REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 - N. 23
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


Bando relativo agli "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" - misura 1.3 del FEP 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della pesca n. 128 del 13 maggio 2009, è stato approvato, per l'attuazione del Programma operativo FEP 2007/2013, il bando relativo agli "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" - misura 1.3, nonché gli allegati facenti parte integrante dello stesso e disposta la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento della pesca.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della pesca: SPARMA
Allegati
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3 INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITÀ (ART. 25, REG. CE N. 1198/06)

1. Finalità della misura
Gli obiettivi perseguiti dalla presente misura sono riconducibili al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci, in termini di sicurezza, delle condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, secondo le indicazioni di cui al capitolo III del reg. CE n. 2371/2002, relativo all'adeguamento della capacità di pesca.
La misura finanzia i lavori di armamento e ammodernamento per adeguare i pescherecci alle esigenze ambientali e per consentire il rispetto degli ecosistemi acquatici, nonché favorire l'evoluzione dello sforzo di pesca verso sistemi di cattura più sostenibili e con sistemi di pesca selettivi.
Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza e della potenza motore e dovranno conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
-  razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di pesca più selettivi onde evitare catture accessorie non opportune;
-  miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di adeguate tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di normative sanitarie;
-  miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza;
-  garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative alla misura;
-  garantire la conformità alle norme vigenti;
-  soddisfare i requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
Ai fini della sicurezza a bordo, è possibile aumentare la stazza dell'imbarcazione (stazza di sicurezza), purché ciò non determini un aumento dello sforzo di pesca, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 5, del reg. CE n. 2371/2002 e dal reg. CE n. 1438/2003. Detto aumento deve essere certificato da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo e annotato separatamente nell'estratto matricola del natante a cura dell'ufficio di iscrizione.
In coerenza con le finalità della presente misura relativamente al miglioramento delle condizioni di vita a bordo possono essere effettuati interventi di ammodernamento come specificati al punto 10 delle premesse del reg CE n. 1438 /2003.
Tali interventi, devono essere riconosciuti ed attestati da un organismo di classifica come sopra indicato.
2.  Area territoriale di attuazione
I pescherecci ammissibili a contributo devono essere iscritti nel registro comunitario da almeno 5 anni ed in uno dei compartimenti marittimi della Regione siciliana alla data di pubblicazione del bando.
3.  Interventi ammissibili
La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
-  investimenti volti a migliorare gli standard di sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività senza incrementare le capacità di cattura del peschereccio;
-  investimenti volti alla sostituzione del motore come disciplinati dall'art. 25, comma 3, del reg. CE n. 1198/2006;
-  investimenti di armamento e di lavori di ammodernamento volti a:
a) ridurre i rigetti in mare;
b) ridurre l'impatto della pesca su specie non commerciali;
c) ridurre l'impatto della pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini;
d) proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi stessi e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori;
-  investimenti volti alla selettività degli attrezzi da pesca, compresa la sostituzione degli stessi verso l'uso di altre tecniche di pesca più selettive, di cui ai sistemi non trainati elencati nella tabella 3 del reg. CE n. 1799/2006;
-  prima sostituzione degli attrezzi da pesca, allo scopo di garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici comunitari in materia di selettività o per ridurre l'impatto di pesca sulle specie non commerciali. Gli aiuti possono essere concessi fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o per un breve periodo successivo fissato dalla pertinente normativa comunitaria;
-  massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca, per tutto il periodo 2007/13, ai fini della selettività, nei casi in cui il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione ai sensi dell'art. 5 del reg. CE n. 2371/02 o i nuovi attrezzi siano più selettivi e rispettino criteri e pratiche ambientali riconosciute e più rigorose rispetto ai vigenti obblighi normativi.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice in tre copie, contenente l'elencazione dei documenti prodotti pena la irricevibilità, deve essere compilata dall'armatore, o dal proprietario, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando e sottoscritta dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda, completa della relativa documentazione ed indicante la dicitura "Domanda di ammissione al contributo relativo alla misura 1.3" deve essere spedita a mezzo raccomandata, o presentata direttamente alla Regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca - Dipartimento pesca, via degli Emiri, n. 45 - C.A.P. 90135, entro il termine perentorio di 60 giorni a pena di esclusione, a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Se la scadenza venisse a coincidere con un sabato o giorno festivo, il termine di ricezione delle domande slitterà al primo giorno lavorativo utile.
Il presente bando sarà pubblicato anche nel sito ufficiale del dipartimento pesca.
In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione.
Per la consegna diretta, farà fede la data di accettazione dell'ufficio preposto del dipartimento pesca.
La domanda di ammissione a contributo potrà essere presentata ogni anno a partire dal 2010 e per l'intero periodo di programmazione, entro il sessantesimo giorno a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno.
Le comunicazioni inerenti la quantificazione delle risorse annuali per l'intero periodo di programmazione oltre che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bando, verranno effettuate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alla voce comunicazioni e nel sito ufficiale del dipartimento pesca.
Le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
In caso di domande presentate ai sensi dell'art. 25, par. 4, del reg. CE n. 1198/2006, da richiedenti appartenenti ad un gruppo di navi, per l'iniziativa riguardante l'acquisto e installazione del motore, le singole domande dovranno essere inviate con un'unica lettera di trasmissione.
5. Soggetti ammissibili a finanziamento
I soggetti ammissibili al finanziamento sono i proprietari o gli armatori di imbarcazioni da pesca. Per questi ultimi soggetti è necessario che il proprietario accordi, per iscritto, il proprio consenso all'esecuzione dei lavori ed alla iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio.
6. Requisiti per l' ammissibilità
Al momento della domanda i richiedenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ed ottemperare a quanto di seguito:
a)  assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
b)  nel caso in cui l'impresa (cooperative, impresa di armamento) utilizza personale dipendente, applicazione del C.C.N.L. di riferimento e regolare adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. Per le fattispecie ove il C.C.N.L. non è applicabile obbligatoriamente, l'istante dovrà produrre idonea documentazione diretta ad attestare il corretto imbarco ed il relativo titolo del marittimo;
c)  completezza della documentazione indicata nel bando di attivazione della misura, come essenziale ai fini dell'ammissibilità;
d)  assenza di esposizioni debitorie derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi a valere sul Programma SFOP; alla data di presentazione dell'istanza e alla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione a contributo;
e)  presenza di tutti i presupposti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
f)  per investimenti materiali è consentita la localizzazione della sede legale della società in territorio extraregione al momento della domanda di contributo, ma con l'impegno dell'impresa richiedente ad eleggere nel territorio regionale la propria sede legale prima della concessione del finanziamento ed ivi mantenerla per almeno 5 anni;
Il natante, oggetto di richiesta di finanziamento, deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
-  essere iscritto da almeno 5 anni nel registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della Regione di riferimento alla data di pubblicazione del bando;
-  avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda attestato dall'autorità marittima competente;
-  non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, attestato dall'autorità marittima competente. Fa eccezione il caso di danneggiamento dell'imbarcazione per avverse condizioni meteomarine, certificate dall'autorità marittima e in caso di arresto temporaneo;
-  se trattasi di unità di età superiore a 29 anni, deve essere certificata la validità tecnico economica dell'iniziativa da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo.
