REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 MAGGIO 2009 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 20 aprile 2009.
Adozione dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e della amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1249 del 24 febbraio 2009;
Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2008 sul documento recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" - repertorio atti n. 204/08/CSR;
Visto il provvedimento di rettifica del 24 marzo 2009, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 85 dell'11 aprile 2009, con il quale è stato rettificato il titolo dell'allegato I al predetto atto nei termini seguenti: "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi";
Considerato che il contenuto dell'intesa anzidetta è stato già portato a conoscenza delle aziende unità sanitarie locali della Regione e che comunque appare opportuno adottare un provvedimento che in forma vincolante sancisca la definitiva, piena ed univoca applicazione della stessa intesa nel territorio regionale al fine di dare concreta applicazione a quanto convenuto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:


Art. 1

Per quanto espresso in premessa, viene adottata ai fini di un'armonica, piena ed univoca applicazione nel territorio regionale, l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'allegato accluso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (Intesa del 13 novembre 2008 - repertorio atti n. 204/08/CSR).

Art. 2

Per gli effetti di cui all'art. 1, le aziende sanitarie e gli operatori del settore alimentare interessati sono tenuti alla puntuale osservanza.

Art. 3

Con provvedimento successivo si provvederà a individuare, concordandolo con le aziende sanitarie e gli altri organismi interessati, il punto di contatto regionale e a definirne l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 aprile 2009.
  BULLARA 

Allegato

Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Provvedimento 24 marzo 2009: Rettifica dell'atto repertorio n. 240/CSR del 13 novembre 2008, recante: Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (rep. atti n. 2395), recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano". (09A03946)
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Visto l'atto di questa Conferenza del 13 novembre 2008, rep. atti n. 204/CSR, con il quale è stata modificata l'Intesa 15 dicembre 2005 (rep atti n. 2395), recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008, supplemento ordinario n. 270;
Vista la lettera pervenuta in data 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiesto che, al titolo dell'allegato I al predetto atto del 13 novembre 2008, le parole "destinati al consumo umano" siano rettificate con le parole "e mangimi";
Ritenuto necessario procedere alla suddetta rettifica del titolo dell'allegato 1 al citato atto di questa Conferenza, rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008, con il presente atto:
Rettifica,
nei termini di cui in premessa, l'atto di questa Conferenza, rep. n. 204/CSR del 13 novembre 2008.
Roma, 24 marzo 2009.
  Il presidente: FITTO 
  Il segretario: SINISCALCHI 

Nuova intestazione "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi".
Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (rep. atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".
Rep. atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 13 novembre 2008:
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed, in particolare, il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano", sancita il 15 dicembre 2005 (repertorio n. 2395);
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi", sancita il 18 aprile 2007 (repertorio n. 84/CSR);
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi", sancita il 24 gennaio 2008 (repertorio n. 6/CSR);
Considerata l'opportunità, in considerazione delle criticità emerse in fase di applicazione della predetta intesa del 15 dicembre 2005, di modificare le modalità di funzionamento del sistema d'allerta rapido per gli alimenti e i mangimi ottenuti e/o commercializzati sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori del settore alimentare e mangimistico, alle autorità e agli organi di controllo una guida per un'uniforme applicazione della normativa comunitaria, nel rispetto dei principi generali in materia di sicurezza alimentare e tutela della salute e degli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia;
Vista la nota, in data 8 settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di intesa in esame, volta a consentire la gestione omogenea in ambito nazionale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e per mangimi e a garantire lo scambio rapido di informazioni riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese in relazione ad alimenti e mangimi già immessi sul mercato che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute e per la salubrità dell'ambiente;
Vista la nota, in data 22 settembre 2008, con la quale la Regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;
Considerato che, nel corso della seduta del 16 ottobre 2008, il punto in oggetto non è stato esaminato;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sul testo della presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub 1;

Sancisce intesa

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
  Il presidente: FITTO 
  Il segretario: SINISCALCHI 

