REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - GIOVEDÌ 30 APRILE 2009 - N. 19
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 1 aprile 2009.
Direttive regionali in materia di riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio, e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di istruzione professionale, il cui art. 3 ha espressamente individuato, tra le funzioni amministrative trasferite all'Amministrazione regionale, quelle relative alla formazione degli operatori del commercio;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - supplemento ordinario n.183, e in modo particolare gli articoli del titolo I - misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, il cui art. 3 prevede, per l'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, il possesso di taluni requisiti tra i quali l'aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma deve essere indicato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, relativa alla disciplina sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, il cui art. 2 prevede, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il possesso di taluni requisiti necessari per l'esercizio dell'attività tra i quali c'è, in alternativa con altri, quello di avere frequentato con esito positivo un corso professionale abilitante istituito ovvero riconosciuto dalle regioni;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante le norme per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio che ha fissato - con l'art. 5 - i requisiti all'uopo prescritti tra i quali, alternativamente rispetto ad altri due, quello di avere frequentato e superato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
Viste le norme di attuazione della citata legge n. 204/85, contenute nel decreto del Ministro per l'industria ed il commercio del 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 9 settembre 1985, e specificatamente l'art. 3 nel testo modificato con successivo decreto ministeriale del 17 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 1987;
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, relativa alla disciplina della professione di mediatore, il cui art. 2, comma 3, lett. e), prevede per l'esercizio dell'attività il possesso di taluni requisiti tra i quali, in alternativa con altri, quello di avere frequentato un corso preparatorio istituito, ovvero, riconosciuto dalle regioni;
Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio n. 300 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1990, recante la determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione;
Visto il decreto del Ministro per l'industria ed il commercio n. 452 del 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 1991, recante le norme di attuazione della citata legge 3 febbraio 1989, n. 39 ed il cui art. 3 ha suddiviso il ruolo degli agenti di affari in mediazione in quattro sezioni così distinte:
a)  agenti immobiliari;
b)  agenti merceologici;
c)  agenti muniti di mandato a titolo oneroso;
d)  agenti in servizi vari;
Visti i precedenti decreti n. 484 del 28 aprile 2000; n. 176 del 14 febbraio 2002; n. 1055 del 7 agosto 2002; n. 2094 del 20 novembre 2002, con i quali è stata regolamentata nel territorio della Regione siciliana la materia del riconoscimento dei corsi professionali abilitanti per lo svolgimento di attività commerciali per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la materia dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione;
Visto l'art. 14 della legge quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845, che indica taluni esperti che devono comunque far parte di commissioni esaminatrici di nomina regionale;
Ritenuto di dovere regolamentare la materia alla luce delle innovazioni legislative nel frattempo intervenute;
Sentite le organizzazioni di categoria e le camere di commercio;

Decreta:
Art. 1
Riconoscimento dei corsi

1.  A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di seguito semplicemente denominato "Assessorato", procede al riconoscimento:
a)  dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande;
b)  dei corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio, di seguito denominati semplicemente "corsi per agenti";
c)  dei corsi preparatori per l'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, di seguito semplicemente denominati "corsi per mediatori".
Titolo I
CORSI PROFESSIONALI ABILITANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 2
Soggetti organizzatori

Possono organizzare, in via prioritaria, i corsi di cui al presente titolo:
a)  le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)  gli enti costituiti dalle suddette associazioni;
c)  gli enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24;
d)  le camere di commercio;
e)  enti che siano emanazioni delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, nel cui statuto sia espressamente prevista la ragione sociale della finalità formativa nelle materie di cui alle presenti direttive.
Art. 3
Convenzioni

I soggetti di cui al precedente art. 2, per l'effettuazione dei corsi di cui al presente titolo, devono stipulare apposita convenzione con l'Assessorato, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
Art. 4
Requisiti dei soggetti organizzatori

