REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 2 aprile 2009.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Monterosso Almo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto il foglio prot. n. 5892 del 10 giugno 2008, con il quale il responsabile dell'area tecnica - servizio assetto del territorio di Monterosso Almo ha richiesto a questo dipartimento l'approvazione di competenza, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, della variante al piano regolatore generale concernente modifiche ed introduzioni di previsioni urbanistiche in diverse zone territoriali, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione;
Visti i fogli prot. n. 8503 del 23 settembre 2008 e prot. n. 11982 del 19 dicembre 2008, quest'ultimo assunto al protocollo generale dell'A.R.T.A. al n. 94885 del 22 dicembre 2008, con i quali sono state trasmesse le integrazioni richieste con la dirigenziale prot. n. 67444 del 4 settembre 2008;
Visti gli atti di pubblicità, ex art. 3, legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera di adozione n. 11 del 4 aprile 2008;
Vista la certificazione a firma del responsabile dell'area AA.GG. del 4 giugno 2008 in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e di pubblicazione di quanto adottato, nonché attestante la mancanza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere igienico sanitario M 9 del 6 febbraio 2008 rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa;
Visto il parere, ex art.13, legge n. 64/74, reso dall'ufficio del Genio civile di Ragusa con nota prot. n. 4679 del 5 marzo 2008;
Visto il parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, prot. n. 988 del 21 marzo 2008;
Visto il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa reso con nota prot. n. 64765 del 17 dicembre 2008;
Vista l'attestazione del dirigente dell'area tecnica di avvenuto avviso dell'avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell'area da destinare a sede C.O.M. della protezione civile e di mancanza di osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere n. 2 del 19 gennaio 2009, reso dall'unità operativa 5.4 del servizio 5/D.R.U., che di seguito, parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
La variante al piano regolatore generale vigente approvato con decreto n. 449/2003 del 16 aprile 2003, adottata dal consiglio comunale con atto n. 11/2008, trova giustificazione nella necessità di risolvere le problematiche relative al sovradimensionamento degli spazi pubblici previsti, ex art. 3, D.I. n. 1444/68, con l'aggravante dell'impossibilità, tra l'altro, di procedere all'espropriazione di legge per carenze di risorse economico-finanziarie.
Viene evidenziato che la realizzazione delle opere pubbliche programmate comporterebbe un ingente esborso di denaro pubblico nonché un non indifferente impatto ambientale con interventi di riempimenti, sbancamenti e muri di sostegno, eccessivamente onerosi, oltre che, in qualche caso, interferirebbe con le previsioni di viabilità.
Le modifiche adottate si riferiscono anche al superamento di errori materiali del piano nonché alla variazione degli indici e parametri tecnico-urbanistici delle norme tecniche di attuazione. In particolare, le proposte di variante sono le seguenti:
1)  l'eliminazione di un'area extra urbana di parcheggio, con limitata estensione di mq. 473, lungo la S.S. n. 194 alla quale si conferisce la destinazione agricola in conformità all'attuale utilizzazione e alla zona limitrofa;
2)  l'eliminazione di un parcheggio, ricadente in area extra urbana di limitata estensione pari a mq. 467, lungo la strada regionale n. 100 denominata Pantano-Geraldo in contrada Labrisi, alla quale si conferisce la destinazione agricola in conformità all'attuale utilizzazione e alla zona limitrofa;
3)  il ridimensionamento dell'area extra urbana estesa mq. 6.510 a valle della zona "F5" parchi pubblici attrezzati per lo sport e, precisamente, l'eliminazione del parcheggio che si reperisce nell'ambito della stessa zona "F5" a monte del campo sportivo, di una strada e di parte di detta zona per attrezzature pubbliche con il conferimento della destinazione agricola conformemente all'attuale utilizzazione e alle zone limitrofe;
4)  l'eliminazione dei parcheggi e della zona "F7" giardini pubblici ubicati lungo il viale Giovanni XXIII, incrocio con il viale Gramsci per una totalità di superficie di mq. 1.700 alla quale viene conferita la destinazione urbanistica delle zone limitrofe e, precisamente:
-  mq. 1.435, comprensivi dei parcheggi ricadenti in zona di rispetto cimiteriale, della citata zona "F7" e i parcheggi che la delimitano sono classificati zona di verde agricolo;
-  mq. 83 sono classificati zona "Ftp" zona da sottoporre a recupero ambientale;
-  mq. 182 sono classificati zona "B3";