Allegato 1
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

1. Premessa
Alla luce dei cambiamenti introdotti dalla nuova legislazione comunitaria nel settore dei controlli sanitari sugli alimenti e sui mangimi (cosiddetto "pacchetto igiene"), nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea di un nuovo regolamento sul sistema d'allerta, considerate le criticità rilevate in fase di applicazione di quanto previsto dall'intesa sancita il 15 dicembre 2005, è emersa la necessità di integrare e/o modificare l'intesa stessa, comprendendo anche quanto previsto per il sistema di allerta nel settore mangimistico, con intesa sancita il 18 aprile 2007.
Il presente protocollo è stato pertanto definito per permettere la gestione omogenea in ambito nazionale dei sistemi di allerta (reg. CE n. 178/2002, art. 50), per alimenti destinati al consumo umano e per mangimi, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, degli animali e della salubrità dell'ambiente, consentendo uno scambio rapido di informazioni riguardo alle misure adottate e alle azioni intraprese in relazione a alimenti e mangimi già immessi sul mercato che rappresentano un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente. E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in vigore.
2. Definizioni
Si applicano le definizioni del reg. CE n. 178/2002, a cui pertanto si rimanda.
Per praticità si riporta il seguente elenco comprendente anche alcune definizioni mutuate dalle precedenti intese sull'allerta alimenti e mangimi:
-  sistema di allarme rapido: procedura codificata atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore;
-  alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento;
-  prodotto intermedio: prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore;
-  mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali;
-  impresa alimentare e del settore dei mangimi (di seguito denominata impresa): ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, magazzinaggio, trasporto o distribuzione e di somministrazione di alimenti e/o mangimi;
-  operatore del settore: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa posta sotto il suo controllo;
-  immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
-  commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nei punti di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;
-  consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare;
-  pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico - fisico contenuto in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;
-  rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Si sottolinea che la rintracciabilità deve riguardare anche alimenti e mangimi qualora contengano, anche in parte, un prodotto oggetto di allerta;
-  rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
-  ritiro dell'alimento: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare;
-  ritiro del mangime: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'offerta all'utente del mangime non conforme al requisito di sicurezza dei mangimi;
-  richiamo dell'alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta anche al consumatore finale, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
-  richiamo del mangime: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all'utente del mangime, da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute;
-  nodo regionale: punto di contatto designato dall'autorità regionale per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (Azienda sanitaria locale, laboratori pubblici);
-  segnalazioni per informazione: comunicazioni strutturate riguardanti alimenti, mangimi e materiali a contatto con alimenti in relazione a cui non viene richiesto un intervento rapido, in quanto non sussistono le condizioni affinché tali prodotti possano recare danno grave al consumatore oppure e già stata adottata ogni iniziativa volta ad evitarne la commercializzazione o il consumo da parte del consumatore;
-  informazioni di carattere generale: comunicazioni non strutturate recanti notizie di interesse generale sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
3.  Campo di applicazione
Le presenti linee guida si applicano ogni qualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di:
1)  superamento nell'alimento o nel mangime dei limiti fissati dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare;
2)  alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'art. 14 del reg. n. 178/2002.
3)  mangimi che hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale. A tal fine bisogna considerare quanto previsto dall'art. 15 del reg. n. 178/2002.
