REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 MAGGIO 2009 - N. 23
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 2009.
Modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale e modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, recante "Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale";
Visto l'art. 4, comma 1, della predetta legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, ai sensi del quale "Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione adottato, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Conferenza e le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana reso nella seduta n. 27 dell'8 gennaio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 3 febbraio 2009;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, nonché le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni;
Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità;

Decreta:


Art.  1

1.  Sono stabilite le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, nonché le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito esposte negli articoli seguenti.

Art.  2

1.  La Conferenza permanente esercita le competenze di cui all'art. 3 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 10, presso il dipartimento regionale per la pianificazione strategica; il predetto dipartimento regionale, nelle more dell'individuazione dell'unità operativa cui affidare, in sede di riorganizzazione del dipartimento medesimo, le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento della Conferenza, assicura le medesime attività di supporto e di segreteria, ferma restando l'autonomia operativa della Conferenza.
2.  La prima convocazione ai fini dell'insediamento è disposta dal presidente della Conferenza e dovrà intervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto di costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3.  La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato.

Art.  3

1.  La Conferenza è convocata almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta che debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza; la Conferenza è convocata, altresì, qualora lo ritenga necessario il presidente ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2.  La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno quarantotto ore prima della riunione, può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da porsi in discussione.
3.  Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca la Conferenza ed assume la direzione della seduta.

Art.  4

1.  Per esigenze organizzative, la Conferenza può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono individuati dalla Conferenza medesima.
2.  La Conferenza può richiedere l'intervento alle sedute di dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle aziende sanitarie e degli enti locali ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3.  La Conferenza può acquisire dagli uffici regionali competenti notizie e informazioni strettamente inerenti le funzioni proprie.
4.  La determinazione di sentire, su materie e temi specifici, i rappresentanti di enti, categorie, associazioni o movimenti comunque interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di avvalersi della collaborazione di esperti, può essere assunta dal presidente della Conferenza d'impulso proprio o su richiesta di altro componente. La relativa richiesta di audizione o di collaborazione è trasmessa ai soggetti che si intendono sentire o di cui ci si intende avvalere 5 giorni prima della data di convocazione della Conferenza.

Art.  5

1.  La Conferenza è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno due quinti dei componenti. Il numero legale è accertato dal presidente all'inizio della seduta e deve essere verificato al momento di qualsiasi votazione. Qualora venga a mancare il numero legale, i lavori della Conferenza sono sospesi per un'ora. Alla ripresa dei lavori qualora persista la mancanza del numero legale, il presidente dichiara tolta la seduta.

Art.  6

1.  La Conferenza può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.
2.  La Conferenza formula le proprie decisioni e le proprie valutazioni anche attraverso la sottoscrizione di un documento unitario adottato a maggioranza dei presenti.
3.  La Conferenza vota di norma per alzata di mano, a meno che tre componenti richiedano la votazione nominale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4.  Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, ovvero con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone e, altresì, quando ne facciano richiesta cinque componenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
5.  La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti, la cui identità viene riportata a verbale. Terminata la votazione, il presidente ne proclama l'esito.

Art.  7

1.  Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dall'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il presidente della Conferenza cura i rapporti con la predetta Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
3.  Ai fini del raccordo di cui al precedente comma 1, qualora debbano essere trattate materie di comune interesse, si provvede a comunicare alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali l'ordine del giorno degli argomenti in discussione ed a trasmettere gli atti istruttori relativi alle questioni sottoposte a parere o a valutazione. Il raccordo con la predetta Conferenza permanente Regione-Autonomie locali può, altresì, intervenire con ogni altra modalità che sarà definita in relazione alle singole questioni da trattare.
3.  Le determinazioni adottate dalla Conferenza nelle materie di comune interesse sono trasmesse alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 maggio 2009.
  LOMBARDO 
  RUSSO 

(2009.18.1310)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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