7. Documentazione richiesta per accedere alla misura
I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda:
1)  preventivo, i cui prezzi sono desunti da listini ufficiali depositati presso la camera di commercio nel caso di macchinari e attrezzature. Nel caso di opere a bordo, il preventivo deve contenere la specifica delle caratteristiche tecniche di ogni singolo intervento e indicare il costo unitario, il costo totale, nonché la quantità dei materiali occorrenti. Per gli interventi eseguiti in cantiere, contratto del cantiere navale. Per i lavori effettuati e ritenuti coerenti con le finalità del presente bando, le fatture, le cui spese risultano ammissibili a far data dall'1 gennaio 2007;
2)  estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
3)  copia conforme a norma di legge, del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario o dell'armatore;
4)  certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo, ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE, attestante la validità tecnica ed economica dell'iniziativa, per le unità con età superiore a 29 anni;
5)  dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, negli ultimi 5 anni;
6)  dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante, attestante di non aver effettuato, sulla medesima imbarcazione, interventi uguali a quelli richiesti, a valere sulla misura 4.17.C dello SFOP 2000-2006;
7)  certificato della camera di commercio o del tribunale, con indicazione dello stato non fallimentare dell'impresa richiedente;
8)  dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente o legale rappresentante indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato nei confronti del personale dipendente;
9)  DURC o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 a firma del richiedente o legale rappresentante, con la quale si certifichi la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente;
10)  in caso di domanda presentata dall'armatore, assenso del/i proprietario all'investimento;
11)  in caso di ammodernamento di navi superiori a 24 metri fuori tutto, per interventi che riguardano il sistema di propulsione, dichiarazione riguardante la partecipazione della nave a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di essere oggetto di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante;
12)  dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del reg. CE n. 498/07;
13)  in caso di opere a bordo che incidono o modificano parti strutturali dello scafo: progetto di ammodernamento (relazione descrittiva dell'intervento, elaborati grafici, documentazione fotografica dello stato di fatto, elenco dettagliato dei costi unitari e quantità, e quadro riepilogativo di spesa, in riferimento ai preventivi selezionati);
14)  in caso di acquisto di beni/attrezzature che non incidono o modificano la struttura dello scafo: relazione descrittiva dell'intervento quadro riepilogativo di spesa;
15)  ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito di cui ai criteri di selezione.
L'Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni rilasciate all'atto della presentazione della domanda di contributo.
La mancata presentazione di anche uno solo dei documenti sopra indicati comporterà l'inammissibilità della domanda, fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto 12.
8. Spese ammissibili
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma, le spese sostenute dall'1 gennaio 2007 per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili.
Le spese ritenute ammissibili riguardano:
Scafo
-  ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
-  consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione e sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
-  installazione degli alberetti di poppa e di prua;
-  installazione dell'arcone di poppa;
-  installazione del rullo di poppa;
-  ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
-  ristrutturazione della plancia;
-  ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
Attrezzature per la pesca
-  acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.);
-  sostituzione attrezzi più selettivi.
Sistemazione interna
-  ristrutturazione degli alloggi e servizi per l'equipaggio.
Impianti vari
-  impianto elettrico;
-  gruppi elettrogeni;
-  impianto di riscaldamento;
-  impianto idraulico del verricello;
-  acquisto e installazione del sistema idraulico;
-  acquisto e installazione del sistema di trasmissione;
-  acquisto e installazione dell'elica;
-  pompa sentina.
Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato
-  lavori per adeguamento alle norme di igiene, sicurezza, sanità, ambiente, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro;
-  macchine per il trattamento del pescato;
-  macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
-  impianti frigoriferi;
-  ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza).
Sistema di propulsione
-  Acquisto e installazione del motore principale con le seguenti modalità:
1)  per le navi fino a 12 metri di lunghezza fuori tutto, ad esclusione delle navi che utilizzano gli attrezzi trainati di cui alla tab. 3, allegato 1, del reg. CE n. 26/2004: potenza del nuovo motore inferiore o uguale a quella del motore da sostituire;
2)  per le navi fino a 24 metri di lunghezza fuori tutto, diverse da quelle di cui al precedente punto 1: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire;
3)  per le navi superiori a 24 metri di lunghezza fuori tutto, con sistema di pesca a traino: potenza del nuovo motore inferiore di almeno il 20% rispetto a quella del motore da sostituire, nonché obbligo di partecipazione a un piano di salvataggio e ristrutturazione e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.
La riduzione del 20% della potenza del motore può essere conseguita da un gruppo di navi, alle seguenti condizioni:
a)  tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
b)  tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
c)  tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione c, del reg. CE n. 1639/2001 (G.U. L222 del 17 agosto 2001, pag. 53);
d)  uno stesso gruppo non può comprendere più di 50 navi;
e) la singola nave, appartenente ad un gruppo, non può comunque aumentare la potenza del motore.
Per calcolare la riduzione del 20% di potenza motrice, conseguita da un gruppo di navi, si applica la seguente formula:
potenza finale <= potenza iniziale - riduzione di potenza del 20%

dove:
potenza iniziale = potenza cumulata di tutte le navi del gruppo prima delle sostituzioni;
riduzione di potenza del 20% = il 20% calcolato sulla potenza iniziale del gruppo.

-  acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
-  acquisto e installazione di motore a metano;
-  acquisto e installazione di motore ausiliario;
-  acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.
Apparecchiature elettroniche
-  acquisto e installazione di pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box, ecoscandaglio, epirb, radar;
-  acquisto e installazione di apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione (E.C.S. Electronic chart system), relativi alla cartografia digitale e database.
Spese generali
Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo dell'8% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.
Rientrano tra le spese generali le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 reg. CE n. 498/2007.
Quant'altro non contemplato, ma pertinente alla realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle finalità dello stesso e in osservanza delle norme di ammissibilità della spesa, previste dai regolamenti comunitari di settore e a quanto contemplato nel documento "Linee guida per le spese ammissibili," allegato al presente bando è ritenuto spesa ammissibile dall'Amministrazione, su espresso parere della competente commissione di valutazione.
Tutte le spese considerate ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori (es. oneri bancari ecc.) imposte.
Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:
-  IVA se recuperabile;
-  materiale usato, compreso il montaggio;
-  sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
-  lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
-  revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
-  acquisto di materiale non durevole (casse per pesce, vestiti, carburanti, lubrificanti);
-  lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
-  spese sostenute antecedentemente all'1 gennaio 2007;
-  contributi in natura;
-  spese relative ad opere in subappalto;
-  tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
-  spese per procedure amministrative;
-  spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
-  quant'altro contemplato alla voce "spese non ammissibili" del documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013", allegato al presente bando.
Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo
Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnati complessivi euro 7.932.089,00 di risorse pubbliche, riferite alle annualità 2007-2008-2009.
L'importo massimo della spesa ammissibile per singolo natante, comprensivo delle spese generali non può superare il limite di cui al Programma operativo approvato.
In caso di modifica del P.O. il limite massimo di spesa ammissibile sarà riferito a quello indicato nel Programma operativo vigente al momento dell'erogazione del contributo.
Le comunicazioni inerenti la quantificazione delle risorse annuali afferenti al presente bando a decorrere dal 2010 e fino al limite temporale del programma, oltre che le eventuali modifiche, integrazioni o riproposizione del presente bando, verranno effettuate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana alla voce comunicazioni e nel sito ufficiale del dipartimento pesca prima della data di presentazione delle istanze di contributo, così come indicato al paragrafo 4.
Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico pari al 40% della spesa totale ammessa e la partecipazione del beneficiario è pari al 60%.
Per quanto riguarda la sostituzione del motore, gli investimenti possono fruire di un contributo pubblico pari al 20% della spesa ammessa per il motore.
Per tutti gli investimenti a bordo previsti dall'art. 25 in favore della piccola pesca - imbarcazioni fino a 12 metri ft, il contributo pubblico è aumentato di 20 punti percentuali e la partecipazione del beneficiario è ridotta di conseguenza.
Ai sensi del reg. CE n. 744/08, nei casi previsti all'art. 7, la partecipazione finanziaria minima del beneficiario può essere ridotta al 40% .
I contributi afferenti al reg. n. 744/08 per il carattere eccezionale e temporaneo dello stesso, potranno essere concessi fino al 31dicembre 2010.
