REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 28 maggio 2009, n. 10.
Percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale tipologia B - Accordo del 26 gennaio 2007 - Anno scolastico 2009-2010.

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE DI SECONDO GRADO
AGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
e, p.c.  alle organizzazioni sindacali 

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni procedurali utili all'attuazione in tutto il territorio regionale dei nuovi percorsi sperimentali triennali di formazione professionale integrati con moduli di istruzione (tipo B) di cui all'accordo del 26 gennaio 2007, per l'anno scolastico 2009-2010 - prima annualità.
Finalità dei percorsi sperimentali
I percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale hanno lo scopo di:
-  assolvere all'obbligo dell'istruzione;
-  dare attuazione al diritto-dovere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
-  realizzare un sistema integrato di qualità;
-  offrire agli allievi, in relazione alle loro attitudini, maggiori e qualificate opportunità di scelta che possano far innalzare i loro livelli culturali e sviluppare capacità e competenze, al fine di potere realizzare i propri progetti di inserimento nelle attività di lavoro;
-  favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi;
-  fare ottenere agli studenti, al termine del triennio, una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio n. 85/368/CEE), spendibile nel mondo del lavoro ed idonea per la prosecuzione del conseguimento del diploma professionale o per il rientro nel sistema dell'istruzione;
-  concorrere al successo formativo;
-  effettuare un'efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e formativa, nonché degli abbandoni.
Tipologia dei percorsi sperimentali ed organizzazione didattica - tipologia B
I percorsi triennali di formazione integrati con l'istruzione sono realizzati attraverso specifiche intese tra l'istituzione scolastica pubblica e la struttura formativa; in detti percorsi è prevalente l'acquisizione di competenze di tipo tecnico professionale ed è assicurata anche l'acquisizione di competenze di base secondo i relativi standard minimi previsti dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 ototbre 2006 (competenze tecnico-professionali), dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 febrbaio 2009 (competenze tecnico-professionali) e dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 15 gennaio 2004 (competenze di base).
Il monte ore complessivo dovrà avere minimo 990 ore annue e massimo 1.050 ore, di cui almeno 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base.
Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
All'interno dell'organizzazione didattica dei percorsi potranno essere previsti, per un massimo di 100 ore, laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti, da realizzarsi in integrazione con gli istituti secondari superiori pubblici, volti a:
-  attività di recupero per colmare le lacune nelle aree delle competenze di base e/o delle competenze tecnico professionali;
-  attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti al fine di favorire la mobilità verticale ed orizzontale tra i percorsi di istruzione e percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale.
Soggetti destinatari
Sono soggetti destinatari gli allievi che hanno concluso il primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato e intendano assolvere il proprio obbligo di istruzione avvalendosi dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale così come previsto dalla legge n. 296/2006.
Soggetti attuatori
I soggetti che possono attuare i percorsi sperimentali triennali sono tutte le istituzioni scolastiche pubbliche secondarie di secondo grado con gli enti di formazione accreditati, secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2007.
I soggetti attuatori devono essere in possesso delle condizioni di cui all'art. 2 dell'accordo, condizioni considerate imprescindibili per la stipula del necessario protocollo d'intesa.
In particolare, oltre ai requisiti di cui sopra, gli enti di formazione devono rispondere ai seguenti criteri generali:
-  avere un progetto educativo finalizzato a fare acquisire ai giovani i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 adottato con decreto del MPI 22 ottobre 2007, n. 139;
-  avere una propria proposta educativa in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, con riferimento ai destinatari (giovani fino a 18 anni), alla personalizzazione dell'offerta, alle metodologie didattiche, agli strumenti adottati per i rapporti con le famiglie, alle modalità di cooperazione con il territorio e con il mondo del lavoro, allo stile educativo;
-  essere accreditate ai sensi del decreto ministeriale n. 166/99 per lo specifico ambito secondo l'accordo;
-  produrre una dichiarazione ai sensi della normativa vigente, a firma del legale rappresentante, che le attività formative a finanziamento pubblico non siano perseguite a fine di lucro;
-  avere programmato e coordinato, per almeno 3 anni sul territorio regionale, attività formative volte a far conseguire ai giovani, entro il 18° anno di età, una qualifica professionale. Tali attività dovranno risultare dagli atti regionali di autorizzazione oppure dai decreti ministeriali di riconoscimento formalizzati ai sensi della legge n. 40/87 e successive modifiche;
-  applicare l'accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 sulle certificazioni. In questo ambito si dovranno rispettare i parametri dell'accreditamento relativi ai curricula personali degli allievi, al libretto formativo per il riconoscimento dei crediti formativi e per la valutazione delle attività didattiche (certificazione periodica ed annuale delle competenze);
-  garantire che i docenti e i formatori per l'area tecnico professionale siano in possesso di documentata esperienza maturata per almeno tre anni nel settore professionale di riferimento;
-  disporre di locali idonei e di laboratori conformi in termini di attrezzature alle caratteristiche tematiche e didattiche del corso;
-  prevedere rapporti stabili e costanti con le famiglie;
-  avere rapporti stabili con il sistema sociale, economico e produttivo del territorio di riferimento;
I percorsi sono co-progettati e concordati tra le istituzioni scolastiche pubbliche e gli enti di formazione che, nel rispetto delle proprie competenze, condividono anche metodologie e strumenti di valutazione nell'ambito dell'elaborato progettuale di cui si dirà in seguito.
Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, pertanto, d'intesa, porranno in essere tutti gli opportuni atti e provvedimenti indispensabili per il raggiungimento dei fini riconosciuti ai percorsi.
Spetta alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado certificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di istruzione.
Particolare attenzione deve essere riservata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione da parte degli studenti a rischio, ai disabili ed agli allievi stranieri, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza.
Previo raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento, raccordo che deve risultare chiaramente esplicitato nell'accordo tra istituzione scolastica ed ente di formazione, le 200 ore per la realizzazione degli standard minimi relativi alle competenze di base possono essere svolte dalla struttura formativa purché la stessa garantisca, oltre ai requisiti previsti per l'ammissibilità a svolgere i percorsi triennali di cui all' art. 2 dell'accordo del 26 gennaio 2007 ed ai criteri generali sopra esplicitati, le seguenti condizioni:
-  produrre una dichiarazione ai sensi della normativa vigente, a firma del legale rappresentante, in cui venga indicata la sede di svolgimento delle attività che non potrà essere modificata in corso d'opera. Si rappresenta che detta sede deve trovarsi nello stesso territorio dove è ubicata l'istituzione scolastica;
-  garantire che i docenti per i saperi e le competenze di base siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore o in via transitoria del diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza.
Le qualifiche professionali che si conseguono devono essere quelle indicate nell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 ottobre 2006 e nell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 febbraio 2009 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali.
Potranno essere comunque proposte ulteriori figure professionali supportate da precise analisi sui fabbisogni formativi, individuate nei repertori delle professioni.
Per tali figure dovranno essere prodotte, prima dell'avvio dei percorsi, delle schede con l'individuazione degli standard formativi minimi coerentemente con gli standard nazionali.
Dovrà essere altresì garantita, nell'ipotesi di frequenza di alunni diversamente abili da avviare ai percorsi formativi, la presenza di insegnanti di sostegno.
Nell'ipotesi di interventi rivolti a minori sottoposti a misure di detenzione e/o restrizione, potranno essere attivati i percorsi integrati oggetto della presente circolare, assicurando la presenza all'interno degli istituti penitenziari minorili del personale previsto dagli standard vigenti.
Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti; profilo educativo, culturale e professionale
Per gli standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti, si applica quanto previsto dalla normativa di riferimento, così come espressamente riportata dall'art. 5 dell'accordo.
In caso di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite. Le certificazioni devono attestare le competenze acquisite, in riferimento al profilo formativo e professionale del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli standard formativi minimi, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali.
La certificazione avviene:
-  su richiesta degli interessati;
-  tramite rilascio di specifico attestato secondo il format del modello B dell'accordo 28 ottobre 2004.
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono l'ente di formazione unitamente all'istituzione scolastica titolari del percorso.
Ingressi degli allievi durante l'anno scolastico e passaggi tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione professionale
Per passaggi tra i diversi sistemi, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione devono costituire apposite commissioni, di norma all'inizio di ciascun anno o, comunque, ogni qualvolta sia necessario provvedervi su richiesta degli interessati.