1.  I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 2 devono possedere i seguenti requisiti:
a)  avere come fine la formazione professionale;
b)  disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
c)  non perseguire scopi di lucro;
d)  garantire il controllo sociale delle attività;
e)  applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria.
2. I soggetti organizzatori devono svolgere i corsi in locali, di cui abbiano la disponibilità, che abbiano avuto la preventiva attestazione di agibilità ad uso formativo dalle competenti autorità all'uopo preposte, comprensiva della verifica della sussistenza dei requisiti di sicurezza antinfortunistica, antincendio e igienico-sanitari.
3.  L'accertamento della verifica circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente è di volta in volta affidata dall'Assessorato direttamente agli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio.
4.  I soggetti indicati nell'articolo precedente non possono delegare a terzi lo svolgimento dell'attività formativa.
5.  Il rappresentante legale dell'ente organizzatore deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
Art. 5
Riconoscimento e modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione professionale per il settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande

1.  I corsi potranno essere tenuti in sedi operative centrali e periferiche del soggetto organizzatore le quali abbiano i requisiti di cui precedente art. 4, commi 2 e 3.
2.  Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.
3.  Nei corsi di cui al presente titolo dovranno essere svolti gli insegnamenti relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del settore merceologico alimentare di cui alla legge regionale n. 28/99.
4.  Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di cento ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi e in favore delle vittime dell'usura e altri cinque in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno. Le lezioni dovranno essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
5.  I corsi si concludono con uno scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato che abbia frequentato almeno ottanta ore di lezione e della valutazione relativa al profitto dimostrato durante lo svolgimento del corso. Lo scrutinio finale sarà espletato presso la medesima sede di svolgimento del corso.
Art. 6
Istituzione di schede di profitto per gli allievi dei corsi

1.  Durante lo svolgimento dei corsi di cui al presente titolo, al fine di verificare il profitto raggiunto, devono essere istituite delle schede, conformi al fac-simile fornito dall'Assessorato, da compilare per ogni allievo a cura dei docenti e del direttore responsabile del corso.
2.  In ciascuna scheda, in particolare, devono essere annotati la conoscenza raggiunta sulle materie di insegnamento, nonché un giudizio complessivo che tenga conto dell'interesse mostrato da ciascun allievo nella discussione degli argomenti durante la fase corsuale.
3.  Le superiori schede, redatte e firmate a cura degli istruttori e del direttore responsabile del corso e controfirmate dall'allievo, devono essere esibite alla commissione esaminatrice, la quale, procedendo al colloquio con l'allievo, verifica il grado di preparazione raggiunto ed emette il giudizio finale.
Art. 7
Materie di insegnamento dei corsi

1.  Le materie di insegnamento dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività di commercio nel settore merceologico alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere le seguenti:
A) Diritto commerciale
L'imprenditore e l'impresa, l'impresa familiare, le società. Le carte di credito, i titoli di credito, le garanzie cambiarie, il protesto, il fallimento e gli effetti del fallimento, la cessazione delle incapacità civili. La riabilitazione. L'avviamento commerciale, i libri e i registri obbligatori per aziende che non hanno dipendenti.
B)  Legislazione annonaria e norme in materia di sicurezza e di informazione del consumatore
-  decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, che disciplina i controlli in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti, entrato in vigore sabato 24 novembre 2007;
-  la dichiarazione sanitaria di inizio attività (DIA);
-  l'autocontrollo; requisiti dei locali e dei veicoli; responsabile per la sicurezza e qualità di alimenti e bevande, etichettatura, vigilanza e controlli, le sanzioni amministrative.
C)  Legislazione sociale del lavoro
L'assunzione al lavoro di dipendenti, diritti del lavoratore, i contratti di formazione e lavoro. Gli enti per le assicurazioni obbligatorie, le prestazioni previdenziali ed assistenziali; la vigilanza in materia di lavoro, obblighi del commerciante per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D)  Legislazione igienico-sanitaria
I principi fondamentali dell'autocontrollo sanitario; dalla fine del libretto sanitario alla dichiarazione sanitaria di inizio di attività.
Le norme fondamentali, l'autorizzazione sanitaria, i requisiti sanitari; l'igiene dei prodotti e l'igiene del personale, l'igiene degli ambienti di vendita e dei mezzi di trasporto, violazioni e sanzioni. La conservazione degli alimenti e delle bevande. Prevenzione dagli avvelenamenti e dalle tossinfezioni. Preparazione e conservazione dei cibi crudi e cotti; utilizzo dei cibi crudi e cotti; abbinamenti di cibi e bevande.
E)  Requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale
I requisiti morali di cui all'art. 3 comma 2, legge regionale n. 28/99.
F)  Legislazione sul commercio
La legge regionale n. 28/99; i requisiti per l'esercizio dell'attività. La pubblicità dei prezzi, gli orari dei negozi, il peso netto, i cartelli e le affissioni obbligatorie. Elementi di conoscenza della legge regionale n. 18/95, e successive modificazioni, e della legge n. 287/91. Tasse di concessione governativa e tasse sulle concessioni comunali.
G)  Legislazione fiscale
La fattura, la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, il registratore di cassa. Imposte e tasse relative al commercio. L'anagrafe tributaria, il codice fiscale e la partita I.V.A.. I regimi contabili, le dichiarazioni.
H)  Merceologia alimentare - Aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti sia freschi che conservati
Composizione generale degli alimenti. Additivi, conservanti, refrigerazione, congelazione, surgelazione, liofilizzazione, sterilizzazione, pastorizzazione e tindalizzazione. L'acqua e i sali minerali. I cereali e le loro proprietà. Le farine, il pane e le paste alimentari. Gli ortaggi e la frutta. Zuccheri e loro derivati. Dolci e gelati. Le droghe e le spezie. Le bevande analcoliche, bevande nervine e stimolanti. Le sostanze di origine vegetale. Le sostanze grasse di origine animale. Alimenti di origine animale. Gli insaccati. Prodotti ittici: il pesce, crostacei e molluschi. Latte e latticini. Il pollame e le uova. Alimenti di origine minerale. Bevande alcoliche e superalcoliche.
Alimenti di origine animale - composizione, frollatura e cottura delle carni.
Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.
Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione - confezione ed imballaggio delle carni. Tecnica della sezionatura.
I) Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni (in particolare legge regionale 13 settembre 1999, n. 20).
L)  Legislazione riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e decreto legislativo n. 81/2008).
Art. 8
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile

1.  Le lezioni dei corsi debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti almeno di diploma di scuola media superiore. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.
2. Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno tre istruttori, in modo che nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.
3.  L'insegnamento degli argomenti sull'autocontrollo, HCCP e "Norme in materia di igiene della conservazione degli alimenti con particolare riguardo alla prevenzione da avvelenamenti e tossinfezioni, igiene dei prodotti e del personale, igiene degli ambienti di vendita e dei mezzi di trasporto, preparazione, conservazione ed utilizzo dei cibi crudi e cotti, abbinamento di cibi e bevande", deve essere affidato ad istruttori in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia, scienza dell'alimentazione e veterinaria o laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione.
4.  Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore.
5.  Per ciascuna sede operativa, il legale rappresentante del soggetto organizzatore può nominare un sostituto del direttore responsabile che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca nelle funzioni: in tale evenienza, é fatto obbligo al soggetto organizzatore di portarne previamente a conoscenza l'Assessorato e di trasmettere la documentazione prevista dalle presenti direttive.
6.  La violazione delle superiori norme importa la sospensione della convenzione per non meno di un anno.
Art. 9
Commissione esaminatrice

1.  La composizione delle commissioni di scrutinio dei corsi di cui al presente titolo, costituite direttamente dal soggetto organizzatore, è la seguente:
a)  il direttore responsabile del corso;
b)  un rappresentante della direzione regionale delle entrate;
c)  un rappresentante della camera di commercio competente per territorio;
d)  un rappresentante del ruolo sanitario-medico designato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio;
e)  un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio;
f)  un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo, con funzioni di presidente.
2.  Per la validità della seduta della commissione esaminatrice, che si insedia presso la sede di ciascun soggetto organizzatore, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.
3.  L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore.
4.  Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri.
Art. 10
Adempimenti della commissione esaminatrice

