REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 - N. 23
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 8 aprile 2009.
Rettifica del decreto 21 febbraio 2005, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista la nota prot. n. 32287 del 28 ottobre 2008, pervenuta il 29 ottobre 2008 ed assunta al protocollo di questo Assessorato il 4 novembre 2008 al n. 82562, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania ha trasmesso la sentenza del T.A.R., sezione di Catania, n. 1690/08 del 18 settembre 2008 di annullamento parziale del P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena, approvato con decreto n. 104 del 21 febbraio 2005;
Vista la superiore sentenza T.A.R. n. 1690/08, con la quale, a seguito del ricorso formulato dal comune di Villafranca Tirrena, è stato fatto obbligo a questo Assessorato di annullare il provvedimento approvativo dello strumento urbanistico, nella parte in cui ha mutato "la destinazione impressa dal P.R.G. adottato alle aree individuate nelle tavole 10a, 10b, e 10c in adesione al parere reso dal C.R.U. con voto n. 395 del 12 gennaio 2005";
Vista la nota prot. n. 3111 del 9 dicembre 2008, con la quale l'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 46 del 9 dicembre 2008, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis....   

Con la sentenza n. 1690/08 il T.A.R. si è pronunciato sull'ultima non risolta censura formulata con il ricorso n. 1295/05, proposto dal comune di Villafranca Tirrena per l'annullamento del decreto di approvazione del P.R.G. del comune nella parte in cui, modificando il piano adottato, "le autorità intimate hanno disatteso parte delle controdeduzioni spiegate ex art. 4, legge regionale n. 71/78, dal comune di Villafranca Tirrena a mezzo di articolata delibera consiliare n. 43 del 7 settembre 2004".
In particolare, mentre le altre censure accolte con la precedente sentenza n. 166/07, già oggetto di valutazione di questo Assessorato, in esecuzione del disposto della stessa e dalla quale è scaturito il provvedimento decreto n. 38 del 18 febbraio 2008 di rettifica del citato decreto n. 14/05, riguardavano il decreto di approvazione del P.R.G. nelle parti in cui con lo stesso si era proceduto:
-  modificando la destinazione di alcune zone "B" del P.R.G. adottato classificandole "C3" per asserita mancata rispondenza ai parametri di cui al D.I. n. 1444/1968;
-  non approvando la adottata previsione del tratto di strada forma di U a sinistra del fiume Gallo;
-  rigettando le osservazioni nn. 61 e 62 e confermando la suddivisione della zona "E" in "E1", "E2", "E3", "E4", anzicché ripristinare le zone "E" in "E1" ed "E2";
-  rigettando le osservazioni nn. 9. 15, 28, 29 e 31, e confermando la contestata previsione della strada di arroccamento tra via Madonna del Tindari e piazza Pescatori.".
Per l'ultima censura, che riguardava l'apposizione di un vincolo di fatto, prescrivendo l'inedificabilità assoluta:
-  mutando la destinazione impressa dal P.R.G. adottato alle aree individuate nelle tavole 10a, 10b, e 10c, in adesione al parere reso dal C.R.U. con voto n. 395 del 12 gennaio 2005, ancor più restrittivo rispetto al precedente parere reso con voto n. 336 del 9 giugno 2004, nonostante il parere esplicativo reso dal Genio civile di Messina ha "mantenuto il vincolo di inedificabilità delle aree a cavallo delle faglie, per una fascia ampia almeno 20 metri su ogni lato della faglia";
-  il tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, mirata ad una " attenta valutazione" della problematica geologica, riservandosi la pronuncia, in successiva sede, a seguito dell'accertamento disposto.
