REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 8 MAGGIO 2009 - N. 20
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 17 aprile 2009.
Fondo regionale per la montagna - Circolare - bando attuativa dei piani di utilizzo per gli anni 2005 e 2006-2007.

AI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI GAL - GRUPPI D'AZIONE LOCALE
Premessa
Le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 trovano applicazione nella Regione siciliana con l'art. 61, primo comma, della legge 26 marzo 2002, n. 2, che ha istituito il Fondo regionale per la montagna nel quale affluiscono le risorse di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 97/94.
Il secondo comma dell'art. 61 della legge regionale n. 2/2002 affida all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste la predisposizione di un piano annuale di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione Sicilia; il piano viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano annuale viene redatto in considerazione delle finalità della citata legge n. 97/94 relative alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane.
La legge n. 97/94, art. 1, comma 4, individua gli "interventi speciali" per la montagna in una serie di azioni organiche e coordinate relative ai seguenti profili:
a)"territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengono conto sia del valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b)economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
d)culturale e delle tradizioni locali".
Il comma 5 dell'art. 1 della citata legge precisa che le regioni concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali sopra individuati che vengono finanziati con le risorse trasferite alle regioni dal Fondo nazionale per la montagna.
I piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2005 e per gli anni 2006/2007, in considerazione anche della riprogrammazione delle economie dai piani annuali 2002/2003/2004, prevedono per l'individuazione degli interventi, l'emanazione di circolari attuative per la predisposizione dei seguenti programmi di spesa:
1) programma per la manutenzione del territorio;
2) programma di manutenzione strade di montagna;
3) programma di valorizzazione e promozione-manutenzione infrastrutture enti locali;
4) programma per servizi alla collettività.
Nel quadro del profilo a) soprarichiamato vanno inquadrati i programmi di manutenzione del territorio e delle strade di montagna, il programma di valorizzazione e promozione-manutenzione infrastrutture enti locali; fa riferimento ai citati profili a), b) e d) mentre il programma servizi alla collettività è relativo al profilo c).
Nel seguito vengono riportati gli ambiti di intervento e le tipologie ammissibili, i soggetti abilitati a presentare le richieste, le risorse disponibili, le condizioni di ammissibilità generali ed i contributi concedibili, le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti specifici di ammissibilità per linea di attività, nonché le procedure di redazione dei programmi - criteri di ripartizione, punteggi e priorità.
1) Ambiti di intervento
Ambito  1  -  Programma per la manutenzione del territorio;
Ambito  2  -  Programma per la manutenzione strade di montagna;
Ambito  3  -  Programma di valorizzazione e promozione - manutenzione infrastrutture enti locali;
Ambito  4  -  Programma per servizi alla collettività.
1.1)  Ambito 1 - Programma per la manutenzione del territorio
L'ambito 1 riguarda esclusivamente i lavori di manutenzione sui corsi d'acqua, per tali intendendosi quelli necessari a mantenere in buono stato di efficienza idraulico - ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni i versanti, in efficienza le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.
Ai fini della presente circolare vengono considerati unicamente gli interventi di manutenzione degli alvei fluviali e delle opere di difesa esistenti, di competenza degli enti locali - ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e quindi relativi a interventi su fiumi o torrenti aventi per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada di competenza dell'ente locale ed ai lavori sui corsi d'acqua a difesa di centri abitati, di villaggi e di borgate.
Le uniche tipologie d'intervento ammissibili sono specificate nell'allegato 2 alla presente circolare.
1.2)  Ambito 2 - Programma per la manutenzione strade di montagna
Il piano di utilizzo prevede un programma di manutenzione straordinaria al fine di contribuire alle attività svolte dai comuni montani e parzialmente montani per conservare in buon stato d'uso il sistema viario minore. L'attività di manutenzione è da considerarsi l'insieme delle operazioni necessarie a mantenere in buon stato d'uso le strade comunali ed interpoderali garantendo un'agevole circolazione sulle stesse. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati sulle strade comunali esterne al centro abitato e sulle strade interpoderali. Gli interventi sono limitati alle strade interpoderali per le quali il comune è tenuto garantire la manutenzione. Sono vietati interventi su strade private, su strade non appartenenti al patrimonio comunale e non possono essere inseriti nel programma interventi che prevedono la realizzazione di nuove strade. Gli unici interventi ammissibili sono i seguenti: interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e/o rifacimento di opere d'arte esistenti (muri di sostegno, gabbionate, attraversamenti stradali, cunette, etc); manutenzione straordinaria di piani viabili in presenza di fenomeni di degrado della pavimentazione, consolidamento e/o rifacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in pietrame, selciato, etc.
1.3)  Ambito 3 - Programma di valorizzazione e promozione - manutenzione infrastrutture enti locali
Il programma è finalizzato a incentivare, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 97/94, una serie di azioni pubbliche capaci di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori montani.
Il programma si suddivide quindi in due linee d'intervento, ognuna delle quali prevede più azioni. Le tipologie di interventi dell'ambito 3 sono le seguenti:
Linea A
Azione 1) interventi di recupero di immobili pubblici (edifici di proprietà degli enti locali) destinati o da destinare ad attività culturali, ricreative, sociali e turistiche;
Azione 2) interventi di recupero e/o riattamento di antichi sentieri e trazzere montane di proprietà degli enti locali.
Per ciò che riguarda l'azione 1 sono ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo; per ciò che concerne l'azione 2, si precisa che gli unici interventi ammessi relativi ai sentieri sono i seguenti: pulizia e sramatura degli arbusti entro il limite di 50 cm. dal ciglio del sentiero, ripristino del tracciato mediante la manutenzione dell'eventuale selciato esistente e/o la realizzazione di nuovi selciati, manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali altre opere esistenti e relative al sentiero e realizzazione di segnaletica turistica; con riferimento alle trazzere montane, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare la percorribilità delle stesse anche con mezzi a motore per consentire la fruizione di emergenze architettoniche, naturali, geologiche, ambientali, di beni culturali e di immobili pubblici finalizzati alla fruizione turistica. In ogni caso, la larghezza del tratto interessato dall'intervento non può superare i metri 6 banchine comprese. Sono vietati interventi su strade private, su sentieri e trazzere montane non appartenenti al patrimonio comunale e non possono essere inseriti nel programma interventi che prevedono la realizzazione di nuove strade e/o opere di manutenzione delle stesse.