10. Valutazione istruttoria
L'Amministrazione concedente provvede alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente, entro10 giorni dalla scadenza del termine perentorio utile per la presentazione delle domande.
L'Amministrazione provvede a svolgere la fase istruttoria delle domande verificando a pena di esclusione la completezza della stessa e la presenza dei documenti richiesti con specifico riferimento ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente bando.
Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.
Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
-  l'invio della domanda fuori termine;
-  l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;
-  la mancata sottoscrizione della domanda;
-  non completezza della documentazione presentata secondo quanto richiesto dal presente bando.
La fase istruttoria sarà svolta entro 50 giorni dal termine di scadenza utile per la presentazione delle domande.
L'Amministrazione provvederà a nominare un'apposita commissione al fine di valutare nel merito le domande ritenute ammissibili entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse da parte del servizio competente.
La commissione di valutazione, valutata l'iniziativa, constatata la congruità dei costi dell'investimento e l'ammissibilità della spesa, esprime parere tecnico scientifico ed economico, procede all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'esame dei criteri di selezione, appone in ogni elaborato il visto di approvazione con riferimento al parere espresso e predispone inoltre, una bozza di graduatoria riguardante i progetti ammessi e quelli non ammessi.
Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili o rese disponibili a causa di rinuncia o recesso.
Le istanze ritenute idonee e inserite in graduatoria, che non sono state finanziate per mancanza di fondi, saranno finanziate a valere sullo stanziamento finanziario disponibile dell'anno successivo e fino al limite temporale massimo del Programma.
Per gli interventi che risulteranno parzialmente finanziati per il restante periodo del programma Fep a causa della mancanza di disponibilità finanziaria è ammesso il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.
Ai soggetti ammessi al contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, verrà richiesto il certificato della camera di commercio con le specifiche indicate al paragrafo 7, punto 7, e la dichiarazione che il richiedente, a pena di esclusione, alla data della pubblicazione della graduatoria di ammissione a contributo, non si trova in condizioni debitorie, derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici concessi, a valere sullo SFOP 2000-2006.
Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i, il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile di misura che svolgerà attività di supporto alla commissione di valutazione, relativamente alla trasmissione di tutti gli atti neccessari per l'espletamento di quanto di competenza della suddetta commissione.
Le graduatorie redatte sono approvate con decreto del dirigente generale e saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del dipartimento pesca.
Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:
c)  numero identificativo del progetto;
d)  numero UE del peschereccio;
e)  nominativo del beneficiario/ragione sociale;
f)  codice fiscale o P. IVA;
g)  spesa ammessa a contributo o spesa preventivata;
h)  quota contributo comunitario;
i)  quota contributo nazionale;
j)  quota contributo regionale;
k)  quota privato;
l)  totale del contributo concesso;
m)  punteggio.
A parità di punteggio per la collocazione in graduatoria verrà data priorità all'istanza presentata dall'imprenditore più giovane, successivamente all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Per le società la minore età verrà attribuita:
1) società di persone: minore età media dei soci;
2) società di capitale: minore età media dei soci amministratori;
3) società cooperativa: minore età media dei soci amministratori.
Per i progetti esclusi verrà redatto apposito provvedimento con indicazione della motivazione di esclusione che verrà notificato agli interessati.
In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente dovrà controllare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.







12.  Tempi e modalità di esecuzione dei progetti
Entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo al beneficiario, quest'ultimo deve comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio lavori.
A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto, comprovante l'effettivo inizio dell'operazione.
Per i lavori già iniziati e non conclusi alla data dell'1 gennaio 2007 e inseriti in progetto, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni, dovranno essere prodotte le fatture o i giustificativi di pagamento, ritenuti probanti emessi a decorrere dall'1 gennaio 2007 a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni. In sede di valutazione, la competente commissione si esprimerà anche in merito alla coerenza con le finalità della misura del presente bando.
I progetti dovranno essere terminati entro 12 mesi dalla data di inizio lavori, pena la decadenza del contributo e la restituzione delle anticipazioni eventualmente concesse maggiorate degli interessi legali maturati, e rendicontati entro i tre mesi successivi la fine dei lavori con le modalità indicate nel documento "Linee guida per la rendicontazione", allegato al presente bando.
Nel caso in cui il progetto sia iniziato prima dell'emanazione del bando, il termine ultimo di 12 mesi per la conclusione dei lavori decorre dalla data di notifica del decreto di finanziamento.
Sono ammessi a contributo le iniziative già avviate ma non ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità e le cui spese sono state effettivamente sostenute a partire dall'1 gennaio 2007.
In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore all'80% della spesa ammessa, pena revoca del contributo.
13.  Varianti
Sarà possibile presentare varianti al singolo progetto.
Le eventuali varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, dovranno essere richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, per il tramite della competente commissione di valutazione, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento sia dei requisiti di ammissibilità che del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella relativa graduatoria di merito.
La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
L'Amministrazione valuterà le richieste di varianti per il tramite della competente commissione di valutazione entro e non oltre 40 giorni dalla presentazione delle stesse, salva la possibilità di richiedere, ove lo ritenga necessario, informazioni supplementari che dovranno essere rese entro 20 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
In questo caso il termine dei 40 giorni per la valutazione verrà sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.
La maggiore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima dell'80% di realizzazione.
L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, comporteranno il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.
Per le sole istallazioni, è consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature, previsti nel progetto, con altri funzionalmente equivalenti.
Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento approvato sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.
I cambi di preventivo, purchè sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede istruttoria, non sono considerati varianti al progetto originario. In ogni caso dovranno essere motivati e giustificati per cause assolutamente imprevedibili e indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunicate all'Amministrazione concedente il contributo.
14.  Proroghe
Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori debitamente giustificata e motivata, contenente il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'intervento, per un periodo non superiore al 25% della durata prevista per la realizzazione del progetto il cui nuovo termine dovrà essere, comunque, compreso nel limite temporale massimo del programma FEP.
La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente per il tramite della competente commissione di valutazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta salva la possibilità di richiedere, ove lo ritenga necessario, integrazioni documentali che dovranno essere rese entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
In questo caso il termine dei 30 giorni verrà sospeso sino alla ricezione della documentazione richiesta.
15.  Vincoli di alienabilità e di destinazione
Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, come certificata da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul registro navi minori e galleggianti.
La mancata osservanza di tale vincolo determinerà la restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
16.  Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:
n)  anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di apposita richiesta e di una polizza fidejussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando allegato relativo. La fidejussione dovrà avere durata non inferiore a 12 mesi, tacitamente rinnovata e potrà essere svincolata solo su disposizione dell'Amministrazione;
o)  saldo allo stato finale dei lavori;
p)  in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.