A seguito dell'acquisizione della medesima consulenza, il tribunale si è espresso in ultimo con la sentenza a cui con il presente parere si intende dare esecuzione, con la quale il residuo motivo di doglianza sopra citato, è stato ritenuto meritevole di accoglimento in relazione al "difetto d'istruttoria, nonché l'illogicità e l'irragionevolezza manifestata." ponendo quale presupposto della sentenza medesima i motivi addotti dai due C.T.U. ed in particolare: "la riserva di inedificabilità contenuta nel provvedimento ARTA impugnato dal comune di Villafranca non possa essere ritenuta in alcun modo giustificata né sul piano scientifico (per l'assenza di un adeguato stato della conoscenza del problema) né tantomeno su quello normativo (per la totale mancanza di prescrizioni specifiche riguardanti l'edificabilità in prossimità di falde non attive). Viceversa quella che si può ritenere giustificata è una richiesta di "attenzione" al problema che deve concretizzarsi nella richiesta di indagini specifiche che dovranno essere eseguite in prossimità delle faglie (su entrambi i lati), allo scopo di accertare le condizioni stratigrafiche e le proprietà dinamiche ... delle unità litologiche a contatto... Da quanto detto emerge che allo stato delle conoscenze attuali non è giustificato stabilire una riserva di inedificabilità su una fascia di qualunque larghezza in relazione alla costruzione di nuovi edifici in prossimità di faglie riconosciute sismicamente non attive. Viceversa, è invece giustificata una richiesta di "attenzione" al problema attraverso indagini specifiche ... Qualora le indagini eseguite dovessero evidenziare la presenza di materiali con caratteristiche di rigidezza significativamente differenti tra di loro, di ciò si dovrà tenere conto nella progettazione di nuove opere ubicate in prossimità della suddetta faglia. A tale fine dovranno essere scelte in maniera appropriata le caratteristiche sia delle strutture che delle fondazioni ....".
In conseguenza delle valutazioni sopra formulate è stata emessa la sentenza in argomento con la quale il tribunale, sezione prima di Catania, si è espresso in linea definitiva, accogliendo il motivo sub A del ricorso del comune ed annullando i provvedimenti impugnati nella parte d'interesse.
Nel merito occorre preliminarmente rilevare che questo Assessorato non può che procedere nell'esecuzione di quanto disposto dal tribunale, mediante il rinnovo del tratto del P.R.G. annullato con la sentenza in argomento, procedendo nelle forme e nei tempi ordinariamente previsti, in assenza di un termine temporale disposto dall'organo giudicante, in quanto ci si trova in presenza dell'annullamento, nella fattispecie parziale, di un atto "ineguale e complesso" quale è il P.R.G., che ha comportato l'azzeramento di un tratto dell'attività amministrativa che non potrà che essere rinnovata in sede di esecuzione della sentenza medesima, ciò in quanto il giudicato amministrativo produce un triplice ordine di effetti: un effetto demolitorio, al quale va ricondotto l'annullamento del provvedimento amministrativo; un effetto conformativo, che si risolve con l'obbligo per la pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato; un effetto preclusivo, che comporta il divieto di emanare lo stesso atto annullato in sede giurisdizionale.
Ciò premesso si osserva che nel merito del punto a) del ricorso ed oggetto della sentenza in argomento, l'Assessorato si era espresso mutando la destinazione d'uso delle aree individuate nelle tavv. 10a,10b e 10c, "in adesione al parere reso dal C.R.U. con voto n. 395 del 12 gennaio 2005, ancor più restrittivo rispetto al precedente parere reso con il voto n. 336 del 9 giugno 2004 e nonostante il parere esplicativo reso dal Genio civile di Messina, "mantenendo il vincolo di inedificabilità delle aree a cavallo delle faglie, per una fascia ampia almeno 20 metri su ogni lato della faglia"".
Dette valutazioni, scaturite dagli approfondimenti effettuati in sede di esame dal C.R.U., si pongono oggi in contrasto con quanto emerge dalle risultanze delle C.T.U. disposte dal tribunale e come tali non possono che essere confutate in quella sede, sia in presenza di elementi di giudizio formulati dal Consiglio regionale, che nell'impossibilità di procedere a valutazioni che esulano dalle specifiche competenze urbanistiche di questo Ufficio.
