REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Castelvetrano


Lo statuto del comune di Castelvetrano è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 16 luglio 1994.
Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 giugno 2001.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 130 del 16 dicembre 2008.
Art.  1
Principi fondamentali

1.  La comunità di Castelvetrano è ente autonomo locale a rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato e della Regione.
2.  L'autogovemo della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, principalmente attraverso la partecipazione popolare.
Art.  2
Finalità

1.  Il Comune nello svolgimento della sua attività si ispira ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità della persona umana.
2.  Il Comune tutela il patrimonio paesaggistico, artistico, archeologico, culturale, storico e linguistico della comunità castelvetranese e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio, per assicurare alla collettività una più alta qualità della vita.
3.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
4.  In particolare opera per:
a)  favorire l'ordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini, della libera espressione del pensiero, delle fedi, dei valori morali e religiosi e della pari opportunità, che si realizzano anche attraverso organismi associativi, di cooperazione e partecipazione;
b)  superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito geografico;
c)  garantire un ordinato sviluppo nel rapporto territorio-attività umana, rispettoso delle esigenze di tutela e salvaguardia ambientale adottando tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque;
d)  promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata nella continuazione della tradizione e vocazione turistica, artigianale, agricola, operaia ed imprenditoriale propria della città, anche attraverso la forma di associazionismo economico e di cooperazione e nel rispetto del ruolo contrattuale delle organizzazioni sindacali e di categoria;
e)  contribuire alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona che consenta di affrontare e risolvere situazioni di disagio sociale anche avvalendosi dell'attività delle organizzazioni di volontariato;
f)  assicurare e promuovere ogni utile apporto di collaborazione dei rappresentanti singoli o delle associazioni dei cittadini portatori di handicap, disabili, anziani, tossicodipendenti e di altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale, nonché di quelli relativi all'assistenza dell'infanzia, sia per quanto riguarda l'istituto dell'affidamento familiare che per il recupero dei minori. Favorire, altresì, i rapporti e la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nei settori di cui sopra;
g)  rendere effettivo il diritto allo studio e la crescita culturale, fisica e sportiva dei cittadini;
h)  favorire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di integrazione dei popoli europei anche mediante gemellaggio ed adesioni ad organismi comunitari;
i)  favorire i rapporti con le comunità castelvetranesi all'estero.
5.  L'ente per la realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e servizi sociali persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, le organizzazioni di volontariato, le associazioni culturali, sportive, di categoria, i club services e le aggregazioni civiche spontanee e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.
6.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
Art.  3
Rapporti con gli altri enti territoriali

1.  Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dall'ambito territoriale di interesse.
2.  I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse opere di autonomia.
3.  I rapporti del Comune con la Regione, oltre ad essere informati ai principi del 2° comma del presente articolo, sono e possono essere regolati dalle norme legislative regionali, stante l'ordinamento speciale della Regione siciliana.
4.  Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo la legge e provvede, per quanto di competenza propria, alla loro specificazione ed attuazione, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, educative, culturali e di servizio operanti nel suo territorio.
5.  Nel quadro della vocazione turistica e storica della presenza del più grande bacino archeologico del Mediterraneo, quello di Selinunte e degli altri insediamenti della civiltà greca ed arabo-normanna nella comunità della Valle del Belice, il Comune sviluppa il proprio ruolo di centro di aggregazione degli interessi sovracomunali delle realtà locali e di naturale comunità socio-economica del territorio della Sicilia sud-occidentale.
Art.  4
Territorio

1.  La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo e da due frazioni:
-  Marinella di Selinunte, storicamente così riconosciuta dalla comunità;
-  Triscina di Selinunte.
2.  Il territorio del Comune si estende per kmq. 207 e confina:
a)  a sud con il mare Mediterraneo;
b)  a est con il territorio del Comune di Menfi;
c)  a nord-est con il territorio del Comune di Partanna;
d)  a nord con il territorio dei Comuni di Santa Ninfa e Salemi;
e)  a ovest con il territorio del Comune di Mazara e Campobello di Mazara.
Art.  5
Sede comunale

1.  La sede comunale è fissata ad ogni effetto nel Palazzo "Pignatelli", ubicato nel capoluogo ed in esso risiedono di norma tutti gli organi elettivi.
2.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolare esigenze, che dovranno essere formalmente esplicitate, gli organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
Art.  6
Albo pretorio

1.  Con proprio provvedimento deliberativo il consiglio comunale individua all'interno del Palazzo "Pignatelli", sede comunale, apposito spazio da destinare all'"albo pretorio", dove sono pubblicati atti, documenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da altre norme, sia regolamentari che legislative.
2.  La pubblicazione deve garantire accessibilità, integralità e facilità di lettura dei testi.
Art.  7
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti, nei documenti e nel sigillo si identifica con il nome "Città di Castelvetrano", giusto decreto del Capo del Governo del 28 gennaio 1936 e trascritto nei registri della Consulta araldica il 30 gennaio 1936 e con lo stemma raffigurante: d'azzurro alla pianta di palma d'oro, con intorno allo stemma la legenda "Palmosa Civitas" e "Castrum Vetranum".
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato e con la scorta d'onore composta da tre vigili urbani, di cui uno con funzione di alfiere, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata all'art. 5 del regolamento per la Consulta araldica, approvato con regio decreto 7 giugno 1943, n. 652.
3.  L'uso e la riproduzione di tali simboli e del nome da parte di soggetti diversi dal Comune, di norma, sono vietati, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate su richiesta motivata da parte di terzi.
Art.  8
Organi di politica amministrativa e di governo

1.  Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.
Art.  9
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità determinando l'indirizzo ed esercitando il controllo politico-amministrativo sulla gestione dell'ente.
2.  Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e dura in carica sino all'elezione del nuovo.
3.  Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di competenza.
Art.  10
Attribuzioni