1.  La data di svolgimento dell'esame deve essere stabilita, di concerto tra il direttore responsabile e il presidente della commissione, almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell'ultima lezione del corso; entro i successivi 5 giorni è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di comunicare per iscritto (telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, foglio di notifica con firma degli allievi per presa visione) agli allievi la data e l'orario di effettuazione dell'esame. Entro il medesimo termine è fatto obbligo al direttore responsabile del corso di provvedere alla richiesta scritta di designazione e, contestualmente, di convocazione dei componenti della commissione, onde consentire agli enti rappresentati nella medesima di avere un tempo sufficiente per potere designare il proprio rappresentante. L'esame dovrà comunque svolgersi e concludersi entro e non oltre dieci giorni dalla data di effettuazione dell'ultima lezione del corso.
Eventuali esigenze di proroghe devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato.
2.  La commissione, prima di procedere all'esame dei singoli candidati, deve provvedere ai seguenti adempimenti:
a)  verificare se l'ente gestore abbia provveduto a convocare ufficialmente sia i candidati che tutti i componenti la commissione;
b)  verificare la sussistenza dell'integrità del registro delle presenze al fine di accertare, altresì, che non contenga abrasioni o cancellature;
c)  verificare se il soggetto organizzatore abbia provveduto alla predisposizione e compilazione delle schede di profitto per ciascun allievo di cui alle presenti direttive.
3.  La sussistenza di tutte le condizioni specificate nel precedente comma 2 è indispensabile per procedere all'espletamento della prova finale; in caso contrario la stessa non può avere luogo fino a quando l'ente gestore non avrà provveduto agli adempimenti di sua pertinenza.
4.  La commissione, verificate le condizioni di cui al comma 2, procede ulteriormente a:
a)  verificare, avvalendosi del registro delle presenze, il numero minimo di ore di frequenza necessario per essere ammessi a partecipare alla prova finale, raggiunte da ciascun allievo;
b) verificare l'identità personale di ciascuno degli allievi ammessi alla prova finale.
5.  La commissione, espletati gli adempimenti prescritti dai precedenti commi del presente articolo, procede all'esame colloquio di ogni candidato.
6.  E' compito del presidente della commissione assicurare un sereno e regolare svolgimento delle prove d'esame, accertare la completa e corretta compilazione del verbale, verificando, tra l'altro, l'esatta trascrizione nello stesso delle generalità dei candidati, attendere alla corretta formulazione delle domande in aderenza al programma corsale previsto.
Titolo II
I CORSI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Art. 11
Soggetti organizzatori

1.  I corsi per agenti e rappresentanti di commercio possono essere organizzati:
a)  dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)  dagli enti costituiti dalle suddette associazioni;
c)  dall'ENASARCO;
d)  dalle camere di commercio;
e)  da enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.
Art. 12
Requisiti dei soggetti organizzatori

1.  I soggetti organizzatori di cui al precedente art. 7 devono presentare apposita istanza all'Assessorato con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 13
Modalità di svolgimento dei corsi

1.  I corsi devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il soggetto organizzatore, con esclusione dell'utilizzo di sedi periferiche.
2.  Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito di suddividere il corso in classi.
3.  Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi e massima di tre effettivi e non meno di ottanta ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi e in favore delle vittime dell'usura, da svolgersi non più di tre volte la settimana e comunque entro i limiti di quattro ore al giorno. Le lezioni dovranno essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
4.  All'esame colloquio finale non possono essere ammessi candidati che risultino avere frequentato meno di sessantaquattro ore di lezioni.
Art. 14
Le materie di insegnamento

