REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 MAGGIO 2009 - N. 25
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


   

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni del piano regolatore generale del territorio del comune di Marianopoli.

Il dirigente del servizio 2 V.A.S.-V.I.A. comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, con decreto n. 279 del 16 aprile 2009, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano regolatore generale del territorio comunale di Marianopoli, presentato dal comune di Marianopoli, provincia di Caltanissetta, con le seguenti prescrizioni:
1)  tutta la nuova pianificazione e le varianti riguardanti il territorio del comune di Marianopoli dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6 della parte II del decreto legislativo n. 4/2008;
2)  la previsione di realizzazione di nuova viabilità a qualsiasi titolo e di nuove zone alberate, nonché la messa a coltura, nelle aree classificate come ZTO E3 ubicate nel perimetro del sito Natura 2000 è da disattendere; tali zone dovranno essere lasciate all'evoluzione naturale senza alcun intervento di carattere antropico;
3)  nelle zone classificate dal piano come E1 ed E2, all'interno dell'area SIC, fatto salvo quanto prescritto ai successivi punti, la nuova edificazione, anche a scopo residenziale, è consentita esclusivamente se funzionale alla conduzione del fondo agricolo che deve essere dimostrata; in particolare in tali zone è ammesso un indice fondiario (i.f.) pari a 0,03 mc/mq.;
4)  nelle zone di cui al superiore punto è consentita l'applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 71/78, purché gli insediamenti produttivi da realizzare siano finalizzati esclusivamente alla produzione e trasformazione di prodotti agricoli e risorse ambientali di origine locale. Il dimensionamento degli impianti dovrà essere compatibile con le caratteristiche ambientali ed ecologiche dell'area di inserimento;
5)  nelle zone E1 ed E2, all'interno del perimetro del SIC, la nuova edificazione e la messa a coltura non sono consentite nelle aree interessate dalla presenza di habitat di cui alla direttiva n. 92/43/CEE;
6)  nelle zone E1, E2 escluse dalla nuova edificazione come da superiore punto 5) sono consentiti esclusivamente interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo come definiti all'art. 20, legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c). Sono consentite trasformazioni d'uso dell'edilizia esistente esclusivamente se finalizzate alla conduzione agricola del fondo e alle attività agrituristiche come definite dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, nonché attività di turismo rurale come definite dal decreto dell'Assessore regionale per il turismo 6 giugno 2002 "Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale";
7)  la nuova edificazione deve essere prevista sulle porzioni periferiche del lotto o nelle aree marginali dello stesso; è ammessa deroga alla presente prescrizione solo qualora per particolari condizioni morfologiche o topografiche ne venga dimostrata la non fattibilità;
8)  la superficie del fondo sottratta all'uso agricolo (volumetrie, superfici impermeabilizzate e permeabili) non dovrà essere superiore al 6% della superficie totale del fondo stesso;
9)  i percorsi d'accesso e le aree di sosta dovranno essere costituiti da superfici permeabili e posti, in ogni caso, nelle immediate vicinanze delle strade d'accesso al fondo, organicamente collocati in funzione delle condizioni orografiche e di partizione del terreno;
10)  per le acque reflue provenienti dalle abitazioni, chiarificate in fosse Imhoff, dovrà essere preferito lo smaltimento, tramite sub-irrigazione;
11)  la conduzione agricola dei fondi dovrà essere improntata al principio di condizionalità;
12)  la realizzazione di parchi eolici e/o fotovoltaici all'interno del sito SIC ITA 050009 "Rupe di Marianopoli" e nelle immediate vicinanze ad esso causerebbe gravi impatti sugli habitat e sulle specie tutelate e pertanto è da non attuare;
13)  la realizzazione del previsto parco naturalistico suburbano delle Portelle è consentita a condizione che non vengano interessate le superfici in cui si riscontrano formazioni di macchia e/o ripariali e/o rupestri e ricorrendo nelle restanti superfici all'impianto di specie vegetali autoctone, afferenti alla vegetazione naturale potenziale del luogo, provenienti da materiale genetico dell'Isola scelto sulla base dell'autoecologia e dell'ecologia del sito d'intervento;
14)  al fine di non interrompere la connettività ecologica, all'interno del sito Natura 2000 e nelle immediate vicinanze ad esso, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o di progettazione di nuova viabilità e sentieristica, dovrà essere redatto uno studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e degli habitat ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE. Gli interventi dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;
15)  deve essere regolamentata l'introduzione di specie vegetali aliene nel territorio e pertanto entro 180 giorni dalla notifica del presente decreto dovrà essere definito e trasmesso a questo Assessorato, per le opportune valutazioni, un "Atlante tecnico delle essenze vegetali utilizzabili" contenente le specie vegetali afferenti alla vegetazione naturale potenziale del luogo, che si ritiene possano essere utilizzate a qualsiasi scopo nel territorio del comune di Marianopoli;
16)  all'interno dell'area SIC ITA 050009 "Rupe di Marianopoli" e per una distanza di almeno 500 mt. dal confine, la cantierizzazione degli interventi da realizzare nel territorio comunale dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
a)  dovrà essere garantito il mantenimento e la tutela integrale degli habitat e delle specie degli allegati alle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE individuati nella cartografia del piano di gestione o individuati in fase di progettazione e attuazione degli interventi;
b)  i lavori tipologicamente più impattanti in termini di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, dovranno eseguirsi al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie animali e vegetali e di allevamento della componente faunistica;
c)  dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti sull'ambiente quali l'individuazione tecnica di ingegneria naturalistica, di misure atte ad evitare la dispersione di materiale sfuso, la scelta di opportuni percorsi per autocarri per evitare ambienti più sensibili, insieme all'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri;
d)  i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle opere dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori e, ove non sia possibile, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;
e)  le opere di piantumazione delle specie vegetali, ove previste, dovranno essere effettuate prima della realizzazione delle opere civili;
17)  dovranno essere riportati in tutte le tavole del piano regolatore generale:
-  la perimetrazione del sito della Rete Natura 2000 SIC ITA 050009 "Rupe di Marianopoli";
-  le unità funzionali della rete ecologica siciliana;
-  le aree con formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000;
18)  le norme di attuazione e il regolamento dovranno essere adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
19)  dovranno fare parte integrante del piano il formulario relativo al predetto sito della Rete Natura 2000 e la relativa cartografia;
20)  per quanto sopra, l'elaborato "Carta degli habitat" 1:10.000 dovrà essere rivisto al fine di contenere le informazioni relative all'effettiva presenza ed ubicazione degli habitat di cui alla direttiva n. 92/43/CEE presenti nel SIC ITA 050009. A tal fine il comune di Marianopoli potrà accedere a quanto già prodotto in tal senso da Legambiente per la redazione del piano di gestione "Rupe di Marianopoli e lago Sfondato";
21)  l'elaborato "Carta degli habitat" rivisto secondo quanto sopra specificato dovrà essere trasmesso, per le opportune verifiche, a questo servizio e dovrà essere allegato e far parte integrante degli elaborati di piano regolatore generale;
22)  il comune di Marianopoli dovrà provvedere agli adempimenti di cui al presente decreto.
Il testo integrale del decreto n. 279 del 16 aprile 2009 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 V.A.S.-V.I.A. del dipartimento regionale territorio e ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
(2009.17.1271)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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