La richiesta della totalità o del saldo del contributo dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1)  domanda di liquidazione, come da allegato al presente bando;
2)  copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o autocertificazione dal contenuto equivalente ai sensi della normativa vigente;
3)  relazione finale con indicazione della data di fine lavori;
4)  estratto dei registri navi minori e galleggianti;
5)  scheda indicatori come da modello allegato al presente bando debitamente compilata;
6)  documenti probanti il raggiungimento dei punteggi;
7)  certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE, da cui risulti:
-  il numero del progetto di ammodernamento,
-  la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate, al fine di constatare la piena corrispondenza con le relative fatture;
8)  in caso di lieve aumento della stazza di sicurezza, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del reg. CE n. 2371/2002 e dell'art. 8 del reg. CE n. 1438/2003, il certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo deve attestare che:
-  i lavori hanno comportato il miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti;
-  la stessa unità non è stata oggetto di altri incrementi di stazza di sicurezza in base alla medesima regolamentazione;
-  l'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto di almeno 15 metri;
-  detti lavori non hanno incrementato il volume al di sotto del ponte principale e non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
L'organismo di classifica attesterà inoltre, gli interventi di ammodernamento di cui al punto 10 delle premesse del reg. CE n. 1438/2003 che di seguito si riportano:" Un aumento dello spazio chiuso sul ponte principale, non si ripercuote sulla stazza delle navi che hanno una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri conformemente al reg. CE n. 2930/86. Pertanto, nell'adeguare i livelli di riferimento, conformemente all'art. 11, comma 5, del reg. CE n. 2371/2002, non si tiene conto degli incrementi di stazza in GT connessi agli interventi di ammodernamento sul ponte principale di tali pescherecci," e la coerenza degli stessi, con le finalità della presente misura di cui al parg.1, relativamente al miglioramento delle condizioni di vita a bordo;
9)  fatture originali debitamente quietanzate e copie delle fatture con allegata dichiarazione resa a sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità delle stesse e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione oltre alle specifiche contenute nel documento allegato "Linee guida per la rendicontazione". Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura ( vedi "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013 e della rendicontazione" allegate al presente bando);
10)  certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
11)  prima del pagamento finale l'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli amministrativi sui documenti prodotti e alla verifica in loco sull'effettiva realizzazione dell'intervento in coerenza con quanto previsto in progetto al momento dell'ammissione al contributo. In apposito verbale verranno riportate le risultanze della visita in loco, con la registrazione di tutte le eventuali difformità, inadempienze e infrazioni rilevate.
17.  Obblighi
Il beneficiario ha l'obbligo di:
1)  far pervenire all'Amministrazione una relazione trimestrale indicante l'avanzamento delle spese inerenti il progetto con allegata documentazione attestante la spesa effettuata come da "Linee guida per la rendicontazione";
2)  mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento/fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
3)  effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico; ricevuta bancaria; assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito per pagamenti effettuati nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori, con le modalità previste nelle "Linee guida per la rendicontazione"allegate al presente bando. Per pagamenti in contanti sarà ammesso un importo complessivo per la realizzazione dell'intervento pari a quanto stabilito dalla normativa vigente;
4)  il beneficiario dovrà conservare tutta la documentazione giustificativa e autorizzativa inerente le operazioni ammesse a finanziamento per un periodo di cinque anni successivi al pagamento del saldo dell'intervento di che trattasi,
5)  assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
6)  in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone sul natante che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità;
7)  comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione del progetto (in caso contrario trasmettere gli atti);
8)  comunicare che non è intervenuta alcuna circostanza o fatto limitativo della capacità a contrarre del destinatario del finanziamento;
9)  osservare quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali, regionali di riferimento, nonché quanto contenuto nei documenti allegati al presente bando:"Linee guida per le spese ammissibili," "Linee guida per la rendicontazione" e "Linee esplicative per la produzione dei progetti allegati alle istanze e per la contabilità finale."
Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.
18.  Controlli
Controlli amministrativi, in sede e in loco, anche con l'affiancamento di personale dell'autorità marittima, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
L'Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria, al fine della verifica amministrativa e della verifica in loco.
Per quanto concerne gli attrezzi da pesca, nel caso in cui la sostituzione avviene verso un sistema di pesca presente nella relativa licenza, sarà verificata la modifica apportata nella stessa licenza del sistema di pesca che sarà utilizzato.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello di cui al Programma operativo.
19.  Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
-  in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore all'80% del totale del progetto;
-  per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
-  per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
-  per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
-  per qualsiasi violazione delle norme stabilite dal presente bando, dalla normativa europea, nazionale e regionale.
In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.
Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'escussione della fidejussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
La rinuncia del beneficiario al contributo concesso, se non debitamente giustificato e non dipendente dalla volontà dello stesso, comporterà l'impossibilità per il beneficiario di presentare nuova istanza a contributo durante tutto il periodo di attuazione del programma Fep.
Riguardo la somma liquidata in acconto, in caso di rinuncia, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita con gli interessi dovuti.
20.  Cumulo degli aiuti publici
Fermo restante il limite massimo di spesa ammissibile, previsto dal P.O approvato, il peschereccio, oggetto di contributi pubblici, può usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche prima della scadenza dei cinque anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
21. Informativa
a)  Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.
Il trattamento dei dati forniti con la presentazione dell'istanza a contributo è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
b)  Informativa ai sensi dell'art. 30 del reg. CE n. 498/2007.
Ai sensi dell'art.30 del reg. n. 498/2007, l'accettazione di un finanziamento a titolo del regolamento CE n. 1198/2006 implica che i nomi dei beneficiari vengano inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell'art. 31, secondo comma, lettera d), del predetto regolamento, ovvero tramite pubblicazione per via elettronica, od altro modo, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni e dei relativi finanziamenti pubblici assegnati.
22. Riferimenti normativi
-  Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;
-  Reg. CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
-  Piano strategico nazionale per il settore della pesca;
-  Programma operativo nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007;
-  Eventuali provvedimenti regionali.
Quanto non contemplato nel presente bando è rimandato alle legislazioni vigenti in materia: europee, nazionali e regionali.
Documentazione allegata al presente bando:
-  linee guida per le spese ammissibili;
-  linee guida per la rendicontazione;
-  linee esplicative per la produzione dei progetti allegati alle istanze e per la contabilità finale.
Il potenziale beneficiario dovrà attenersi all'utilizzo della modulistica allegata come di seguito specificata.
Modulistica:
-  all. A  - domanda di contributo e dichiarazione; 
-  all. A1  - dichiarazione del proprietario; 

-  all. A2 - dichiarazione;
-  all. B  - descrizione dell'imbarcazione; 
-  all. C  - scheda riepilogativa del costo dei lavori; 
-  all. D  - relazione tecnica; 
-  all. E  - domanda di pagamento; 
-  all. F  - scheda differenza tra i lavori previsti e lavori realizzati; 
-  all. G  - elenco fatture; 
-  all. H  - dichiarazione da allegare alla domanda di pagamento; 
-  all. I  - fideiussione; 
-  all. L  - indicatori; 
-  all. M  - dichiarazione liberatoria; 
-  all. N  - dichiarazione (giustificativi di pagamento). 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI DEL PROGRAMMA FEP 2007-2013 15 OTTOBRE 2008

DEFINIZIONI
Normativa di riferimento: Insieme della normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché della Provincia autonoma di Trento che disciplina la materia.
Programma operativo: Il documento elaborato dall'Amministrazione centrale - Direzione generale delle pesca marittima, di concerto con il partenariato, contenente cinque assi prioritari da realizzare con l'aiuto del FEP.
Asse prioritario: Una delle cinque priorità del Programma operativo comprendente un gruppo di misure connesse tra loro ed aventi obiettivi misurabili.   

Misura: Serie di operazioni finalizzate all'attuazione di uno dei cinque assi prioritari in cui è suddiviso il Programma operativo.
Operazione: Rappresenta un progetto o attività regolate da un contratto, oppure un accordo, selezionati secondo criteri approvati dal comitato di sorveglianza, attuato da uno o più beneficiari, che consente la realizzazione degli obiettivi dell'asse prioritario al quale si riferisce.
Beneficiari: Responsabili delle operazioni e/o destinatari finali dell'intervento.
Autorità di gestione: E' l'entità responsabile della gestione e attuazione del Programma operativo, designata a livello nazionale nell'unità dirigenziale PEMAC V, in seno alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Autorità di certificazione: E' l'entità responsabile dell'elaborazione, della certificazione e della presentazione delle richieste di pagamento, designata a livello nazionale nell'unità dirigenziale PEMAC I, in seno alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
Organismi intermedi: Sono le Regioni e le Provincie autonome cui è demandata la gestione di parte dei fondi assegnati al Programma e che agiscono sotto la responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione. Sono soggetti responsabili a livello territoriale dell'attuazione, certificazione, monitoraggio e verifica delle operazioni ammissibili nell'ambito delle misure di competenza.
