REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 - N. 26
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


DECRETO 20 aprile 2009.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'albero "Pittosporo", ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE E DELL'ARCHITETTURA E DELL'ARTE CONTEMPORANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista  la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista  la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il parere prot. n. 2364/336.01.11 dell'8 febbraio 2002 reso dalla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo e legale, che attribuisce il potere di firma dei provvedimenti di vincolo paesaggistico al dirigente generale, di cui all'art. 139 del testo unico n. 490/99, oggi art. 136 del decreto legislativo n. 42 dell'1 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 5900 del 17 aprile 2008, con il quale il dirigente responsabile del servizio tutela è delegato per la firma dei provvedimenti relativi alle competenze della struttura intermedia cui è preposto;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 6592 del 17 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 14 ottobre 2005, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;
Visto il decreto n. 5649 del 16 aprile 2007, con il quale viene modificata la composizione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina;
Esaminato il verbale n. 10 redatto nella seduta del 10 ottobre 2007, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto all'ordine del giorno di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, l'albero "Pittosporo", ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, di proprietà del sig. Raffa Giuseppe, nato a Messina il 30 novembre 1939 ed ivi residente in via Consolare Pompea n. 445;
Accertato che il verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 ed i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Messina dal 5 agosto 2008 al 2 novembre 2008 e depositati presso la segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall'art. 139, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Accertato, altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia su tre quotidiani, due a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale;
Accertato, altresì, che - come previsto dall'art. 139, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni - dell'avvenuta proposta e pubblicazione è stata data notizia sul sito informatico della Regione siciliana, dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente;
Vista la nota n. 1691 del 4 marzo 2009, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina dichiara che non sono state prodotte osservazioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1701 del 13 marzo 2008, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, per quanto previsto dall'art. 139, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto a comunicare al sig. Raffa Giuseppe e al sindaco del comune di Messina l'avvio del procedimento relativo alla proposta di vincolo sull'albero "Pittosporo", ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200;
Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nella relazione e gli altri allegati al verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un esemplare di albero Pittosporo, dall'alto valore naturale e naturalistico, caratterizzato da conformazione ad ombrello, dimensioni e vetustà tali da renderlo oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alla bellezza naturale di subire alterazioni di degrado irreversibili;
Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere le motivazioni espresse dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina nel verbale n. 10 del 10 ottobre 2007, e approfondite nelle relazioni allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;
Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezza naturale, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'albero "Pittosporo", ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, in conformità alla proposta deliberata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina nella seduta del 10 ottobre 2007;
Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, del bene contemplato nel presente decreto, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare il bene tutelato;
Visto l'art. 140 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, l'albero "Pittosporo", ricadente nel comune di Messina, via Consolare Pompea n. 445, foglio di mappa 89, particella catastale 200, di proprietà del sig. Raffa Giuseppe, nato a Messina il 30 novembre 1939 ed ivi residente in via Consolare Pompea n. 445, oggetto del verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitato nella planimetria ivi allegata, che insieme alle relazioni e alla disciplina di tutela sono parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente al verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 (ed i suoi allegati) della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi dell'art. 140 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.
Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Messina, perché venga affissa per 90 giorni all'albo pretorio del comune stesso.
Il presente decreto sarà altresì trasmesso alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina, che provvederà a notificarne copia al sig. Raffa Giuseppe, domiciliato a Messina in via Consolare Pompea n. 445 ed a curarne la contemporanea trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Messina.
La Soprintendenza competente provvederà a comunicare a questo dipartimento la data di affissione della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Messina, nonché ad inviare certificazione comprovante l'avvenuta notifica del decreto di vincolo al proprietario del bene ed attestazione di avvenuta trascrizione del bene presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché ricorso gerarchico al dirigente generale di questo dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 aprile 2009.
  MAZZARELLA 

Allegati
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE MESSINA
Verbale n. 10/2007