Analogamente le presenti linee guida si applicano anche ai prodotti intermedi di alimenti e mangimi, qualora rappresentino un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, e siano già immessi sul mercato, nonché ai materiali e agli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti di cui al regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004.
Nel caso in cui si sospetti la presenza di un rischio grave, ma non siano disponibili sufficienti informazioni o dati scientifici al riguardo, sulla base del principio di precauzione, di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 178/2002, si procede all'immediata attivazione del sistema di allerta.
Sono compresi nel campo di applicazione della presente intesa anche eventuali riscontri ottenuti nell'ambito dell'autocontrollo su alimenti o mangimi già immessi sul mercato.
Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti o mangimi della stessa classe o descrizione, si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (art. 14, comma 6 del reg. CE n. 178/2002).
Tenuto conto del documento di lavoro (Draft) della Comunità europea riguardante le misure di implementazione del sistema di allerta per alimenti e mangimi, previsto dal reg. CE n. 178/2002, per l'identificazione di un grave rischio e di situazioni nelle quali si rende, invece, necessaria una valutazione scientifica (*) per accertare la presenza di un grave rischio sanitario negli alimenti, si ritiene utile riportare in allegato D - criteri per notifica rischio, gli elenchi relativi agli alimenti, di cui al capitolo 3 del suddetto documento.
(*)  Tale valutazione dovrà essere impostata su un approccio di tipo scientifico che tenga conto, a seconda delle diverse situazioni che si possono prospettare, di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, come ad esempio le normali condizioni di utilizzo da parte del consumatore, le informazioni fornite dall'operatore del settore con l'etichettatura e la presentazione ecc. Sulla base di tale presupposto, l'accettabilità sotto il profilo igienico-sanitario di un determinato alimento o materiale a contatto con alimenti dipenderà da una combinazione di fattori che dovranno, conformemente a quanto prevede l'art. 14 del regolamento CE n. 178/2002, essere presi in esame di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
1)  criteri microbiologici di igiene di processo;
2)  frodi commerciali che non rappresentano un rischio attuale o potenziale per il consumatore;
3)  mangimi nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
4)  gli alimenti che per loro natura sono destinati a subire un trattamento prima del consumo, tali da renderli innocui alla salute umana o animale.
4)  punti di contatto.
Nel sistema di allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei quali deve individuare al proprio interno il relativo "punto di contatto", utilizzando l'apposita scheda:
1)  competenti servizi medici e/o veterinari delle aziende sanitarie locali;
2)  competenti servizi medici e/o veterinari delle regioni o delle province autonome;
3)  uffici periferici del Ministero della salute;
4)  Ministero della salute: direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
Ciascuna autorità regionale (servizio medico e/o veterinario) o della provincia autonoma designa il proprio nodo regionale, punto di contatto per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali e Ministero) e con gli organi di controllo sul territorio (aziende sanitarie locali, laboratori pubblici). Ciascun nodo regionale fornisce al punto di contatto nazionale e agli altri nodi regionali l'indirizzo di posta elettronica dedicato alla ricezione delle comunicazioni relative al sistema d'allerta e informazioni dettagliate sul personale referente (nominativo, qualifica, recapito telefonico, fax, ecc).
Tali informazioni devono essere raccolte e trasmesse e periodicamente aggiornate utilizzando l'apposita scheda.
Qualora una regione o una provincia autonoma non preveda l'istituzione del proprio nodo regionale per la gestione dei sistemi di allerta, la trasmissione al Ministero della salute, come pure alle altre regioni e province autonome coinvolte, verrà effettuata direttamente dalle aziende sanitarie locali. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve preventivamente individuare e comunicare i punti di contatto relativi al proprio territorio.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi ai punti di contatto devono essere fatte utilizzando l'allegato E - punti di contatto.
5.  Attivazione del sistema di allerta e procedure di notifica
Ogni qualvolta il servizio medico e/o veterinario dell'azienda sanitaria locale o il servizio degli uffici periferici del Ministero della salute disponga di informazioni relative alla presenza di un rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente, legato ad alimenti e mangimi, di cui al precedente punto 3, attiva il sistema di allerta trasmettendo, preferibilmente per posta elettronica, eventualmente seguita da spedizione a mezzo postale o fax, l'allegato A - "Attivazione sistema di allerta", corredato da:
