REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 14 aprile 2009.
Deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata nel comune di Lipari.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ;
Visto l'art. 15 della legge regionale n. 78/76, nonché l'art. 16 della stessa norma, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991 n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il foglio prot. n. 12575 dell'11 aprile 2006, pervenuto il 13 aprile 2006 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 27585, con cui il comune di Lipari ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi alla deroga agli indici di cui alla lettera b), dell'art. 15, legge regionale n. 78/76, per la realizzazione del programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata proposto dalla cooperativa Lupi in località Mendolita;
Visto il foglio prot. n. 32298 del 3 dicembre 2006, pervenuto il 5 ottobre 2006 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 84360, con cui il comune di Lipari, in riscontro alla nota dell'U.Op. n. 4.1 prot. n. 39827 del 12 giugno 2006, ha trasmesso la documentazione richiesta;
Vista la delibera n. 94 del 27 dicembre 2005, assunta con la maggioranza qualificata, con la quale il consiglio comunale di Lipari ha avanzato a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, come modificato dal comma 10, dell'art. 89, della legge regionale n. 6/01, la richiesta di deroga alle indicazioni di cui alla lett. b), dell'art. 15, della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto del programma costruttivo di edilizia convenzionata proposto dalla cooperativa edilizia "I Lupi" in località Mendolita, contestualmente approvato con la medesima delibera, e finalizzato all'innalzamento dell'attuale indice territoriale da mc./mq. 0,50 a mc./mq. 1,25, con il conseguente aumento dell'indice fondiario a mc./mq. 1,75, e ldell'altezza prevista per la Z.T.O. C4, da mt. 4,00 a mt. 7,00;
Vista la certificazione datata 14 febbraio 2006, il segretario generale del comune di Lipari ha attestato la regolarità delle procedure di pubblicazione, nonché l'assenza di opposizioni avverso la delibera consiliare n. 94 del 27 dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 6 del 15 gennaio 2007, con la quale l'U.O.4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, per l'acquisizione del parere di competenza, la proposta n. 2 del 15 gennaio 2007, formulata ai sensi dell'art. 68, legge regionale n. 10/99, contenente le considerazioni che di seguito si riportano, rese in relazione a quanto rilevato dalla documentazione acquisita in merito alla citata richiesta del comune di Lipari:
"Omississ
Considerato
-  che le procedure di deroga agli indici di edificazione territoriale non possono che essere ritenute, nei termini della legge stessa, "Straordinaria" in quanto strettamente legate all'impossibilità di utilizzo di altre aree che, allo scopo, possano essere individuate nell'ambito delle zone di espansione e, pertanto, le relative istanze da assoggettare a detta procedura particolarmente complessa, devono essere adeguatamente motivate;
-  che nel caso del programma costruttivo in questione, dette motivazioni, nei termini di quanto ulteriormente attestato dal comune a seguito della specifica richiesta di questo Assessorato, ed in presenza, tra l'altro, delle particolari valenze ambientali dell'isola di Lipari, in generale, e della zona in particolare, le stesse continuano a risultare carenti, ciò in quanto:
-  "il limitato uso delle aree ..." indicato dal comune, a quelle già di proprietà della cooperativa stessa, che dovrebbe consentire così "un notevole contenimento del consumo di nuovo territorio ....", non può ritenersi un valido motivo, risultando di contro, in assenza di uno specifico "declassamento" delle aree già allo scopo individuate all'interno di quelli di espansione del vigente piano, per l'insediamento in argomento, un aggravio del carico urbanistico complessivo del piano stesso. In assenza, tra l'altro, di una precisa indicazione in tal senso sulle nuove previsioni del P.R.G. Detto assunto non può essere inoltre condiviso, in presenza di una procedura che prevede, a priori, la possibilità di intervenire mediante espropri, finalizzati all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
-  non si comprende come un piano regolatore generale, in fase di redazione, possa prevedere dei parametri edificatori superiori a quelli prescritti dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, soltanto attraverso il passaggio "dalla Z.T.O. C4 attuale, alla Z.T.O. C1", per le aree interessate dall'intervento in argomento, senza una specifica autorizzazione in deroga, da rilasciarsi secondo le procedure previste dalla stessa norma;
-  non risulta giustificato il richiamo al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/97, dovendosi comunque operare in deroga alle prescrizioni di legge ed in variante alle previsioni del piano vigente;
-  che infine, il mero richiamo a "... progetti di patti territoriali in itinere", che interesserebbero aree in precedenza assegnate alla cooperativa, non può essere, in questa sede essere preso in considerazione risultando priva di alcun effettivo riscontro (approvazione progetto, rilascio di titolo edificatorio, inizio lavori, etc.);
-  che, così come prescritto dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68, in presenza di particolari connotati ambientali e paesistici, occorrerà prevedere per l'intervento edilizio programmato una dotazione minima di standard nella misura di mq./ab. 24,00;
-  che in generale, per gli interventi proposti in deroga alle previsioni urbanistiche delle isole Eolie, nel rispetto di quanto espresso in merito dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 617 del 5 dicembre 2006, sui progetti rientranti nella programmazione del patto territoriale delle isole Eolie ed in vigenza del Piano territoriale paesistico, quale strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica, che ha ritenuto, pregiudiziale all'esame delle richieste autorizzazioni in deroga, la preventiva acquisizione del parere della soprintendenza competente.

