REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 LUGLIO 2009 - N. 32
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 giugno 2009.
Disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui alla misura D 1.4 del Piano di rientro del sistema sanitario regionale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nel marzo 2005;
Viste le disposizioni nazionali concernenti l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria nazionale per l'anno 2007);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007";
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che le ultime leggi finanziarie, in linea con i limiti posti alle dinamiche di crescita della finanza pubblica, hanno previsto rigorose misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo a quella per il personale, che risulta assorbire una percentuale sempre maggiore dei relativi bilanci;
Preso atto che le misure di contenimento delle spese per il personale sono state realizzate sia attraverso una limitazione delle assunzioni e/o comunque con un limitato uso del turn over, sia attraverso il raffreddamento della spesa di parte variabile degli emolumenti al personale scaturente da prestazioni lavorative accessorie, restando intangibile il trattamento economico fondamentale;
Visto l'accordo intervenuto in data 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e il Presidente della Regione siciliana, concernente l'approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione del sistema sanitario regionale, che prevede, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa delle aziende sanitarie, anche quella concernente l'obiettivo operativo di cui al punto D 1.4 "Riduzione del 5% dei fondi destinati alla erogazione delle attività accessorie (particolari situazioni di disagio, straordinario, incentivazione e risultato)";
Visto il decreto n. 2282 del 24 ottobre 2007, con il quale sono state impartite alle aziende sanitarie disposizioni per l'erogazione, fino al limite del 95%, dell'importo dei fondi contrattuali destinati allo svolgimento di attività accessorie, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento di quelle prestazioni che prevedono tali tipologie di indennità;
Visto il decreto n. 2832 del 13 dicembre 2007, con il quale, nel definire criteri e priorità operative, è stata data disposizione alle aziende sanitarie di attuare la riduzione dei fondi in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva e di rideterminazione della consistenza organica, con riferimento alla mancata copertura del turn over realizzata negli anni 2007/2009, prevedendo, limitatamente all'anno 2007, il solo congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato;
Visto l'art. 4 del citato provvedimento, con il quale è stato fatto obbligo agli enti sanitari di predisporre un piano di revisione della consistenza dell'organico aziendale e, coerentemente alla riduzione stabile prevista, deliberare i provvedimenti che individuino l'ammontare dei fondi erogabili ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto e trasmetterli a questo Assessorato per la necessaria verifica;
Visto il decreto n. 1634 dell'8 luglio 2008, con il quale, al fine di non pregiudicare la corretta operatività della nuova rete ospedaliera regionale, è stato disposto il congelamento degli organici delle aziende sanitarie della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Rilevato che le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere di nuova istituzione diventano operative a far data dall'1 settembre 2009;
Che in relazione ai nuovi assetti organizzativi si renderà necessario procedere tempestivamente alla riduzione stabile delle dotazioni organiche, con conseguente rideterminazione in diminuzione dei fondi contrattuali;
Che ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. i procedimenti di cui sopra dovranno aver luogo nel rispetto delle relazioni sindacali;
Che alla luce di quanto sopra si ritiene di dover prevedere anche per il 2008 il congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato, subordinandone la riduzione del relativo fondo al confronto con le OO.SS. a livello regionale e alla contrattazione integrativa a livello aziendale;
Ritenuto inderogabile prevedere, invece, per l'anno 2009, nel rispetto del Piano di rientro, l'attuazione completa dell'obiettivo di cui al punto D 1.4 e, per l'effetto, impartire alle aziende sanitarie disposizioni inerenti il congelamento del 5% di tutto il trattamento accessorio, nelle more della rideterminazione in diminuzione dei fondi contrattuali in coerenza sia con il blocco parziale del turn over sia della riduzione della consistenza organica in attuazione della legge regionale n. 5/2009 sul riordino del servizio sanitario regionale, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. delle aree della dirigenza e del comparto e previa contrattazione integrativa a livello aziendale;
Ritenuto di poter stabilire, nelle more della rideterminazione delle dotazioni organiche delle nuove aziende sanitarie, il 31 ottobre 2009 quale data entro cui procedere alla ricognizione delle dotazioni provvisorie così individuate:
1)  valore numerico del personale in servizio a tempo indeterminato al 31 agosto 2009 per effetto del turn over di cui alla misura D.1.2. del Piano di rientro;
2)  posti per i quali alla stessa data sia stata espletata almeno una delle prove di eventuali concorsi pubblici regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
3)  posti autorizzati per la stabilizzazione di cui al protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2008;
4)  posti destinati, in sede di programmazione triennale del fabbisogno, in parallelo alle procedure di stabilizzazione, all'adeguato accesso dall'esterno giusta circolare n. 5/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
5)  ulteriori posti eventualmente autorizzati con apposito decreto;
Di dover stabilire la contestuale rideterminazione in riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, in misura tale da conseguire i risparmi di cui al punto D.1.4. del Piano di rientro, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. della dirigenza e del comparto sanità, ai fini dell'emanazione di apposite linee di indirizzo;
Ritenuto necessario, sulla base delle norme e delle disposizioni citate, di far divieto alle disciolte e/o nuove aziende sanitarie di assumere nuovo personale a tempo determinato a qualsiasi titolo e bandire nuovi concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato prima di aver attuato i processi di accorpamento di strutture e/o trasferimento ed unificazione di funzioni nel rispetto della legge regionale n. 5/2009;