Linea B
Gli interventi previsti per la linea B, relativa alle attività promozionali, considerate anche queste come investimenti, sono:
Azione  1)  promozione, valorizzazione e tutela delle attività produttive tradizionali, dei prodotti agricoli, del patrimonio enogastronomico e dell'offerta turistica nel territorio classificato montano;
Azione  2)  "Qualità"- implementazione di sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14000;
Azione  3)  creazione di itinerari enogastronomici, partecipazione o organizzazione di mostre, fiere, corsi, convegni e giornate di studio.
1.4)  Ambito 4 - Programma per servizi alla collettività
Il nuovo ambito, diviso in due linee di attività organizzate dai comuni, è indirizzato, da un lato a potenziare il sistema dei trasporti di minori, disabili, anziani etc. per consentire la partecipazione, soprattutto nelle ore pomeridiane, ad attività ludico-ricreative-culturali, quali ad esempio le "fattorie sociali", etc. e dall'altro ad offrire servizi domiciliari aggiuntivi per minori e famiglie a "rischio" per l'effettuazione di assistenza didattica e socio-psicologica. L'individuazione dei soggetti fruitori dei servizi previsti dall'ambito 4 sarà effettuata dai comuni in base alle vigenti normative in materia.
Linea A
Servizi aggiuntivi di trasporto per consentire la partecipazioni di minori, anziani, disabili esclusivamente ad attività ludiche-ricreative-culturali quali ad esempio le fattorie sociali.
Linea B
Servizi domiciliari aggiuntivi a quelli previsti dalla legislazione in materia e rivolti a soggetti svantaggiati (minori e famiglie a rischio) per lo svolgimento esclusivamente di attività di assistenza didattica e socio-psicologica.
2)  Soggetti titolati a presentare le istanze
I soggetti che possono avanzare istanze di contributo sono:
-  per il programma per la manutenzione del territorio (ambito 1) gli enti locali i cui territori sono classificati montani o parzialmente montani;
-  per il programma per la manutenzione strade di montagna (ambito 2) i comuni i cui territori sono classificati montani o parzialmente montani;
-  per il programma di valorizzazione e promozione - manutenzione infrastrutture (ambito 3, linea A e linea B) gli enti locali i cui territori sono classificati montani o parzialmente montani, i GAL potranno presentare istanza solo per l'ambito 3, linea B, sempre per interventi riguardanti il territorio classificato montano; gli enti locali, per la linea B, potranno presentare istanza singolarmente o riuniti in un raggruppamento e/o associazione, in tal caso non potranno presentare singole istanze. Si precisa che, anche per ciò che concerne la linea B dell'ambito 3, tutte le azioni proposte, da e per i comuni parzialmente montani, debbono riguardare esclusivamente la porzione di territorio classificato montano e non possono essere estese alle porzioni di territorio comunale non montano. Le istanze avanzate dalle province dovranno riguardare solo i comuni montani del territorio provinciale al fine di promuovere l'intera parte montana dello stesso;
-  per il programma servizi alla collettività (ambito 4), le istanze potranno essere presentate solamente dai comuni montani e parzialmente montani, limitatamente ad iniziative riguardanti soggetti residenti nel territorio classificato come montano che non possono essere estese a soggetti residenti nelle porzioni di territorio comunale non montano.
3)  Risorse disponibili, condizioni di ammissibilità generale, ripartizione e contributo concedibile
Le risorse attualmente disponibili, sulla base dei piani annuali 2005 e 2006/2007 (approvati dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale, rispettivamente con deliberazione n. 141 del 24 aprile 2007 e n. 5 del 3 febbraio 2009 e con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste n. 320 del 28 maggio 2007 e n. 35 del 3 febbraio 2009) sono pari a E. 6.422.000,00 (di cui accreditate al momento E. 4.947.179,82, pertanto, rimangono da destinare al presente bando E. 774.820,18 all'ambito 1 ed E. 700.000,00 all'ambito 2 non appena accreditate dallo Stato) così suddivise:

      Programmate Disponibili 
Ambito 1      E. 1.772.000,00 E.  997.179,82 
Ambito 2      E. 2.128.000,00 E. 1.428.000,00 
Ambito 3      E. 1.922.000,00 E. 1.922.000,00 
Ambito 4      E.  600.000,00 E.  600.000,00 
      E. 6.422.000,00 E. 4.947.179,82 

In presenza di ulteriori disponibilità, anche per effetto della predisposizione di successivi piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per scorrimento le graduatorie che saranno formate per ciascuno dei programmi, in esecuzione del presente bando/circolare. Inoltre, solo per l'ambito 3, si potranno aggiungere le economie derivanti dall'applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 27 dicembre 2007 e successivo decreto n. 195 del 24 aprile 2008 (relativa all'approvazione della riprogrammazione delle economie dai piani annuali 2002/2003/2004). Infine, l'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare le somme eventualmente residue, relative ad una linea di attività e/o ad un ambito per finanziare interventi relativi alle altre linee e/o agli altri ambiti.
Le risorse destinate all'ambito 2 sono riservate per il 60% alla manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne al centro abitato e per il 40% alla manutenzione straordinaria delle strade interpoderali.
Le risorse destinate, al momento, all'ambito 3, pari a E. 1.922.000,00, sono così suddivise:
-  linea A, azione 1      E. 600.000,00 
-  linea A, azione 2      E. 400.000,00 
-  linea B, azioni 1, 2 e 3      E. 922.000,00 

Le risorse destinate all'ambito 4 , pari a E. 600.000,00, sono così suddivise:
-  linea A E. 300.000,00;
-  linea B E. 300.000,00.
I programmi per gli ambiti 1, 2 e 4 saranno redatti su base regionale. Il programma dell'ambito 2 conterrà sia gli interventi relativi alle strade comunali esterne al centro abitato e sia quelli relativi alle strade interpoderali.
Il programma relativo all'ambito 3 sarà redatto su base regionale, distinto per la linea A e per la linea B. A sua volta, il programma per la linea A sarà redatto per azione.