-  allegato B - scheda di notifica;
-  copia del verbale di campionamento;
-  rapporto di prova;
-  copia del DDT relativo all'eventuale acquisto del prodotto e/o all'eventuale vendita del prodotto in un paese estero;
-  allegato  C - elenco clienti e, se disponibile, dal codice EAN.
L'allegato B1 - Informazioni addizionali - Follow up, va utilizzato per ogni successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali: eventuali successive diramazioni della rete commerciale, ulteriori Paesi membri o extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si è conosciuta successivamente la rete di distribuzione, misure volontarie prese dalla ditta (ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.
I laboratori pubblici di riferimento devono operare assicurando la massima efficacia del sistema di allerta ed, in particolare, devono garantire tempi rapidi per l'esecuzione delle analisi sulle matrici sottoposte a campionamento, nonché per la loro refertazione.
6. Competenze azienda sanitaria locale
Sugli alimenti e sui mangimi oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
Fatte salve eventuali norme speciali in materia, in linea di massima, salvo diverse valutazioni di volta in volta individuate, si procederà secondo i seguenti principi:
Campionamento
Non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità mentre verrà valutata caso per caso, in funzione della valutazione del rischio, l'opportunità di effettuare campioni ufficiali in lotti diversi dello stesso prodotto.
Si dovrà invece, procedere a prelievo ufficiale nel caso in cui l'irregolarità sia stata riscontrata in un prodotto presentato in confezione non più integra a seguito di un reclamo.
Verifica sul ritiro/richiamo dei prodotti
Nel dettaglio, il servizio competente dell'azienda sanitaria locale deve:
a)  verificare l'immediato avvio delle procedure di ritiro dal mercato da parte dell'operatore secondo le modalità dallo stesso previste, acquisendo le informazioni necessarie e verificando la congruenza di tali procedure soprattutto se questo aspetto non era già stato esaminato in precedenza in fase di vigilanza;
b)  acquisire la lista di distribuzione del prodotto, possibilmente in formato elettronico, avendo cura di verificarne la completezza (indirizzi completi, lotto, scadenza/TMC, quantità di prodotto fornito, data della transazione, n. documento di trasporto);
c)  segnalare, al proprio nodo regionale di riferimento e, se del caso, alle aziende sanitarie locali della propria regione, le modalità di ritiro del prodotto (es. conferimento presso una piattaforma logistica o presso una sede diversa da quella dell'operatore commerciale coinvolto);
d)  verificare l'effettivo ritiro del prodotto dal commercio, anche mediante verifica dei documenti di trasporto o altra documentazione pertinente.
La verifica potrà essere condotta a campione presso i clienti che svolgono attività di vendita di alimenti o di somministrazione diretta al consumatore finale. Presso grossisti/importatori, invece, dovrà essere sistematica, al fine di verificare l'attuazione delle procedure di ritiro e di acquisire la documentazione di ulteriori distribuzioni secondarie.
Per definire in modo omogeneo i criteri di rappresentatività del campione di ditte, che effettuano la vendita di alimenti o la somministrazione diretta al consumatore finale, da sottoporre a verifica, si suggeriscono i seguenti criteri:
-  gravità del rischio;
-  periodo di vita commerciale del prodotto;
-  ampiezza della rete di commercializzazione;
e)  verificare la gestione del prodotto eventualmente già ritirato dall'operatore, anche in relazione alla possibile destinazione finale in merito alla quale dovranno essere acquisite le necessarie informazioni;
f)  disporre, in caso di inadempienza, ogni azione sostitutiva necessaria ai fini della tutela della salute pubblica (es. sequestro cautelativo del prodotto reperito sul mercato e non soggetto a provvedimento di ritiro);
g)  comunicare, in caso di riscontro di non conformità delle procedure di ritiro, tale informazione alle aziende sanitarie locali interessate della propria regione e al nodo regionale, al fine di consentire ulteriori verifiche e di assumere i provvedimenti di competenza (prescrizioni, sanzioni, etc.). Le non conformità rilevate dovranno essere comunicate fornendo, ad esempio, le seguenti note informative:
-  la ditta fornitrice non ha attivato le procedure di ritiro;
-  la ditta (cliente) non ha ricevuto dal proprio fornitore corrette informazioni per il ritiro del prodotto;
-  la ditta (cliente) che ha ricevuto dal proprio fornitore informazioni per il ritiro del prodotto ma le stesse non sono pertinenti (es. prodotto non commercializzato/fornitura non pervenuta);