1.  Le materie di insegnamento dei corsi per agenti devono essere le seguenti:
Tecnica della comunicazione
Capacità di comunicare, nelle relazioni professionali, in modo efficace, le proprie conoscenze.
Comunicazione verbale e non verbale, movimenti del corpo, caratteristiche fisiche, qualità e tonalità della voce, etc.
Organizzazione e tecnica di vendita
L'agente: motivi e ragioni del sorgere della figura dell'agente.
La scelta professionale dell'agente, visione globale dei problemi, azione dell'agente per obiettivi, le risorse, ricerca della ditta preponente.
Il prodotto: classificazione dei prodotti, identificazione del prodotto, le motivazioni d'acquisto, rapporti con la ditta preponente.
Il mercato: marketing, attività di marketing, la zona, analisi di mercato.
La vendita: preparazione e programmazione della vendita, gli itinerari di vendita, psicologia di vendita, problemi di vendita, le obiezioni, verifica dell'azione di vendita, controllo delle vendite di un settore della zona, controllo delle vendite nella zona.
L'organizzazione: organizzazione interna dell'agenzia, servizio assistenza, l'informativa e l'organizzazione del lavoro, elaborazione dati interni, gli studi di mercato, analisi delle vendite, la commissione di vendita, l'azione post-vendita.
Le attività sussidiarie della vendita: l'attività promozionale, la pubblicità, merchandising, considerazioni sull'uso e sul valore del linguaggio e delle espressioni; considerazioni sul concetto di vendita, esempio di scheda di lavoro per i gruppi.
Nozioni di diritto commerciale e di legislazione tributaria
Imprenditore, impresa, azienda, il contratto in generale, il contratto di compravendita. Le società: caratteri generali, le società di persone, le società di capitali. I titoli di credito: la cambiale e la tratta, l'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia cambiario. La riforma tributaria: principi ispiratori della riforma, le principali imposte. Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): la rivalsa, meccanismo della detrazione, requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'I.V.A., operazioni esenti, momenti di assoggettamento ad I.V.A., modalità di fatturazione, termini per la fatturazione, autofatturazione, libri contabili dell'I.V.A., registro delle fatture emesse, registro degli acquisti, registro dei corrispettivi, annotazione di liquidazione I.V.A., regimi I.V.A., regime forfettario, regime per imprese minime, regime ordinario, aliquote I.V.A., adempimenti I.V.A. per agenti e rappresentanti di commercio, imposta di registro, imposta di bollo. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche. Redditi di impresa: regime forfettario, criterio temporale, regime ordinario. L'IRAP. L'ICI. Il d.d.t.
Disciplina legislativa e contrattuale dell'attività dell'agente di commercio - Tutela previdenziale ed assistenziale
L'agente di commercio: la stabilità dell'incarico, l'attività in nome e per conto della ditta, zona determinata, onerosità, autonomia nell'attività e nell'organizzazione, il cosiddetto sub-agente, il procacciatore di affari.
Adempimenti di inizio attività: ruolo professionale: requisiti per l'iscrizione al ruolo, cancellazione dal ruolo, ricorsi, trasferimento ad altra provincia; iscrizione nel registro delle imprese, comunicazioni di inizio attività, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Il contratto di agenzia: fonti normative: leggi e accordi economici collettivi di natura privatistica. Il contratto: tipici e atipici, elementi essenziali ed accidentali del contratto, la conclusione del contratto, vari tipi di contratti di agenzia, scambio di lettere, scrittura privata, atto pubblico.
Gli obblighi ed i diritti dell'agente: diritti di esclusiva: la zona. Concetto di prodotti concorrenti, l'esclusiva, riscossioni, rappresentanza dell'agente, obblighi dell'agente, impedimento dell'agente, diritti dell'agente e mancata risoluzione del contratto, agente con rappresentanza, la copia-commissione e l'ordine.
Lo scioglimento del contratto di agenzia
Elemento "fiducia" nel contratto di agenzia. Lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato: il recesso, il preavviso, l'indennità sostitutiva di preavviso, risoluzione del contratto a tempo indeterminato per inadempienza o per fatti indipendenti dalle parti, risoluzione per reciproco accordo fra le parti, risoluzione durante il periodo di prova, indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato, indennità suppletiva di clientela; scioglimento del contratto a tempo determinato: cessazione del contratto e risoluzione anticipata del contratto.
Lavoro autonomo e lavoro subordinato - L'agente e le altre figure principali di venditori autonomi
Il mediatore, il propagandista, il commissario.
Controversie in materia di agenzia commerciale
Risoluzione delle controversie: tentativo facoltativo di conciliazione; accordi economici collettivi. Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la legge sui privilegi.
L'ENASARCO
Definizione. L'iscrizione al fondo integrativo di previdenza, la misura dei contributi: al fondo di previdenza, al fondo di assistenza sociale; modalità di pagamento; sanzioni e vigilanza, la prosecuzione volontaria, il trattamento previdenziale: pensione di vecchiaia; pensione di invalidità permanente totale, pensione di invalidità permanente parziale, pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti; misura e modalità di versamento dell'indennità di scioglimento del contratto o fondo indennità risoluzione rapporto, liquidazione fondo indennità risoluzione rapporto; prestazioni integrative di previdenza.
L'INPS
I contributi, la pensione d'invalidità, la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione ai superstiti.
Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni.
Art. 15
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile

1.  Le lezioni dei corsi di cui al presente decreto debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.
2.  Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che, nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.
3.  Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso di diploma di laurea.
Art. 16
Commissione esaminatrice