L'importo massimo dei progetti, ivi comprese le somme a disposizione, per gli ambiti 1 e 3, linea A azione 2 non potrà superare 130.000,00 E., per l'azione 1 dell'ambito 3, linea A il limite è pari ad E. 200.000,00. Per l'ambito 2 il limite è pari ad E. 70.000,00.
I progetti, a pena di inammissibilità, non possono prevedere somme per espropri.
Si precisa, pena esclusione, che i soggetti richiedenti, specificando nell'istanza inequivocabilmente l'ambito - le linee e le azioni, possono presentare una sola istanza per ambito con riferimento agli ambiti 1 e 2, per l'ambito 2 l'ente deve scegliere se presentare l'istanza per la manutenzione straordinaria di una strada comunale esterna al centro abitato o di una strada interpoderale, mentre per l'ambito 3 i soggetti possono presentare istanze sia per la linea A che per la linea B, per la linea A i soggetti possono presentare separata istanza sia per l'azione 1 che per l'azione 2; per la linea B i soggetti possono presentare una sola istanza avente per oggetto una singola azione o più azioni nell'ambito di un progetto complessivo. Per l'ambito 4 i soggetti possono presentare istanza per entrambe le linee o per una soltanto.
Gli enti dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza, le prescrizioni contenute nell'allegato 5 "Disciplina delle incompatibilità, spese ammissibili e limiti di spesa".
L'ammontare del contributo concedibile può arrivare fino al 100% del costo dell'intervento per tutti gli ambiti. Per gli interventi dell'ambito 3 linea B è previsto un tetto massimo di contributo pari ad E. 20.000,00 per azione per le istanze presentate da un singolo comune; per le istanze presentate dalle province, dai GAL e dai raggruppamenti e/o consorzi di comuni, a condizione che il progetto riguardi più comuni, il tetto massimo è pari ad E. 40.000,00 per azione; nel caso di istanze che prevedono più azioni, opera un limite di contributo pari ad un massimo di E. 40.000,00 per le istanze presentate da un singolo comune e di E. 80.000,00 per le istanze presentate dai raggruppamenti e/o consorzi di comuni, dalle province e dai GAL; per gli interventi dell'ambito 4 il tetto massimo di contributo è pari a E. 20.000,00 per linea.
Con riferimento all'ambito 3 linea B ed all'ambito 4 l'amministrazione si riserva, nell'ottica di estendere i contributi al maggior numero di istanze, in relazione al numero delle istanze ammissibili, all'importo complessivo delle risorse disponibili ed all'importo totale dei progetti ammissibili, di determinare il contributo tramite un'aliquota direttamente proporzionale al punteggio conseguito ed alla percentuale di cofinanziamento.
Il contributo, nel caso che l'importo effettivamente speso sia inferiore a quello ammesso, verrà proporzionalmente ricalcolato sulla base della somma effettivamente spesa dal/i soggetto/i beneficiario/i. I soggetti che scelgono di presentare l'istanza in raggruppamento o in associazione con altri non possono presentare singole istanze.
La presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto per lo stesso ambito, tranne per l'ambito 3, dove è ammessa la presentazione sia per la linea A, una istanza per ogni azione, e sia per linea B, e per l'ambito 4, dove è ammessa la presentazione di istanza sia per tutte e due le linee o per una sola, comporta automaticamente la non ammissibilità e quindi l'esclusione di tutte le istanze presentate sia singolarmente che in raggruppamento o in associazione.
L'eventuale cofinanziamento è ammesso unicamente come quota parte a carico dell'ente proponente, non possono essere esposte nel bilancio delle iniziative somme relative a stipendi e/o a prestazioni accessorie del personale e/o per la messa a disposizione di servizi, locali, mezzi e attrezzature di proprietà od a disposizione dell'ente proponente.
Le iniziative relative alla linea B dell'ambito 3 ed alle linee A e B dell'ambito 4 dovranno svolgersi e concludersi nell'anno 2009, salvo proroghe concesse dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste.
4)  Istanze: modalità e termini di presentazione
Le istanze debbono pervenire, a pena di inammissibilità, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste - servizio bacini montani, viale Regione Siciliana n. 2246 - 90135 Palermo, entro e non oltre le ore 14,00 del 30° per le istanze relative all'ambito 4, del 45°, per le istanze relative all'ambito 3, linea B, e del 180°, per le istanze relative agli altri ambiti, giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le istanze, che potranno essere presentate mediante consegna diretta, oppure inviate tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, od a mezzo di altro vettore, dovranno essere quindi recapitate entro i termini di scadenza sopra indicati ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste, viale Regione Siciliana n. 2246.
La documentazione, in busta chiusa recante la dicitura "non aprire", dovrà pervenire all'indirizzo indicato al primo cpv del presente punto e sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Fondo regionale per la montagna - Richiesta di ammissione a contributo relativa alla circolare n. ............... del ................................................., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............... del ..............................................., ambito ..........., linea ................. azione .............
Si specifica che non saranno prese in considerazione e quindi escluse le istanze contenute in plichi erroneamente inviati o consegnati presso altri indirizzi, né quelle pervenute successivamente ai sopraindicati termini, inoltre non saranno considerate ammissibili e, quindi, escluse le istanze prive anche parzialmente della documentazione richiesta di cui ai successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.
Non è ammessa la produzione di documenti omessi in sede di presentazione dell'istanza, dopo la scadenza dei termini per la presentazione della stessa, ad eccezione di autorizzazioni, pareri e nulla osta, relativi ai progetti presentati per gli ambiti 1, 2 e 3 linea A, ritenuti necessari dal dipartimento delle foreste.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge regionale n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Qualora la scadenza dei 30, dei 45 e dei 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, e quindi di chiusura degli uffici centrali del dipartimento delle foreste, la data di acquisizione dell'istanza, con le stesse modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.