-  l'indirizzo del cliente non è corretto;
h)  comunicare al nodo regionale, mediante allegato F "esiti accertamenti'', i provvedimenti assunti; in particolare, si avrà cura di comunicare gli esiti degli accertamenti relativamente al prodotto oggetto di ritiro e alla funzionalità del sistema di rintraccio. A seconda dei casi, andranno fornite le seguenti informazioni:
-  il prodotto è stato ritirato;
-  il prodotto è accantonato in attesa di ritiro;
-  il prodotto è stato ulteriormente distribuito: in tal caso andranno attivate nuovamente le procedure di cui ai punti precedenti (allegato B1);
-  il prodotto è stato venduto al consumatore finale o nel caso dei mangimi il prodotto è stato venduto all'utilizzatore tramite scontrino fiscale. In caso di grave rischio andrà valutata la possibilità di un richiamo;
-  il prodotto è in vendita (in tal caso andrà adottato un provvedimento di sequestro).
Pertanto non sono sufficienti risposte del tipo: "il prodotto non è stato reperito" senza ulteriore motivazione;
i)  adottare provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento ai sensi del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190.
L'attività di ritiro è a totale carico dell'operatore che deve dare preventiva comunicazione a tutti i clienti.
Adozione di provvedimenti sui prodotti ritirati
A.  Alimenti
Gli alimenti, ritirati dal mercato conformemente all'art. 19 del regolamento CE n. 178/2002, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1)  Ulteriore trasformazione:
I prodotti immessi sul mercato che non soddisfano i criteri di sicurezza alimentare in base a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento CE n. 2073/05 possono essere sottoposti ad ulteriore trasformazione mediante un trattamento che elimini il rischio in questione; tale trattamento può essere effettuato solo da operatori del settore alimentare diversi dai venditori al dettaglio.
2)  Utilizzazione per scopi diversi:
L'operatore del settore alimentare può utilizzare la partita per scopi diversi da quelli per i quali essa era originariamente prevista, purché tale uso non comporti un rischio per la salute umana o animale e per l'ambiente.
3)  Distruzione:
Qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni deve essere distrutto mediante idoneo metodo.
B.  Mangimi
I mangimi ritirati dal mercato, perché non conformi ai requisiti di sicurezza, possono essere, previa autorizzazione dell'autorità competente, sottoposti a una delle seguenti operazioni:
1)  Destinazione a specie animali diverse da quelle cui era destinato:
In caso di non conformità relativa a una o più sostanze (materia prima, additivo, ecc.) non consentite per la specie animale cui erano destinati, i prodotti non conformi possono essere destinati all'alimentazione di animali di altre specie, purché dette sostanze siano ammesse per l'alimentazione delle specie cui si intende destinarli.
2)  Bonifica:
Sono riammessi all'alimentazione degli animali i prodotti non conformi, bonificati mediante idonei metodi, consentiti ai sensi della vigente normativa (trattamento termico, ecc.), atti a escludere il rischio per la salute pubblica.
3)  Distruzione:
Qualora il prodotto non rientri nelle succitate destinazioni deve essere eliminato mediante idoneo metodo.
Qualora per l'effettuazione dei trattamenti di cui sopra si intenda utilizzare una sede diversa da quella dell'operatore che ha provveduto al ritiro del prodotto, dovrà essere data informazione alle competenti autorità (azienda sanitaria locale, regione, Ministero della salute) e adottati i necessari provvedimenti (es. trasferimento prodotto in vincolo sanitario).
C.  Prodotti sottoposti a trasformazione
Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione, in grado di inattivare il pericolo (ovviamente per inattivazione non si deve intendere la diluizione che non è comunque consentita), o distruggere l'agente patogeno, l'azienda sanitaria locale competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo anche, se necessario, ad indagini di laboratorio, a spese del proprietario o del detentore, per verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute degli animali, dell'uomo e per la salubrità dell'ambiente.
Successivamente comunica le conclusioni al proprio nodo regionale, specificando se i prodotti trasformati non costituiscano più pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il servizio azienda sanitaria locale procederà secondo le indicazioni sopra riportate.
D. Mangime già utilizzato come alimento per gli animali