1.  Il consiglio, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione amministrativa dell'ente.
2.  Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli strumenti necessari alla azione da svolgere.
3.  Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4.  Il consiglio comunale impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'ente.
5.  Nell'adozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo della stessa con quella provinciale, regionale e statale.
6.  Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
7.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente le funzioni vengono assunte dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
8.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, dirama gli avvisi di convocazione del consiglio e promuove l'attivazione delle commissioni consiliari.
9.  Alle riunioni del consiglio comunale deve partecipare il sindaco o un assessore da lui delegato. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto. Della presenza del sindaco o di un assessore delegato dal sindaco e/o dei membri della giunta intervenuti alla riunione se ne deve dare atto nel verbale.
10.  Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, qualora questo non provveda, è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.
11.  Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per il controllo sostitutivo.
12.  Nella prima seduta e dopo gli adempimenti di legge, il consiglio comunale provvede a costituire l'ufficio di presidenza composto da tre componenti compreso il presidente, di cui uno è in rappresentanza della minoranza. Le competenze dell'ufficio di presidenza saranno determinate nel regolamento dei lavori del consiglio comunale.
13.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
14.  La commissione di indagine ha il potere di acquisire tutti gli elementi inerenti la materia per cui è stata costituita, ivi compresi atti e documenti, che gli uffici sono tenuti a fornire in copia autenticata. Ha, altresì, il potere di sentire impiegati, funzionari e dirigenti del comune.
15.  La commissione di indagine è composta da tutti i capi-gruppo consiliari o da consiglieri loro delegati, ivi compreso il presidente che viene eletto tra gli stessi. Segretario della commissione viene nominato un dipendente del comune, con qualifica funzionale non inferiore alla cat. "C".
16.  Delle riunioni della commissione, di cui ai precedenti commi, si redige apposito verbale. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La commissione a conclusione dei suoi lavori redigerà una relazione che trasmetterà entro quindici giorni al presidente del consiglio comunale, il quale provvederà a convocare il consiglio comunale per la valutazione dei risultati cui è pervenuta la commissione. La seduta è pubblica, salvo i casi in cui la legge prevede quella segreta.
Art.  11
Revoca del presidente e del vice presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati su richiesta motivata e sottoscritta da un numero di consiglieri non inferiore a 2/5 e depositata presso la segreteria del Comune.
2.  Il presidente è tenuto a sottoporla al consiglio comunale nella prima seduta utile.
3.  La revoca è valida se approvata da almeno 20 consiglieri, con voto espresso a scrutinio segreto.
4.  La revoca può essere richiesta per ingiustificate omissioni della convocazione del consiglio, per avere assunto atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale di super partes, per avere posto in essere atti contrari alla legge, allo statuto e ai regolamenti dell'ente.
5.  La revoca, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e per le elezioni del nuovo presidente valgono le norme in vigore. Analogamente si procede per la revoca al vice presidente del consiglio comunale.
Art.  12
Sessioni del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal presidente che in base alle proposte del sindaco, dei consiglieri o per sua determinazione, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2.  Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, il presidente iscrive gli argomenti proposti dagli stessi ai primi punti dell'ordine del giorno.
3.  Nel caso in cui la convocazione è disposta per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica, o su richiesta del sindaco, la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
4.  Gli adempimenti previsti al 1° comma, in caso di dimissione, decadenza, rimozione o decesso del presidente, sono assolti dal vice presidente.
Art. 13
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2.  Il regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi.
3.  Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori, che possono avvenire in seduta pubblica, gli organi di governo dell'ente, amministratori e dirigenti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituzioni, organi di partecipazione, dirigenti comunali e rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche, nonché esperti professionisti iscritti nel relativo albo professionale.
4.  Il sindaco, gli assessori ed i capigruppo consiliari partecipano di diritto alle sedute.
Art.  14
Attribuzioni delle commissioni

1.  Le commissioni "permanenti" svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del consiglio, al fine di favorire il miglior servizio delle funzioni dell'organo stesso, con l'obbligo di esprimere parere non vincolante relativamente alle materie di competenza del consiglio, con esclusione del conto consuntivo. Si prescinde dal predetto parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data. Le commissioni svolgono, altresì, attività di ricerca, studio e proposta sulle materie di propria competenza.
2.  Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito della competenza del consiglio comunale, assolvono a compiti ed attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3.  Il regolamento disciplinerà, oltre a quanto disposto dall'articolo 13, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
-  nomina del presidente e del vice presidente;
-  procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni;
-  forme per l'esternazione dei pareri preliminari, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente o in forza di norma regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
-  metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, inchieste e ricerche e l'elaborazione di proposte.
Art.  15
Costituzione di commissioni di indagini

1.  E' facoltà del consiglio comunale istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
2.  La composizione delle commissioni è quella di cui all'art. 10, comma 15. La sua durata è decisa dal consiglio, assicurando che in seno alla commissione sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il consiglio deve fissare il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio comunale.
3. Per la nomina del presidente e del vice presidente e per il funzionamento delle commissioni si applicano le disposizioni regolamentari sulle commissioni permanenti.
Art.  16
Consiglieri comunali

1.  La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano per voti, a parità di voti, dal consigliere più anziano di età.
3.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
4.  Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5.  Ai sensi delle vigenti norme, con le modalità stabilite nel regolamento, tutti i consiglieri all'inizio del mandato devono comunicare con apposita dichiarazione, da depositare presso la segreteria generale, i redditi posseduti, la propria situazione patrimoniale e le spese elettorali sostenute.
6.  La situazione patrimoniale va aggiornata annualmente per tutta la durata del mandato, con la stessa procedura prevista al 5° comma da presentare entro il 30° giorno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ogni anno.
7.  I nomi di eventuali inadempienti saranno pubblicati all'albo pretorio, per la durata di giorni 30.
8.  I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
9.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune.
Art.  17
Prerogative dei consiglieri

1.  Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2.  Il diritto di iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta da almeno tre consiglieri e si può estrinsecare con il supporto tecnico e burocratico dell'apparato comunale.
3.  L'esame delle proposte di deliberazione e delle richieste di emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del consiglio, è subordinato, secondo modalità previste dal regolamento, all'acquisizione dei pareri e dell'attestazione della copertura finanziaria previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".
4.  La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria, entro 30 giorni.
Art.  18
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati tra i consiglieri che abbiano riportato il maggiore numero di voti per ogni lista che ha partecipato alle elezioni.
2.  Ai gruppi consiliari sono assicurati per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità, strutture, mezzi, personale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.
3.  Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo, le relative attribuzioni e le modalità di trasmissione agli stessi delle deliberazioni approvate dalla giunta.
Art.  19
Giunta

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Essa impronta la sua attività ai principi della legalità, efficienza, efficacia e trasparenza.
3.  Ai sensi della legge e del presente statuto, ove non siano espressamente attribuite agli altri organi elettivi e burocratici, essa estrinseca attività di apprezzamento e determinazioni di carattere politico-amministrativo, di proposta e scelta in ordine ai provvedimenti idonei e propedeutici al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concreti che l'ente deve conseguire, nel quadro degli indirizzi fondamentali e generali approvati dal consiglio comunale.
Art.  20
Nomina della giunta