4.1)  Documentazione da presentare - ambito 1 - ambito 2 - ambito 3, linea A
I soggetti dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)  richiesta di contributo, a pena di inammissibilità a firma del legale rappresentante;
2)  elenco dei documenti trasmessi;
3)  relazione esplicativa che illustri gli obiettivi dell'intervento e la congruenza con le finalità del programma nonché tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità, elencati rispettivamente ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare;
4)  solo per le istanze relative all'ambito 1 va redatta anche la relazione indicata nell'allegato 2, punto 2 "linee guida per la progettazione - interventi di manutenzione idraulica";
5) scheda tecnica d'individuazione dell'intervento di cui all'allegato 1 alla presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente medesimo e dal R.U.P. (responsabile unico del procedimento).
6) documentazione comprovante il titolo a eseguire gli interventi;
7) n. 2 copie del progetto in originale o in copia conforme all'originale, munite degli estremi del parere tecnico ex art. 7-bis della legge n. 109/94;
8) copia conforme all'originale del parere tecnico ex art. 7-bis della legge n. 109/94;
9) ove previsto dalle norme, copia conforme dello stralcio (almeno schede 4, 5, 6 e 7 del decreto 3 ottobre 2003 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici) del programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente, con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante, relativo al settore pertinente da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non risulti al primo posto delle priorità di settore, l'amministrazione richiedente deve trasmettere apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che lo precedono, precisando per ognuno di questi la tipologia e se sia stato già finanziato, indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
10) dichiarazione a firma del responsabile unico del procedimento e del responsabile del settore urbanistica e/o del capo dell'ufficio tecnico dell'ente dalla quale si evinca che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
11) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca se per l'opera che si propone sia stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale, allegando copia dell'eventuale ristanza già presentata;
12) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca che per l'intervento che si propone non sono stati concessi altri finanziamenti o contributi a valere su fondi regionali, statali o comunitari;
13) cartografia in scala 1:10.000 riportante l'ubicazione dell'area dell'intervento e la delimitazione del territorio classificato come montano, questa ultima solo per i comuni parzialmente montani, nonché la situazione vincolistica con evidenziati altresì i perimetri di parchi, riserve, zone pSIC, ZSC, SIC e ZPS - solo per i progetti relativi all'ambito 2 ed all'ambito 3, linea A, la cartografia in scala 1:10.000 dovrà riportare anche l'intero tracciato della strada da manutenere o del sentiero o della trazzera montana da recuperare o riattare e la relativa denominazione e dovranno essere evidenziate le eventuali interconnessioni con altre strade (statali, provinciali, comunali ed interpoderali) riportando la denominazione di queste ultime;
14)  copia conforme di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e indicati nell'allegato 1 - (scheda tecnica di individuazione dell'intervento) alla presente circolare;
15)  attestazione a firma del R.U.P. (responsabile unico del procedimento) e del rappresentante legale - sulla presenza di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed espressamente, ove richiesta, dalle disposizione di legge, la VIA e/o la valutazione di incidenza;
16)  delibera dell'organo esecutivo del soggetto proponente di approvazione del cofinanziamento dell'intervento.
4.2)  Documentazione da presentare. Ambito 3, linea B
I soggetti dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)  richiesta di contributo;
2)  elenco dei documenti trasmessi;
2)  "Piano delle attività promozionali" da redigere sulla base dell'allegato 3 alla presente circolare e contenente gli elaborati indicati nello stesso;
3) delibera/e dell'organo/i esecutivo/i del/i soggetto/i proponente/i relativa/e all'approvazione del progetto ed al cofinanziamento dell'intervento;
4)  dichiarazione relativa alla popolazione interessata dal piano delle attività promozionali e certificazione della popolazione residente nei territori classificati montani, per i comuni parzialmente montani andrà considerata quella residente nella porzione montana del territorio e non quella complessiva del comune.
Le province, a pena di inammissibilità dell'istanza, dovranno allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che l'intervento proposto riguarda solo i comuni montani del territorio per iniziative a carattere generale non coincidenti con quelle presentate dai singoli soggetti. Le associazioni - raggruppamenti di comuni ed i GAL, a pena di inammissibilità dell'istanza, dovranno allegare le dichiarazioni, a firma dei legali rappresentanti dei singoli comuni interessati dal progetto, attestanti la non presentazione da parte degli stessi di singola istanza. I GAL dovranno trasmettere anche, in copia conforme all'originale: l'atto costitutivo, lo statuto, il regolamento interno e dovranno comunicare il nominativo del legale rappresentante, eventuali variazioni vanno comunicate tempestivamente, inoltre andranno trasmessi anche certificato camerale rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente con attestazione di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; certificazione antimafia riguardante tutti i componenti dell'organo decisionale del GAL rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di apposita richiesta da parte del GAL.
La richiesta di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi e il Piano delle attività promozionali, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.
Nel caso che l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati, la richiesta di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi ed il piano delle attività promozionali a pena di inammissibilità dovranno essere a firma di tutti i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti e proponenti e sia nell'istanza che nel piano dovrà essere indicato il soggetto o l'ente che coordinerà le iniziative previste nel piano, inoltre nel "piano delle attività promozionali" dovranno essere analiticamente riportati per ogni soggetto associato o raggruppato i singoli costi.
Infine, nel caso che l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati dovranno essere trasmesse le delibere di cui al paragrafo 4.2) punto 3), di ogni soggetto partecipante.
Le istanze presentate dai consorzi comunali, formalmente costituiti, dovranno essere corredate, oltre che dai documenti in precedenza elencati, anche dallo statuto e dall'atto costitutivo in copia conforme all'originale, eventuali variazioni vanno comunicate tempestivamente.
4.3)  Documentazione da presentare - ambito 4
I soggetti dovranno presentare a pena di inammissibilità tutta la seguente documentazione:
1)  richiesta di contributo;
2)  elenco dei documenti trasmessi;
3)  "piano delle attività assistenziali" da redigere sulla base dell'allegato 5 alla presente circolare e contenente gli elaborati indicati nello stesso;
4)  delibera dell'organo esecutivo del soggetto proponente relativa all'approvazione del progetto ed al cofinanziamento dell'intervento;
5)  dichiarazione relativa alla popolazione interessata dal "piano delle attività assistenziali" e certificazione della popolazione residente nei territori classificati montani, per i comuni parzialmente montani andrà considerata quella residente nella porzione montana del territorio e non quella complessiva del comune;
6)  dichiarazione relativa al numero dei soggetti fruitori dell'iniziativa.