Premesso:
-  che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004, è stata resa esecutiva nelle sue componenti con decreto n. 6592 del 17 giugno 2005;
-  che nelle precedenti riunioni non ha potuto adottare alcuna deliberazione per l'assenza di una parte dei suoi componenti in quanto la commissione in argomento ha natura di "collegio perfetto", essendo formata secondo le previsioni del decreto legislativo n. 42/2004 da "soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio" chiamata quindi ad esprimere giudizi tecnici e che tale organo può deliberare con la presenza del plenum dei componenti;
-  che questa Soprintendenza con nota prot. n. 1338 dell'1 marzo 2007 ha rappresentato al dipartimento beni culturali ed ambientali tali difficoltà di funzionamento e che lo stesso dipartimento, con decreto n. 5649 del 16 aprile 2007, ha dichiarato decaduti dall'incarico di componenti della commissione gli ingg. Filippo Travaglia, Gaetano Manganaro e Francesco Pino.
Giorno 10 ottobre 2007, giusta convocazione di cui alla Soprintendenziale dell'1 ottobre 2007 prot. n. 6546, alle ore 15,30 si è riunita presso la sede della Soprintendenza di Messina la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004 resa esecutiva nelle sue componenti con decreto n. 6592 del 17 giugno 2005 modificato con decreto n. 5649 del 16 aprile 2007.
Sono presenti:
-  dott.ssa Caterina Ciolino - Soprintendente delegato e presidente della commissione;
-  arch. Anna Maria Piccione - direttore del servizio II della Soprintendenza;
-  prof. arch. Elena Mirenda - docente universitario;
-  arch. Antonino Principato - esperto beni culturali;
-  ing. Giuseppe Trimarchi - professionista.
Le proposte di vincolo da ratificare in seduta plenaria, già ampiamente discusse e relazionate nelle precedenti sedute, sono:
-  area denominata "Cave di gesso" sita nel territorio comunale di Messina;
-  area denominata "Rocche dell'Argimusco o Argimosco sita nel territorio tra i comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone;
-  area della "Cittadella fieristica" sita nel territorio comunale di Messina;
-  area denominata "Miniera di San Carlo" sita nel territorio comunale di Fiumedinisi;
-  area denominata Villaggio "Massa S. Nicola" sita nel territorio comunale di Messina;
-  area denominata "Calanco di Serro" sita nel territorio comunale di Villafranca Tirrena;
-  bellezza individua denominata "Pittosforo" di via Consolare Pompea sita nel territorio comunale di Messina.
Accertata la presenza di tutti i componenti della commissione si apre la seduta e si procede alla ratifica delle singole proposte.
Area denominata "Cave di gesso" sita nel territorio comunale di Messina
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali e morfologiche delle aree, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Cave di gesso", sita in territorio comunale di Messina, definita bellezza d'insieme, ai sensi deIl'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Area denominata "Rocche dell'Argimusco o Argimosco" sita nel territorio tra i comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, precisa che nella stessa è stato rilevato l'errore materiale di trascrizione della quota di confine segnalato nella nota assessoriale. Pertanto il brano contenente l'errore viene rettificato come segue: "...da qui si prosegue fino al torrente Lagana, per poi risalire alla curva di livello 1150 che segna il confine nord...".
Pertanto approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Rocche dell'Argimusco o Argimosco" sita nel territorio compreso tra i comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone, definita bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Area della "Cittadella fieristica" sita nel territorio comunale di Messina
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Cittadella fieristica" sita in territorio comunale di Messina, definita bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Area denominata "Miniera di San Carlo" sita nel territorio comunale di Fiumedinisi
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche geomorfologiche delle aree, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Miniera S. Carlo", sita in territorio comunale di Fiumedinisi, definita bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Area denominata villaggio "Massa S. Nicola" sita nel territorio comunale di Messina
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche storiche, ambientali, architettoniche, urbanistiche ed etnoantropologiche dell'antico borgo, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Villaggio Massa S. Nicola" sita in territorio comunale di Messina, definita bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Area denominata "Calanco di Serro" sita nel territorio comunale di Villafranca Tirrena
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, e considerate le motivazioni in essa contenute, con riferimento alle caratteristiche geologiche e morfologiche dell'area, approva la proposta di vincolo dell'area denominata "Calanco di Serro" sita in territorio comunale di Villafranca Tirrena, definita bellezza d'insieme, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004 con le prescrizioni allegate ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Inoltre tali prescrizioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 157/2006.
Bellezza individua denominata "Pittosforo" di via Consolare Pompea, sita nel territorio comunale di Messina
La commissione all'unanimità, vista la relazione tecnica allegata agli elaborati planimetrici, approva la proposta di vincolo della bellezza individua denominata "Piffosforo" sita in via Consolare Pompea del territorio comunale di Messina, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42/2004, con le prescrizioni e le misure previste dall'art. 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004.
Alle ore 17,30 la seduta viene sciolta e il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Per il Sopr. n. q. di presidente - Il delegato: CIOLINO Il segretario: PICCIONE La Commissione: MIRENDA - PRINCIPATO - TRIMARCHI
RELAZIONE PER LA PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 138, decreto legislativo 22 novembre 2004 Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana, art. 2, legge regionale 1 agosto 1977, n. 80