1.  La giunta viene nominata dal sindaco nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge.
2.  Il sindaco eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendo componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
3.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
4.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
5.  La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intenda optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione, formalizzata, comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
6.  Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quelle di componente della giunta regionale.
7.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.
8.  Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
9.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
10.  Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
11.  La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art. 21
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da dieci assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, 4° comma.
Art.  22
Funzionamento

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, in caso di assenza o di impedimento dal vice sindaco, che tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2.  L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità.
3.  A ciascun assessore il sindaco affida con delega specifici affari ed attività amministrative di sua competenza, nomina tra i medesimi il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4.  La delega relativa alle attività amministrative istituzionali dell'ente deve coincidere con l'organigramma burocratico.
5.  Le modalità di convocazione e organizzazione sono stabilite dalla giunta stessa.
Art.  23
Competenze

1.  Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di governo e quelli di amministrazione a contenuto generale, ad alta discrezionalità, o che per la loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio. Ad essa competono, inoltre, gli atti di gestione previsti nel presente statuto, nei limiti delle materie indicate nell'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che non siano di competenza del consiglio.
2.  La giunta svolge le proprie funzioni attraverso provvedimenti deliberativi con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi finanziari idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto.
3.  La giunta, in particolare, esercita le seguenti attribuzioni amministrative gestionali e di governo:
a)  propone al consiglio i regolamenti;
b)  approva i progetti relativi a singole opere già indicate in programmi o atti fondamentali del consiglio o dalle leggi regionali e nazionali, nonché i programmi esecutivi;
c)  approva tutti i provvedimenti attuativi degli indirizzi consiliari che necessitano l'assunzione di impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio. Quando tali provvedimenti siano attribuiti al sindaco, al segretario generale o ai dirigenti determina preventivamente la misura massima complessiva globale della spesa;
d)  elabora linee di indirizzo e predispone progetti e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio ed assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e)  fatte salve le competenze consiliari e quelle del sindaco, del segretario generale e dei dirigenti, definisce le condizioni particolari e le clausole di dettaglio per gli accordi, le convenzioni ed i contratti con soggetti pubblici e privati, anche in materia urbanistica;
f)  elabora e propone al consiglio, in concorrenza con l'attività propositiva dei consiglieri ai sensi dello statuto, criteri generali per la determinazione delle tariffe;
g)  nomina commissioni per i concorsi come per legge;
h)  adotta, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente in materia di personale, provvedimenti di istituzione e modifica del rapporto ed in particolare: approvazione graduatorie di merito, assunzioni e cessazioni dal servizio, se non diversamente previsto dalla legge, affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali e mobilità degli stessi, sentito il segretario generale determina, al momento dell'affidamento, il periodo temporale massimo in cui il dirigente è preposto alla direzione della struttura operativa municipale che, comunque, non può superare il biennio;
i)  propone in concorrenza con l'attività propositiva dei consiglieri ai sensi di statuto, i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone e, in base alla disciplina regolamentare, ne delibera l'erogazione;
j)  autorizza il sindaco a stare in giudizio in sede giurisdizionale od amministrativa come attore o convenuto ed approva transazioni, fatta salva la competenza consiliare;
l)  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo dell'ente;
m)  riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
n)  fissa annualmente il limite di valore entro il quale il sindaco, il segretario generale ed i dirigenti possono ordinare beni e servizi di competenza, nell'ambito degli impegni di spesa di massima deliberati dalla giunta stessa;
o)  adotta provvedimenti di prelevamento dai fondi di riserva ordinaria e di cassa;
p)  adotta provvedimenti attinenti agli storni di fondi nell'ambito dei capitoli appartenenti alla stessa rubrica della parte corrente del bilancio.
Art.  24
Attribuzioni organizzatorie

1.  Alla giunta, altresì, sono in particolare affidate le seguenti attribuzioni organizzatorie:
a)  decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b)  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentita la conferenza dei dirigenti e su parere del segretario generale;
c)  determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione, sentiti i revisori dei conti;
d)  propone al sindaco argomenti da inserire nell'ordine del giorno del consiglio;
e  sulla base di criteri previsti nel regolamento speciale dei concorsi elabora una turnazione per il conferimento ai dirigenti degli incarichi di presidente nelle gare di appalto, tenuto conto dei settori e dei servizi di appartenenza interessati. 

Art.  25
Principi per l'attività deliberativa degli organi collegiali

1.  Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto ad eccezione degli atti dovuti o di quelli che non consentono scelte discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive di esse, o sulla valutazione dell'azione da queste svolte.
3.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni e apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti, il presidente dispone la trattazione e la determinazione sull'argomento in seduta privata, con il consenso della maggioranza del consiglio comunale.
4.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curate dal segretario generale che partecipa alle stesse, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.
5.  Il segretario generale non partecipa alle sedute in caso di incompatibilità e viene sostituito dal vice segretario generale.
6.  I verbali sono firmati dal presidente, dal segretario e dal membro più anziano per voti fra i presentì.
Art.  26
Sindaco

1.  Il sindaco è capo del governo locale.
2.  La legge disciplina le modalità per le elezioni, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3.  Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario generale e dei dirigenti. E' organo a competenza generale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
4.  Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 28 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
5.  Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
6.  Gli esperti nominati ai sensi del 5° comma devono essere dotati di documentata professionalità e non possono essere superiori al numero di tre. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica dirigenziale. Annualmente il sindaco trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
7.  Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, il consiglio comunale esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
8.  Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale del comune.
9.  Il sindaco può delegare ai singoli assessori con apposito provvedimento sue attribuzioni.
10.  Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti di cui sopra, anche prima della scadenza. Gli atti relativi alle nomine di quanto previsto dal presente comma vengono comunicati ai capi gruppo consiliari entro 15 giorni.
11.  All'ufficio di sindaco competono, altresì, poteri di complessiva rappresentanza, direzione e sovrintendenza politica-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività degli organi, delle strutture gestionali - esecutive del Comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.
Art.  27
Attribuzione quale organo di amministrazione