Spesa pubblica: Qualsiasi contributo nazionale, regionale, provinciale e comunitario per il finanziamento delle operazioni ricadenti nel contesto del Fondo europeo per la pesca o qualsiasi spesa assimilabile.
Spesa ammissibile: E' la spesa riconosciuta ammissibile dalle Amministrazioni concedenti.
GLOSSARIO
Fep  Fondo europeo per la pesca 
Psn  Piano strategico nazionale per la pesca 
PO  Programma operativo 
CdS  Comitato di sorveglianza FEP 

INTRODUZIONE
Il presente documento è stato concordato in sede di cabina di regia tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi nella riunione del 23 luglio 2008. Le modifiche apportate alla versione originale sono state concordate nella seduta del 15 ottobre 2008.
Principi generali
L'art. 55, comma 4, del reg. CE n. 1198/06 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), dispone che, fatte salve le eccezioni previste dal medesimo regolamento, le norme in materia di ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale e si applichino alla totalità della spesa pubblica dichiarata nell'ambito del Programma operativo.
In attuazione della richiamata disposizione, fermo restando quanto già individuato nel Vademecum del FEP, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi, è necessario stabilire norme comuni sull'ammissibilità delle spese, relative agli interventi del FEP, fatta salva la possibilità di applicazioni più restrittive, laddove specificate nel presente documento.
Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che la stessa:
-  risulti inerente ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile dall'autorità di gestione o dall'organismo intermedio, sulla base dei criteri di selezione approvati in seno al CdS;
-  rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente documento.
Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del reg. CE n. 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra l'1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".
Fermo restando quanto previsto dalla citata disposizione, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito dall'autorità di gestione e, per la parte di competenza, da ciascun organismo intermedio negli atti di ammissione al contributo.
Per le operazioni approvate prima della definizione dei criteri da parte del CdS, l'autorità di gestione o l'organismo intermedio deve effettuare una verifica preliminare tesa ad accertare che tali operazioni siano conformi ai suddetti criteri e alle disposizioni dei regolamenti FEP. L'esito di tale verifica deve essere opportunamente documentato. Con successivo atto ufficiale, tali operazioni sono imputate al cofinanziamento del FEP.
L'ammissibilità della spesa stabilita nella fase di istruttoria delle operazioni non pregiudica la possibilità di considerare, a determinate condizioni, tale spesa non ammissibile nella successiva fase di rendicontazione e verifica che precede l'erogazione del contributo.
1. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa nelle fasi di valutazione e di verifica delle istanze
Nel presente paragrafo sono enunciate alcune tipologie di spesa che la normativa comunitaria di riferimento sottopone a regole specifiche di ammissibilità o che necessitano di procedure armonizzate a livello nazionale in sede di valutazione della relativa ammissibilità.
L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la misura cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.
Le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dall'Amministrazione concedente.
Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
In generale, per essere giudicata ammissibile una spesa sostenuta deve rispettare le seguenti condizioni:
a)  essere attribuibile all'operazione ammessa;
b)  essere riferibile temporalmente al periodo compreso fra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione, indicata nell'atto di concessione del contributo;
c)  essere adeguatamente documentata e controllabile;
d)  essere contabilizzata;
e)  aver dato luogo ad un pagamento verificabile secondo le modalità di cui al successivo par. 2.
1.1.  Acquisto di terreni
L'art. 55, comma 5, punto c), del reg. CE n. 1198/06 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEP nei limiti del "10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata". La spesa totale ammissibile è determinata al netto del costo del terreno.
Nel caso di terreni edificati, dal costo d'acquisto deve essere scorporato il valore del fabbricato che insiste sul terreno stesso.
Sono ammissibili a contributo i terreni sui quali insistono beni immobili oggetto di domanda di contributo, salvo disposizioni più restrittive.
In ogni caso, affinché l'acquisto del terreno possa considerarsi ammissibile deve essere inerente all'operazione cui fa riferimento e la proprietà del terreno non deve essere direttamente o indirettamente riconducibile al patrimonio dell'acquirente in data antecedente all'atto di acquisto.
Inoltre, è necessario che la richiesta di finanziamento del terreno sia accompagnata dai seguenti documenti :
a) compromesso o atto di acquisto, o perizia giurata, rilasciata da un tecnico qualificato indipendente, con la quale si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
b) dichiarazione del richiedente che si impegna a mantenere la destinazione del bene secondo quanto stabilito dal paragrafo relativo ai vincoli di alienabilità e destinazione.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 55, comma 5, punto c), del reg. CE n. 1198/06, l'importo massimo della spesa relativa all'acquisto del terreno deve essere ricondotta nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile in sede di accertamento dello stato finale dei lavori.
1.2.  Operazioni realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici
Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e da tutti i soggetti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche.
1.3.  IVA e altre imposte
In ottemperanza al reg. CE n. 1198/2006, art. 55, comma 5, il costo dell'IVA, non recuperabile, costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
Nel caso in cui il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile, lo stesso è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo, che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento.
L'IVA, che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.
L'IVA è sempre considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un ente pubblico.
Al pari dell'IVA, altre categorie di imposte, tasse ed e oneri, possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
1.4.  Investimenti materiali
Le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature devono essere accompagnate ciascuno da almeno un preventivo.
Per la realizzazione di opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), dovranno essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.
I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche. Sui relativi documenti contabili dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e il numero seriale o di matricola.
In fase di verifica, per le opere edili è necessario acquisire il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio Genio civile, ufficio tecnico comunale, ecc.) o da un libero professionista iscritto all'albo.
A completamento delle opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
1.5.  Investimenti immateriali
Sono ammissibili a contributo gli investimenti immateriali quali ricerche di mercato, studi, attività divulgative ecc. Per misure strutturali, gli investimenti immateriali sono considerati ammissibili solo se funzionali e connessi agli investimenti materiali oggetto di finanziamento.
1.6.  Acquisto di beni immobili
L'acquisto di un bene immobile costituisce una spesa ammissibile purché direttamente connesso alle finalità dell'operazione prevista.
Il bene è sottoposto al vincolo di destinazione di cui al successivo punto 1.11.
In assenza del contratto d'acquisto, è necessario che la richiesta di finanziamento del bene immobile sia accompagnata dai seguenti documenti:
a)  proposta d'acquisto o compromesso nei quali si dichiari che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato;
b)  perizia giurata.
L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico.
I trasferimenti di proprietà di strutture adibite all'esercizio di attività inerenti la pesca non sono ammissibili a contributo.
1.7.  Spese generali
Sono ammissibili al contributo le spese generali nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse.
Le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione.
Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica, finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del reg. CE n. 498/2007. Tali spese sono ammissibili qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione contabile, connesse ad obblighi prescritti dall'autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa rientranti in tale categoria devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Per particolari misure, le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
1.8.  Spese per informazione e pubblicità
Ai sensi dell'art. 32 del reg. CE n. 498/2007 è "compito del beneficiario informare il pubblico mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sull'assistenza ricevuta dal FEP".
In particolare, il beneficiario del contributo è tenuto a:
-  se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a euro 500.000,00 e consiste nella realizzazione di infrastruttura o di costruzione, esibire un cartello nel luogo dell'operazione durante la realizzazione dei lavori, al termine dei quali il cartello deve essere sostituito da una targa esplicativa permanente;
-  se il costo totale ammissibile dell'operazione è superiore a euro 500.000,00 e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, esporre una targa esplicativa permanente entro sei mesi dalla data di acquisto.
Inoltre, presso le sedi dei gruppi di azione locale, finanziati dall'asse 4, deve essere affissa una targa informativa.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'art. 33 del reg. CE n. 498/2007.