Nel caso in cui il mangime sia stato già utilizzato come alimento per gli animali, l'azienda sanitaria locale fornisce notizie al nodo regionale sui provvedimenti adottati ed acquisisce tutte le informazioni utili affinché si possa procedere ad un'ulteriore valutazione del rischio in relazione al possibile passaggio del contaminante nella catena alimentare umana o animale, al fine di decidere l'eventuale attuazione di misure restrittive nei confronti degli animali o dei loro prodotti.
Si ricorda che l'art. 52 del regolamento n. 178/CE/2002 prevede le seguenti regole di riservatezza per il sistema di allarme rapido:
1.  "di regola le informazioni a disposizione dei membri della rete e riguardanti un rischio per la salute umana provocato da alimenti e mangimi sono messe a disposizione dei cittadini in conformità del principio dell'informazione di cui all'art 10. Di regola i cittadini hanno accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura del rischio e sulle misure adottate.
I membri della rete prendono tuttavia le disposizioni necessarie per far modo che il proprio personale sia tenuto a non rivelare, in casi debitamente giustificati, informazioni ottenute ai fini della presente sezione che per loro natura sono coperte dal segreto professionale , eccezion fatta per le informazioni che devono essere rese pubbliche, quando le circostanze lo richiedano, per tutelare la salute umana.
2.  La tutela del segreto professionale non preclude la comunicazione alle autorità competenti delle informazioni utili ai fini dell'efficace sorveglianza del mercato e dell'esecuzione della legge nel settore alimentare e dei mangimi. Le autorità che ricevono informazioni coperte dal segreto professionale ne garantiscono la riservatezza a norma del paragrafo 1".
7.  Competenze della regione/provincia autonoma (nodo regionale)
Il nodo regionale:
a)  coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione del prodotto oggetto di allerta, tiene i rapporti con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, i laboratori di sanità pubblica, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le regioni e province autonome coinvolte, nonché con le aziende sanitarie locali del proprio territorio, garantendo la tempestività dell'informazione. A tal riguardo in particolare:
-  verifica la conformità della documentazione ricevuta, a quanto previsto dalla presente intesa;
-  provvede all'inoltro delle comunicazioni ricevute dal punto di contatto nazionale e dai nodi regionali agli organi di controllo;
-  dirama ai nodi regionali interessati e al punto di contatto nazionale ogni ulteriore informazione in suo possesso, incluse le ulteriori reti di commercializzazione del prodotto non conforme;
-  dirama ai nodi regionali interessati e al punto di contatto nazionale eventuali non conformità riscontrate nell'ambito della verifica sul ritiro/richiamo del prodotto oggetto di allerta.
b)  dispone, se del caso, ulteriori provvedimenti sul prodotto in questione;
c)  produce e rende noti rapporti periodici (report) relativi alle allerta gestite, utili alla programmazione dell'attività di controllo ufficiale.
La regione/provincia autonoma, fatti salvi gli obblighi delle imprese ai sensi del reg. CE n. 178/2002 (artt. 19 e 20), può inoltre provvedere a quanto segue:
1)  comunicazione al cittadino, tramite i mezzi d'informazione a diffusione regionale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le eventuali informazioni pubblicate nel sito web della regione o della provincia autonoma:
2)  coordinamento, di concerto con le aziende sanitarie locali e con i laboratori ARPA e IZS, per la definizione di ulteriori azioni da intraprendere a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente;
3)  adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, compresa la predisposizione, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e con i laboratori ARPA e IZS, di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
4)  effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti;
5)  disposizione di ulteriori interventi, di volta in volta individuati a seconda della gravità della situazione, quali, ad esempio, la ricerca a tappeto del prodotto alimentare o del mangime, l'attivazione del Comando carabinieri per la tutela della salute, per interventi sul territorio regionale o della provincia autonoma.
8. Competenze del punto di contatto nazionale
Il punto di contatto nazionale per il sistema di allerta provvede:
1)  allo scambio rapido delle informazioni con gli altri componenti della rete;
2)  alla valutazione delle informazioni ricevute dai componenti della rete con le notifiche d'allerta e le segnalazioni per informazione mediante la verifica (II step del risk assessment) dei seguenti elementi:
  I. completezza della documentazione; 
  II. corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti nazionali e comunitarie; 
  III. adeguatezza dei criteri adottati per la caratterizzazione del pericolo e la valutazione del rischio; 

