REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 29 MAGGIO 2009 - N. 25
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 28 aprile 2009.
Individuazione dei parametri per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni ambientaliste nella Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste alla dr.ssa Rosaria Barresi;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97, che ai commi 3 e 3bis stabilisce i requisiti che devono possedere le associazioni ambientaliste ai fini del riconoscimento in ambito regionale;
Ritenuto di dovere individuare dei parametri atti a valutare il possesso da parte delle associazioni ambientaliste dei requisiti enunciati nei richiamati commi 3 e 3bis dell'art. 34 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:


Articolo unico

Ai sensi dell'art. 34, commi 3 e 3bis, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati i parametri per l'accertamento dei requisiti che una associazione ambientalista deve possedere perché possa essere riconosciuta nell'ambito della Regione siciliana, così come riportati nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2009.
  BARRESI 

Allegato A
La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni prevede, all'art. 34, commi 3 e 3bis, il riconoscimento, nell'ambito della Regione siciliana, delle associazioni ambientaliste in possesso di specifici requisiti.
In particolare, il comma 3 recita: "Le associazioni ambientaliste sono riconosciute ai fini della presente legge se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno 5 province".
Il comma 3bis recita: "Sono, altresì, riconosciute le associazioni ambientaliste operanti in Sicilia da almeno un quinquennio".
Al fine di razionalizzare ed uniformare il processo amministrativo del riconoscimento in parola, si rende necessario individuare concretamente e codificare i requisiti enunciati dalla norma di riferimento, secondo quanto segue.
a)  Art. 34, comma 3, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Le associazioni ambientaliste, riconosciute a livello nazionale, per ottenere il riconoscimento in Sicilia:
1)  devono essere presenti in almeno 5 province con almeno una sede operativa ubicata nel territorio di ognuna di esse;
2)  devono avere almeno una sede amministrativa regionale;
3)  devono avere un numero minimo di 10 soci iscritti e residenti in ogni provincia ove è presente la struttura sociale con un numero minimo di 100 soci su scala regionale;
4)  le strutture di cui ai punti 1 e 2, segnalate da apposite targhe o insegne, devono risultare dedicate all'uso dichiarato, dotate delle necessarie attrezzature, collegate alle relative utenze di rete (telefonica fissa e/o mobile, elettrica ecc.) che devono risultare intestate all'associazione richiedente il riconoscimento.
b)  Art. 34, comma 3bis, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Le associazioni ambientaliste che richiedono il riconoscimento in quanto operanti in Sicilia da almeno un quinquennio:
1)  devono risultare essere state costituite nei modi di legge da oltre un quinquennio; ai fini del computo di tale periodo, si assume quale decorrenza la data di registrazione dell'atto costitutivo;
2)  devono avere uno statuto, operativo da oltre un quinquennio, che consenta loro di operare nel settore della protezione ambientale e/o faunistico; in caso di modifica dello statuto nella parte relativa agli scopi sociali, il quinquennio va computato dalla data dell'ultima modifica;
3)  devono esibire idonea documentazione dalla quale risulti che le stesse abbiano svolto attività nel campo della protezione ambientale e/o faunistico, per almeno per un quinquennio, nel territorio delle province ove insistono le strutture sociali.
Tale periodo, comunque, dovrà comprendere i 5 anni immediatamente precedenti la data di richiesta del riconoscimento.
L'attività dell'associazione in ogni provincia, ove la stessa è presente, deve risultare essere stata svolta annualmente per un periodo non inferiore a 120 giorni, anche in modo non continuativo.
Documentazione da presentare da parte delle associazioni:
Fattispecie di cui alla lett. a)
1)  istanza in carta semplice del legale rappresentante dell'associazione riconosciuta a livello nazionale, con firma autenticata nei modi di legge.
Qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale presso la direzione regionale delle entrate per la Regione siciliana, la predetta istanza deve essere presentata in carta legale;
2)  copia autentica del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di riconoscimento dell'associazione nazionale;
3)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
4)  relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione riconosciuta a livello nazionale, con firma autenticata nei modi di legge, ove sia rappresentata la struttura sociale in Sicilia, composizione degli organi statutari regionali, dettagliate indicazioni sulle strutture ed attrezzature presenti in Sicilia;
5)  elenco degli iscritti, suddiviso per provincia, completo di generalità, residenza e data di iscrizione.
Fattispecie di cui alla lett. b)
1)  istanza in carta semplice del legale rappresentante dell'associazione con firma autenticata nei modi di legge.
Qualora l'associazione non sia iscritta all'anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale presso la direzione regionale delle entrate per la Regione siciliana, la predetta istanza deve essere presentata in carta legale;
2)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
3)  relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, con firma autenticata nei modi di legge, ove sia rappresentata la struttura sociale in Sicilia, composizione degli organi statutari regionali, dettagliate indicazioni sulle strutture ed attrezzature presenti in Sicilia;
4)  elenco degli iscritti, suddiviso per provincia, completo di generalità, residenza e data di iscrizione;
5)  atti e documenti, in originale o in copia conforme, comprovanti l'attività effettivamente svolta dall'associazione con i precisi riferimenti temporali e territoriali.
Le associazioni ambientaliste già riconosciute si dovranno adeguare entro un anno dalla data di approvazione del presente regolamento, presentando la documentazione prevista, relativa al riconoscimento di cui alle lettere a) e b) comprovante il possesso dei requisiti previsti.
Le associazioni riconosciute sono obbligate a comunicare, con raccomandata A.R., all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ogni variazione che dovesse intervenire in data successiva al riconoscimento, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.
In ogni caso, le associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni dovranno dichiarare entro il 31 gennaio di ogni anno, pena la decadenza, il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento.
(2009.19.1402)119
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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