In sede di verifica sarà valutata la rispondenza alle prescrizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità, verificando, in particolare, l'affissione dei previsti cartelli o targhe permanenti.
1.9.  Leasing
La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili alle condizioni sotto descritte.
Aiuto concesso attraverso il concedente
a)  Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
b)  I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
c)  In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
d)  L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
e)  Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
f)  L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
g)  Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
h)  I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.
Aiuto all'utilizzatore
a)  L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario.
b)  I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
c)  Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Nono sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.).
d)  L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
e)  Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
Vendita e locazione finanziaria (lease-back)
Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).
1.10.  Varianti ai progetti in corso d'opera
L'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono tenuti a disciplinare, nei rispettivi provvedimenti attuativi, le modalità di concessione di eventuali varianti ai progetti presentati e le relative procedure da seguire.
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono presentate all'amministrazione concedente, a condizione che l'iniziativa proposta o realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, non alteri le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, mantenga i requisiti di ammissibilità e un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
Le varianti possono essere proposte nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto.
L'esecuzione delle varianti, accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'autorità concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse.
Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso dovrà essere proporzionalmente ridotto.
Le varianti non potranno, comunque, comportare in nessun caso l'aumento del contributo concesso.
Sono considerati adattamenti che non necessitano della preventiva autorizzazione, le modifiche di dettaglio, minime soluzioni tecniche migliorative, cambi di fornitore per lo stesso bene/servizio, fermo restando l'importo ammesso a contributo.
1.11.  Vincoli di alienabilità e destinazione
I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
-  le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per cinque anni a partire dalla data di fine lavori, che dovrà essere certificata da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo. Detto vincolo dovrà essere annotato, a cura degli uffici marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul registro navi minori e galleggianti;
-  la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati, nonché le imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura, non è consentita prima di un periodo di cinque anni, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente;
-  il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di cinque anni.
Detti periodi decorrono dalla data di accertamento amministrativo.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o altre procedure concorsuali, l'amministrazione concedente è tenuta ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
1.12.  Ingegneria finanziaria
Gli strumenti di ingegneria finanziaria saranno disciplinati in un apposito documento specifico.
2.  Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:
a)  bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico o della Riba, e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
b)  assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
c)  assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso;
d)  pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente;
e)  carta di credito;
f)  altre modalità consentite dalle normative vigenti.
Ogni soggetto attuatore, nei propri bandi, indicherà le modalità di pagamento che ciascun beneficiario potrà utilizzare in fase di rendicontazione delle spese sostenute.
3.  Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nei regolamenti comunitari inerenti il FEP.
In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:
a)  nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
b)  i contributi in natura;
c)  le spese di manutenzione ordinaria;
d)  i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario o per i quali non sia dimostrata l'attinenza alle operazioni finanziate:
e)  le spese relative ad opere in subappalto;
f)  le attrezzature che accrescono la capacità di pesca (es.: sonar, telecamere subacquee, ecc...).
Normativa di riferimento
-  Reg. CE n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca.
-  Reg. CE n. 498/07, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/06.
-  Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca 2007/2013.
-  Vademecum FEP della Commissione europea del 26 marzo 2007.
-  Direttiva n. 77/388/CEE, sostituita dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
-  Direttiva n. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi.
-  Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e direttiva n. 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007.
-  Legge n. 46/90, in base alla quale, al termine dei lavori (esclusi quelli di ordinaria manutenzione), l'impresa installatrice è tenuta a redigere (in 4 copie) e rilasciare al committente, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d'arte, utilizzando materiali costruiti secondo le norme UNI e CEI.
LINEE GUIDA IN MERITO ALLA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA FINANZIATE DAL FEP

Premessa
Il presente documento contiene indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese, connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con il (FEP) dalla Regione siciliana per il settore della pesca, afferenti alle misure nello stesso contenute.
Tali linee guida integrano e non sostituiscono le vigenti norme nazionali e comunitarie dalle quali discendono le regole cui deve conformarsi l'attuazione delle operazioni nonché le norme di attuazione degli interventi desumibili dal regolamento CE n. 1198/2006 (FEP), dagli avvisi/bandi, dagli atti di concessione dei finanziamenti, di approvazione di eventuali varianti, proroghe, e di liquidazione di anticipi e saldi.
La Regione siciliana si riserva di modificare, aggiornare e/o integrare, in qualsiasi momento, quanto riportato nella presente versione del documento, in funzione di nuove indicazioni normative e/o di specifiche esigenze operative nel corso dell'attuazione delle misure.
Scopo del documento è quello di chiarire, ad uso dei destinatari dei contributi, talune logiche generali di gestione dei progetti e le logiche di rendicontazione delle spese, conformemente ai principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Ai fini espositivi si precisa che le presenti Linee guida sono articolate nelle seguenti sezioni:
-  Tipologie di soggetti;
-  Delega di attività;
-  Ammissibilità della spesa;
-  Disposizioni per la rendicontazione degli interventi.
Tipologie di soggetti
Beneficiario finale
Per beneficiario finale si intende il soggetto che formalmente realizza un progetto di intervento presentato per il finanziamento all'Amministrazione regionale.
Delega di attività
E' assolutamente vietata la delega totale dell'intervento finanziato.
Il beneficiario finale dovrà, pertanto, gestire in proprio le varie fasi operative. Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante ricorso a prestazione professionale individuale di persone fisiche.
La delega anche parziale a soggetti terzi delle attività di progetto è vietata, fatta eccezione per casi particolari, debitamente motivati, autorizzati dall'Amministrazione regionale e fermo restando lo svolgimento di parte dell'attività in capo a ciascun soggetto.
La possibilità di delegare fasi di attività è legata esclusivamente ad apporti integrativi specialistici di cui i beneficiari finali non dispongono in forma diretta e che non possono superare in termini di valore il 30% del costo complessivo del progetto.
Il terzo delegato deve possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare in sede di richiesta dell'autorizzazione e non potrà a sua volta delegare ad enti terzi l'esecuzione dell'azione.
La richiesta di delega parziale dell'attività deve essere evidenziata in sede di presentazione del progetto.
E' considerata ammissibile l'approvazione della delega di attività anche in fase di realizzazione del progetto, nel rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo, solo per provati casi di necessità e solo per attività che rappresentano un valore aggiunto proporzionato e dimostrabile. In tali casi deve essere fatta formale richiesta di autorizzazione all'Amministrazione regionale, indicando i motivi della delega, le attività delegate ed il loro valore.
I contratti stipulati tra beneficiario finale e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni.
Nell'ambito della delega, la rendicontazione avverrà in base all'emissione di regolare documento giustificativo di spesa, adeguatamente dettagliato nelle singole voci di costo.
Responsabile, a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto destinatario del finanziamento anche per le azioni delegate.
In nessun caso la delega può riguardare:
-  attività di direzione, coordinamento ed amministrazione del progetto;
-  attività per un valore superiore al 30% del costo complessivo del progetto;
-  attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione;
-  accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo dell'operazione.
Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture e successive integrazioni e modifiche.
Ammissibilità delle spese
Concetto di costo "ammissibile"
Per costi ammissibili si intendono i costi che rispettino le indicazioni ed i limiti della scheda di misura cui l'intervento progettato si riferisce e del reg. CE n. 498/2007 - recante disposizioni di applicazioni del reg. n. 1198/2006 e come riportato nella "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013.