5)  la previsione di un'area per sede C.O.M., ex legge n. 433/91, individuata dal dipartimento della protezione civile della Sicilia orientale di Catania in contrada Gazzena in adiacenza alla zona "D" P.I.P.; detta area, estesa mq. 14.975 ricadente, a sud del centro abitato, in zona di verde agricolo viene destinata a zona "Fpc";
6)  l'eliminazione, conseguentemente alla superiore previsione, della zona "Fpc"; detta area, della superficie pari a mq. 9.846, non ritenuta idonea ai fini della realizzazione dello svincolo autostradale di accesso alla S.S. n. 194, viene destinata a zona agricola conformemente alla zona limitrofa;
7)  l'eliminazione della zona "F6" parco pubblico... per insediamenti polifunzionali e culturali; detta area ricadente in contrada Casale estesa mq. 59.728, non ritenuta necessaria al fine del reperimento delle attrezzature di interesse generale, viene destinata a zona agricola in conformità all'attuale uso e alle zone limitrofe;
8)  l'eliminazione delle zone "F7" giardini pubblici di viale Giovanni XIII, via Fogazzaro, in prossimità della zona "A"; detta area della superficie di mq. 5.541 viene destinata a parcheggio con verde ed alberature;
9)  l'eliminazione di un errore materiale relativo ad uno spazio bianco all'interno delle zone residenziali "B1" e "B2"; a detta area della esigua estensione di mq. 94 viene conferita la destinazione urbanistica di zona "B1", quale pertinenza delle costruzioni esistenti;
10)  l'eliminazione della viabilità sottostante il Consorzio agrario, antistante la palazzina Canzoneri; detta viabilità della lunghezza di ml. 60 e di superficie pari a mq. 618 viene inglobata nell'esistente zona "B1", quale pertinenza delle costruzioni esistenti.
Le proposte di modifiche alle norme tecniche di attuazione sono le seguenti:
11)  articolo 30 - zone B2 - zone residenziali parzialmente edificate - punto 4: modifica del rapporto di copertura, pari a 0,70 mq./mq. per le zone "B2" che, uniformemente alle zone"B1", non viene fissato nella considerazione che il tessuto urbano già consolidato presenta allineamenti ben definiti;
12)  articolo 42 - Generalità e classificazione delle zone E - punto 6: modifica riguardante la distanza degli edifici dagli insediamenti residenziali fissata in una distanza non inferiore a ml. 500 e, precisamente, si propongono le elencate distanze:
-  ml. 15 per gli edifici residenziali;
-  ml. 20 per i depositi agricoli e le attività non inquinanti;
-  ml. 500 per stalle, concimaie ed attività comunque inquinanti;
13)  art. 43 - zona "E" Modifica alle lettere:
a)l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc./mq. con lotto minimo di mq. 6.000 viene riproposto per gli edifici residenziali senza la prescrizione del lotto minimo e per le attività produttive in relazione alla superficie coperta e all'altezza;
b)viene prevista l'altezza massima anche per gli insediamenti produttivi pari a ml. 7 salvo per silos e affini;
c)la distanza minima dai confini pari a ml. 10 viene fissata in ml. 7,50 per gli edifici residenziali e in ml. 10 per le attività produttive;
d)i distacchi tra fabbricati o impianti non inferiori a ml. 20 vengono riproposti in misura non inferiore a ml. 15 per le residenze e non inferiore a ml. 20 per le attività produttive; le nuove previsioni introdotte sono:
e)l'indice di copertura fondiaria proposto è pari a l'1% per la residenza. E' consentita inoltre la realizzazione di accessori per la lavorazione della terra (deposito attrezzi o simili in misura non superiore allo 0,4% della sup. fondiaria, con altezza non superiore a ml. 3; al 10% per le attività produttive;
f)  le caratteristiche delle finiture che riguardano l'utilizzo dei materiali nonché l'uso dei colori con la distinzione tra le residenze e le attività produttive.
La variante sopra descritta i cui elaborati progettuali riportano la data del 20 novembre 2006, a seguito della direttiva sindacale prot. n. 10504 del 4 dicembre 2007, è stata integrata con l'inserimento di altre due previsioni e, precisamente, parcheggio nell'area antistante il cimitero comunale, adiacente alla S.S. n. 194, per la parte già delimitata dal vincolo di "rispetto cimiteriale".
Eliminazione delle scalinate e dello spazio da queste intercluso, nella parte soprastante la via F. Meli in prossimità del fabbricato Scollo.
Nel primo caso l'attrezzatura pubblica, oltre ad essere compatibile, dal punto di vista urbanistico, con la zona "G" di rispetto cimiteriale e di facile accessibilità dalla menzionata strada statale, reintegra le aree a parcheggio di cui si propone, con la medesima variante, l'eliminazione.
Riguardo al secondo punto, viene evidenziato che la modifica da apportare precluderebbe il possibile collegamento tra due quartieri cittadini e che l'edificio riportato nella planimetria di piano, ricadente nella zona "B2" adiacente a detta scalinata, non risulta realizzato.