Il signor Giovanni Raffa è proprietario di una residenza sita in Messina, via Consolare Pompea n. 445, con annesso un piccolo giardino dove insiste un albero di pittosforo, di cui alla particella catastale 200, foglio 89, dell'allegata planimetria.
Con istanza introitata al protocollo di questa Soprintendenza il 16 gennaio 2002 con il n. 351, la ditta proprietaria ha richiesto che su tale essenza arborea venisse avviata la procedura di apposizione del vincolo prevista all'art. 139 dell'allora vigente testo unico dei beni culturali ex decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999.
Prima di procedere alla sintesi delle motivazioni che hanno condotto questa Soprintendenza ad elaborare la presente relazione informativa, appare opportuno rammentare il quadro normativo e disciplinare di riferimento.
L'evoluzione normativa sulla tutela dei beni culturali degli ultimi 60 anni, dalle leggi del ministro Bottai del 1939 al testo unico dei beni culturali del 1999 fino al vigente codice dei beni culturali, pur avendo come oggetto di competenza i beni paesistici e i beni naturali, hanno sempre operato però una precisa distinzione tra beni singoli o individui, dotati quindi di "...valore e pregio che pertiene alla cosa...", e beni d'insieme, cioè quei beni il cui valore risiede nel costituire invece un complesso indivisibile di cose.
La norma oggi vigente e alla cui procedura di applicazione si intende contribuire con la presente relazione è la dichiarazione di notevole interesse pubblico prevista all'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del pesaggio.
Con tale dichiarazione, l'Amministrazione regionale dei beni culturali, qualora condivida la proposta appresso meglio descritta, individua il bene in oggetto e al contempo lo qualifica come immobile di notevole interesse pubblico. Effettua, pertanto, una valutazione amministrativa di natura non discrezionale e sottopone il bene alle disposizioni finalizzate alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del titolo I tutela e valorizzazione della parte III, beni paesaggistici, del suddetto codice.
La premessa procedurale a tale dichiarazione è costituita dalle informazioni necessarie, raccolte dalla Soprintendenza e sintetizzate nella presente relazione, e dalla successiva valutazione ad opera della commissione provinciale di sussistenza del notevole interesse pubblico e dalla conseguente proposta di dichiarazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto legisìativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli artt. 137 e 138.
In ultimo va ricordato che tali normative, dal testo unico al codice, hanno voluto introdurre nell'ordinamento anche la fattispecie del "bene ambientale", differenziandolo così dal "bene paesistico" puro, in controtendenza rispetto alle leggi del 1939, dove l'identificazione tra "bene paesistico" e "bene naturale" era invece totale.
Tale aspetto, di cui il bene in oggetto rappresenta un peculiare esempio, rientra nel concetto contemporaneo di paesaggio integrale, che considera il paesaggio come un bene unitario, in antitesi alla tradizionale suddivisione tra città e campagna, tra beni paesistici e beni urbanistici, e dove il bene ambientale viene considerato come struttura materiale, fisica delle aree tutelate. Tali beni individui vanno pertanto individuati, salvaguardati e tutelati in via esclusiva e, in questo senso, anche la legislazione regionale con la legge n. 80 dell'1 agosto 1977, individuava all'art. 2 la fattispecie esclusiva dei beni naturali e naturalistici.
