REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


DECRETO 20 maggio 2009.
Direttive per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 24della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'anno 2009.

L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 4 giugno 1980, n. 55;
Vista la legge regionale n. 38/84;
Vista la legge regionale n. 35/88;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2009;
Visto proprio decreto n. 388 del 2009, con il quale è stato emanato l'atto di programmazione per l'attività in favore degli emigrati per l'anno 2009;
Vista la circolare assessoriale n. 49/523/em/aa gg del 30 luglio 1986;
Considerata la necessità procedere all'emissione di disposizioni e direttive applicative per la presentazione delle istanze nonché la realizzazione delle attività di turismo sociale per l'anno 2009;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare il presente decreto;

Decreta:
Art. 1
Soggetti attuatori

Le attività di cui al primo comma dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, modificato con l'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, consistenti in iniziative di turismo sociale, sono organizzate da questo Assessorato, anche in concorso con i seguenti organismi:
a)  associazioni degli emigrati di cui all'art. 9 della legge regionale n. 55/80, modificato con gli artt. 1 e 11 della legge regionale n. 38/84;
b)  enti di turismo sociale iscritti all'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 78/81, recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia;
c)  gli enti locali;
d)  le amministrazioni pubbliche operanti nel settore turistico.
Art.  2
Contenuto delle attività e destinatari

Le attività di cui al presente articolo in favore delle famiglie siciliane emigrate consistono in iniziative aventi per oggetto i viaggi e i soggiorni collettivi che raccolgano l'adesione di gruppi di emigranti e che prevedano un periodo di effettiva permanenza in Sicilia compreso tra un minimo di 6 giorni e un massimo di 9, per visitare diverse località siciliane di interesse culturale, storico e artistico, soggiornando presso pensioni o alberghi non di lusso ubicati nell'isola o nelle isole minori.
Avranno priorità quelle iniziative che si rivolgono agli emigrati assenti da lungo tempo dalla terra d'origine a causa delle loro condizioni economiche o di lavoro nonché i flussi dai paesi geograficamente più distanti (Americhe, Australia, etc.), nei confronti dei quali il notevole costo del collegamento opera come elemento di dissuasione.
I destinatari delle iniziative di turismo sociale sono gli emigrati siciliani all'estero per motivi di lavoro e i loro familiari, che hanno conservato la cittadinanza italiana e che rientrano in una delle seguenti categorie:
-  lavoratori subordinati, dipendenti da società private, da imprese o da enti pubblici economici, con esclusione dei dirigenti;
-  dipendenti da pubbliche amministrazioni enti di Paesi stranieri, con esclusione dei dirigenti;
-  dipendenti da amministrazioni, enti, organismi pubblici italiani aventi sede all'estero, con esclusione dei dirigenti;
-  lavoratori autonomi che impieghino prevalentemente il lavoro proprio o della propria famiglia.
Per poter partecipare alle iniziative di cui al presente articolo, i beneficiari dovranno sotto la propria personale responsabilità attestare di essere in possesso dei requisiti sopradescritti e di non aver beneficiato di analoghe iniziative da almeno tre anni.
Art.  3
Misura di erogazione del contributo

Il contributo a carico dell'Assessorato per le iniziative di cui al precedente art. 2 viene fissato in misura pari al 70% dell'importo che ciascun gruppo di emigrati siciliani verrà a sostenere per l'iniziativa, il residuo 30% resterà a carico dei beneficiari.
Gravano sul soggetto proponente tutte le spese di organizzazione per la definizione del viaggio, del soggiorno e degli eventuali transferts etc.
L'ammontare del contributo per ciascuna iniziativa viene preventivamente indicato in sede di programmazione e poi definito in sede di chiusura del rendiconto.
Art.  4
Presentazione delle istanze