1.  La composizione della commissione esaminatrice dei corsi, costituita direttamente dal soggetto organizzatore, in armonia con il disposto dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è la seguente:
a)  il direttore responsabile del corso;
b)  un docente del corso;
c)  un rappresentante dell'ENASARCO;
d)  un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
e)  un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
f)  un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente della locale camera di commercio;
g)  un funzionario, con la qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato, con funzioni di presidente.
2.  Per esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si intende la persona designata dalle associazioni degli agenti e rappresentanti di commercio più rappresentative in sede provinciale.
3.  In caso di corsi organizzati dall'ENASARCO il rappresentante del soggetto organizzatore non fa parte della commissione.
4.  Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, fra i quali il presidente.
5.  L'ente organizzatore provvede ad acquisire a livello provinciale le designazioni dei componenti esterni della commissione ed a convocare gli stessi. Ogni onere finanziario per il funzionamento della commissione, compresa l'indennità di missione ed i rimborsi spettanti a ciascun componente, sono a carico del soggetto organizzatore. Il compenso da corrispondere ad ogni componente, per la partecipazione ai lavori della commissione, è fissato in euro 260 lorde per il presidente e in euro 200 lorde per gli altri membri.
Titolo III
CORSI PER MEDIATORI
Art. 17
Soggetti organizzatori

1.  I corsi per mediatori possono essere organizzati
a)  dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b)  dagli enti costituiti dalle suddette associazioni;
c)  dalle camere di commercio;
d)  da enti di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976.
Art. 18
Requisiti dei soggetti organizzatori

1.  I soggetti organizzatori di cui al presente titolo devono presentare apposita istanza all'Assessorato con l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 19
Modalità di svolgimento dei corsi

1.  Lo svolgimento dei corsi per mediatori é suddiviso nelle seguenti tipologie:
a) agenti immobiliari;
b) agenti merceologici;
c)  agenti con mandato a titolo oneroso;
d)  agenti in servizi vari.
2.  Ciascun corso per mediatori deve avere una durata minima inderogabile di mesi due e massima di mesi tre, non meno di ottanta ore di lezioni, di cui almeno cinque in materia di interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi e in favore delle vittime dell'usura, da svolgersi per non più di quattro ore al giorno. Le lezioni devono essere ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso.
3.  Ogni corso non potrà avere più di trenta partecipanti e non è consentito suddividere il corso in più classi.
4.  I corsi per mediatori devono essere tenuti unicamente nel capoluogo di provincia ove ha sede il soggetto organizzatore con esclusione dell'utilizzo di sedi periferiche dello stesso soggetto situate in comuni diversi dal capoluogo.
Art. 20
Esami per l'iscrizione al ruolo

1.  All'esame finale, da svolgersi presso la camera di commercio territorialmente competente, possono accedere quegli allievi che risultino avere frequentato non meno di settantadue ore di lezione.
2.  A ciascun allievo in possesso del requisito minimo di frequenza al corso di cui al precedente comma 1, verrà rilasciato, da parte dell'Assessorato, un attestato di frequenza che costituisce titolo da presentare alla Camera di commercio per accedere allfinale.
3.  L'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare e quello per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente munito di mandato a titolo oneroso e per l'iscrizione al ruolo consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
4.  L'esame è superato dai candidati che ottengono un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale. Le prove scritte vertono sulle materie di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 del successivo art. 22, mentre la prova orale, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
5.  L'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente merceologico e all'esercizio dell'attività di agente in servizi vari consiste in una prova scritta ed una orale alla quale sono ammessi i candidati che ottengono nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame é superato dai candidati che conseguono un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
6.  La prova scritta per gli aspiranti all'esercizio dell'attività di agente merceologico verte sulle materie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 del successivo art. 22, mentre la prova orale, oltre che sulle materie della prova scritta, anche sulle materie di cui alle lett. d), e) e f) del medesimo comma.
7.  La prova scritta per gli aspiranti all'esercizio dell'attività di agente in servizi vari verte sulle materie di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 del successivo art. 22, mentre la prova orale, oltre che sulle materie della prova scritta, anche sulle materie di cui alle lett. d) e c) del medesimo comma.
8.  A conclusione delle prove di esame viene rilasciato ai candidati dichiarati idonei certificato relativo al superamento dell'esame. La camera di commercio trasmette all'Assessorato l'elenco degli idonei con la votazione riportata nelle singole prove.
9.  I candidati che non superano le prove d'esami possono ripeterle nuovamente alla successiva sessione di esami predisposta dall'ente.
10.  Le camere di commercio devono tenere almeno quattro sedute di esami ogni anno solare.
11.  L'allievo che ha frequentato regolarmente il corso di cui al presente titolo può sostenere esami in una qualsiasi camera di commercio dell'Isola qualora non siano state programmate sessioni di esami nella camera di commercio competente per territorio.
Art. 21
Requisiti degli istruttori e del direttore responsabile