I costi realizzati sono ritenuti ammissibili a contributo se effettivamente sostenuti dal destinatario tra quelli esplicitati nei bandi o riconosciuti dall'Amministrazione regionale. Si intendono sostenuti i costi comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, di cui è possibile accertare l'avvenuto pagamento totale e la registrazione nelle scritture contabili ove prevista per legge.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
In sintesi, per essere giudicato ammissibile un costo deve rispettare le seguenti condizioni:
-  essere attribuibile rispetto all'intervento ammesso; i costi devono cioè riferirsi ad operazioni strettamente attinenti l'intervento cofinanziato;
-  essere giustificato da prove documentali originali;
-  il documento giustificativo delle spese deve essere emesso nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori. I pagamenti potranno essere effettuati nel tempo massimo dei tre mesi successivi alla data di fine lavori, concessi per la presentazione della documentazione finale.
-  essere registrato nella contabilità generale e specifica del soggetto beneficiario del finanziamento ed essere conforme alle leggi contabili e fiscali;
-  rappresentare costi effettivi e non forfettizzati e corrispondere a pagamenti effettivamente sostenuti.
Costi non ammissibili
Per le categorie di spesa non ammissibili si rimanda alle disposizioni espressamente previste dai bandi alla voce "Spese non ammissibili" e al documento "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013".
Criteri di ammissibilità dell'IVA
Si rimanda al disposto dell'art. 55, comma 5, del regolamento CE n. 1198/2006 e a quanto disposto al punto 1.3 delle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007/2013".
Ai fini della valutazione di ammissibilità dell'IVA è necessario presentare una dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del rappresentante legale, che certifichi il regime IVA a cui è sottoposto l'ente/impresa.
Disposizioni per la rendicontazione degli interventi
Termine per la rendicontazione delle spese
Tutta la documentazione utile alla rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi deve essere presentata all'Amministrazione regionale, in uno con la domanda di pagamento del saldo, entro i tre mesi successivi alla data di ultimazione dei lavori.
Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il destinatario del contributo, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, deve utilizzare le seguenti modalità:
-  bonifico o ricevuta bancaria. In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della ricevuta bancaria, e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
-  assegno circolare (non trasferibile). In tal caso il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno);
-  assegno di conto corrente "non trasferibile". E' necessario che il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso;
-  pagamento in contanti. E' ammissibile nel limite previsto dalla normativa vigente in atto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
I pagamenti effettuati per contanti sono ammessi se, oltre alla presentazione di fatture regolarmente quietanzate o documenti aventi forza probante equivalente, sono correlati da dichiarazione liberatorie ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 seguita da documento identificativo del dichiarante, ivi indicate le modalità di pagamento per contanti.
In particolare:
1)  per pagamenti per contanti fino a E 516,45 (rif. legge n. 488/92), è necessario produrre la sola dichiarazione liberatoria con le modalità sopra riportate, oltre il documento giustificativo di spesa;
2)  per pagamenti oltre E 516,45 e fino al limite previsto dalla normativa vigente è necessario fornire i libri contabili in originale o una copia conforme a norma di legge a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, oltre il documento giustificativo di spesa.
-  Carta di credito con relativo estratto conto dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
Documentazione giustificativa della spesa
Si riporta di seguito la documentazione da produrre:
-  tutti i documenti di spesa in originale e copia conforme a norma di legge (fatture, ricevute, note di addebito, ecc... emesse regolarmente sotto il profilo fiscale), devono essere presentati all'Amministrazione erogante con la presenza del bollo del fornitore, la dicitura "per quietanza" e il timbro indicante la dicitura "FEP 2007/2013 - Misura .............." - Codice progetto ..................................... Spesa sostenuta per E ...............................". In caso di presentazione di giustificativi di spesa in copia conforme a norma di legge, gli stessi devono essere accompagnati dalle copie in originale per consentire all'Amministrazione di apporre il visto di conformità. Tutta la documentazione giustificativa di spesa in originale dovrà essere custodita dal beneficiario per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione della rata di saldo e resa disponibile in fase di eventuali controlli;
-  copia del documento attestante il pagamento (bonifico o ricevuta bancaria, copia assegno circolare, copia assegno bancario, ecc...);
-  copia dell'estratto di conto corrente bancario dedicato per il riscontro dei pagamenti effettuati tramite bonifici e/o assegni;
-  mandato di pagamento con quietanza del tesoriere (per enti pubblici);
-  dichiarazione liberatoria del fornitore, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (firma del legale rappresentante e copia fotostatica di un documento di identità) attestante l'avvenuto pagamento della fattura e la mancata concessione di sconti e abbuoni;
-  dichiarazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale, che certifichi il regime IVA a cui è sottoposto l'ente/impresa;
-  prospetto di riepilogo (in formato cartaceo) dei giustificativi di spesa, indicazione del documento (ad es. fattura, nota di debito, ricevuta, ecc...) data di emissione, fornitore, descrizione oggetto, importo, riferimento al piano economico-finanziario con l'indicazione dei pagamenti effettuati;
-  nel caso in cui sia stata autorizzata la delega parziale dell'attività, il contratto stipulato tra soggetto attuatore e soggetto delegato;
-  i costi relativi al pagamento di parcelle professionali potrà essere riconosciuto solo a seguito di presentazione del documento originale della vidimazione da parte dell'ordine professionale di competenza della parcella relativa alla prestazione effettuata, del modello F 24, del documento originale giustificativo della spesa e relativo documento giustificativo del pagamento ( assegno, bonifico, con verifica estratto conto).
Documentazione giustificativa dei costi del personale non dipendente
Personale utilizzato con contratto di collaborazione occasionale o a progetto o con incarico di consulenza.
La documentazione giustificativa di spesa consiste in:
-  lettere di incarico/contratti di collaborazione sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi: a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ed il relativo compenso giornaliero, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
-  curriculum vitae individuali;
-  cedolini paga per la determinazione del costo;
-  fatture o ricevute, riportanti l'indicazione del progetto, l'oggetto dell'incarico, il numero di giornate uomo impegnate ed il relativo compenso;
-  documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei compensi in questione (ordine di accredito, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento di ritenute e contributi (modelli F24, quietanze di versamento, ecc...).
LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE E PER LA CONTABILITÀ FINALE

Al fine della concessione dei contributi previsti dal presente bando, la documentazione tecnica che riguarda la realizzazione di opere, forniture di macchinari ed impianti deve essere prodotta come di seguito:
Presentazione della documentazione tecnica per l'esame del progetto d'investimento
I progetti presentati, comprensivi di opere, impianti e macchinari, devono essere redatti esclusivamente da professionisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali di appartenenza.
I progetti devono:
1)  possedere i requisiti di esecutività, tranne diversa richiesta, prevista nel bando di attuazione delle misure FEP;
2)  essere approvati e/o autorizzati ai fini urbanistici ed igienico-sanitari;
3)  muniti di tutti i visti, nulla osta e pareri di merito che la legge prescrive.
Gli elaborati tecnici e la rispettiva documentazione a concorso dovranno essere presentati in n. 3 copie complete dei vari visti di approvazione.
Il progetto da presentare nello specifico deve rendere la visione globale e particolareggiata dell'intervento evidenziando la razionalità del complesso dei macchinari degli impianti, delle attrezzature e delle opere, la cui previsione deve essere coerente alle finalità aziendali.
E' necessario che la progettazione tecnica riguardi in dettaglio una o più delle linee di attività oggetto della richiesta di finanziamento:
-  la linea di produzione;
-  le strutture;
-  le infrastrutture;
-  tutti gli impianti tecnologici e di produzione;
-  il tutto in conformità alle specifiche normative generali e di settore (prescrizioni Genio civile, Genio civile opere marittime, ASL VV.FF., Demanio marittimo, legge n. 46/90, ISPESL, leggi specifiche sulla tutela ambientale etc. etc.).
I macchinari e le attrezzature devono prevedersi, razionalmente inseriti e dimensionati in progetto, in funzione all'assetto produttivo ed alle finalità aziendali.
Quanto sopra esplicitato, deve essere rappresentato mediante appositi elaborati grafici in scala adeguata, nonché documentazione contabile così da determinare univocamente l'individuazione del sito produttivo, la sua funzionalità e tutti quei particolari atti al riscontro delle opere, degli impianti e delle forniture.