La sopra citata commissione raccoglie ed esamina tutta la documentazione presentata dall'allievo che ha presentato domanda di passaggio, al fine della certificazione del credito. Nel caso in cui il possesso delle competenze non sia adeguatamente documentato, la commissione può prevedere un colloquio e/o prove pratiche e/o teoriche da realizzare secondo le modalità che ritiene più opportune; al termine di questa disamina, la commissione definisce la fase del percorso in cui deve avvenire l'inserimento dell'allievo e la relativa annualità, indicando le eventuali integrazioni alla preparazione dello studente, da realizzarsi anche attraverso la frequenza a corsi e o laboratori di recupero nel primo anno di inserimento.
Anagrafe degli studenti
All'interno dell'anagrafe regionale degli studenti particolare attenzione riveste quella relativa ai percorsi triennali sperimentali.
I dirigenti delle istituzioni scolastiche, parte dell'intesa, sono responsabili dell'anagrafe degli studenti dei percorsi e procederanno a periodiche verifiche che si svolgeranno tre volte all'anno (ottobre, febbraio e luglio di ogni anno scolastico).
Gli stessi dirigenti seguiranno direttamente le varie operazioni relative alle iscrizioni ed in particolare svolgeranno una attenta opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti ed interessati; nel contempo avranno cura di inviare gli elenchi degli studenti frequentanti i percorsi ai soggetti firmatari della presente circolare.
Si fa, altresì, obbligo ai gestori degli enti di formazione di segnalare tempestivamente, all'istituzione scolastica cui fanno capo, casi di abbandono nei suddetti percorsi.
Restano comunque fermi gli obblighi di legge e l'obbligo di fornire al dipartimento regionale pubblica istruzione gli elenchi degli allievi frequentanti con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale.
Indicazioni per l'avvio dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione - tipologia B
Progetto del percorso
Gli enti di formazione, dopo aver sottoscritto dettagliati accordi con le istituzioni scolastiche che intendono avviare detti percorsi, dovranno far pervenire gli elaborati progettuali, utilizzando esclusivamente il formulario allegato alla presente circolare, al dipartimento regionale pubblica istruzione - servizio istruzione statale - via Ausonia n. 122 - 90146 Palermo entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Nel caso in cui l'ente di formazione, con l'istituzione scolastica, abbia progettato più percorsi dovranno essere presentati tanti formulari quanti sono i percorsi.
Il formulario di presentazione del progetto è parte integrante della presente circolare.
L'elaborato progettuale deve essere conforme agli standard formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali definite rispettivamente in sede di Conferenza Stato - Regioni il 15 gennaio 2004 (Competenze di base), il 5 ottobre 2006 e il 5 febbraio 2009 (competenze tecnico-professionali) ai quali si fa diretto riferimento.
Si riporta, qui di seguito, a titolo indicativo, quanto, in modo esplicito, deve contenere lo stesso elaborato progettuale:
-  analisi dei fabbisogni formativi degli allievi;
-  obiettivi formativi e orientativi;
-  tempi di realizzazione del percorso triennale che deve avere inizio con l'anno scolastico e concludersi con lo stesso ;
-  numero degli allievi per singolo corso (non inferiore a 22, non superiore a 25);
-  articolazione modulare flessibile per ciascuna annualità con lo specifico riferimento a:
-  accoglienza ed orientamento;
-  competenze di base;
-  competenze tecnico-professionali;
-  competenze minime per la prosecuzione del percorso;
-  metodologie didattiche e formative;
-  personalizzazione del percorso (specialmente per gli alunni con disabilità);
-  strumenti di verifica e modalità di valutazione (periodica e finale);
-  certificazione delle competenze;
-  misure di accompagnamento;
-  modalità di collaborazione tra istituzione scolastica ed ente di formazione (ad es. codocenza, condivisione di spazi laboratoriali ecc.);
-  piano finanziario.
Al formulario deve essere allegata la certificazione antimafia dell'ente di formazione professionale.
Per gli enti di formazione non è prevista la possibilità di avvalersi dell' accordo temporaneo di scopo.
Si fa presente che non verranno accolti progetti presentati con istituzioni scolastiche i cui percorsi richiesti non siano compatibili con gli indirizzi di studio della scuola.
I progetti verranno presi in considerazione solo se gli iscritti sono almeno 22. Si precisa che l'eventuale riduzione, in corso d'anno, degli alunni frequentanti i percorsi al di sotto dei 15 allievi determinerà la revoca dell'autorizzazione del percorso stesso e gli allievi frequentanti il percorso verranno aggregati al percorso formativo che per sede e finalità sia più coerente con quello intrapreso.
