REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 MAGGIO 2009 - N. 21
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 30 aprile 2009.
Incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, con riferimento agli anni 2002/2007.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, capo III Continuità assistenziale, ed, in particolare, l'art. 49 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, capo III Continuità assistenziale ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e l'art. 64 che disciplina il rapporto ottimale;
Viste le sentenze contrassegnate dai numeri dal n. 86/2008 al n. 92/2008, con le quali il Tribunale amministrativo regionale di Palermo, intervenendo su ricorsi promossi da alcuni medici contro l'Assessorato regionale della sanità e l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, ha dichiarato l'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in ordine alla mancata pubblicazione, a decorrere dall'anno 2002, degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, condannando le amministrazioni resistenti a provvedere alla pubblicazione dei suddetti incarichi;
Visto il decreto n. 1798 del 22 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'8 agosto 2008), con il quale, al fine di dare esecuzione alle sopracitate sentenze del T.A.R. di Palermo, sono stati pubblicati gli incarichi di continuità assistenziale vacanti alla data dell'1 marzo 2008, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 64 del vigente accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23 marzo 2005 ed, in particolare, del comma 4 che prevede l'esclusione dall'attribuzione di ulteriori incarichi per le aziende che dispongono di medici in esubero rispetto al rapporto ottimale, come indicato dal comma 3 del medesimo art. 64, e ciò fino al riequilibrio dello stesso;
Viste le sentenze dalla n. 1566/2008 alla n. 1572/2008 con le quali il T.A.R. di Palermo ha accolto, per quanto residua, i ricorsi per l'esecuzione del giudicato promossi dai sanitari che già avevano promosso i ricorsi al T.A.R. di Palermo decisi con le sopracitate sentenze dalla n. 86/2008 alla n. 92/2008, e per l'effetto, entro i limiti di cui in motivazione, ha dichiarato l'obbligo delle amministrazioni intimate (Assessorato regionale della sanità e Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento) a porre in essere gli atti necessari per la compiuta realizzazione di tutti gli effetti scaturenti dal giudicato, nella misura in cui siano ancora possibili;
Vista la nota prot. n. 6/6.1/975 del 20 marzo 2009, con la quale l'Assessorato regionale della sanità, al fine di dare compiuta esecuzione alle precitate sentenze del T.A.R. di Palermo, ha invitato l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento a procedere alla ricognizione degli incarichi di continuità assistenziale vacanti a decorrere al 2002, verificando la sussistenza degli stessi alla data del 28 febbraio 2009, e tenendo presente che per le carenze a decorrere dall'anno 2002 e fino alla ricognizione riferita all'anno 2005 saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 270/2000, mentre per le carenze successive troverà applicazione l'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;
Vista la norma finale n. 5 del D.P.R. n. 270/2000, ai sensi della quale, in caso di mancato rinnovo contrattuale, il conferimento degli incarichi vacanti di continuità assistenziale rilevati dall'anno 2001 avviene nella misura del 67% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99, e nella misura del 33% a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'accordo regionale, reso esecutivo con decreto n. 9324 del 19 dicembre 2006, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati a far data dall'1 marzo 2006, fatto salvo il disposto di cui all'art. 63, comma 2, lett. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui ai decreti legislativi nn. 368/99 e 277/2003, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 3, commi 7 e 8, D.P.R. n. 270/2000 e l'art. 16, commi 8 e 9, dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione, fermo restando che, qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle due riserve, gli stessi vengono assegnati all'altra riserva;
Preso atto della nota prot. n. 3995 del 27 aprile 2009, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento ha comunicato che con delibera n. 268 del 23 aprile 2009, previo parere favorevole espresso dal comitato aziendale di medicina generale nella seduta dell'1 aprile 2009, sono stati individuati gli incarichi vacanti di continuità assistenziale a decorrere dalla ricognizione riferita all'anno 2002 e fino alla ricognizione relativa all'anno 2007;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale accertati dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento a decorrere dall'anno 2002 e fino al 2007;
Preso atto che le carenze di continuità assistenziale accertate dall'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento secondo i criteri in premessa indicati hanno avuto riscontro positivo limitatamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e pertanto per l'attribuzione dei relativi incarichi si dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 270/2000;
Visto il decreto n. 1862 del 15 ottobre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002) e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2002;
Visto il decreto n. 1344 del 16 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 dell'1 agosto 2003) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2003;
Visto il decreto n. 3274 del 15 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 23 aprile 2004) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2004;
Visto il decreto n. 5222 del 30 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 dell'8 aprile 2005) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale di medicina generale valida per l'anno 2005;
Ritenuto opportuno individuare l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento quale ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi carenti di continuità assistenziale accertati presso la stessa Azienda sanitaria locale negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;

Decreta:


