REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 LUGLIO 2009 - N. 32
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 7 luglio 2009, n. 8.
Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO;
Nessuna richiesta di referendum ai sensi dell'art. 17-bis dello Statuto regionale è stata avanzata;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

1.  Il comma 1 dell'articolo 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dai seguenti:
"1.  I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis.  Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato".
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 luglio 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ad interim  LOMBARDO 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 10 sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, recante: "Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana." per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1.  I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'Assemblea, sono decisi secondo le norme del suo Regolamento interno.
1 bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.
1 ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
2.  I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati regionali, debbono chiedere, nel termine di dieci giorni dall'insediamento a pena di decadenza dal mandato parlamentare, di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato medesimo. Analogo obbligo sussiste a carico dei deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma; in tale ultimo caso il termine di dieci giorni decorre dalla data di assunzione in servizio.
3.  I dipendenti della Regione e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico, consorzi, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione ovvero sottoposti alla sua tutela o vigilanza, che siano eletti deputati regionali, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Tale disposizione opera anche per i deputati regionali che, dopo l'elezione, accedano ad un impiego presso uno degli enti di cui al presente comma.
4.  I deputati regionali che, durante l'esercizio del mandato, siano chiamati, in quanto soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, a svolgere la propria attività in base a contratti di natura privatistica, nei casi di cui all'articolo 8, lettere d), e) e f), non possono esercitare le funzioni relative a detti incarichi per tutta la durata del mandato".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 342
"Norme sulle incompatibilità dei deputati regionali e tra le cariche di componente della Giunta regionale e di componente delle giunte di enti locali".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Minardo il 22 gennaio 2009.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 23 gennaio 2009.
D.D.L. n. 339
"Integrazioni alle norme in materia di incompatibilità dei deputati regionali in attuazione dei principi costituzionali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Maira, Vinciullo, Caputo, Limoli, Antinoro, Scammacca, Cascio S., Buzzanca, Dina, Mancuso, Leontini il 16 gennaio 2009.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 19 gennaio 2009 (abbinato nella seduta n. 34 del 3 febbraio 2009).
D.D.L. n. 86
"Modifiche alla normativa vigente in materia di incompatibilità per i deputati regionali".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Vitrano il 20 giugno 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 28 luglio 2008 (abbinato nella seduta n. 34 del 3 febbraio 2009).
D.D.L. n. 231
"Norme sull'incompatibilità dei deputati regionali".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Fagone l'1 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 2 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 34 del 3 febbraio 2009).
D.D.L. n. 262
"Nuove norme in materia di incompatibilità".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: De Luca, Leanza N., Minardo, D'Antoni il 23 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 29 ottobre 2008 (abbinato nella seduta n. 34 del 3 febbraio 2009).
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 27 gennaio 2009, n. 34 del 3 febbraio 2009 e n. 36 del 4 febbraio 2009.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 34 del 3 febbraio 2009.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 22 del 3 febbraio 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 36 del 4 febbraio 2009.
Relatore: Raimondo Maira.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 67 del 25 febbraio 2009 e n. 68 del 26 febbraio 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 69 del 3 marzo 2009.
(2009.26.1800)050
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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