1.  Sono attribuzioni del sindaco quale organo di amministrazione:
a)  la rappresentanza generale dell'ente, compresa quella in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della giunta;
b)  la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c)  il coordinamento e lo stimolo dell'attività dei singoli assessori;
d)  il potere di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
e)  il potere d'impartire direttive al segretario generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f)  il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri organi e quelli esecutivi dei provvedimenti definitivi o ad esclusivo contenuto discrezionale tecnico-amministrativo, di competenza del segretario generale e dei dirigenti;
g)  la potestà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, al segretario generale e ai dirigenti, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna;
h)  il potere di promuovere e concludere, previa delibera di intenti della giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
i)  il potere di promuovere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
i)  il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;
k)  l'adozione, con potestà di delega, delle ordinanze ordinarie;
l)  l'adozione, con potestà di delega, di tutti i provvedimenti concessori, autorizzativi e sanzionatori prescritti in materia di commercio e di polizia amministrativa nonché in materia urbanistico-edilizia, nei limiti della legge;
m)  l'emanazione in materia di occupazione di urgenza, ed espropri dei provvedimenti che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune con potestà di delega al segretario generale o ai dirigenti;
n)  l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del segretario generale e dei dirigenti;
o)  la determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi cittadini, degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici per armonizzarli alle esigenze complessive e generali degli utenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentite le organizzazioni di categoria, gli organi di partecipazione, la giunta e la conferenza dei dirigenti, nel rispetto e con l'osservanza delle specifiche discipline legislative e regolamentari;
p)  l'applicazione di tutte le misure disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.
2.  Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
Art. 28
Attribuzioni di vigilanza

1.  Sono attribuzioni del sindaco quale organo di vigilanza:
a)  l'acquisizione diretta presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati o segreti;
b)  il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune avvalendosi del segretario generale o del vice segretario generale;
c)  il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
d)  il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse informandone, se del caso, la giunta ed il consiglio comunale;
e)  la definizione con i revisori dei conti del Comune delle modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
f)  il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art.  29
Attribuzioni organizzatorie

1.  Appartengono all'ufficio del sindaco le seguenti attribuzioni organizzatorie:
a)  esercitare i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
b)  proporre argomenti da trattare e disporre la convocazione della giunta che presiede;
c)  autorizzare le missioni degli assessori;
d)  fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le attività elettorali di cui all'art. 37, lett. b), cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
e)  ricevere le dimissioni degli assessori;
f)  attribuire ai dirigenti incarichi provvisori di supplenza di settori diversi.
Art.  30
Attribuzioni per i servizi statali

1.  Competono al sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:
a)  provvedere ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P.G.;
b)  sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
c)  sovrintendere, tenendo informato il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
d)  adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, in particolare per la tutela igienico-sanitaria;
e)  emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la giunta;
f)  delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli assessori, al segretario generale o ai dirigenti.
Art.  31
Vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2.  Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco, in successione, il componente della giunta più anziano di età.
Titolo II
ORGANI BUROCRATICI
Art.  32
Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa

1.  La gestione sostanzia funzioni tecnico-amministrative e contabili di attività e scelte strumentali ai risultati da conseguire.
2.  L'attività gestionale, improntata ai canoni di legalità, imparzialità, trasparenza, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità nei confronti degli obiettivi, è condizionata da un complesso di vincoli di indirizzo ed apprezzamenti di governo, di scopi e di risorse.
3.  La gestione amministrativa, ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, è affidata al segretario generale ed ai dirigenti, organi burocratici del Comune.
4.  Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento essi devono esercitare le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi del consiglio, alle determinazioni della giunta ed alle direttive del sindaco.
5.  Per ogni settore di attività dell'ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo funzionale fra i dirigenti col rispetto puntuale del principio di chiarezza dei ruoli e dei poteri e con un collegamento preciso fra autonomia di sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione alle risorse tecniche, umane e materiali disponibili.
Art.  33
Segretario generale

1.  Il segretario generale del Comune, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico, alle dipendenze funzionali del sindaco, posto al vertice dell'apparato dell'ente con funzioni di collaborazione con gli organi e di alta direzione.
2.  Per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune è responsabile della fase istruttoria dell'attività provvedimentale degli organi elettivi e cura l'esecuzione e l'attuazione degli atti e dei provvedimenti con correlata potestà di iniziativa e di autonomia decisionale nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dall'art. 32 e delle funzioni e competenze dei dirigenti.
3.  Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento di gestione e funzioni consultive secondo le norme di legge e del presente statuto.
Art.  34
Attribuzioni di sovrintendenza, coordinamento, alta direzione

1.  Il segretario generale esercita funzioni di coordinamento, sovrintendenza, alta direzione dell'apparato dirigenziale ed impulso nei confronti degli uffici e del personale attraverso l'esercizio di potere sostitutivo in attribuzioni specifiche dei dirigenti nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia, tempestivamente comunicati al sindaco.
2.  Sentita la conferenza dei dirigenti adotta provvedimenti di mobilità interna, nell'ambito di settori diversi con l'osservanza della disciplina prevista negli accordi contrattuali in materia.
3.  Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale dirigente nel rispetto delle norme vigenti.
4.  Vigila e controlla sui risultati dell'attività dirigenziale, e, anche su incarico del sindaco, compie verifiche ed inchieste interne sull'amministrazione e gestione dell'ente.
5.  Su richiesta del sindaco, dei singoli componenti o di propria iniziativa convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, comunicando sempre le risultanze dei lavori al sindaco stesso.
6.  Nei confronti dei dirigenti può sollevare contestazioni di addebiti ed adottare le conseguenti sanzioni del richiamo scritto e della censura, con l'osservanza delle norme regolamentari di garanzia e contraddittorio.
7.  Al fine di attuare con carattere di continuità l'attività coadiutoria del vice segretario, il segretario generale può delegare una o più sue attribuzioni al vice segretario generale.
Art.  35
Attribuzioni generali

1.  Al segretario generale competono i seguenti atti:
a)  esercita tutte le competenze ed assume provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che gli sono delegati dal sindaco;
b)  predispone programmi di intervento, progettazioni di carattere organizzativo, relazioni, studi operativi sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi, avvalendosi della struttura burocratica;
c)  presiede o partecipa a commissioni di gare, nel rispetto dei principi e criteri procedimentali fissati dalla disciplina in materia e dal presente statuto;
d)  emana direttive e verifica la fase istruttoria dei provvedimenti e degli atti anche a rilevanza esterna, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
e)  ordina beni e servizi concernenti il suo ufficio nei limiti dei criteri e degli impegni adottati con deliberazione della giunta.
Art.  36
Attribuzioni consultive

1.  Il segretario generale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2.  Se richiesto, esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri, sui pareri espressi da organi interni o da professionisti all'uopo incaricati.
3.  Dette attribuzioni sono anche devolute al vice segretario generale.
Art.  37
Attribuzioni proprie di legalità e garanzia

1.  Al segretario competono in particolare le seguenti attribuzioni:
a)  partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni nelle quali è nominato e degli organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge;
b)  presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari concretizzate tramite referendum previsti dal presente statuto;
c)  riceve il documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta, l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
d)  rilascia le attestazioni e certificazioni di affissione dei provvedimenti e degli atti all'albo pretorio, sulla base della dichiarazione di avvenuta pubblicazione da parte del messo comunale;
e)  ove siano previsti controlli di qualsiasi tipo, cura la trasmissione dei relativi atti, attestandone l'esecutività.
Art.  38
Vice segretario generale