Parere

In relazione alle premesse e considerazioni ed in riferimento a quanto espresso e considerato sul progetto, si ritiene che non possa essere concessa la deroga ai parametri edificatori territoriali previsti dal vigente P. di F., con il conseguente aumento degli stessi dai mc./mq. 0,75 previsti, ai mc./mq. 1,25 richiesti ed oggetto dell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 94 del 27 dicembre 2005, per l'attuazione del programma in oggetto richiamato.";
Visto il foglio prot. n. 19577 del 26 giugno 2007, pervenuto il 2 luglio 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 49417, con il quale il comune di Lipari ha trasmesso una "relazione integrativa" sulle motivazioni che hanno indotto l'amministrazione comunale ad avanzare la richiesta di aumento degli indici edificatori, in sostituzione di quella precedentemente prodotta;
Visto il foglio prot. n. 23790 del 16 luglio 2007, pervenuto in data 20 luglio 2007 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 25 luglio 2007 al n. 55721, con il quale il comune di Lipari ha trasmesso ulteriore documentazione a corredo della richiesta in argomento;
Vista la nota prot. n. 79 del 6 settembre 2007, con la quale l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato, unitamente agli atti acquisiti successivamente al proprio precedente parere, ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 27 del 6 settembre 2007 - che di seguito si trascrive -, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, a modifica ed integrazione della propria precedente proposta n. 2 del 15 gennaio 2007:
"Omississ....
Rilevato che:
-  il precedente parere aveva condotto ad una valutazione negativa, per le motivazioni nello stesso riportate, in presenza di imprecise nonché scarsi elementi conoscitivi a supporto della richiesta in argomento;
-  che i nuovi elementi possono ritenersi utili, in quanto chiariscono e/o sostituiscono quelli della precedente relazione, che avevano contribuito alle precedenti valutazioni negative di questo Ufficio, in particolare dalla nuova integrazione si rileva che:
-  parte dell'area assegnata alla cooperativa dall'allora commissario ad acta, con provvedimento commissariale n. 14463 dell'11 maggio 1999, che non è stata ancora impegnata, in relazione al contenzioso amministrativo intrapreso da alcune ditte proprietarie delle medesime, non è più utilizzabile a seguito della realizzazione, previa la concessione edilizia n. 32/06, di un residence alberghiero finanziato dal patto territoriale delle isole Eolie;
-  l'indice fondiario (mc./mq. 1,75), per il quale si chiede la deroga, occorre alla realizzazione del programma sociale della cooperativa;
-  l'ambito in cui ricade l'area oggetto del medesimo programma è fortemente urbanizzata in quanto all'interno dello stesso trovano collocazione:
-  complesso edilizio GESCAL, in parte 4 piani fuori terra;
-  due grossi edifici adibiti a case popolari;
-  un edificio di una cooperativa edilizia costituito da 4 elevazioni fuori terra, per la realizzazione del quale è stata ottenuta autorizzazione in deroga ex art. 15 della legge regionale n. 78/76, con un indice medio di mc./mq. 2,00;
-  risulta sottomesso rispetto alla strada comunale Mendolita;
-  possono ritenersi condivisibili gli elementi di valutazione e l'ambito a riferimento della verifica effettuata, e relativa ai parametri minimi per poter classificare una zona B nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D.I. n. 1444/68, prodotti, unitamente all'elaborato grafico, dalla cooperativa stessa in sede di osservazione al P.R.G. adottato, trasmessa con la nota integrativa a margine richiamata;
-  pertanto le principali pregiudiziali che avevano condotto al precedente parere negativo possono ritenersi superate dalla nuova integrazione;
-  gli ulteriori motivi, posti a supporto del precedente parere negativo di questo ufficio, che di seguito si riportano:
-  così come prescritto dall'art. 4 del D.I. n. 1444/68, in presenza di particolari connotati ambientali e paesistici, occorrerà prevedere per l'intervento edilizio programmato una dotazione minima di standard nella misura di mq./ab. 24,00;
-  che in generale, per gli interventi proposti in deroga alle previsioni urbanistiche delle isole Eolie, nel rispetto di quanto espresso in merito dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 617 del 5 dicembre 2006, sui progetti rientranti nella programmazione del patto territoriale delle isole Eolie ed in vigenza del Piano territoriale paesistico, quale strumento sovraordinato alla pianificazione urbanistica, che ha ritenuto, pregiudiziale all'esame delle richieste autorizzazioni in deroga, la preventiva acquisizione del parere della soprintendenza competente;
seppur non superati, in assenza di deduzioni comunali espresse in relazione a specifici rilievi mossi al comune da questo ufficio, possono essere comunque oggetto della successiva fase di valutazione del programma costruttivo da approvare mediante la procedura all'uopo prescritta dalla vigente normativa. Ciò in quanto detti rilievi, essendo relativi ad elementi strettamente legati all'attuazione dell'intervento, possono comunque essere superati in successiva sede, eventualmente anche attraverso puntuali prescrizioni, trovandosi in presenza del nuovo P.R.G. adottato dal quale si rileva l'interessamento di un'area posta all'interno di un ambito edificato ed urbanizzato, e del parere favorevole della soprintendenza, già rilasciato (vedi prot. n. 1662 del 26 febbraio 2002), sul medesimo programma costruttivo, che interessava però una superficie, che più ampia, comprendeva anche quella oggi interessata dal medesimo programma;