Decreta:


Art. 1

Prendere atto che nelle aziende sanitarie della Regione siciliana giusta decreto n. 2282 del 24 ottobre 2007, per il periodo di durata dell'accordo del 31 luglio 2007, concernente il Piano di rientro del sistema sanitario regionale, ed in attuazione delle limitazioni di cui al punto D 1.4, è autorizzata l'erogazione fino al limite del 95% dell'importo dei fondi contrattuali destinati allo svolgimento di attività accessorie, anche attraverso l'adozione di misure di contenimento di quelle prestazioni che prevedono tali tipologie di indennità, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva e di rideterminazione della consistenza organica.

Art. 2

Prendere atto che per l'anno 2007 giusta decreto n. 2832/2007 è stato disposto il congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato.

Art. 3

Stabilire che anche per l'anno 2008, in assenza della operatività della nuova rete ospedaliera regionale, le aziende dovranno provvedere al congelamento del 5% delle somme destinate all'indennità di risultato, nelle more della riduzione dei relativi fondi contrattuali relativamente al biennio 2007/2008 alla luce della riduzione delle dotazioni organiche concretizzatasi nello stesso biennio per effetto del blocco parziale del turn over di cui al punto D.1.2. del Piano di rientro, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. delle aree della dirigenza e del comparto e previa apposita contrattazione integrativa a livello aziendale.

Art. 4

Stabilire per l'anno 2009, tenuto conto della tempistica di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 5/2009 sul riordino del servizio sanitario regionale, e dell'obiettivo di cui al punto D 1.4 del Piano di rientro, il congelamento del 5% dei fondi relativi al trattamento accessorio, nelle more della riduzione dei fondi contrattuali in coerenza con la riduzione delle consistenze organiche delle nuove aziende sanitarie istituite con decorrenza 1° settembre 2009, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. delle aree della dirigenza e del comparto e previa contrattazione integrativa aziendale.

Art. 5

Stabilire, nelle more della rideterminazione delle dotazioni organiche delle nuove aziende sanitarie, il 31 ottobre 2009 quale data entro cui procedere alla ricognizione delle dotazioni provvisorie così individuate:
1)  valore numerico del personale in servizio a tempo indeterminato al 31 agosto 2009 per effetto del turn over di cui alla misura D.1.2. del Piano di rientro;
2)  posti per i quali alla stessa data sia stata espletata almeno una delle prove di eventuali concorsi pubblici regolarmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
3)  posti autorizzati per la stabilizzazione di cui al protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2008;
4)  posti destinati, in sede di programmazione triennale del fabbisogno, in parallelo alle procedure di stabilizzazione, all'adeguato accesso dall'esterno giusta circolare n. 5/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
5)  ulteriori posti eventualmente autorizzati con apposito decreto.

Art. 6

Stabilire il 31 ottobre 2009 quale data per la rideterminazione in riduzione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, per effetto della ricognizione di cui al precedente art. 5, previo confronto a livello regionale con le OO.SS. della dirigenza e del comparto sanità, ai fini dell'emanazione delle linee di indirizzo.

Art. 7

Far divieto, in assenza di specifica autorizzazione assessorale, sulla base delle norme e delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, alle nuove aziende sanitarie di assumere nuovo personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, e bandire nuovi concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato prima di aver attuato i processi di accorpamento di strutture e/o trasferimento ed unificazione di funzioni nel rispetto della legge regionale n. 5/2009.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 15 giugno 2009.
  RUSSO 

(2009.26.1821)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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