Pertanto, nel rilevare l'impossibilità di poter confutare quanto asserito dai periti, e nel richiamare quanto questo ufficio aveva espresso in relazione alle controdeduzioni comunali seguenti al parere di rettifica del Genio civile (si ritiene di poter procedere in merito all'equivoco generato da un errore contenuto nella relazione geologica...), si ritiene di poter dare corso all'esecuzione della sentenza, ritenendo che non esistono i presupposti per procedere alla proposizione di un eventuale ricorso, avendo a riferimento i seguenti atti:
a)  quanto rivalutato dal Genio civile di Messina con proprio parere (prot. n. 24275 del 2 novembre 2004), ex art. 13, legge n. 64/74, reso a seguito della rettifica effettuata dai redattori dello studio geologico a supporto del P.R.G., in ordine all'errata individuazione sugli elaborati prodotti delle faglie che determinano inedificabilità;
b)  quanto emerge dalla consulenza tecnica prodotta dal dipartimento di scienze della terra di Messina, a seguito della richiesta formulata dal comune e fornita a supporto e richiamata nel ricorso originario, con la quale si sostiene sostanzialmente l'assenza di faglie "riconosciute sismicamente attive e con potenziale fratturazione cosismica al suolo non nullo in occasione di una sua riattivazione sismica", in quanto "le faglie sono geologicamente inattive da 200.000 anni ...";
c)  quanto espresso dai C.T.U. in relazione alla possibilità di operare comunque ponendo un'adeguata "attenzione" al problema, attraverso indagini specifiche, delle quali si dovrà tenere conto nella progettazione di nuove opere ubicate in prossimità della faglia. Ciò al fine "di scegliere in maniera appropriata le caratteristiche sia delle strutture che delle fondazioni ...";
pertanto si dovrà procedere alla riassegnazione delle destinazioni urbanistiche proposte con l'atto di adozione del P.R.G. e riportate negli elaborati tavv. 10a, 10b e 10c (individuate, oggetto dello stralcio e della prescrizione di inedificabilità a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale n. 104 del 21 febbbraio 2005).
Parere
Fermo restando quanto sopra rilevato sul procedimento in argomento, si ritiene comunque di non poter che concordare, con quanto espresso dal T.A.R., in ordine alle scelte discrezionali di pianificazione del territorio comunale, in quanto le stesse sono prerogativa, istituzionalmente riconosciuta del comune ed in particolar modo del consiglio comunale, che non possono essere stravolte, ed evidenziando che questo Assessorato non ha proceduto ad appellarsi nei termini di legge alla sentenza in argomento, si ritiene che in linea di principio i motivi che hanno dato luogo alla medesima, nonché alla precedente sentenza n. 166/07, possono essere condivisi, nella sostanziale assenza di adeguate motivazioni espresse da questo Assessorato, seguenti all'approfondimento che doveva scaturire dal citato nuovo pronunciamento dell'Ufficio del Genio civile di Messina (prot. n. 24275 del 2 novembre 2004).
Per quanto sopra rilevato, dovendosi procedere a colmare il vuoto determinato con la pronuncia di annullamento nella parte d'interesse, rinnovando le previsioni urbanistiche annullate, in aderenza a quanto disposto con la sentenza medesima, si è predisposto il presente parere, da sottoporre ai sensi della lett. a) dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, all'esame di competenza di codesto Consiglio regionale dell'urbanistica, per l'espressione delle dovute valutazioni, finalizzate al conferimento della destinazione urbanistica del "tratto" del P.R.G. oggetto dell'atto di annullamento, si trasmette il fascicolo relativo al ricorso al P.R.G. vigente nel comune di Villafranca Tirrena, nonché le sentenze del T.A.R. di Catania sopra richiamate, per l'approfondimento e riesame dello stesso atto da parte di codesto consesso.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 125 del 18 marzo 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere integralmente il parere dell'ufficio che è parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra è del parere che, nei termini di quanto rilevato con il parere n. 46 del 9 dicembre 2008 dell'unità operativa 4.1 del servizio IV del D.R.U., ed alle condizioni nello stesso riportate, si debba procedere all'esecuzione della sentenza del T.A.R. Catania, sez. 1ª, n. 1690/08, emessa sul ricorso proposto dal comune di Villafranca Tirrena, mediante la rettifica, nelle parti impugnate, del decreto dirigenziale n. 104 del 21 febbraio 2005, con il quale è stato approvato il P.R.G.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 125 del 18 marzo 2009;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

In conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 125 del 18 marzo 2009, il decreto n. 104/D.R.U. del 21 febbraio 2005, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato approvato lo strumento urbanistico generale del comune di Villafranca Tirrena, è rettificato nelle parti impugnate, con la riassegnazione delle destinazioni urbanistiche proposte con l'atto di adozione del P.R.G. e riportate negli elaborati tavv. 10a, 10b e 10c, in esecuzione della sentenza del T.A.R., sezione di Catania, n. 1690/08 del 18 settembre 2008.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 46 del 9 dicembre 2008 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  voto n. 125 del 18 marzo 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Villafranca Tirrena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 aprile 2009.
  AGNESE 

(2009.17.1279)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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