Va ricordato infine che le presenti valutazioni, prodotte da quest'ufficio ai sensi del citato art. 138, al 1° comma, si sono avvalse della fruttuosa collaborazione specialistica della dottoressa Rosa Maria Picone, ricercatrice presso il dipartimento di scienze botaniche dell'Università degli studi di Messina. Tale apporto è allegato alla presente relazione e ne costituisce parte integrante.
Il bene individuato in oggetto consiste di una essenza di Pittosporo, Pittosporum tobira (Thunb) Aiton, che presenta un alto valore naturale e naturalistico, per come appresso motivato.
Da un punto di vista naturale, l'essenza è di origine estremo orientale, dal Giappone, e dai primi anni dell'ottocento, quando fu introdotta in Italia, fu utilizzata come pianta ornamentale. La sua capacità di resistere alle intemperie, soprattutto alla salsedine e alla siccità, ne hanno fatto sviluppare la piantumazione prevalentemente nelle zone costiere, soprattutto in bordure e siepi.
Il Pittosporum tobira è la specie più conosciuta della famiglia delle Pittosporacee, genere di piante arbustive sempreverdi diffuse soprattutto in Australia e Nuova Zelanda e che comprende più di 150 specie.
Le foglie sono coriacee, ovali, di colore verde scuro e lucide, e richiede terreni ricchi di calcio, climi temperati ed esposizioni soleggiate.
L'albero in questione si caratterizza per la notevole altezza (circa 4 m.) e per la conformazione ad alberello, estremamente rara, dato l'utilizzo ad arbusto normalmente utilizzato. Non solo l'altezza, ma anche la circonferenza dei due tronchi che lo costituiscono (a mezzo metro di altezza, sono rispettivamente di circa 100 cm. e 72 cm.), dato il lento accrescimento della pianta, ne segnalano la vetustà, compresa con buona probabilità tra i 70 e i 100 anni.
La conformazione ad ombrello, le dimensioni, la vetustà, caratterizzano la pianta in oggetto come bene naturale e di estrema rarità, tanto che nell'Orto botanico cittadino, l'unico pittosforo presente possiede dimensioni minori e minore pregio.
Non va dimenticato l'aspetto paesaggistico del bene, come si è prima sottolineato, in quanto esso appartiene ad un complesso di beni di straordinario interesse, costituito lungo la litoranea da un susseguirsi di beni che caratterizzano quella cella in forme e modalità uniche.
Va sottolineato che, oltre alla fascia verde costituita a monte dai Peloritani e comune a tutta la costa, quella porzione di paesaggio è contraddistinta dal susseguirsi delle ville Chirico, Florio e Melluso, che interrompono con le loro alberature a tratti maestose un susseguirsi invadente di costruzioni e tra le quali si inserisce con continuità e quasi come un piccolo landmark proprio il pittosforo in questione.
Tale ambito paesaggistico, pertanto, non può più essere tutelato soltanto con il vincolo diffuso, ma occorre iniziare a riconoscere ad ogni singola essenza presenza vegetale con un minimo di pregio e di identificabilità territoriale l'interesse pubblico che le compete come protagonista di un più generico paesaggio.
L'essenza infine va valorizzato e salvaguardata e pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 138 del codice, non si potranno consentire ampliamenti della costruzione retrostante, né la realizzazione di ulteriori corpi di fabbrica nel giardino. Eventuali modifiche, potature straordinarie e ulteriori piantumazioni andranno sottoposte al parere del Soprintendente, ai sensi e secondo le procedure dell'art. 146 del citato codice.
Messina, 20 dicembre 2006.
Il soprintendente: SCIMONE Il direttore del servizio: PICCIONE Il dirigente responsabile: VILARDO
UNIVERSITA' DI MESSINA DIPARTIMENTO DI SCIENZE BOTANICHE

Alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina
Sezione beni naturali e naturalistici
  Messina, 23 gennaio 2002 

OGGETTO: proposta di vincolo per un esemplare di Pittosporum tobira (Thunb) Aiton, sito in via Consolare Pompea n. 445 (Contemplazione) Messina, di elevato valore naturale e naturalistico.
In seguito alla richiesta del signor Giuseppe Raffa, in data 16 gennaio 2002 ho effettuato un sopralluogo nel suo giardino, in via Consolare Pompea n. 445 (Contemplazione) Messina, al fine di valutare il valore naturalistico di un esemplare di Pittosporum tobira (Thunb) Aiton.
Questa specie, nota a tutti con il nome di Pittosporo, è originaria del Giappone e fu introdotta in Italia agli inizi dell'800, come pianta ornamentale. Oggi è molto diffusa nelle zone costiere e utilizzata frequentemente per siepi e bordure, in quanto sopporta bene la salsedine e la siccità. Raramente questa pianta è lasciata crescere con il suo portamento caratteristico ad alberello con chioma ad ombrello.
L'esemplare da me osservato è un alberello alto circa 4 metri, che ha sviluppato la caratteristica chioma ad ampio ombrello, con un diametro di m. 6,60, quasi perfettamente emisferica. Presenta due tronchi con il tipico andamento sinuoso di questa specie; la circonferenza dei fusti a cm. 50 dal suolo è rispettivamente di cm. 100 e cm. 72. Considerato che questa specie ha una crescita del tronco estremamente lenta, questo esemplare ha sicuramente più di 50 anni di età, probabilmente tra i 70 e i 100 anni. Il proprietario a conferma di ciò testimoniava che 26 anni fa, quando andò a vivere in quell'abitazione, l'albero aveva i fusti con circonferenza quasi come l'attuale.
Il valore naturalistico di questo esemplare è sicuramente molto elevato; è molto raro incontrare nel nostro territorio, dove per altro i pittospori sono molto diffusi, individui di tali dimensioni, e con questo portamento. Nell'Orto botanico cittadino è presente un esemplare della stessa specie, che tuttavia non raggiunge le dimensioni e la maestosità di questo individuo.
Vorrei inoltre sottolineare il contesto in cui è situato: lungo la litoranea che da Messina porta a Ganzirri, tra Villa Chirico, in cui spiccano maestosi esemplari di Pinus pinea e Phoenix canariensis, le Ville Florio e Melluso, dominate da splendide Araucarie, Chorisie, Euforbie a candeladro, Strelitzie, e Villa Bosurgi, imponente polmone verde cittadino.
  dott.ssa Picone 








Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, istituita ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e del decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006

"Disciplina di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 138, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004"

Art. 1

Divieto di prelievo nel caso di cave, miniere, giacimenti o simili dai cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica ricadenti nelle aree perimetrali e di chiusura temporanea o permanente degli accessi principali o secondari ai beni stessi se non per motivi di pubblica incolumità.

Art. 2

Divieto di utilizzo con finalità di discarica, anche a carattere temporaneo, di qualsiasi natura o tipologia degli immobili o delle aree perimetrate.

Art. 3

Divieto di trivellazioni eseguite attraverso tecniche e/o macchinari tradizionali o innovativi finalizzate alla realizzazione di opere di sottofondazione di qualsiasi genere e dimensione o alla ricerca e/o captazione delle acque negli immobili o nelle aree perimetrate.
Sono escluse le opere di consolidamento e stabilizzazione del terreno mirate all'esclusiva prevenzione di rischi (crolli, frane, smottamenti, ecc).