I progetti in questione saranno valutati da un nucleo tecnico di valutazione che avrà anche il compito di accertare l'ammissibilità dei soggetti proponenti e dei progetti da questi presentati. Lo stesso nucleo predisporrà la graduatoria dei progetti ammessi.
Si precisa che il numero dei progetti da finanziare è subordinato alla disponibilità finanziaria del bilancio della Regione Siciliana.
Piano finanziario
Per ciascun percorso di formazione integrato con moduli di istruzione sono previste le spese, per le singole voci, così come riportate nel seguente prospetto per un importo massimo finanziabile di e 100.000,00 per ciascuna annualità:







Spese allievi
La quota relativa alla borsa incentivante al proseguimento del percorso triennale di istruzione e formazione dovrà essere accantonata per ciascun anno scolastico. Alla fine del terzo anno scolastico, previo conseguimento della qualifica, sarà corrisposta ad ogni studente una borsa per un importo complessivo di e 500,00.
Per gli studenti non sarà ammesso un numero di assenze superiori al 30% del monte ore per ciascun anno scolastico.
La quota relativa allo stage dovrà essere accantonata annualmente ed utilizzata nel corso dell'ultimo anno. Nel caso di percorsi che per la loro particolare tipologia necessitino dello svolgimento di stage anche nei primi due anni, fermo restando il monte ore totale previsto per gli stage, la relativa quota annuale, anziché essere accantonata per l'ultimo anno, potrà essere utilizzata annualmente per il finanziamento degli stessi.
Sono possibili storni tra le diverse sottovoci delle spese allievi ad eccezione della sottovoce borsa incentivante.
Sono possibili storni tra le spese per gli allievi (tutte le sottovoci ad eccezione della borsa incentivante) e le spese di gestione.
Spese personale ente di formazione
Le spese per il personale dell'ente di formazione sono omnicomprensive degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali e includono l'IRAP.
Non sono possibili storni dalle altre voci di spesa (spese allievi, spese personale della scuola, spese di gestione, spese commissione esami) alle spese per il personale dell'ente di formazione.
Per quanto riguarda il personale amministrativo si precisa che ogni ente dovrà indicare il nominativo di due unità lavorative cui rivolgersi per notizie in merito alla gestione dei percorsi.
Nelle somme destinate al personale sono incluse quelle relative all'obbligo del doppio istruttore per i corsi "ad alto rischio" per le sole ore di pratica in laboratorio ivi compresi i corsi per detenuti e disadattati sociali.
Per dette spese si deve fare riferimento a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale.
Spese personale della scuola
Le spese per il personale della scuola sono omnicomprensive degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali e includono l'IRAP. Per dette spese si deve fare riferimento a quanto stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola.
Non sono possibili storni dalle altre voci di spesa (spese allievi, spese personale ente di formazione, spese di gestione, spese commissione esami) alle spese per il personale della scuola.
Spese di gestione
Sono possibili storni tra le spese di gestione e le spese per gli allievi (per le sole sottovoci: rimborso spese trasporto, spese rimborso pasti, assicurazioni allievi e stage) e le spese per la commissione esaminatrice.
I beni acquistati con i finanziamenti relativi ai percorsi triennali di cui alla presente circolare andranno iscritti in un apposito registro di inventario con l'indicazione del corso di riferimento.
Le attrezzature didattiche il cui costo unitario non è superiore ad e 516,64 devono essere utilizzate per l'intera durata del corso triennale.
Le attrezzature didattiche il cui costo unitario è superiore ad e 516,64 devono essere utilizzate per un periodo pari alla vita utile del bene.
Laddove gli enti utilizzeranno le attrezzature e/o i locali dell'istituzione scolastica le somme destinate alle spese di cui trattasi dovranno essere trasferite all'istituzione scolastica.
Spese per la commissione esami
La relativa quota dovrà essere accantonata annualmente ed utilizzata nel corso dell'ultimo anno.
Ulteriori spese finanziabili
Nel caso di alunni convittori la quota spettante per singolo alunno è determinata in e 40,00 giornaliere per 175 giorni e comprende spese di vitto, alloggio, adeguata assistenza e servizi connessi. La richiesta per tali spese dovrà essere prodotta separatamente rispetto al piano finanziario di cui sopra.