La richiesta di contributo, l'elenco dei documenti trasmessi e il piano delle attività assistenziali, a pena di inammissibilità, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.
4.4)  Requisiti specifici di ammissibilità - ambiti 1, 2 e 3, linea A
Saranno considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.1, 1.2, 1.3 linea A, 2, 3, 4 e 4.1 della presente circolare e per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti, nessuno escluso, posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.1 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità indicati ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare verranno escluse.
Le aree d'intervento devono rientrare, esclusivamente, nel perimetro dei territori classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate con decreti del Presidente della Regione e non possono essere estese alle porzioni di territorio comunale classificato non montano.
L'intervento proposto deve rispettate le condizioni di ammissibilità generali di cui al punto 3 e deve riguardare le opere e le tipologie di interventi ammissibili elencati ai precedenti punti 1.1 ed allegato n. 2 per l'ambito 1; 1.2 per l'ambito 2; 1.3 per l'ambito 3, linea A.
Per gli ambiti 1, 2 e 3 linea A l'intervento deve essere dotato di progetto definitivo, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 109/94 nel testo vigente nella Regione siciliana e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, munito di parere tecnico ex art. 7 bis della legge n. 109/94 e di tutte le autorizzazioni e pareri, indicati anche nella scheda di identificazione del progetto - allegato 1 alla presente circolare, in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto e deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente; il progetto trasmesso può essere anche di livello esecutivo, redatto secondo le norme sopra citate, munito di tutte le autorizzazioni e pareri necessari, validato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e dotato di parere tecnico del R.U.P.; inoltre per l'ambito 1 il progetto deve essere redatto in conformità anche alle indicazioni contenute nell'allegato 2 alla presente circolare, punto 2, e deve essere corredato della specifica relazione ivi prevista.
L'intervento, ove previsto dalle norme, deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente richiedente e ne deve rispettare l'ordine di priorità settoriale.
L'intervento dovrà essere funzionale e autonomamente fruibile.
L'ente richiedente, a pena di inammissibilità, dovrà inoltre dichiarare di essere titolato ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ad eseguire l'intervento (ambito 1), di essere proprietario dei terreni e/o delle opere interessati dall'intervento o di essere obbligato ad eseguire le opere di manutenzione.
Non saranno considerati ammissibili a contributo interventi già finanziati o assistiti da contributi pubblici a valere su fondi regionali, statali o comunitari.
4.5)  Requisiti specifici di ammissibilità - ambito 3, linea B
Saranno considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.3, 2, 3, 4 e 4.2 della presente circolare, per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.2 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità indicati al punto 8.1 della presente circolare verranno escluse. Le iniziative, le manifestazioni, etc. debbono riguardare unicamente prodotti, attività, etc. relative e connesse alla "montagna" e non possono prevedere attività promozionali e di valorizzazione non coerenti con le finalità della legge n. 97/94. Gli interventi dovranno interessare, esclusivamente, le aree rientranti nei territori classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione e non possono essere estesi alle porzioni di territorio comunale classificato non montano.
4.6) Requisiti specifici di ammissibilità - ambito 4
Saranno considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.4, 2, 3, 4 e 4.3 della presente circolare, per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.3 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità indicati al punto 9 della presente circolare verranno escluse. Gli interventi dovranno interessare, esclusivamente, i territori classificati come montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione limitatamente ad iniziative riguardanti soggetti residenti nel territorio classificato come montano.
5)  Procedure di redazione del programma: criteri di ripartizione, punteggi e priorità - ambito 1
Gli interventi dell'ambito 1 riguardano la manutenzione dei corsi d'acqua rientranti nelle competenze degli enti locali in base al regio decreto n. 523/904.
Il programma verrà articolato su base regionale.
Le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  interventi ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico ai sensi del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 24 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; si precisa che la priorità sopra citata verrà attribuita a condizione che l'intervento di manutenzione proposto ricada prevalentemente nell'area classificata a rischio;
-  interventi ricadenti nelle aree a rischio idraulico: R4 punti 5; R3 punti 3; R2 punti 2; R1 punti 1.5;
-  interventi ricadenti nelle aree a rischio da frana: R4 punti 3; R3 punti 2; R2 punti 1; R1 punti 0,5;
-  interventi ricadenti in zone a valenza ambientale (parchi, riserve, zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-  interventi di manutenzione relativi a corsi d'acqua e delle opere di difesa esistenti interessanti centri abitati, aree di insediamenti produttivi e infrastrutture primarie soggetti a fenomeni di dissesto non censiti nei PAI: punti 2.
Punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico:
-  cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze relative ad interventi ricadenti nei territori dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei comuni montani che quelle dei comuni parzialmente montani e sia quelle relative ai territori montani presentati da altri soggetti, verranno ordinate in base alla popolazione residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
6)  Procedure di redazione del programma: criteri di ripartizione, punteggi e priorità - ambito 2
Nell'ambito di ciascun programma regionale le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  particolare valenza ambientale della zona ove ricade l'intervento di manutenzione (parchi, riserve zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-  distanza dell'intervento dal centro abitato più vicino 0,3 x Km. sino ad un massimo di 3 punti per distanze Ž a 10 Km.;
-  numero di centri abitati, frazioni e borghi serviti; 1 punto per ogni centro abitato, 0,50 per frazioni e borghi;
-  interconnessione con altre strade statali, provinciali, comunali ed interpoderali; 1 punto, anche in presenza di più interconnessioni;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei comuni montani che quelle dei comuni parzialmente montani, verranno ordinate in base alla popolazione residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
7)  Procedure di redazione del programma: criteri di ripartizione e priorità ambito 3, linea A
Il programma verrà articolato in programmi regionali distinti per azione. Nell'ambito di ciascun programma le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  natura dell'intervento in relazione alla capacità di contribuire alla valorizzazione ed allo sviluppo dei territori montani - punti 4;
-  particolare valenza ambientale della zona dove è ubicato l'intervento (parchi, riserve, zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS): punti 3;
-  integrazione con altre iniziative pubbliche: a carattere turistico, culturale e ambientale punti 1;
-  complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3 del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, dei comuni montani, dei comuni parzialmente montani verranno ordinate in base alla popolazione residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
Ambito 1 - ambito 2 - ambito 3, linea A
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone i programmi di spesa provvisori contenenti le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi conseguiti. I programmi di spesa provvisori, contenenti gli interventi ammessi, il relativo punteggio e gli interventi non ammissibili verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento delle foreste - www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/. La pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l'avvio del procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i soggetti interessati potranno richiedere, con apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale, l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità. Il dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande pervenute, procederà alla predisposizione dei programmi di spesa definitivi che verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del dipartimento.