Art. 4

Divieto di edificazione a qualsiasi titolo sugli immobili o all'interno delle aree perimetrate, comprese le infrastrutture del sottosuolo o soprasuolo anche di interesse pubblico (tralicci dell'illuminazione, ripetitori delle telecomunicazioni, ecc.).

Art. 5

Sono consentite le opere di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione dei manufatti destinati alle attività agricole e quelle ad esse connesse e quelli per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, coltivatori diretti, affittuari, conduttori in economia, cooperative agricole, mezzadri. Tutte le opere sopracitate non dovranno pregiudicare lo stato dei luoghi o modificare il caratteristico aspetto dei luoghi avente valore estetico e tradizionale.

Art. 6

E' consentito il mantenimento delle essenze arboree e delle coltivazioni esistenti secondo tecniche e metodi tradizionali, finalizzate all'uso agricolo non produttivo o intensivo, e la realizzazione di strade poderali e interpoderali. Tutte le opere sopracitate non dovranno pregiudicare lo stato dei luoghi o modificare il caratteristico aspetto dei luoghi avente valore estetico e tradizionale.

Art. 7

Sono consentite le opere di messa in sicurezza dei luoghi, ritenuti a rischio dalle autorità competenti in materia. I progetti di consolidamento, stabilizzazione e messa in sicurezza (rischio sismico - frane e smottamenti - idrogeologico - esondazioni - incendi) degli immobili o delle aree perimetrate dovranno comunque corrispondere a criteri di ecosostenibilità ed ecocompatibilità nelle tecniche e nei materiali d'uso da concertare, caso per caso, con la Sovrintendenza.

Art. 8

Sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso residenziale o legato alle attività del luogo ricadenti nelle aree perimetrate, e opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica con progetti corrispondenti a criteri di ecosostenibilità ed ecocompatibilità nelle tecniche e nei materiali d'uso da concertare, caso per caso, con la Sovrintendenza.

Art. 9

Sono consentite le opere di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione delle aree perimetrate e dei manufatti in esse ricadenti, oltre alle opere di messa in sicurezza dei luoghi finalizzate alla pubblica fruizione.

Art. 10

Sono consentite le attività di valorizzazione pubblica o privata del bene ai sensi degli articoli 111, 112 e 113, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, attraverso attività dirette alla conoscenza del bene e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del bene stesso. La valorizzazione degli immobili o delle aree perimetrali deve essere comunque attuata attraverso forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

Art. 11

Sono consentite forme di gestione in forma diretta e indiretta relative alle attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica di immobili o aree ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 12

E' consentito il conferimento o la concessione in uso di immobili o aree ai sensi dell'art. 115, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 13

E' fatto obbligo ai comuni e/o imprese, compagnie, enti pubblici, privati o società miste, consorzi, ecc., che durante lavori di nuova edificazione o manutenzione, restauro, riparazione o messa in sicurezza, a qualsiasi titolo, intercettassero lungo il percorso o nelle aree degli interventi, alberi o essenze arboree con più di 50 anni, a comunicarlo al comune e/o ente parco, ecc., entro cui ricadono e prevedere il loro spostamento in un area quanto più possibile limitrofa e con le stesse caratteristiche geologiche, di orientamento ed esposizione. Nel caso l'area ritenuta idonea fosse di proprietà privata ed in presenza di espresso divieto del proprietario di accogliere l'albero o l'essenza arborea, sarà cura del comune trovare giusta e adeguata collocazione al fine di perseguire lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche e contestualmente la permanenza dei caratteri storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici o delle unicità testimoniali, tradizionali, paesaggistiche, ambientali e antropiche oltre a quelle di valore identitario di un dato luogo.
(2009.19.1370)016
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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