1)  I soggetti cui all'art. 1 del presente decreto presentano le domande per l'organizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio emigrazione ed immigrazione - di avviso pubblico contenente l'atto di indirizzo per le attività da svolgere, secondo i contenuti del programma di governo e la conseguente direttiva presidenziale. Le domande, inoltrate per il tramite degli organismi di cui all'art. 1, dovranno pervenire secondo l'allegato schema (allegato A), in duplice copia, a firma autenticata del legale rappresentante dell'organismo proponente, indirizzata all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - via Imperatore Federico n. 70b - Palermo, unitamente al programma di massima di ciascuna delle attività di cui all'art. 2, per le quali richiedono il contributo, con l'indicazione delle località di svolgimento dell'iniziativa, delle modalità di svolgimento e dei tempi ad esse relativi, nonché con la specificazione dell'interesse culturale e sociale sotteso alla scelta delle località di destinazione.
2)  Statuto, atto costitutivo, certificazione comprovante l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 78/81 (solo per gli enti di turismo sociale).
3)  Alla richiesta deve essere allegato un preventivo di massima dei costi stimati occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa, corredato di elementi che possano servire alla valutazione dell'iniziativa proposta.
4)  Elenco nominativo dei partecipanti che si impegnano a versare la quota a loro carico, corredato dei dati anagrafici e della loro provenienza.
Art.  5
Istruttoria delle istanze

1)  L'istruttoria delle pratiche relative alle iniziative di cui all'art. 3 è svolta dall'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - entro 45 giorni dal termine ultimo fissato dal bando per l'arrivo delle istanze.
2)  Il risultato dell'istruttoria verrà rimesso entro 10 giorni dal termine anzidetto, alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
Art.  6
Atto di programmazione delle attività

1)  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione adotta con proprio decreto l'atto annuale di programmazione delle iniziative previste dall'art. 2 del presente decreto, in favore degli emigrati siciliani e loro famiglie all'estero e degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, entro 30 giorni dalla trasmissione delle schede istruttorie di cui al precedente art. 4.
2)  Il programma annuale, così definito, riguarderà la totalità delle risorse economiche destinate alle iniziative di turismo sociale sulla scorta di quelle disponibili sul bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3)  Ogni modifica agli atti di programmazione di cui al presente articolo deve essere adottata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione con proprio decreto, previa presentazione di apposita istanza motivata da parte del soggetto inserito nell'atto di programmazione ed istruttoria da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - che lo inoltra nei tempi di cui all'art. 4 alla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per consentire la predisposizione dell'atto di modifica dell'atto di programmazione e la formale adozione dello stesso.
4)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - comunicherà il programma annuale delle attività di cui all'art. 2, al Ministero degli affari esteri, direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie per eventuali indicazioni rivolte alle strutture consolari per gli adempimenti ad esse richiesti.
Art.  7
Finanziamento delle attività

1)  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro - servizio XI emigrazione e immigrazione - adotta il decreto di impegno delle somme da erogare quale contributo per la realizzazione delle iniziative contemplate nell'atto di programmazione in favore dei soggetti nello stesso individuati e nei limiti nello stesso indicati, entro 15 giorni dalla data di efficacia del decreto di programmazione.
2)  Il decreto di finanziamento di cui al precedente comma verrà inoltrato per la registrazione alla competente ragioneria centrale.
Art.  8
Svolgimento delle attività