A seguito dell'adozione dei programmi saranno quindi comunicati gli interventi ammessi a contributo specificando l'ammontare dello stesso, le modalità di erogazione, le direttive e le prescrizioni per la redazione e per la presentazione del progetto esecutivo.
Il provvedimento di ammissione a contributo determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, decorsi i quali l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo.
Il decreto di ammissione all'erogazione del contributo verrà emanato nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14-bis della legge n. 109/94.
8)  Procedure di redazione del programma: criteri di ripartizione punteggi e priorità ambito 3, linea B
Anche le azioni previste nell'ambito 3, linea B, sono finalizzate alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile nei territori montani.
Le istanze presentate verranno esaminate al fine della valutazione delle iniziative previste e della loro ammissibilità con particolare riferimento alle singole voci del progetto. Nel caso di proposte parzialmente non compatibili con le finalità delle azioni dell'ambito 3, linea B, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere a contributo la sola parte del programma presentato che risulti coerente con le azioni medesime, calcolando conseguentemente l'eventuale contributo sulla parte di programma ammesso.
I soggetti richiedenti, con apposita dichiarazione nell'istanza, si impegnano, altresì, ad apportare modifiche sostanziali e temporali alle proposte che verranno eventualmente richieste dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste.
Nel caso in cui l'istanza e il piano delle attività promozionali vengano presentati da più soggetti raggruppati o associati, il contributo assegnato verrà ripartito ed erogato secondo le indicazioni contenute nel piano delle attività promozionali e ciascun beneficiario è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa di competenza ai fini degli obblighi indicati ai successivi punti.
Le proposte ammissibili saranno poi ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  caratteristiche dell'iniziativa in relazione alla capacità di proporre un sistema coordinato e integrato di azioni capaci di contribuire alle attività di promozione e valorizzazione del territorio montano ai sensi dei profili b, c, d riportati nella premessa della presente circolare: punti 5;
-  caratteristiche ambientali del territorio interessato dalla proposta intesa come presenza di zone protette, parchi, riserve, pSIC, SIC, ZSC e ZPS (dovrà essere preso in considerazione il rapporto tra il totale della superficie protetta e il totale della superficie classificata montana interessata dal piano delle attività promozionali): rapporto > al 75% punti 4; rapporto al 75% e Ž 50% punti 3; rapporto < al 50% e Ž al 25% punti 2; rapporto < al 25% ed Ž al 10% punti 1;
-  carattere comprensoriale dell'iniziativa, intesa come coinvolgimento di più enti locali raggruppati o associati, o raggruppati o associati ed appartenenti alla stessa zona omogenea ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46: 1 punto per soggetto partecipante e comunque un massimo di 6 punti per raggruppamenti o associazioni formati da più di 6 soggetti, per i GAL i punti verranno attribuiti con riferimento unicamente al numero degli enti pubblici appartenenti al GAL ed interessati dal progetto sempre con il limite massimo di sei punti;
-  azioni di promozione dei prodotti agroalimentari caratterizzati da un marchio di origine riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT), dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 22 luglio 2004 del MIPAF e dei prodotti da agricoltura biologica (regolamento C.E.E. n. 2092/91): punti 2;
-  integrazione con altre iniziative pubbliche turistiche, culturali, ambientali: punti 1;
-  complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1.
Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze verranno così ordinate:
1) istanze presentate dai soggetti raggruppati o associati;
2) istanze presentate dalle province;
3) istanze presentate dai GAL;
4) istanze presentate dai comuni montani;
5) istanze presentate dai comuni parzialmente montani.
Nel caso di ulteriore parità le istanze, verranno ordinate in base alla popolazione residente con priorità agli enti aventi il minor numero di abitanti.
Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano. Per le istanze presentate da più enti associati, dalle province e dai GAL si farà riferimento a quella complessiva residente nei territori classificati montani ed interessata dal progetto.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone il programma di spesa provvisorio contenente le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi conseguiti.
Il programma di spesa provvisorio, contenente gli interventi ammessi, il relativo punteggio e gli interventi non ammissibili, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento delle foreste - www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/. La pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l'avvio del procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i soggetti interessati potranno richiedere, con apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale, l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità. Il dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande pervenute, procederà alla predisposizione del programma di spesa definitivo che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito internet.
9)  Procedure di redazione del programma: criteri di ripartizione e priorità - ambito 4
Le linee di attività previste nell'ambito 4 sono finalizzate al potenziamento dei servizi alla collettività. Le istanze presentate verranno esaminate al fine della valutazione delle iniziative previste e della loro ammissibilità con particolare riferimento alle singole voci del progetto. Nel caso di proposte parzialmente non compatibili con le finalità delle linee di attività dell'ambito 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere a contributo la sola parte dell'iniziativa presentata che risulti coerente con le linee medesime, calcolando conseguentemente l'eventuale contributo sulla parte di programma ammesso.
I soggetti richiedenti si impegnano ad apportare le modifiche ed integrazioni sulle modalità e tempi di realizzazione delle attività che verranno richieste dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste.
Le proposte ammissibili saranno poi ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  caratteristiche dell'iniziativa in relazione alla capacità di proporre un'integrazione alle politiche sociali già poste in essere dall'ente mediante un sistema coordinato e integrato di azioni innovative: punti 5;
-  numero delle iniziative previste: 1 punto ad iniziativa;
-  integrazione con altre iniziative pubbliche sociali, culturali, ambientali: punti 1;
-  complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di punteggio, attese le finalità del bando, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ad apposito sorteggio.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone il programma di spesa provvisorio contenente le graduatorie delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi conseguiti.