Nel caso in cui siano presenti allievi diversamente abili, con disabilità certificata dagli uffici competenti, che necessitino la presenza dell'insegnante di sostegno, verrà assegnata la somma di e 20.000,00 per ogni singolo percorso per il pagamento di detto insegnante. La richiesta per tali spese dovrà essere prodotta separatamente rispetto al piano finanziario di cui sopra.
Nel caso si rendano necessarie attività di recupero per colmare le lacune nelle aree delle competenze di base e/o delle competenze tecnico professionali e/o attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti al fine di favorire la mobilità tra i percorsi di istruzione e percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, possono essere attivati laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti; per ciascun laboratorio con durata di 100 ore, sono previste le spese, per le singole voci, così come riportate nel seguente prospetto per un importo massimo finanziabile di e 12.000,00 per ciascuna annualità:







Non sono ammessi storni di somme tra le voci di spesa.
Documentazione richiesta
Certificato antimafia ovvero certificato camerale con il nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575/65.
Formulario di presentazione del singolo corso secondo lo schema allegato.
Protocollo di intesa sottoscritto dall'istituzione scolastica e dall'ente di formazione per la realizzazione dei percorsi per il triennio scolastico - formativo 2009-2012.
Delibera del collegio docenti dell'istituzione scolastica parte dell'accordo (si ricorda che il collegio docenti deve deliberare alla luce della presente circolare).
Elenco nominativo degli allievi iscritti al singolo percorso con la specifica dei dati anagrafici e del codice fiscale, a tal proposito si fa presente che non si possono iscrivere alla prima annualità allievi che hanno già frequentato con successo o stanno frequentando altro corso sperimentale triennale già attivato.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'ente di formazione attestante l'esperienza di cui all'art. 2, lett. b), dell'accordo del 26 gennaio 2007;
Il Protocollo di intesa e la delibera del collegio dei docenti devono essere predisposti ai sensi della presente circolare.
La sopra citata documentazione deve essere prodotta, debitamente datata e firmata, in originale ad eccezione della delibera del collegio dei docenti che deve essere trasmessa in copia conforme all'originale.
Motivi di esclusione
Saranno esclusi dalla valutazione i progetti che presenteranno anche uno solo dei motivi sotto elencati:
-  perverranno oltre il termine stabilito dalla presente circolare;
-  risulteranno mancanti anche di uno dei sopra citati documenti prescritti;
-  avranno parte di documentazione priva di data e/o firme necessarie;
-  non raggiungeranno il numero minimo di 22 alunni per percorso;
-  non risulteranno compatibili con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica parte dell'accordo;
-  avranno la delibera del collegio docenti e/o il protocollo di intesa datati antecedentemente alla presente circolare.
Non sarà richiesta né ammessa alcuna integrazione e/o modifica di alcun genere ai progetti presentati.
Realizzazione degli interventi
I provvedimenti per l'attivazione dei predetti percorsi saranno assunti d'intesa dal dirigente generale del dipartimento regionale della pubblica istruzione e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.
E' fatto obbligo agli enti di formazione e ai dirigenti scolastici di dare comunicazione ai suddetti uffici dell'inizio dei corsi, dell'eventuale rinuncia all'attivazione o di qualsiasi altra notizia inerente gli stessi percorsi.
Ai fini del conseguimento della qualifica professionale, gli enti di formazione dovranno inviare gli elenchi degli allievi iscritti ai percorsi agli uffici competenti secondo la normativa vigente.
Monitoraggio, controllo e rendicontazione delle spese
Le disposizioni inerenti il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione delle spese dei percorsi saranno oggetto di apposite disposizioni impartite dal dipartimento regionale pubblica istruzione.
Si precisa che durante lo svolgimento dei percorsi verranno effettuate, da parte del dipartimento regionale pubblica istruzione, ispezioni a campione.
Disposizioni finali
Al fine della prevista deliberazione del collegio dei docenti, è fatto obbligo ai dirigenti scolastici di portare a conoscenza di detto organismo la presente circolare.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente circolare si fa riferimento all'accordo in oggetto.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito del dipartimento regionale pubblica istruzione.
Il presidente della Regione: LOMBADO
L'Assessore dei beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione - Dipartimento regionale pubblica istruzione: MONTEROSSO
Per il MIUR ufficio scolastico regionale per la Sicilia: DI STEFANO


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.21.1524)088
Torna al Sommariohome





MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 71 -  74 -  22 -  75 -  18 -  54 -