1)  Per lo svolgimento delle attività contemplate nell'atto di programmazione annuale, i soggetti destinatari del contributo dovranno presentare in duplice copia all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione - dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione e immigrazione - che esercita la funzione di spesa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'iniziativa il progetto definitivo della stessa secondo uno schema che verrà notificato in uno con la comunicazione del finanziamento accordato:
a)  istanza a firma leggibile del legale rappresentante, accompagnata dal programma esecutivo dettagliato, che dovrà comprendere tutte le informazioni atte ad identificare l'iniziativa, le sue fasi e modalità di svolgimento, con particolare riferimento all'interesse culturale e sociale sotteso alla scelta delle località di destinazione. I dettagli forniti nel programma dovranno trovare riscontro nella documentazione contabile che verrà allegata per il rendiconto analitico relativo all'iniziativa di turismo sociale;
b)  bilancio preventivo analitico dell'attività con la la ripartizione della spesa e della quota a carico dei partecipanti, riportante la causale dei costi che vengono ivi previsti, nonché la dichiarazione a firma leggibile del legale rappresentante, in calce al preventivo con cui viene dichiarato che l'iniziativa beneficia o meno, di altri finanziamenti da parte terzi;
c)  preventivi di spesa analitici da parte di almeno tre agenzie di viaggio (anche operatori on line o direttamente compagnie aeree per via telematica) per biglietti di viaggio, per spese alberghiere e di soggiorno e per costi di trasporti locali nonché servizi da parte di accompagnatori e guide abilitate; preventivi, sempre in numero di tre, relativi alle spese per materiale divulgativo occorrente. Sono ammessi previo preventivo, spese per visite a musei, siti archeologici, gallerie d'arte, luoghi e siti di interesse culturale, artistico e storico in genere, per l'ottimale svolgimento dell'iniziativa, avendo cura dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza. I preventivi dovranno contenere tutte le informazioni necessariamente correlate al programma esecutivo dettagliato, alla composizione del gruppo che effettua il turismo sociale. Non saranno presi in considerazione preventivi generici o non aderenti a quanto sopra richiesto. Per i preventivi acquisiti on line, il timbro e firma previsti per l'ente che ha formulato il preventivo saranno sostituiti da quello del legale rappresentante dell'ente che lo ha acquisito telematicamente;
d)  elenco dei partecipanti all'iniziativa, per i quali il relativo costo verrà parzialmente sostenuto dalla Regione; è ammessa l'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 2 nelle forme di legge, per le quali il servizio XI avrà facoltà di eseguire i controlli, così come previsto dalla specifica normativa. Verrà altresì indicato il capogruppo che avrà la specifica funzione di raccogliere ed inviare all'organismo che presenta il rendiconto, tutte le eventuali ricevute, matrici di biglietti, carte di imbarco, nonché ogni altra documentazione obbligatoria di supporto per la certificazione delle spese sostenute;
e)  dichiarazione di avvenuto versamento delle quote a carico dei partecipanti;
f)  ciascuno dei partecipanti dovrà preventivamente dichiarare nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti;
g)  regolamento per lo svolgimento dell'iniziativa, a cui i partecipanti dovranno attenersi.
Verificandosi una improvvisa variazione nella composizione di un gruppo, fermo restando che il numero dei partecipanti preventivamente stabilito non può essere superato, la documentazione comprovante i requisiti soggettivi dei subentranti in tutto o in parte ai rinunciatari, sarà prodotta in sede di rendicontazione.
2)  Con riferimento ai punti precedenti, in fase di rendicontazione dell'attività svolta, saranno ritenuti ammissibili scostamenti o variazioni compensative fra le voci del bilancio preventivo dell'attività solo se essi risulteranno adeguatamente documentati e motivati, in misura di norma non eccedente il 10% per ciascuna voce; solo per eventi imprevedibili ed eccezionali ed altresì tempestivamente comunicati, potrà essere ratificata a rendiconto una variazione difforme da quella sopra commisurata.
3)  Le iniziative dovranno essere svolte nell'anno di competenza. La presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione deve essere effettuata tempestivamente (entro 60 giorni dal termine delle attività) e per le iniziative da svolgere in corrispondenza alla fine dell'esercizio annuale, tale adempimento potrà essere differito all'anno successivo e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla conclusione delle attività.
Art.  9
Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, per la quota parte a carico dell'Assessorato, avverrà per le iniziative previste dal decreto di programmazione, secondo le seguenti misure e modalità:
-  70%, previa emissione del decreto di impegno di spesa da parte del servizio XI, sulla scorta della documentazione di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), dell'articolo precedente;
-  30%, ad approvazione del rendiconto corredato e della documentazione di spesa, che dovrà essere prodotta a questo Assessorato - dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione ed immigrazione, via Imperatore Federico n. 70b - Palermo, entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione.
Art.  10
Controllo sullo svolgimento delle attività

Il controllo sullo svolgimento delle attività viene effettuato con le seguenti modalità:
1)  controllo preventivo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai destinatari delle iniziative;
2)  controllo a posteriori, effettuato dal dipartimento regionale lavoro, servizio XI emigrazione ed immigrazione, sulla scorta dei consuntivi di attività con le modalità descritte nell'articolo seguente.
Art.  11
Chiusura e rendicontazione delle attività