Il programma di spesa provvisorio, contenente gli interventi ammessi, il relativo punteggio e gli interventi non ammissibili, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento delle foreste - www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/foreste/. La pubblicazione assolve agli obblighi di comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l'avvio del procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dei programmi di spesa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i soggetti interessati potranno richiedere, con apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale, l'eventuale riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità. Il dipartimento delle foreste, esaminate e valutate le domande pervenute, procederà alla predisposizione del programma di spesa definitivo che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito internet.
10)  Comunicazioni, varianti, erogazione del contributo, relazioni finali e controlli - ambito 3, linea B e ambito 4, linee A e B
10.1)  Comunicazioni
I soggetti beneficiari, sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari alla valutazione ed al monitoraggio delle iniziative ed a comunicare formalmente all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste - servizio bacini montani, a pena di decadenza del contributo, variazioni che incidano sul punteggio riportato ed intervenute tra la pubblicazione del programma di spesa, sia provvisorio che definitivo, e la realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili varianti al progetto presentato e inserito nei programmi solo se preventivamente approvate dal dipartimento delle foreste ed a condizione che non modifichino sostanzialmente il progetto, che non incidano sul punteggio conseguito e che non vengano aggiunte tipologie di intervento diverse da quelle originariamente previste nel progetto presentato. Oltre alla modifica del piano finanziario costituiscono varianti: la modifica delle località, delle fiere e/o manifestazioni e delle iniziative previste nei progetti presentati ed inseriti nei programmi di spesa.
L'istanza per la variante al progetto presentato dovrà essere inoltrata dopo l'eventuale comunicazione al beneficiario da parte del dipartimento delle foreste di avvenuto inserimento nel programma di spesa e prima dell'effettuazione della variante proposta.
Negli atti di concessione dei contributi saranno specificati gli eventuali obblighi ai quali dovranno attenersi i singoli beneficiari.
10.2)  Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato con le seguenti modalità: liquidazione in unica soluzione a seguito della verifica tecnico-amministrativa della documentazione, indicata al punto successivo, prodotta dal beneficiario (rendicontazione).
I GAL dovranno comunicare il numero del conto corrente bancario esclusivo intestato allo stesso con relative coordinate bancarie e trasmettere in allegato al rendiconto: certificato camerale rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente con attestazione di nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1975, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; certificazione antimafia riguardante tutti i componenti dell'organo decisionale del GAL rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di apposita richiesta da parte del GAL, qualora vi siano state, dalla data di presentazione delle istanze, modifiche dei soggetti responsabili; autocertificazione redatta ai sensi delle vigenti norme in materia, in cui si attesti l'assenza di qualsiasi evasione fiscale; documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'I.N.P.S., I.N.A.I.L. o cassa edile territorialmente competente, così come previsto dall'art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.
10.3)  Relazione finale e controlli
Entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e/o manifestazione, etc. il beneficiario è tenuto a presentare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento delle foreste - servizio bacini montani, a firma del responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell'ente, la documentazione di seguito elencata.
Se il progetto è stato presentato da un raggruppamento di comuni o da un consorzio intercomunale, detta documentazione, oltre dal/i responsabile/i del/i procedimento/i deve essere anche firmata da tutti i legali rappresentanti:
a)relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato, con allegata copia dei documenti e dei materiali pubblicitari eventualmente prodotti (cartacei, informatici, audiovisivi, etc.);
b)autocertificazione, a norma di legge, circa la veridicità delle spese sostenute e la conformità delle spese sostenute e rendicontate con il progetto ammesso al contributo. L'autocertificazione deve essere datata e timbrata con il timbro dell'ente e deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità - in corso di validità - del sottoscrittore;
c)rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, etc., suddivise fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate nel progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa. A tale rendicontazione, redatta su apposita modulistica in duplice copia, firmata in originale dai legali rappresentanti (vedi allegati) saranno allegati, tutti i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, ricevute di prestazioni occasionali, buste paga, etc.) che dovranno riportare l'intestazione completa del soggetto beneficiario (comprensiva di codice fiscale o partita I.V.A.). Tali giustificativi di spesa, da produrre in duplice copia conformizzata, dovranno riportare nella "descrizione", redatta dal soggetto emittente, l'attività svolta o il bene fornito.
Gli originali dei giustificativi di spesa, che verranno trattenuti presso la sede del beneficiario per essere messi a disposizione per eventuali controlli, andranno annullati con la seguente dicitura "Spesa sostenuta con il Fondo regionale della montagna, decreto di approvazione interventi ammissibili n. ............. del ..........................................................". Si rammenta che gli stessi devono contenere il visto "di regolare fornitura/servizio" a firma del funzionario preposto. Infine corre l'obbligo di puntualizzare che, qualora la spesa effettuata ricada in azioni diverse, ma con emissione di una sola fattura, dovrà essere imputata nella stessa la quota parte attinente alle varie azioni.
In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati nelle varie tipologie di attività, in misura non superiore al 10% della spesa ammessa, fermo restando l'importo complessivo approvato. Nell'eventualità che le spese a consuntivo risultino inferiori a quelle ammesse in fase di istruttoria iniziale il contributo sarà ridotto proporzionalmente. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione del programma approvato, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale dei documenti e sull'esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
Il soggetto che coordina l'attuazione del piano dovrà curare la trasmissione al dipartimento delle foreste dei documenti sopra richiesti.
Nell'organizzazione delle iniziative progettate, deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento delle foreste, nell'osservanza delle indicazioni fornite.
In particolare, i materiali a stampa (depliant, brochure, manifesti, copertine cd o dvd, ecc., ecc.) audiovisivi e di qualsiasi altro genere devono riportare e contenere:





10.4)  Ulteriore documentazione da allegare al rendiconto (in duplice copia conformizzata)
1)  Delibere di impegno, di incarico e di liquidazione.
2)  Contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti interessate.
3)  Per le collaborazioni quietanza di pagamento.