1.  Il vice segretario generale svolge i compiti stabiliti dal comma 4° dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
Art.  39
Conferenza dei dirigenti

1.  La conferenza dei dirigenti, composta da tutto il personale di livello dirigenziale, svolge funzioni di verifica dei risultati delle funzioni propositive, ausiliarie e consultive degli organi elettivi e dei revisori dei conti, in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo. La sua funzione si esercita nei confronti dei processi formativi delle attività, dei programmi e degli indirizzi dell'ente, e nei confronti dei provvedimenti definitivi, al fine di verificarne sia il rispetto delle norme che l'effetto ed il successo dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi. Un apposito regolamento ne disciplina le competenze ed il funzionamento con l'osservanza dello statuto.
Art.  40
Dirigenti

1.  I dirigenti, con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto, esercitano, con potere di direzione e responsabilità del proprio apparato, attribuzioni di gestione amministrativa articolate e dettagliate, per ciascuno di essi, nel regolamento organico.
2.  Essi sono preposti ai singoli settori dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi, sempre in relazione alle risorse tecniche, umane e materiali disponibili.
3.  In particolare sono affidate alla dirigenza le seguenti attribuzioni:
a)  sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi ricevuti;
b)  hanno il potere di impulso e direzione nei confronti di uffici e servizi dipendenti;
c)  predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
d)  adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da parte degli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione;
e)  ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti e dei limiti, criteri ed impegni fissati con i provvedimenti della giunta;
f)  vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano l'efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti anche attraverso gli strumenti di controllo di gestione, assumendo diretta e personale responsabilità in ordine al rispetto dell'orario d'ufficio;
g)  stipulano i contratti relativi ai settori di competenza ed assumono la presidenza delle commissioni di gara con l'osservanza dei principi, criteri e modalità fissati dal presente statuto e dalla vigente disciplina in materia;
h)  adottano e sottoscrivono tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna di natura autorizzatoria, dovuti o a contenuto vincolato, ovvero per i quali sia stata loro attribuita o delegata la competenza, in conformità alle disposizioni statutarie;
i)  liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
j)  adottano atti di mobilità interna al settore, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia, propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il richiamo scritto;
k)  liquidano spese regolarmente ordinate;
l)  per dovere di ufficio, per impulso dell'assessore delegato o del consiglio comunale, curano e provvedono, in conformità alle direttive del segretario generale, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi elettivi;
m)  curano e provvedono, in conformità alle direttive del segretario generale, per l'attuazione e per l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
n)  adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
o)  autorizzano lo sgravio di rimborsi di quote indebite di imposte, tasse, canoni e contributi;
p)  partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta comunale, esterne allo stesso;
q)  formulano e sottoscrivono pareri obbligatori di correttezza tecnico-contabile ed amministrativa di competenza;
r)  emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
s)  concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dell'apparato;
t)  partecipano su delega del segretario generale alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
u)  rilasciano nell'ambito del principio del diritto di accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri comunali, con l'osservanza della normativa speciale in materia;
v)  approvano i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
Art.  41
Nomina dirigenti con contratti a termine

1.  Fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, la copertura di posti dirigenziali di alta specializzazione professionale vacanti può essere disposta dalla giunta comunale mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico nel rispetto della speciale normativa vigente.
2.  Per motivi eccezionali, con provvedimento motivato, la copertura potrà essere disposta con contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il divieto di privatizzazione per posti che attribuiscono l'esercizio di pubbliche potestà.
3.  Le nomine di cui al 1° e 2° comma non possono superare la data di scadenza del mandato del sindaco.
Titolo III
Capo I
Uffici
Art.  42
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante attività che deve essere informata ai seguenti principi operativo-funzionali:
a)  autonomia ed economicità gestionale;
b)  organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi e non per singoli atti;
c)  analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato;
d)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
e)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
f)  realizzazione di apparati operativi improntati alla massima efficienza attraverso l'introduzione di tecniche specifiche quali la contabilità dei costi e strumenti indicatori di efficacia ed efficienza;
g)  individuazione puntuale delle funzioni assegnate ai singoli servizi;
h)  introduzione di processi produttivi manageriali per la gestione del personale quali il coinvolgimento, la comunicazione e l'informazione;
i)  adozione di iniziative concrete atte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art.  43
Struttura

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2.  Il settore rappresenta la struttura organizzativa che dirige, coordina e controlla l'azione tecnico-amministrativa specifica, attribuita ad uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività, ovvero ad aree diverse, siano esse omogenee o collegate funzionalmente al fine del conseguimento di un unico obiettivo.
Art.  44
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e di aggiornamento professionale concernenti soprattutto le tecniche di gestione e gli ordinamenti giuridici e finanziari, da realizzare tramite programmi annuali attuativi, finanziati da specifici stanziamenti di bilancio.
3.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
4.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, nel rispetto della legge, dello statuto e degli accordi collettivi esecutivi, disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione dal servizio anche nel rispetto della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato o part-time;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  procedure di funzionamento della commissione di disciplina;
f)  trattamento economico;
g)  criteri per la verifica dei carichi di lavoro.
Capo II
Servizi pubblici locali
Art.  45
Principi e forme di gestione

1.  L'attività del Comune, diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici assicurando la tutela delle fasce più deboli della comunità, anche nel quadro degli interventi socio-assistenziali già sperimentati.
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata all'interno delle diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Il comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)  in economia;
b)  in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (in questo caso è opportuno che siano espressi nella delibera le motivazioni che sostengono la scelta);
c)  a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d)  a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)  a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, definite attraverso un confronto con le OO.SS., le associazioni e la convocazione di apposite conferenze dei servizi.
5.  Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere, fermo restando il mantenimento della scelta di gestione associata ed integrata dei servizi socio-assistenziali e sanitari.
6.  Negli statuti delle aziende speciali e della società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le aziende stesse ed il Comune ed in particolare sarà previsto che il presidente del consiglio di amministrazione dovrà riferire annualmente al consiglio comunale.
7.  La medesima comunicazione ed adeguate forme di raccordo, da individuare nel regolamento di cui all'art. 48, primo comma, sono stabilite per il presidente della istituzione.
Art.  46
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, disciplinati da appositi regolamenti, viene scelta quando ricorrono i seguenti presupposti:
a)  modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
b)  inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.
Art.  47
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi dal consiglio di amministrazione delle aziende, secondo l'ordinamento delle aziende speciali dipendenti dagli enti locali.
Art.  48
Istituzione