In sede di discussione e di adozione della variante viene introdotto l'emendamento presentato da alcuni consiglieri riguardante l'art. 29 delle norme tecniche di attuazione, zona "B1" abitato esistente adiacente al centro abitato che viene così integrato - va privilegiato l'allineamento a cortina continua sul fronte della strada... E' consentita nei suddetti allineamenti, la realizzazione di un piano terra pari alla larghezza stradale esistente. Per i piani superiori valgono le norme riportate nel presente articolo dopo la lett. b)...".
La compatibilità geomorfologica con la proposta è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Ragusa.
La soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per il territorio, a seguito della richiesta di questo dipartimento, nella considerazione dell'intrapreso procedimento dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, ha approvato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, per quanto di stretta competenza, la variante ad eccezione del punto 14 della relazione illustrativa "zone E: eliminazione del lotto minimo" con la motivazione... del consumo eccessivo del territorio e conseguenti lottizzazioni estranee al paesaggio agrario.
L'I.R.F. di Ragusa ha approvato la variante con la prescrizione che i progetti esecutivi siano da sottoporre a specifica autorizzazione.
Considerato che:
a)le motivazioni addotte per la variante all'esame sono condivisibili per quanto attiene:
-  al riassetto urbanistico-territoriale con l'eliminazione di previsioni di opere pubbliche dimensionate in molti casi in misura di gran lunga superiore agli standard, ex art. 3, decreto interministeriale n. 1444/1968, stante una popolazione residente di circa 3.000 abitanti;
-  all'aspetto economico non essendo l'amministrazione comunale onerata delle espropriazioni di legge nonché alla realizzazione di opere ritenute non necessarie e, in contempo, costose per un'esigua collettività;
-  alle modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incrementano la volumetria ammissibile, art. 30 punto 4 e art. 42, punto 6) e l'integrazione all'art. 29;
b)non sono condivisibili le proposte elencate ai superiori punti 3) e 8) relativamente al conferimento della destinazione a parcheggio nell'ambito, rispettivamente, della zona "F5" e "F7", in quanto non risulta attivato il procedimento, ex art. 11, D.P.R. n. 327/2002 e successive modifiche ed integrazioni, stante la decadenza dei vincoli quinquennali preposti all'espropriazione;
c)conseguenzialmente al parere negativo della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa riguardo l'eliminazione del lotto minimo in zona "E" verde agricolo, non si condivide l'art. 43 come modificato ferma restando la possibilità di realizzare insediamenti produttivi in verde agricolo, in osservanza all'art. 22 della legge regionale n. 71/78, integrato dall'art. 6 della legge regionale n. 17/94;
d)risulta ottemperato l'obbligo dell'avviso dell'avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R. 8 giugno 2003, n. 327, sostituito dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, al fine della realizzazione della sede C.O.M.
Per quanto rilevato e considerato l'unità operativa n. 5.4 del servizio n. 5/D.R.U. è del parere che la variante al piano regolatore generale di Monterosso Almo, approvato con decreto n. 449/2003 del 16 aprile 2003, adottata con delibera consiliare n. 11 del 4 aprile 2008, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni dei superiori considerata lettere b) e c)."
Considerato che risultano trascorsi i termini di legge assegnati al comune per la formulazione delle controdeduzioni al superiore parere n. 2/09, giusta notifica prot. n. 7504 del 27 gennaio 2009;
Ritenuto di condividere il superiore parere n. 2/2009;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Monterosso Almo, adottata con delibera del consiglio comunale n. 11 del 4 aprile 2008, in conformità al superiore parere n. 2/2009 reso dall'unità operativa 5.4 del servizio n. 5/D.R.U.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 2 del 19 gennaio 2009 dell'unità operativa n. 5.4 del servizio n. 5/D.R.U.;
2)  delibera del consiglio comunale di Monterosso Almo n. 11 del 4 aprile 2008 di adozione della variante;
3)  elab.  n. 1  -  relazione illustrativa; 
4)  elab.  n. 2  -  varianti alle norme di attuazione; 
5)  tav.  n. 3  -  vigente piano regolatore generale visualizzazione zone da variare sul 2000 in scala 1:2.000; 
6)  tav.  n. 4  -  previsioni del piano regolatore generale con la visualizzazione delle varianti in scala 1:10.000; 
7)  tav.  n. 5  -  varianti apportate in scala 1:2.000; 
8)  tav.  n. 6  -  piano regolatore generale variato in scala 1:10.000; 

9)  elab. integrativo - direttiva sindacale prot. n. 10504/07 del 4 dicembre 2007.

Art. 3

Il comune di Monterosso Almo dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione della variante in argomento.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/1942, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 aprile 2009.
  AGNESE 

(2009.15.1128)114
Torna al Sommariohome






MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 63 -  21 -  49 -  29 -  45 -  33 -