3)  alla validazione della documentazione;
4)  alla trasmissione al sistema d'allerta comunitario della commissione (SANCO RASFF) delle informazioni ottenute;
5)  alla raccolta delle informazioni riguardanti gli esiti dei controlli effettuati dagli organi di controllo territoriali (follow up).
Il punto di contatto nazionale può procedere, nell'ambito delle sue competenze e di concerto con le autorità regionali, alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate da parte degli organi di controllo e, se del caso, disporre l'adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente.
Il punto di contatto nazionale richiede il supporto tecnico-scientifico degli uffici competenti del Ministero, dell'Istituto superiore di sanità dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e eventualmente di altri enti o organismi scientifici nei seguenti casi:
a)  valutazione delle informazioni ricevute circa la presenza di determinati rischi sanitari per la salute umana, quella animale o l'ambiente;
b)  esistenza di controversie o dubbi circa la corretta interpretazione o applicazione della normativa vigente;
c)  assenza di limiti comunitari armonizzati per particolari tipologie di contaminanti e/o prodotti.
Nelle situazioni di crisi o nelle gravi emergenze sanitarie il punto di contatto nazionale può coinvolgere, di concerto con le autorità regionali o delle province autonome, per gli interventi di competenza sul territorio, il Comando carabinieri per la tutela della salute. Al riguardo, in particolare, l'intervento di tale Comando viene richiesto, nelle seguenti circostanze:
a)  esistenza di un rischio grave e immediato per la salute umana, animale o per l'ambiente, con possibile diffusione della problematica su scala nazionale;
b)  difficoltà, da parte delle autorità sanitarie e degli organi di controllo, a completare le indagini volte al rintraccio dei prodotti (impossibilità di poter acquisire le reti di commercializzazione dalle imprese), o a identificare le imprese segnalate (recapiti inesistenti o non corrispondenti);
c)  utilizzo di canali commerciali non convenzionali quali la vendita via internet.
Il punto di contatto nazionale può inoltre provvedere a:
-  comunicazione al cittadino, tramite i mezzi d'informazione a diffusione nazionale, di notizie riguardanti particolari rischi sanitari riscontrati. Rientrano tra le attività di comunicazione al cittadino anche le informazioni periodicamente pubblicate nel sito web del sistema d'allerta, quali il riepilogo settimanale e l'analisi annuale delle notifiche, la pagina info-rasff dedicata all'informazione al consumatore e agli operatori del settore e gli esiti delle attività di sorveglianza;
-  comunicazione alle ambasciate riguardo particolari problematiche sanitarie che abbiano interessato cittadini stranieri residenti in Italia;
-  coordinamento, di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle province autonome e con i centri nazionali antiveleno, per le azioni da intraprendere a seguito di segnalazioni riferite a casi di avvelenamento o di intossicazione da alimenti, anche di tipo artigianale o domestico, distribuiti sul mercato;
-  coordinamento col sistema RAPEX per lo scambio di informazioni su particolari tipologie di prodotti che possono presentare rischi per la salute pubblica;
-  adozione, in particolari situazioni di emergenza o in caso di nuovi rischi, di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle province autonome, e con i competenti uffici del Ministero della salute e col supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità di ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica, compresa la predisposizione di piani di monitoraggio indirizzati alla raccolta di informazioni sull'entità e il grado di diffusione di determinate problematiche sanitarie;
-  effettuazione di visite ispettive presso le imprese oggetto di segnalazione di concerto con le autorità sanitarie regionali o delle province autonome;
-  effettuazione, in collaborazione col competente ufficio IX - audit della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, di verifiche presso i nodi regionali del sistema d'allerta, al fine di appurare la corretta applicazione delle procedure di gestione operativa del sistema d'allerta;
-  coordinamento con gli uffici del Ministero della salute competenti in materia di procedure di controllo degli scambi e delle importazioni di prodotti provenienti da Paesi membri o terzi.
9. Elenco clienti
Fermo restando quanto previsto dal reg. n. 178/2002 in materia di rintracciabilità, nonché dal reg. CE n. 183/2005, l'efficacia del sistema di allerta dipende dalla rapidità con cui viaggiano le comunicazioni.
In questo ambito svolge un ruolo essenziale la rapidità con la quale l'impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio e fornisce l'elenco clienti all'organo di controllo per la successiva trasmissione a tutti i componenti della rete interessati. La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:
a)  ragione sociale della ditta destinataria;
b)  indirizzo, completo di comune e provincia, della sede commerciale della ditta destinataria (telefono/fax, e-mail se possibile);