Art.  1

Gli incarichi vacanti di continuità assistenziale, accertati presso l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, a decorrere dalla ricognizione relativa all'anno 2002 e fino alla ricognizione riferita all'anno 2007, e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono, suddivisi per anno:
Anno 2002
-  Santo Stefano Quisquina  12  ore; 
-  Racalmuto  12  ore; 
-  Cianciana  12  ore; 

Anno 2003
-  Cianciana  24  ore; 
-  Porto Empedocle  12  ore; 
-  Alessandria della Rocca  12  ore; 
-  Sant'Angelo Muxaro  12  ore; 

Anno 2004
-  San Biagio Platani  24  ore; 
-  San Biagio Platani  12  ore; 
-  Bivona  12  ore; 
-  Realmonte  12  ore; 
-  Grotte  12  ore; 
-  Castrofilippo  12  ore; 
-  Alessandria della Rocca  24  ore; 
-  Siculiana  12  ore; 
-  Ravanusa  12  ore; 

Anno 2005
-  Montevago  12  ore; 
-  Bivona  24  ore. 


Art.  2

L'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento è individuata quale ufficio regionale preposto all'espletamento delle procedure di attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale di cui al precedente art. 1.

Art.  3

Per l'attribuzione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale di cui all'art. 1 del presente decreto l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento provvederà, nel rispetto dei criteri previsti dal D.P.R. n. 270/2000, utilizzando le rispettive graduatorie uniche regionali annuali di medicina generale di riferimento.

Art.  4

I medici interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, devono trasmettere, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda, una per ogni anno di riferimento, secondo gli schemi allegati A e A1 (trasferimento), o B e B1 (assegnazione per graduatoria), all'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, assistenza sanitaria di base, viale della Vittoria n. 321 - Agrigento.

Art.  5

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 270/2000, possono concorrere al conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle aziende, diverse da quella che pubblica le carenze, della Regione siciliana o nelle aziende di altre regioni, a condizione che risultino titolari, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno tre anni nell'incarico dal quale provengono e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di libera scelta, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili per ciascun anno di rilevazione degli incarichi carenti e i quozienti funzionali ottenuti con il predetto calcolo si approssimano all'unità inferiore;
b)  i medici inclusi nelle graduatorie regionali definitive annuali di medicina generale relative ai rispettivi anni di riferimento degli incarichi carenti, ovvero graduatoria regionale 2002 per le carenze riferite al 2002, graduatoria regionale 2003 per le carenze riferite all'anno 2003, graduatoria regionale 2004 per le carenze riferite al 2004 e graduatoria regionale 2005 per le carenze relative al 2005.

Art.  6

I medici di cui al punto a) del precedente art. 5 sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione atta a provare l'anzianità di servizio effettivo in qualità di titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale o ex guardia medica, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato A1).
La predetta anzianità di servizio è determinata sommando:
a)  l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b)  l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorché già valutata ai sensi della lett. a).

Art.  7

I medici di cui al punto b) del precedente art. 5 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale valida per l'anno di riferimento (2002, 2003, 2004, 2005), specificando il punteggio conseguito.

Art.  8

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato C.

Art.  9

Al fine del conferimento degli incarichi vacanti, i medici di cui alla lett. b) dell'art. 5 del presente decreto sono graduati, nelle diverse graduatorie relative ai vari anni di riferimento, nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a)  attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di medicina generale relativa all'anno di riferimento;
b)  attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito dell'azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale (31 gennaio 1999 per la graduatoria 2002; 31 gennaio 2000 per la graduatoria regionale 2003; 31 gennaio 2001 per la graduatoria regionale 2004; 31 gennaio 2002 per la graduatoria regionale 2005) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c)  attribuzione di 15 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale di medicina generale (31 gennaio 1999 per la graduatoria 2002; 31 gennaio 2000 per la graduatoria regionale 2003; 31 gennaio 2001 per la graduatoria regionale 2004; 31 gennaio 2002 per la graduatoria regionale 2005) e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B1).

Art.  10

Le graduatorie, distinte per anno, per l'assegnazione degli incarichi vacanti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 5 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo il voto di laurea, l'anzianità di laurea e, infine la minore età.

Art.  11

I medici di cui all'art. 5, lett. b), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.

Art.  12

L'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, fatto salvo il disposto di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), riserva una percentuale del 67% degli incarichi disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al decreto legislativo n. 368/99 e decreto legislativo n. 277/2003, e una percentuale del 33% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, incarichi spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, gli stessi verranno assegnati all'altra percentuale di aspiranti.

Art.  13

Il medico, già titolare di incarico di continuità assistenziale, che concorre all'assegnazione di un incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.

Art.  14

Il medico che accetta l'incarico è cancellato dalla graduatoria regionale annuale di riferimento ai soli fini degli incarichi di continuità assistenziale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2009.
  GUIZZARDI 


Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2009.18.1287)102
Torna al Sommariohome



   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 32 -  71 -  19 -  22 -  87 -  23 -