1.  Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e della attività delle istituzioni e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.  Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo delle istituzioni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3.  Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
4.  Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Art.  49
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
2.  Il regolamento disciplina il numero dei componenti, eventuali specifici ed ulteriori requisiti richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status degli stessi, il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
Art.  50
Il presidente

1.  Il presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art.  51
Il direttore

1.  Il direttore dell'istituzione sentito il consiglio di amministrazione, è nominato dalla giunta secondo i principi e le modalità previste per i dirigenti del Comune.
2.  Dirige tutta l'attività dell'organismo, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art.  52
Nomina e revoca

1.  I consigli di amministrazione ed i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati per le istituzioni, tra coloro che abbiano i requisiti per le elezioni a consigliere comunale e sono scelti con criteri di prestigio, competenza ed esperienza politico-amministrativa.
2.  Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
3.  Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
4.  Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di 1/3 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
5.  Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare al Comune, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio del mandato ed annualmente per tutta la durata, i redditi posseduti e la situazione patrimoniale.
Art.  53
Società a prevalente capitale pubblico locale

1.  Qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati alla iniziativa imprenditoriale, in relazione alla natura del servizio, l'ente gestisce i servizi tramite società per azioni o partecipa a società già costituite.
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
Art.  54
Principi e criteri generali di auto-controllo

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2.  L'attività di revisione completa il sistema complessivo del controllo interno che, costantemente, attraverso i diversi strumenti prescritti dovrà accompagnare l'intero processo formativo dei provvedimenti adottati per l'attività amministrativa di governo e di gestione economico-finanziaria dell'ente e potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dello stesso. E' facoltà del consiglio e delle commissioni richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti interni organizzativi e funzionali del collegio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni, in quanto compatibili e del presente statuto.
4.  Con il rispetto dei ruoli e della separazione fra le funzioni di indirizzo, di governo e di gestione e quelle di controllo finanziario e contabile, nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
5.  Il regolamento, inoltre, disciplina la sfera di attività di consulenza del collegio nei confronti degli organi elettivi e burocratici, in ordine ai profili economico-finanziari e fiscali dei provvedimenti.
Art.  55
Controllo di gestione

1.  Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2.  La tecnica del controllo di gestione deve essere finalizzata ad accertare periodicamente:
a)  la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b)  la quantificazione economica dei costi sostenuti per una verifica di coerenza con i programmi approvati;
c)  il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativo-contabile e gestionale svolta;
d)  l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità;
e)  l'individuazione delle responsabilità gestionali.
Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art.  56
Organismi di decentramento

1.  Al fine di favorire l'attività di partecipazione e consultazione dei cittadini alla vita amministrativa dell'ente, il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di organismi di decentramento. In tal caso per i servizi di base il territorio comunale può essere articolato in quartieri.
2.  Il delegato di quartiere rappresenta ed esprime i problemi, le esigenze e le opinioni dei cittadini che abitano in specifiche zone della comunità, attraverso il potere di iniziativa e proposta diretta al consiglio comunale, nel rispetto dei principi prescritti dall'ordinamento delle autonomie locali.
3.  Un apposito regolamento disciplina:
a)  delimitazione e identificazione dei quartieri:
b)  modalità di nomina del delegato di quartiere, la cui scelta dovrà essere effettuata sulla base di indicazioni provenienti direttamente dai cittadini e dal collegio dei suoi collaboratori che, in ogni caso, dovranno essere residenti nel quartiere stesso;
c)  competenze ed attribuzioni del delegato di quartiere;
d)  organizzazione e strutture dell'ufficio del delegato di quartiere.
Art.  57
Uffici periferici

1.  Al fine di facilitare e favorire le esigenze dei cittadini utenti potranno essere organizzati uffici e servizi comunali decentrati e periferici rispetto al municipio, avvalendosi anche di supporti informativi e strumenti per il rilascio automatico di documenti.
2.  Nelle frazioni l'organizzazione di uffici e servizi comunali decentrati è obbligatorio.
Titolo II
FORME DI AMMINISTRAZIONE ASSOCIATA
Art.  58
Principio di cooperazione

1.  Nella continuazione delle esperienze volte al superamento della visione municipalistica degli interessi, al fine di favorire un armonico e contestuale sviluppo di tutte le comunità del bacino belicino prescindendo dai rapporti meramente istituzionali, il consiglio comunale promuove e sviluppa forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali con lo scopo di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
2.  L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art.  59
Convenzioni

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di mutuo interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.  60
Consorzi

1.  Valorizzando gli strumenti di amministrazione associata che già assolvono positivamente la gestione di servizi che riguardano un bacino d'utenza sovracomunale, il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire ulteriori servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per conseguire economie di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente per i servizi stessi.
2.  La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 59, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso questo modulo associativo.
Art.  61
Accordi programma

1.  Il Comune ove debba realizzare opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso promuove e conclude accordi di programma al fine di concretare il coordinamento e l'integrazione dell'attività di tutti i soggetti interessati.
2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo, sentito il consiglio comunale e previa deliberazione d'intenti della giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
Titolo III
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art.  62
Collaborazione dei cittadini alla vita dell'ente

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, agevolandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente,
3.  Ai cittadini, inoltre, è riconosciuto il diritto a forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4.  Possono essere rivolte all'amministrazione comunale interrogazioni e interpellanze con almeno 200 sottoscrizioni, autenticate nella firma di ciascuno per i motivi e nelle stesse forme previste per i consiglieri comunali, con procedure e termini stabiliti dal regolamento sulla partecipazione.
Art.  63
Pari opportunità