4)  Per le spese relative a vitto, alloggio, biglietti (aereo\ treno), taxi, pedaggio autostradale, ecc. deve essere compilata una notula (vedi allegato) con indicazioni del nome, cognome, residenza e codice fiscale e la motivazione relativa alle spese di che trattasi. A tal proposito si rammenta che tutti i giustificativi di spesa fatture o ricevute fiscali devono essere intestati al soggetto utilizzatore, e devono contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome e codice fiscale, con indicazione del numero dei pasti\ pernottamenti fruiti etc. Non sono ammessi a rendiconto scontrini fiscali. Non sono ammissibili spese personali ed extra (lavanderia, frigobar, telefono ecc.). Si rammenta, inoltre, che gli abbonamenti e/o biglietti (autobus, treno, taxi) in caso di utilizzo di mezzi pubblici locali, devono riportare il numero cronologico di emissione e la data di utilizzo.
5)  Per quanto concerne il materiale promo-pubblicitario occorre allegare un esemplare del materiale di che trattasi a mero esempio: brochure, locandine, manifesti, depliant, inviti etc. Per particolari problematiche inerenti l'ampiezza relativa a manifesti (di grandi dimensioni) si deroga alla presentazione e andranno trasmesse le fotografie degli stessi.
6)  Fornire copie delle inserzioni pubblicitarie promozionali, con indicazione del quotidiano, giornale, rivista specializzata, etc. con indicazione della data relativa a tale inserzione.
7)  E' necessario fornire una copia di ciascun esemplare, relativo a supporti divulgativi promozionali (materiale audiovisivo) su supporto informatico CD o DVD, comprensivo dell'assolvimento dei diritti SIAE, con annesso elenco dei soggetti ai quali sono stati consegnati (pro-loco, agenzie turistiche, enti pubblici, etc). Detto materiale dovrà pervenire, a questo dipartimento, regolarmente corredato da bollinatura SIAE.
8)  Foto o articoli relativi alla manifestazione effettuata e/o relativi alle manifestazioni alle quali l'ente ha partecipato.
9)  Relativamente all'azione numero 2 dell'ambito 3, linea B, esibire copia conformizzata della certificazione rilasciata (EMAS o ISO 14000) dall'ente certificatore. Per quanto concerne "l'implementazione" fornire relazione redatta dall'ente certificatore sull'iter ancora da esperire per ottenere la certificazione de quo, accompagnata con una nota di impegno, a firma del legale rappresentante pro-tempore, il quale si impegna a conseguire la stessa nei tempi e con modalità che saranno indicati nella stessa.
10)  Per spese relative alle missioni, per cui si usufruisce del mezzo proprio, va predisposto un prospetto dal quale risulti: il soggetto nome, cognome, data di nascita e comune di residenza, codice fiscale, la motivazione per cui si reca in una data località, il giorno, l'orario di partenza e di arrivo, il percorso di andata e di ritorno, i chilometri percorsi e il mezzo utilizzato per compiere tale viaggio. Tale prospetto deve indicare anche l'importo al chilometro e l'importo totale. La documentazione di cui sopra deve essere firmata dal responsabile del procedimento. Si ricorda che per le missioni dovrà farsi riferimento alle tabelle ACI.
11)  Esibire modello F24, ricevute di pagamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto con indicazione della quota parte qualora sia cumulativo.
12)  Scheda informativa generale (indicazioni occorrenti per il mandato informatico):
Generalità complete del legale rappresentante del soggetto beneficiario
Nome.................................................... cognome ........................................................, nato a .................................................... (.........) il ......................................... residente a .................................................... in via\ piazza .................................................... codice fiscale .................................................... carica ricoperta sindaco\ presidente della provincia\ presidente del consiglio di amministrazione ecc.\ sede legale dell'ente sita in.................................................... (..........) via\ piazza .................................................... tel..................................................... fax ............................................................. partita I.V.A. .................................................... cod. fisc. ................................................. codice IBAN .................................................... intrattenuto presso l'agenzia dell'istituto bancario .................................................... .................................................... .................................................... sito in .................................................... via\ piazza ....................................................
Nominativo del responsabile del progetto .................................................... , ...................................................................... qualifica.................................................... recapito telefonico.................................................... fax .............................................. e-mail....................................................
Qualsiasi variazione, ad esempio sostituzione del legale rappresentante, cambio conto corrente di appoggio, etc., durante lo svolgimento dell'iter burocratico (presentazione istanza, approvazione e rendicontazione), ossia fino all'emissione del mandato relativo al progetto, deve essere comunicata, nel più breve tempo possibile, al dipartimento foreste - servizio bacini montani, viale Regione Siciliana n. 2246 - 90135 Palermo, fax 091/ 7072780, e-mail bacinimontani.foreste@regione.sicilia.it, avendo cura di allegare la relativa documentazione.
Ulteriori norme di rendicontazione e specifiche modalità potranno essere comunicate dal dipartimento delle foreste - servizio bacini montani.
10.5)  Casi di revoca del contributo
I contributi concessi verranno integralmente revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento.
In caso di revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati.
Il contributo concesso è revocato inoltre qualora:
-  il soggetto attuatore non rispetti i termini per la realizzazione dell'intervento;
-  la comunicazione di ultimazione dell'intervento e la domanda di erogazione del finanziamento con la relativa documentazione non siano trasmesse all'ufficio competente entro il termine di 2 mesi dalla data di ultimazione medesima;
-  nel caso di richiesta da parte dell'ufficio competente di documentazione integrativa necessaria al proseguimento dell'istruttoria per il consuntivo finale, il soggetto attuatore non ottemperi all'invio, a mezzo raccomandata postale, di tutto quanto richiesto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa;
-  gli accertamenti e/o i controlli da parte dell'ufficio dovessero evidenziare l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i soggetti beneficiari e/o l'inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese;
-  gli interventi realizzati si discostino significativamente per tipologia e destinazione da quelli indicati nel progetto; siano variate sede, ubicazione o destinazione dell'intervento finanziato senza preventiva autorizzazione scritta del dipartimento foreste;
-  siano gravemente violate specifiche norme settoriali.
Contestualmente alla revoca del finanziamento o di riduzione successiva del finanziamento concesso, è disposto il recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali".
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: TOLOMEO

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(2009.16.1151)084
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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