urgenza il Comitato è convocato con mezzi di comunicazione istantanea, con ventiquattro ore di anticipo rispetto all'inizio della seduta.
4.  Il Comitato è, altresì, convocato entro 7 giorni su richiesta scritta di almeno tre commissari.
5.  Per motivi di urgenza o opportunità, l'ordine del giorno può essere integrato con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti, all'inizio di ciascuna seduta.
6.  Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche, ad esse partecipano i commissari ed il dirigente. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori e con il parere favorevole della maggioranza dei commissari, dirigenti e funzionari pubblici, dell'autorità, i soggetti indicati al precedente art. 8, rappresentanti di società operanti nelle comunicazioni, esperti delle materie trattate ed altri eventuali soggetti di interesse. I soggetti esterni partecipano alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal presidente, ma non alla votazione.

Art.  11
Validità delle sedute e assenze

1.  Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei commissari del Comitato.
2.  I commissari regolarmente convocati che, per giustificati motivi, si trovino nell'impossibilità di partecipare alla seduta, devono darne immediata comunicazione al presidente.
3.  L'assenza ingiustificata e non comunicata al presidente a tre sedute consecutive, oppure ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, può essere causa di decadenza dall'incarico.

Art.  12
Svolgimento delle sedute

1.  Il presidente mantiene l'ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni.
2.  Per giustificati motivi può sospendere o rinviare la seduta facendone prendere nota a verbale.
3.  Ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal presidente o da un commissario con funzioni di relatore. Il relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di supporto, provvede ad istruire l'argomento, a introdurre la discussione e a sottoporre le relative conclusioni alle determinazioni del Comitato.

Art.  13
Verbale delle sedute

1.  Per ciascuna seduta viene predisposto un verbale che indica i nomi dei commissari presenti, l'ordine del giorno, un cenno sommario della discussione, dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate.
2.  Il verbale è redatto dal dirigente che partecipa di norma alle sedute o, in caso di assenza dello stesso, da un funzionario da lui delegato.
3.  I verbali delle sedute vengono approvati di norma nel corso della seduta successiva a quella a cui si riferiscono.
4.  Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi commissari, la redazione del verbale viene affidata ad un componente designato dal presidente.
5.  I commissari possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.
6.  I verbali e le relative deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante e sono raccolti e conservati a cura della segreteria.
7.  I verbali e gli atti del Comitato sono pubblici e restano depositati presso gli uffici del Comitato, e resi disponibili ai sensi della normativa in materia di pubblicità degli atti.

Art.  14
Deliberazioni del Comitato

1.  Le deliberazioni del CO.RE.COM. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti e sono dichiarate immediatamente esecutive, salvo che non sia diversamente disposto.
2.  In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3.  Il voto è sempre palese. Quando si tratti di deliberazioni concernenti persone e le qualità soggettive delle stesse o la valutazione dell'attività da queste svolta, ovvero in ogni caso ritenuto opportuno dal presidente o dalla maggioranza dei commissari, il Comitato, il CO.RE.COM., può decidere di ricorrere alle votazioni a scrutinio segreto dandone atto nel verbale della riunione.
4.  In caso di votazione con scrutinio segreto, il presidente designa due commissari con funzioni di scrutatori, i quali sottoscrivono il verbale assieme al presidente e all'estensore.

Art.  15
Potestà regolamentare

1.  Il Comitato, al fine di favorire una maggiore efficienza operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, può approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti", "Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna".

Art.  16
Svolgimento dei procedimenti

1.  Nell'esercizio delle proprie attività, il Comitato si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche.
2.  Il dirigente ha la responsabilità della predisposizione di tutta l'attività istruttoria necessaria alle deliberazioni che devono essere adottate dal Comitato.
3.  Il dirigente ha, altresì, il compito di predisporre gli atti necessari per attuare le deliberazioni adottate dal Comitato.
4.  Il dirigente è responsabile della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale in relazione ai lavori del Comitato.

Art.  17
Responsabile del procedimento

1.  Il responsabile del procedimento è nominato dal dirigente sulla base della normativa in vigore, previo parere favorevole del Comitato.
2.  Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.
3.  Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni del CO.RE.COM.
4.  E' facoltà del Comitato, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più commissari relatori con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Comitato.
Titolo  IV
NORME FINALI


Art.  18
Modifica al regolamento

1.  Il presente regolamento può essere emendato su richiesta motivata del presidente o della maggioranza dei commissari.

Art.  19
Normative di rinvio

1.  Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio all'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche, e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche, e alla normativa statale e regionale in materia.

Art.  20
Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
(2009.23.1606)008
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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