1.  Il Comune assicura pari opportunità all'occupazione femminile e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nell'attività sociale, economica e di rappresentanza negli organi decisionali dell'attività istituzionale e amministrativa municipale, attraverso azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della pari opportunità.
2.  Le azioni positive hanno in particolare lo scopo:
a)  eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nei vari settori dell'attività sociale, economica, lavorativa e professionale, nell'accesso al lavoro e nella progressione di carriera, nelle quali l'ente Comune ha competenza e nell'ambito organizzativo municipale;
b)  favorire le diversificazioni delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso gli strumenti della formazione e qualificazione professionale nella attività del Comune;
c)  superare condizioni organizzative del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti comunali, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale di carriera ovvero nel trattamento economico retributivo;
d)  favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiare e lavorativa, nell'organigramma operativo comunale, per una migliore ripartizione di tale responsabilità tra due sessi.
3.  Negli organismi municipali di nomina diretta deve essere assicurata la presenza di ambedue i sessi che abbiano requisiti per essere eletti a consigliere comunale. Nelle nomine o designazioni degli organi di gestione di enti di competenza comunale, deve essere assicurata la presenza di ambedue i sessi che abbiano requisiti per essere eletti a consigliere comunale.
4.  Al fine di perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, nella giunta municipale dovrà essere assicurata la presenza di ambedue i sessi.
5.  Fermo restando quanto statuito nei commi 3° e 4° del presente articolo che trovano immediata applicazione, il Comune costituirà la commissione pari opportunità il cui fine è quello di individuare le iniziative idonee e complete per l'attuazione dei principi sanciti nel 1° comma e di quanto previsto nel 2° comma. La composizione, la durata e l'attività operativa saranno disciplinate dall'apposito regolamento che dovrà essere approvato dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
Art.  64
Disciplina regolamentare generale sull'associazione e partecipazione

1.  Il consiglio comunale adotta un regolamento per la disciplina generale della partecipazione popolare e dell'associazionismo entro un anno dalla entrata in vigore dello statuto.
2.  Ferme restando le competenze degli organi comunali la disciplina regolamentare di cui al precedente comma viene elaborata avvalendosi anche dei contributi e, comunque, previa consultazione delle associazioni e degli organismi di partecipazione.
Capo I
Iniziativa politica e amministrativa
Art.  65
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno diritto di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge o quando particolari norme ne regolano la formazione.
2.  I soggetti singoli ed i soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali da tutelare possono intervenire nel procedimento amministrativo.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati legittimati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.  Il regolamento di cui all'art. 64 stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, salvo se non diversamente previsto da norme di legge.
5.  Per specifici casi in cui sussistano particolari esigenze di celerità od in presenza di un numero notevole di destinatari che ne rende particolarmente gravoso l'adempimento, il regolamento potrà prevedere che si prescinde dalla comunicazione, provvedendo all'uopo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea e completa pubblicizzazione e informazione dell'avvio del procedimento.
6.  Gli aventi diritto, nei termini che per ciascun provvedimento saranno previsti nel regolamento, decorrenti dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7.  Il responsabile dell'istruttoria, nei termini che per ciascun provvedimento saranno previsti nel regolamento, decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10.  I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento purché tale accordo non pregiudichi diritti di terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, degli accordi sarà data opportuna pubblicizzazione anche attraverso affissione all'albo.
Art.  66
Istanze

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta all'istanza deve essere fornita entro un termine massimo di 30 giorni dalla presentazione al sindaco, o al segretario generale, o al dirigente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3.  Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza stessa.
Art.  67
Petizioni

1.  Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2.  Il regolamento di cui all'art. 64 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3.  La petizione è esaminata dall'organo competente entro un termine massimo di giorni 45 dalla presentazione ed è comunicata al consiglio comunale, nella prima tornata utile.
4.  La procedura si chiude nel termine sopracitato con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
5.  Ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Art.  68
Proposte di atti e provvedimenti comunali

1.  Il cinque per cento del corpo elettorale accertato alla fine di ogni anno può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente.
2.  L'organo competente è obbligato a sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3.  Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4.  Per l'adozione del provvedimento finale è necessaria l'acquisizione dei pareri di legge.
5.  La disciplina delle modalità e delle forme per la presentazione di proposte è contenuta nel regolamento previsto dall'art. 64.
Capo II
Associazione e partecipazione
Art.  69
Principi generali di partecipazione nei processi politici e decisionali

1.  Il Comune valorizza le autonome e spontanee attività associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 73.
2.  L'ente assicura la promozione e la tutela di tutte le diverse e varie forme di partecipazione dei cittadini, spontanea o stimolata, alla attività comunale per la soluzione di problemi interessanti la collettività.
3.  Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente statuto.
4.  Il regolamento previsto dall'art. 64 dovrà:
-  determinare i requisiti minimi formali affinché una associazione possa intrattenere rapporti con il Comune, garantendo condizioni di pari opportunità e di tutela delle fasce più deboli;
-  istituire appositi strumenti per facilitare le condizioni di fruizione del diritto all'informazione e dell'accesso agli atti amministrativi, anche alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n. 10/91 sul procedimento amministrativo;
-  statuire l'obbligo di consultazione su materie che costituiscono le finalità delle associazioni, sia attraverso la richiesta diretta, sia attraverso il coinvolgimento in organismi di partecipazione o in commissioni consiliari;
-  prevedere l'obbligo di motivare le ragioni che non consentano di accogliere i suggerimenti e le proposte delle associazioni consultate;
-  indicare i parametri necessari per attivare interventi di cui all'art. 73;
-  stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi fondati su requisiti come la qualità e la professionalità per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'ente locale sulla base dell'art. 22 della legge n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale e per la gestione di progetti culturali, sportivi e ricreativi e per la partecipazione alle società miste di gestione dei servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi sociali che detti servizi devono garantire senza scopo di lucro.
Art.  70
Associazioni spontanee

1.  La giunta comunale, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, registra le associazioni spontanee dei cittadini che operano nel territorio comunale in un albo tenuto presso la sede del Comune.
2.  La ammissione all'albo avviene sulla base di una documentazione dell'attività svolta negli anni precedenti.
3.  Sono ammessi all'albo le associazioni operanti almeno da dodici mesi precedenti all'entrata in vigore del presente statuto.
4.  Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art.  71
Organismi di partecipazione

1.  Ai fini della gestione di particolari servizi o attività, l'amministrazione comunale promuove la costituzione di appositi organismi consultivi, denominati consulte o forum, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
2.  Gli organismi previsti nel comma precedente a quelli rappresentativi di interessi circoscritti al territorio comunale istituiti in conformità alle vigenti disposizioni sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a posizioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
3.  Particolare attenzione e sensibilità dovrà essere mostrata nella promozione di organismi di partecipazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, dell'assetto del territorio, per il coordinamento degli orari dei servizi e per le pari opportunità e per l'assistenza dei cittadini portatori di handicap, disabili, anziani, tossicodipendenti e di altre fasce ad elevato rischio soggettivo e sociale, nonché per l'assistenza dell'infanzia abbandonata ed al recupero dei minori deviati.
4.  I rappresentanti degli organismi di partecipazione e delle associazioni, ove lo chiedano, debbono essere invitati dalle commissioni consiliari ai propri lavori.
5.  Il Comune promuove ed assicura il coordinamento dei servizi socio-assistenziali di propria competenza con servizi della struttura sanitaria locale e determina in apposito regolamento le modalità operative e le tipologie di intervento nell'ambito della previsione della legge.
Art.  72
Procedura di conciliazione per controversie
riguardanti la tutela di diritti diffusi

