REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GIUGNO 2009 - N. 26
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 21 maggio 2009.
Campagna vendemmiale 2009/2010.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 - Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
Vista la legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni, circa le nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale repressione frodi vinicole;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante "Disposizioni di attuazione delle normative comunitarie concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
Visto l'art. 9, comma 1, della sopra citata legge che demanda alle regioni la competenza di determinare il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite;
Visto l'art. 14 della sopra citata legge che stabilisce il termine ultimo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, determinato con provvedimento delle regioni ai sensi dell'art. 9, comma 1;
Visto l'art. 2 del regolamento della CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha stabilito di applicare le definizioni figuranti nell'allegato I, inerenti la "campagna viticola" che così recita: la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, ha inizio il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, circa le modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola;
Visto il decreto dirigenziale 27 settembre 2000, con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata del "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed approvato nel testo annesso al citato decreto, il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Considerato che la vigente normativa comunitaria prevede, quale termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione vinicola, per la campagna 2009/2010, il 10 dicembre 2009;
Considerato che occorre determinare, per la campagna vendemmiale 2009/2010, il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sopra specificata;
Per quanto specificato in premessa;

Decreta:
Art.  1
Periodo vendemmiale

1)  Per la campagna vendemmiale 2009/2010 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 1° agosto e temina il 10 novembre 2009;
2)  Tale periodo è prorogato al 10 dicembre 2009 nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta e Catania, esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, al competente ufficio unità operativa n. 29 - Repressione frodi vinicole, servizio V - Produzione vegetale, del dipartimento interventi strutturali.
Art.  2
Periodo fermentazioni

1)  Per la campagna vendemmiale 2009/2010, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 1° agosto e termina il 30 novembre 2009.
2)  Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
3)  E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.
4)  Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo 2010, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", per i quali è consentita l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come da disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 27 settembre 2000.
Art.  3
Detenzione delle vinacce

1)  La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento.
2)  Fanno eccezione le vinacce ottenute dalle uve appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria", la cui detenzione negli stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.
I sindaci dei comuni della Regione siciliana sono incaricati di disporre la pubblicazione del presente decreto, nei rispettivi albi comunali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2009.
  LA VIA 

(2009.21.1495)003
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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