REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2009 - N. 22
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 14 maggio 2009, n. 7.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art.  1.
Stato di previsione dell'entrata

1.  L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art.  2.
Stato di previsione della spesa

1.  Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art.  3.
Elenchi

1.  Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2.  Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4.  I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art.  4.
Oneri del personale

1.  Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono quantificati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 2.904 migliaia di euro.
2.  Gli oneri relativi alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2008-2009, comprensivi degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale a tempo indeterminato ed a tempo determinato sono determinati, per ciascun anno del triennio 2009-2011, in 13.331 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in 350 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2008-2009, sono determinati in 1.200 migliaia di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011.

Art.  5.
Totale generale del bilancio annuale

1.  E' approvato in 29.635.376 migliaia di euro in termini di competenza ed in 20.595.360 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009.

Art.  6.
Allegati

1.  Per l'anno finanziario 2009 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art.  7.
Bilancio pluriennale

1.  E' approvato in 65.821.590 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, nelle risultanze di cui alle tabelle "C" e "D" allegate alla presente legge.
2.  Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2009-2011 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art.  8.
Quadri

1.  Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2009.

Art.  9.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2009.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 maggio 2009.
  LOMBARDO 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  CIMINO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4:
Gli articoli 7, 9 e 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", così rispettivamente dispongono:
"7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.  -  Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".
"9. Fondo di riserva per le spese impreviste.  -  Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 7 (punto 2), ed al successivo articolo 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo".
"12. Assegnazioni di bilancio.  -  Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente articolo 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.
Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo".
Nota all'art. 4, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", così dispone:
"Finalità ed ambito di applicazione.  -  1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 249
"Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 10 ottobre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 7 novembre 2008.
D.D.L. n. 327
"Nota di variazioni al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Cimino) il 17 dicembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 17 dicembre 2008.
Abbinati nella seduta n. 48 del 17 dicembre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 18 novembre 2008, n. 77 del 15 aprile 2009, n. 78 del 17-18 aprile 2009 e n. 79 del 20-21 aprile 2009.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 79 del 20-21 aprile 2009.
Relatore di maggioranza: Savona.
Relatore di minoranza: Galvagno.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 84 del 24 aprile 2009, n. 85 e n. 86 del 27 aprile 2009.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 88 del 29-30 aprile 2009.
(2009.18.1309)017
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Allegato 1: unità previsionali di base      pag.
Allegato 2: funzioni obiettivo      pag. 97 
Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza      pag. 104 
Quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2009      pag. 120 

Allegati al quadro generale riassuntivo:
Allegato n. 1: ripartizione per amministrazione e funzioni obiettivo      pag. 132 
Allegato n. 2: classificazione delle spese per amministrazione e analisi economica      pag. 133 
Allegato n. 3: risorse a destinazione vincolata      pag. 134 



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

Stato di previsione dell'entrata per unità previsionali di base (Tab. A)  pag. 143 
Riassunti tabella A - entrata      pag. 182 
Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base (Tab. B)      pag. 185 
Riassunti tabella B - spesa      pag. 262 
Elenco n. 1: Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468      pag. 272 
Elenco n. 2: Spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468  pag. 294 
Elenco n. 3: Capitoli per i quali è concessa al Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze e sentita la Giunta regionale, la facoltà di cui all'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468      pag. 295 
Elenco n. 4: Capitoli per i quali è concessa all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze la facoltà di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468      pag. 302 
Elenco n. 5: Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi      pag. 303 



BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2009-2011

Stato di previsione dell'entrata per unità previsionali di base (Tab. C)  pag. 307 
Stato di previsione della spesa per unità previsionali di base (Tab. D)      pag. 347 



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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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