c)  n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
d)  quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
e)  data di consegna e identificativi D.D.T.
La trasmissione dell'elenco clienti allegato C - elenco clienti, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del sistema di allerta.
L'organo di controllo responsabile della trasmissione dell'elenco clienti dovrà assicurarsi che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di voci dovrà essere, di norma, inviato per posta elettronica, possibilmente in formato tale da consentire la rapida aggregazione degli ambiti territoriali (provincia) di destinazione del prodotto, per agevolare il flusso informativo.
Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di commercializzazione dovrà essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro di ulteriori clienti.
10. Flusso informativo
Il sistema di allerta deve garantire la tempestività dello scambio di informazioni (art. 50, reg. n. 178/2002).
A tal fine, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono tale tempestività in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovrà pertanto prediligere la trasmissione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.
Gli uffici periferici del Ministero della salute, limitatamente ai prodotti oggetto di scambio o di importazione, per i quali hanno predisposto controlli all'arrivo sul territorio, trasmettono tutte le informazioni relative all'allerta utilizzando la modulistica prevista:
-  al punto di contatto nazionale;
-  al nodo regionale della regione o della provincia autonoma interessata.
I competenti servizi medici e veterinari aziende sanitarie locali trasmettono le informazioni oggetto di allerta, utilizzando la modulistica prevista:
a)  al proprio "Nodo regionale"; tale comunicazione è prevista anche qualora la commercializzazione dell'alimento o del mangime oggetto di allerta riguardi esclusivamente il territorio della medesima azienda sanitaria locale; a direttamente alle altre aziende sanitarie locali del territorio regionale qualora interessate dall'allerta.
I servizi medici e veterinari regionali e delle province autonome "Nodo regionale" trasmettono le informazioni oggetto di allerta:
-  alle aziende sanitarie locali interessate del proprio territorio;
-  ai nodi regionali interessati delle altre regioni e province autonome;
-  al punto di contatto nazionale.
Il punto di contatto nazionale trasmette le informazioni oggetto di allerta:
-  al punto di contatto comunitario;
-  ai "Nodi regionali" interessati.
Pertanto:
-  ogni servizio azienda sanitaria locale deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture sanitarie interessate della propria azienda sanitaria locale, delle altre aziende sanitarie locali regionali nonché del "Nodo regionale";
-  ogni nodo regionale deve avere a disposizione i dati relativi ai punti di contatto delle aziende sanitarie locali del proprio territorio e agli altri nodi regionali, nonché al punto di contatto nazionale; il punto di contatto nazionale, ivi compresi gli uffici periferici, deve avere a disposizione i dati relativi ai nodi regionali.
11. Revoca del procedimento di allerta
La revoca del procedimento di allerta può essere disposta, espletate le verifiche del caso, dalla stessa autorità che l'ha attivata qualora ravvisi la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'attivazione. La revoca deve essere notificata ai componenti della rete interessati e al punto di contatto nazionale.
12. Applicazione delle linee guida (formazione e verifica)
Al fine di garantire l'uniforme applicazione a livello regionale della presente intesa dovranno essere attuati specifici interventi formativi e programmi di audit interni.
E' auspicabile che i risultati di detti audit siano condivisi tra le regioni e province autonome.
13. Altre comunicazioni
Possono essere trasmesse anche "Segnalazioni per informazione" e "Informazioni di carattere generale".
Le "Segnalazioni per informazione" sono solitamente relative a prodotti non presenti sul mercato, o qualora non sussistano le condizioni affinché tali prodotti possano arrecare grave danno al consumatore e/o agli animali, per i quali non è necessario adottare misure immediate. La segnalazione si concretezza nella comunicazione al punto della rete interessato per il tramite del nodo regionale competente sull'impresa alimentare e al punto di contatto nazionale.
Le "Informazioni di carattere generale" riguardano la sicurezza degli alimenti e dei mangimi allo scopo di diffondere le conoscenze e le informazioni in possesso riguardo a particolari problematiche igienico-sanitarie e andranno diffuse a tutti i membri della rete.
14. Clausola di invarianza finanziaria
1.  Dalla presente intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2.  Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente intesa con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


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(2009.17.1220)102
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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