1)  La documentazione della spesa sostenuta che dovrà essere presentata per ottenere l'erogazione del saldo comprenderà:
a)  lettera di trasmissione del rendiconto a firma del legale rappresentante, con elencazione degli allegati;
b)  bilancio consuntivo dell'iniziativa con evidenziati scostamenti e variazioni;
c)  relazione sull'attività svolta, con riferimento al programma inizialmente previsto, che dovrà illustrare ogni dettaglio sulla modalità e sui tempi di svolgimento, oltre ad ogni elemento utile a confermarne la validità ed il gradimento da parte delle famiglie siciliane all'estero; in essa si farà riferimento alle conseguenti voci di spesa che sono state riportate al rendiconto;
d)  dichiarazione di avvenuto svolgimento dell'iniziativa secondo il programma e della somma da essi versata quale onere a proprio carico, sottoscritta da tutti i beneficiari del contributo;
e)  elenco eventuali invitati all'iniziativa, questionari di gradimento, fotografie panoramiche dell'evento, riprese su DVD e quanto altro viene solitamente prodotto a corredo, per mostrare il gradimento dei beneficiari ed il successo complessivo dell'iniziativa;
f)  elenco ordinato e numerato della documentazione di spesa presentata per il rendiconto;
g)  biglietti di trasporto, fatture o ricevute in originale, debitamente quietanzate e in regola con le vigenti disposizioni fiscali; si precisa a tal fine che assumono valenza di quietanza gli scontrini fiscali analitici, nonché le ricevute elettroniche per i pagamenti effettuati con carte di credito o analoghe. Per tutti i pagamenti diversamente effettuati, dovrà essere dichiarata dal soggetto che presenta il rendiconto la modalità con cui essi sono avvenuti, con dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali errori di natura fiscale commessi;
h)  elenchi nominativi dei partecipanti vidimati dagli alberghi presso i quali è stato effettuato il soggiorno;
i)  dichiarazioni, nelle forme contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti per tutti i partecipanti all'iniziativa, nonché della persona responsabile della gestione dei fondi versati sia dai partecipanti che dall'Assessorato in favore della quale sarà accreditato il contributo per l'iniziativa.
2)  Oltre ai tradizionali biglietti di trasporto terrestre, marittimo e aereo riportanti l'importo pagato, muniti di carte di imbarco, sono alle stesse condizioni ammissibili i biglietti elettronici rilasciati "on line" purché riportanti la tariffa pagata e accompagnati dalla corrispondente ricevuta elettronica della carta di credito o dalla nota prodotta dal gestore dei servizi finanziari, accompagnati dalle carte di imbarco.
Le fatture emesse dagli erogatori dei servizi alberghieri, ristorativi, trasporti, prestazioni e servizi diversi, etc., oltre che in regola con le disposizioni fiscali vigenti e coerenti con il programma eseguito, dovranno riportare i servizi eseguiti per numero e quantità ed i nominativi dei relativi beneficiari (alberghi). Altresì, le fatture emesse da agenzie di viaggio dovranno esplicitare i nominativi dei soggetti per i quali sono stati commissionati i servizi ai terzi erogatori.
Non verranno ammesse al rendiconto:
-  spese non direttamente ascrivibili all'attività o per le quali non sia univoca la correlazione con l'iniziativa;
-  quote di iscrizione di qualsivoglia natura;
-  spese fatturate da terzi non agenti o diretti erogatori dei servizi (trasporti, ricettività e servizi accessori);
-  biglietti di trasporto non riportanti la tariffa pagata;
-  biglietti aerei privi di carte di imbarco;
-  spese per la produzione di materiale non contenuto nel programma o non autorizzato.
3)  Esaminati gli atti proposti, laddove non emergano circostanze impeditive, il servizio XI emigrazione ed immigrazione ammetterà al rendiconto tutti gli atti in regola con le superiori disposizioni, provvedendo al recupero degli acconti erogati, qualora eccedenti il conto finale.
4)  Le superiori disposizioni, inerenti la rendicontazione, per analogia si applicano a tutte le iniziative realizzate in favore degli emigrati siciliani con il contributo della Regione.

Art.  12

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente ragioneria centrale ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 maggio 2009.
  INCARDONA 



N.B. - Il decreto è stato trasmesso alla ragioneria centrale per conoscenza.


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.20.1459)012
Torna al Sommariohome


*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 71 -  74 -  22 -  75 -  18 -  54 -