L'intera spesa deve essere determinata mediante documentazione contabile quale computi metrici e/o estimativi, analisi prezzi, elenco prezzi, elenco preventivi. Il tutto deve essere correlato da una dichiarazione del progettista sulla congruità dei prezzi applicati.
I prezzi applicati dovranno essere desunti dal prezzario regionale vigente. Per le categorie di lavori non contemplate nel suddetto prezzario, il relativo prezzo dovrà essere redatto mediante apposita analisi dei prezzi che tenga conto dell'effettiva incidenza della manodopera, dei noli, dei trasporti e dei costi elementari. Per la determinazione del prezzo relativo alla realizzazione di impianti (elettrici, tecnologici, linee di produzione, sia a mare che a terra) oltre ai suddetti costi (incidenza manodopera, noli etc.) devono essere esplicitate le forniture a piè d'opera (attrezzature, macchinari etc.) le cui caratteristiche tecnologiche-costruttive atte ad identificare in modo chiaro ed inequivocabile la rispettiva fornitura, i cui preventivi devono risultare da appositi listini ufficiali depositati presso la camera di commercio. Per attrezzature tecnologicamente innovative o altamente specialistiche e per acquisti di attrezzature all'estero, la congruità del prezzo dovrà essere attestata dal progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le categorie di lavori e forniture desunte da analisi dei prezzi devono essere supportate da un'esaustiva descrizione dell'opera che si intende realizzare e della fornitura che si intende utilizzare, delle relative consistenze, oneri e caratteristiche, che devono trovare coerenza nella distinta analitica per la determinazione del prezzo.
I progetti (architettonico, strutturale, degli impianti tecnologici e delle forniture) devono essere redatti a norma del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999, capo II, sezioni prima e terza.
I progetti prima dell'inserimento in graduatoria, saranno approvati in linea tecnica/amm.va dalla competente commissione di valutazione, previa valutazione anche degli aspetti scientifici ed economici dell'iniziativa progettuale. La predetta commissione al momento dell'approvazione, visterà tutti gli elaborati progettuali redigendo apposita relazione.
I progetti dovranno essere redatti esclusivamente da professionisti abilitati nell'ambito delle specifiche competenze.
Le competenze professionali dovranno essere calcolate secondo le rispettive tariffe professionali vigenti ed accompagnate da un disciplinare di incarico sottoscritto dal/dai professionisti incaricati e la proprietà.
Esecuzione dell'intervento
Corso d'opera
Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà acquisire le autorizzazioni da parte degli organismi competenti (Genio civile, ASL, VVFF, Capitaneria di porto, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente etc.) per la specifica attività, per le opere da realizzare e per l'installazione delle relative attrezzature.
I lavori e le forniture devono essere eseguiti in conformità alle rispettive autorizzazioni ed al progetto approvato dal nucleo di valutazione pesca.
L'inizio dei lavori dovrà essere certificato dal direttore dei lavori attraverso il così detto "verbale di inizio lavori"; le eventuali proroghe dovranno essere certificate dal D.L. e sottoscritte dall'impresa, tempestivamente comunicate al dipartimento pesca e saranno previste solamente per eventi eccezionali e imprevedibili.
Per un'eventuale proroga, opportunamente motivata, è necessaria l'autorizzazione del nucleo di valutazione del dipartimento pesca.
Le opere e le forniture realizzate devono essere contabilizzate in corso d'opera sui libretti contabili, così come previsto dal citato regolamento D.P.R. n. 554 (libretto delle misure, delle lavorazioni e delle forniture, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, certificazione di pagamento delle rate di acconto con il relativo stato di avanzamento), al fine di rendere chiara la situazione dell'investimento e consentire gli eventuali riscontri da parte dell'organo tecnico preposto.
Perizia di variante
Per perizia di variante si intende una variazione minima dei contenuti progettuali rispetto a quanto approvato dal nucleo di valutazione ed ammesso a contributo.
Le varianti che vengono proposte al nucleo di valutazione devono rispettare, comunque, le finalità dell'intervento ammesso al contributo; tali varianti devono:
-  mantenere le finalità del progetto approvato ed ammesso a contributo;
-  non comportare la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
-  non comportare la riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo collocazione in graduatoria in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
-  non comportare variazione superiore al 20% all'interno della somma già ammessa a contributo e devono comunque rispettare la soglia minima di realizzazione dell'80% con la relativa riduzione del contributo concesso.
Stato finale dei lavori
Al termine della realizzazione dell'opera deve essere redatto lo stato finale dei lavori e delle forniture, che riepiloga in veste definitiva le notazioni contabili eseguite in corso d'opera.
Lo stato finale deve riportare, a consuntivo, tutte le categorie di lavori e forniture eseguite in conformità alle previsioni del progetto originario o delle perizie di variante successivamente approvate.
Detto documento deve essere redatto in modo da consentire l'immediato riscontro di dettaglio con quanto autorizzato e quindi realizzato, nonché specifico riferimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Se sono state redatte ed approvate perizie di variante o se all'interno delle somme si sono introdotte variazioni anche minime, è necessario allegare un quadro di raffronto tra le quantità previste in progetto e tutte le quantità variate e/od introdotte successivamente, ed approvate.
Lo stato finale dei lavori dovrà essere accompagnato:
-  da una relazione a firma del D.L. in cui si sono indicate tutte le vicende riguardanti l'esecuzione dei lavori e delle forniture, allegando la relativa documentazione di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 insieme ad una planimetria dettagliata nella quale sia riportata l'esatta ubicazione di tutte le forniture e la loro identificazione attraverso i numeri di matricola relativi;
-  elaborati grafici riportanti le modifiche apportate, lo schema degli impianti realizzati e una documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto dell'intervento;
-  da tutta la documentazione inerente le autorizzazioni e i nulla-osta necessari alla realizzazione dell'intervento e delle eventuali varianti in corso d'opera.
Verifica in loco dell'organismo tecnico preposto
Le verifiche in loco vengono effettuate allo scopo di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono state effettuate e che i lavori, le forniture, le attrezzature, gli impianti ed i servizi siano stati realmente eseguiti.
In ambiti specificatamente tecnici, i controlli e le verifiche riguardanti il rispetto delle regole ambientali, tecniche e costruttive, i controlli di conformità e le relative autorizzazioni, potranno essere effettuate su richiesta dell'Amministrazione concedente dall'Ispettorato regionale tecnico dei LL.PP.
Lo svolgimento del controllo in loco deve essere pianificato in anticipo. La verifica tecnica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest'ultimo possa mettere a disposizione degli ispettori il personale interessato (progettista, impiantista, capo progetto etc.) e la documentazione utile (studi, relazioni, progetti approvati, fatture etc.) per tutte le verifiche ed eventuali saggi che si dovessero rendere necessari.
La verifica in loco può dividersi in tre fasi:
a)  fase propedeutica al controllo, che comprende l'acquisizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa e la conseguente analisi dei dati relativi;
b)  fase di controllo in loco mediante sopralluogo/ghi presso il beneficiario dell'investimento/operazione, al fine della verifica dell'effettiva realizzazione del progetto;
c)  esito del controllo: l'esito del controllo può evidenziare due tipologie di risultato: conforme al progetto approvato o non conforme al progetto approvato.
In entrambi i casi se sono state rilevate criticità nell'ambito del controllo effettuato,le stesse vengono segnalate, al fine di migliorare l'attività futura. Se dette criticità comportano inadempienze o mancato rispetto di normative vigenti, ed ancora irregolarità ed illeciti, esse verranno segnalate per le conseguenziali determinazioni dell'Amministrazione concedente (revoche parziali o totali).


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(2009.19.1358)100
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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