REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 MAGGIO 2009 - N. 25
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Statuto del comune di Militello in Val di Catania - Modifica

(Provincia di Catania)

Lo statuto del comune di Militello in Val di Catania è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 25 febbraio 2005.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 10 febbraio 2009, l'art. 34 è stato modificato come segue:

Art.  34
Difensore civico

1.  Istituzione e funzioni
1.  Nel comune di Militello in Val di Catania è istituito il difensore civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon funzionamento dell'organizzazione comunale.
2.  Il difensore civico opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione amministrativa del comune, su istanza o segnalazione di associazioni e di singoli cittadini, anche su comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.
3.  Il difensore civico, secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.
4.  Al difensore civico sono presentati i ricorsi avverso al diniego, espresso o tacito, ed al differimento da parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Nel caso che il difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento, lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenuto, viene disposto l'intervento sostitutivo trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo il diritto dell'interessato di cui all'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Non possono ricoprire la carica di difensore civico:
a)  i dirigenti dei partiti politici;
b)  chi ricopre la carica di consigliere comunale;
c)  chi è stato candidato nelle ultime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale;
5.  Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.
2.  Requisiti
1.  Il difensore civico è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotato di comprovata competenza o esperienza in discipline giuridico-amministrative, che dà garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2.  Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a consigliere del comune, ed avere conseguito la laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di difensore civico.
3.  Le candidature devono essere presentate da un minimo di 150 cittadini, ad un massimo di 250, iscritti nelle liste elettorali del comune.
3.  Elezioni
1.  Il consiglio comunale approva, entro sessanta giorni dal suo insediamento, il testo dell'invito a presentare le candidature all'incarico di difensore civico, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e del compenso corrisposto. Nell'avviso sono precisati le modalità ed il termine per la presentazione dell'istanza, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale o regionale.
2.  Il presidente del consiglio comunale, di concerto con il segretario generale, dispone la verifica della regolarità delle istanze pervenute e le sottopone all'esame preliminare della commissione dei capi gruppi.
3.  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le stesse sono sottoposte al consiglio comunale. L'avviso di convocazione è corredato dell'elenco dei candidati; la documentazione presentata a mezzo di dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli artt. 46 e 47 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, è a disposizione dei consiglieri presso la presidenza del consiglio comunale.
4.  Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, riunito in collegio elettorale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenere entro il termine di tre giorni, nella quale si procede a nuova votazione. In questa seduta risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Se anche in questa votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa dei consiglieri presenti.
5.  Il difensore civico eletto presenta, in originale o copia autentica, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti autocertificati, tranne quelli che il comune può accertare d'ufficio. Entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello del quale è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
6.  Il difensore civico, prima di assumere l'incarico, giura davanti al sindaco.
4.  Durata in carica - Rielezione
1.  Il difensore civico resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile una sola volta; esercita le sue funzioni fino all'elezione del successore.
5.  Trattamento economico - Rimborso spese
1.  Al difensore civico è attribuita un'indennità di funzione, al lordo delle ritenute di legge, pari al 50 per cento dell'indennità base attribuita al sindaco del comune dalla legge regionale.
2.  Al difensore civico spettano, per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione stabiliti con le modalità, nelle misure e con le procedure previste. Il difensore civico non è soggetto ad autorizzazioni di organi comunali per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del comune. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal difensore civico all'ufficio finanziario che ne dispone la liquidazione ed il rimborso. Alla richiesta deve essere allegata una dettagliata relazione ove si evidenzi l'utilità e necessità delle missioni effettuate.
6.  Esercizio delle funzioni
1.  Il difensore civico esercita le sue funzioni:
-  ricevendo i cittadini e i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione dell'ufficio messo a sua disposizione dall'amministrazione, nei giorni concordati con l'amministrazione comunale e resi noti al pubblico con ogni idoneo mezzo di informazione; ricevendo direttamente o a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
-  effettuando accessi agli atti ed alle strutture del comune e degli altri enti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
-  trasmettendo ai capi area, all'assessore competente ed al presidente del consiglio comunale i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del difensore civico, anche se non accoglibili, i capi area e/o l'assessore al ramo hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento. Il funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, sul rapporto del difensore civico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;
-  formulando eventuali proteste di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
-  convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentano la corretta e tempestiva conclusione.
2.  Il difensore civico informa il sindaco, il presidente del consiglio comunale, il direttore generale od il segretario generale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti. Gli uffici interessati devono comunicare al difensore civico delle iniziative intraprese entro il termine di 30 giorni.
3.  Per i compiti del difensore civico è assicurata dal comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.
4.  Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Il difensore civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.
7.  Rapporti del difensore civico con il consiglio comunale
1.  Il difensore civico trasmette al consiglio comunale una relazione semestrale sull'attività svolta, che viene dal presidente rimessa al sindaco ai gruppi consiliari. Entro un mese dalla presentazione la predetta relazione sarà discussa e dibattuta in consiglio comunale alla presenza del sindaco e della giunta municipale e capi area. Alla fine del dibattito il presidente del consiglio comunale, sentiti i gruppi consiliari, il sindaco e la giunta, formulerà, a nome del civico consesso, le proprie valutazioni sull'operato del difensore civico evidenziando, nel caso, eventuali lacune o manchevolezze al fine di stimolare una più incisiva azione a difesa della collettività.
2.  Il difensore civico può essere sentito dal consiglio o dalle commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse del comune.
8.  Revoca del difensore civico
1.  Il difensore civico è soggetto a revoca per gravi inadempienze o violazione di legge su proposta:
a)  di un terzo dei consiglieri;
b)  di almeno un quarto del corpo elettorale.
2.  Il relativo provvedimento è disposto con delibera del consiglio comunale da adottarsi con voto segreto e con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.".
(2009.17.1243)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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