1. Eventuali controversie concernenti l'osservanza ed il rispetto dei diritti delle associazioni dei cittadini e la tutela dei diritti diffusi saranno risolte da una commissione mista paritetica, presieduta dal sindaco o suo delegato, di sei componenti, formata da consiglieri comunali e rappresentanti delle associazioni registrate ai sensi dell'art. 70.
2.  Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità procedurali della commissione mista paritetica.
Art.  73
Incentivazione

1.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa specificate nell'apposito regolamento.
Capo III
Referendum e diritto di accesso
Art.  74
Referendum

1.  Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale di interesse generale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2.  Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3.  Soggetti promotori del referendum possono essere:
a)  il cinque per cento del corpo elettorale;
b)  il consiglio comunale.
4.  Il consiglio comunale fissa in apposito regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5.  Nel regolamento sarà disciplinata la forma di supporto dell'apparato comunale per la convalida delle firme.
Art.  75
Effetti del referendum

1.  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
Art.  76
Consultazioni informali

1.  Il consiglio comunale può promuovere fra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazione di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o particolari zone della città.
2.  Il regolamento per la disciplina del referendum fissa presupposti e modalità di svolgimento delle consultazioni informali.
Art. 77
Diritto di accesso

1.  Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.  Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3.  Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.  78
Diritto di informazione

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2.  L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3.  L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4.  La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 25 e seguenti della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art.  79
Notiziario ufficiale del Comune

1.  Il Comune istituisce un notiziario ufficiale da distribuire gratuitamente a tutte le famiglie residenti.
2.  Nel notiziario dovranno essere inserite le principali notizie ed informazioni che attengono all'attività politico-amministrativa del consiglio comunale e degli altri organi, diretti e strumentali, dell'ente.
3.  Nel notiziario ufficiale d'informazione sarà data notizia, anche sintetica, dei principali atti adottati dagli organi comunali, dagli uffici, dalle aziende speciali, dalle società per azioni e dalle istituzioni.
4.  Il Comune istituirà altresì un bollettino degli atti adottati a cadenza periodica.
5.  Un apposito regolamento disciplinerà le modalità di gestione e di controllo del notiziario e del bollettino.
Capo IV
Difensore civico e tutela civica
Art.  80
Nomina

1.  E' istituito l'ufficio del difensore civico che garantisce l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Esso è eletto fra gli iscritti all'albo di cui al successivo art. 81.
2.  L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri comunali assegnati al comune nella seduta immediatamente successiva a quella di comunicazione della nomina della giunta. Non raggiungendo il quorum si procede ad ulteriore votazione riducendo alla metà più uno dei consiglieri assegnati il numero dei voti necessari. A partire dalla terza votazione il quorum necessario sarà la metà più uno dei consiglieri presenti.
3.  Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere rieletto.
4.  Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
Art.  81
Incompatibilità e decadenza

1.  La nomina del difensore civico deve avvenire tra persone probe, dirigenti statali e degli enti locali, magistrati, avvocati e liberi professionisti, ovvero personalità riconosciute distintesi nel campo culturale, economico e morale che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa iscritte in apposito albo di cittadini idonei a svolgere la funzione di difensore civico, tenuto presso la segreteria generale del Comune. Apposito regolamento disciplinerà in particolare i requisiti, le modalità di iscrizione, cancellazione e le procedure per la tenuta dell'albo.
2.  Non può essere nominato difensore civico:
a)  chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b)  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti degli organi delle unità sanitarie locali;
c)  i ministri del culto;
d)  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende comunali o a partecipazione comunale, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e)  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
f)  chi è coniuge o chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendente del comune;
g)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla domanda di iscrizione all'albo.
3.  Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di un consigliere comunale. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
Art.  82
Mezzi e prerogative

1.  L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso; i mezzi finanziari necessari al funzionamento dell'ufficio saranno oggetto di apposita previsione nel bilancio comunale.
2.  Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3.  A tal fine può convocare il responsabile del servizio e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.  Può, altresì, concordare di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5.  Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6.  L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. In questi casi il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
7.  Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art.  83
Rapporti con il consiglio

1.  Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e là dell'azione amministrativa.
2.  La relazione viene discussa dal consiglio entro il mese di aprile e resa pubblica.
3.  In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art.  84
Ufficio per i diritti del cittadino

1.  Nel quadro della disciplina diretta a dare concreto riconoscimento ai diritti dei cittadini ed a garantire l'informazione e l'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è istituito l'ufficio per i diritti del cittadino.
2.  L'ufficio attraverso l'informazione favorisce l'attivabilità dei diritti dei cittadini e la trasparenza dell'attività di tutti i settori comunali e, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dalla legge, anche su quella delle aziende, istituzioni ed enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale; inoltre coordina le modalità per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti di tutti gli uffici e servizi.
3.  Svolge compiti di segreteria per il difensore civico.
4.  A tal fine è competente a ricevere le rimostranze, le osservazioni e le proteste dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle disfunzioni o negligenze ed ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura, ovvero ad abusi commessi dai dipendenti comunali o da organi dell'ente.
Titolo IV
FUNZIONE NORMATIVA
Art.  85
Statuto

1.  Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2.  Su proposta della giunta o di singoli consiglieri il consiglio può modificare lo statuto con le modalità previste dalla legge.
3.  E' ammessa anche l'iniziativa da parte di almeno il 10% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
4.  Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni, successive alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Art.  86
Regolamenti

1.  Il comune può emanare regolamenti:
a)  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b)  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.
3.  L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 66 e 68 del presente statuto.
4.  Nella formazione dei regolamenti sono consultati i soggetti interessati.
5.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.  87
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge regionale n. 48/91 e nell'ordinamento amministrativo degli enti locali, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art.  88
Ordinanze e direttive

1.  Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.  Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3.  Il sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto e dall'ordinamento vigente.
5.  Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.
6.  Il sindaco, il segretario generale ed i dirigenti nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, emanano direttive vincolanti per destinatari, ai sensi di legge.
Art.  89
Norme transitorie e finali

1.  Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2.  Fino a quando non saranno attuate le condizioni necessarie per l'attivazione delle procedure previste dall'art. 39, comma 3, lettera w), i mandati di pagamento saranno emessi e sottoscritti dal settore finanziario e vistati, ai fini della regolarità formale, dal segretario generale.
3.  Il consiglio aggiorna entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
(2009.14.1072)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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