REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 MAGGIO 2009 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 aprile 2009.
Dichiarazione di una zona di protezione da malattia vescicolare del suino in territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca e di una zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino in territorio di vari comuni delle province di Catania e Siracusa.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, che recepisce la direttiva del Consiglio n. 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
Vista l'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";
Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità 18 novembre 1994;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione comunitaria CE n. 779/2005 dell'8 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del Centro nazionale di referenza per le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia, n. R1617/ 95574 del 23 aprile 2009, con cui è stato comunicato che gli esami di laboratorio eseguiti su campioni di feci suine, prelevate presso la stalla di sosta Agrigest s.r.l., cod. az. 033CT248, ubicata in contrada Jannarello, comune di Paternò (CT), hanno messo in evidenza la presenza dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino;
Vista la nota prot. n. 3171 del 24 aprile 2009, con cui l'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania ha comunicato che presso l'azienda infetta sono in corso di adozione tutti i provvedimenti previsti dal D.P.R. n. 362/96 e successive modifiche;
Ritenuto necessario e urgente, per scongiurare l'eventuale diffusione dell'enterovirus della malattia vescicolare del suino e salvaguardare lo stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale, individuare i limiti di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, aventi raggio rispettivamente di tre e dieci chilometri, calcolati a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda sede del focolaio, nell'ambito delle quali regolamentare alcune misure sanitarie e la movimentazione delle specie sensibili;
Vista la comunicazione pervenuta attraverso i canali della posta elettronica dall'area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, da cui si evince che il raggio di tre chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche, rilevate nell'azienda infetta, interessa i comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca; e che il raggio di dieci chilometri, invece, interessa i comuni di Paternò, Belpasso, Ramacca, Catania, Motta S. Anastasia, Palagonia, Castel di Judica, Centuripe (EN), Lentini (SR);
Ritenuto di dovere escludere il territorio del comune di Centuripe compreso nel raggio dei dieci chilometri, per l'assenza di aziende suinicole;

Decreta:


Art. 1

E' dichiarata "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino" il territorio dei comuni di Paternò, Belpasso e Ramacca, di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di tre chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola Agrigest s.r.l., c.a. 033CT248, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre cartelli riportanti la dicitura "Zona di protezione da malattia vescicolare del suino".

Art.  2

Nell'ambito della zona di protezione è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici di tutti gli animali presenti in azienda e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
c)  tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d)  divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche e private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende e ad eccezione del transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
e)  i mezzi e le attrezzature utilizzate in tale zona per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquame, non possono uscire dalle aziende ubicate nella zona di protezione, o dai macelli, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che provvede prima di ogni uscita dalla zona di protezione ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f)  i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni di cui sopra il servizio veterinario può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda per essere trasportati direttamente in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione, o nella zona di sorveglianza, a condizione:
1)  che tutti i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;
2)  che i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico e siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo;
3)  che il trasporto avvenga sotto vincolo sanitario;
4)  che il veterinario ufficiale responsabile del macello di destinazione venga informato dell'intenzione dell'invio dei suini da parte del servizio veterinario competente sull'allevamento di origine;
5)  che i suini siano isolati all'arrivo al macello e macellati separatamente dagli altri suini nel pieno rispetto di quant'altro previsto dal D.P.R. n. 362/96;
6)  che le carni fresche riportino la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di carni fresche e siano sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne in uno stabilimento individuato dal servizio veterinario.

Art.  3

Le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda focolaio e l'attuazione di misure ufficiali sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

Art.  4

E' dichiarata "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino", il territorio dei comuni di Paternò, Belpasso, Ramacca, Catania, Palagonia, Lentini, Motta S. Anastasia e Castel di Judica di cui alla mappa allegata, compreso nel raggio di dieci chilometri calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nell'azienda suinicola Agrigest s.r.l., c.a. 033CT248, in cui è stato accertato un focolaio di malattia vescicolare del suino.
Ai limiti della zona di cui sopra ed all'ingresso di ogni azienda presente nell'ambito della predetta zona è fatto obbligo di apporre dei cartelli riportanti la dicitura "Zona di sorveglianza da malattia vescicolare del suino".

Art.  5

Nell'ambito della zona di sorveglianza è fatto obbligo di adottare le seguenti misure sanitarie:
a)  identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
b)  visite di tutte le aziende di cui al punto a), con esami clinici e prelievo di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio;
c)  tenere un registro delle visite e dei risultati degli esami;
d)  divieto di qualsiasi spostamento di suini, diverso da un trasporto diretto verso il macello, qualora i suini siano stati introdotti in azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal detentore degli animali;
e)  il trasporto dei suini fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato dal servizio veterinario purché:
-  tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;
-  sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;
-  un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione;
-  ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
-  i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;
f)  i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

Art.  6

Le misure di cui sopra restano in vigore almeno fino a quando:
-  siano state condotte a termine tutte le misure previste al precedente art. 6, al D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 ed all'O.M. 12 aprile 2008;
-  i suini presenti in tutte le aziende siano sottoposti ad esami clinici che abbiano permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia ed a un prelievo di campioni per esami sierologici, su un campione rappresentativo degli animali presenti, secondo quanto riportato nella tabella allegata all'O.M. 12 aprile 2008;
-  gli esami di cui al punto precedente non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Art.  7

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende n. 3 di Catania, n. 8 di Siracusa, le forze dell'ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 8

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Art.  9

Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e notificato al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli uffici territoriali di Governo di Catania e di Siracusa.
Palermo, 27 aprile 2009.
D'ordine del dirigente generale: il dirigente del servizio: SCHEMBRI





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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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