Parere

In relazione alle premesse e considerazioni ed in riferimento a quanto valutato sul progetto, con il presente parere si ritiene che possa essere concessa la deroga ai parametri edificatori territoriali ex art. 15 della legge regionale n. 78/76, previsti dal vigente P. di F., con il conseguente aumento degli stessi dell'attuale indice territoriale di mc./mq. 0,75 a quello di mc./mq. 1,25, richiesta con l'atto deliberativo del consiglio comunale n. 94 del 27 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 16 della stessa legge regionale n. 78/76.
Si sottopone, pertanto, ad integrazione del precedente parere n. 2 del 15 gennaio 2007 di questo Ufficio, il presente e le integrazioni costituite dalle note e dagli elaborati in premessa richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01, al fine di consentire l'espressione della prescritta valutazione di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il voto n. 6 del 31 ottobre 2007, con il quale il C.R.U., in condivisione della proposta dell'Ufficio n. 27 del 6 settembre 2007, ha espresso parere favorevole sotto il profilo urbanistico alla concessione della deroga ai parametri edificatori territoriali ex art. 15 della legge regionale n. 78/76, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78/76, così come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/2001, relativa al programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata proposta dalla cooperativa Lupi in località Mendolita del comune di Lipari;
Vista la nota prot. n. 88592/IV/D.R.U. del 5 dicembre 2007 del 7 gennaio 2008, con la quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell'Assessorato regionale dei BB.CC.AA., secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Vista la nota prot. n. 23852 del 9 marzo 2009, pervenuta il 10 marzo 2009 ed assunta al protocollo di questo Assessorato in data 11 marzo 2009 al n. 19337, con la quale l'Assessorato regionale BB.CC.AA. ha trasmesso e fatta propria, esprimendo il concerto previsto dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01, la nota prot. n. 1326/08 del 16 agosto 2008, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 6 del 31 ottobre 2007 e preso atto dei contenuti della nota prot. n. 23852 del 9 marzo 2009 dell'Assessorato regionale BB.CC.AA., acquisita in adempimento a quanto indicato dall'art. 89 della legge regionale n. 6/01;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, come modificato dal comma 10 dell'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accoglimento all'istanza avanzata dal comune di Lipari con delibera consiliare n. 94 del 27 dicembre 2005, è concessa la deroga a quanto previsto dal comma 1, lett. b), dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, relativamente al progetto per la realizzazione del Programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata proposto dalla cooperativa Lupi in località Mendolita.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta parere n. 2 del 15 gennaio 2007, resa dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato.
 2)  proposta parere n. 27 del 6 settembre 2007, resa dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato.
 3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 6 del 31 ottobre 2007;
 4)  delibera C.C. di Lipari n. 94 del 25 dicembre 2005;
 5)  nota prot. n. 23852 del 9 marzo 2009 dell'Assessorato regionale BB.CC.AA., con allegato parere prot. n. 1326/08 del 16 agosto 2008 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
 6)  relazione tecnica;
 7)  relazione tecnica integrativa (datata 26 giugno 2007);
 8)  tav.  1  - stralcio strumento urbanistico (programma di fabbricazione e piano paesistico); 
 9)  tav.  2  - stralcio aerofotogrammetrico - scala 1:2000; 
10)  tav.  3  - piano particellare - scala 1:1000; 
11)        norme tecniche di attuazione; 
12)  tav.  4  - stato di fatto profili longitudinali - scala 1:500; 
13)  tav.  5  - planimetria reti tecnologiche esistenti - scala 1:500; 
14)  tav.  6  - piano particellare - scala 1:1000; 
15)  tav.  7  - azzonamento di stralcio catastale - scala 1:1000; 
16)  tav.  8  - planivolumetrico - scala 1:500; 
17)  tav.  9  - progetto - profilo longitudinale - scala 1:500; 
18)  tav. 10  - scheda tipologica - scala 1:100; 
19)  tav. 11  - reti tecnologiche di progetto - scala 1:500; 
20)  tav. 12  - particolari costruttivi reti tecnologiche - scala 1:20 - 1:10 - 1:5; 
21)  tav. 13  - particolari costruttivi reti tecnologiche - scala 1:20 - 1:10 - 1:5; 

22)  studio geologico.

Art. 3

Il presente provvedimento fa salvi i conseguenti adempimenti riguardanti il programma costruttivo della cooperativa edilizia "I Lupi" da definirsi, ai fini dell'inizio dei lavori, in relazione alla vigente normativa in materia.

Art. 4

Il comune di Lipari è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 aprile 2009.
  AGNESE 

(2009.16.1146)105
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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