1.  Le lezioni dei corsi di cui al presente titolo debbono essere tenute da insegnanti idonei muniti di diploma di laurea. Le materie di insegnamento di ciascun docente devono essere attinenti al titolo di studio posseduto.
2.  Il corpo insegnanti deve essere composto da almeno quattro istruttori, in modo che, nei casi di assenza o impedimento di qualcuno di essi, possa essere assicurata la continuità di svolgimento delle lezioni.
3.  Relativamente ai corsi per mediatori della tipologia agenti merceologici il corpo insegnante deve comprendere docenti di scuole secondarie di merceologia. Relativamente ai corsi per mediatori della tipologia agenti immobiliari e della tipologia agenti muniti di mandato a titolo oneroso, il corpo insegnante deve comprendere istruttori muniti di diploma di geometra o di laurea o diploma in agraria e docenti muniti di laurea in ingegneria o equiparata.
4.  Il direttore responsabile dei corsi deve essere in possesso di diploma di laurea.
Art. 22
Materie di insegnamento dei corsi

1.  Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti immobiliari e della tipologia agenti muniti di mandato a titolo oneroso devono essere le seguenti:
a)  nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore;
b)  nozioni di diritto civile con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni, ai contratti ed in particolare al mandato, alla mediazione, alla vendita, locazione o affitto di immobili ed aziende, all'ipoteca;
c)  nozioni di diritto tributario con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi;
d)  nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione di registri immobiliari, il catasto, le concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili;
e)  nozioni sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
2.  Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti merceologici devono essere le seguenti:
a)  nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore;
b)  nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato;
c)  nozioni di diritto tributario relative alle transazioni commerciali;
d)  nozioni di merceologia;
e)  nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci;
f)  nozioni di conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell'arbitrato e degli accordi interassociativi concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.
3.  Le materie di insegnamento dei corsi per mediatori della tipologia agenti in servizi vari devono essere le seguenti:
a)  nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore;
b) nozioni di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato;
c) nozioni di diritto tributario relative ai servizi;
d) nozioni di conoscenza sull'andamento dei vari mercati; nozioni relative alle materie inerenti i servizi per i quali l'allievo si è iscritto.
4.  Legislazione regionale e nazionale in materia di lotta ai fenomeni estorsivi e in favore delle vittime di tali fenomeni.
Art. 23
Composizione della commissione di esami

1.  La composizione della commissione esaminatrice, che si insedia presso ciascuna camera di commercio dell'Isola, è quella prescritta dal decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato n. 589 del 7 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1994 così come modificata dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Bersani).
Titolo IV
NORME COMUNI AI CORSI
Art. 24
Adempimenti degli enti

1.  I legali rappresentanti dei soggetti di cui alle presenti direttive interessati al riconoscimento dei corsi devono presentare apposita istanza opportunamente documentata in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed alla organizzazione logistica.
2.  Nell'istanza, oltre le generalità complete del legale rappresentante, devono essere indicati: la normativa statale, regionale e le direttive regionali ai sensi delle quali viene formulata la richiesta, il numero e la tipologia dei corsi, il luogo ed il periodo presumibile di svolgimento di ciascun corso, il nominativo del direttore responsabile e le sue complete generalità, i testi didattici che vengono utilizzati per lo svolgimento dei corsi.
3.  I soggetti che per la prima volta richiedono il riconoscimento dei corsi di cui al precedente comma 1 devono allegare all'istanza la seguente documentazione:
a)  copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, ad eccezione degli enti che hanno stipulato con la Regione precedente convenzione;
b)  piano di studio con l'indicazione puntuale delle materie comprese nello stesso ed il numero di ore dedicate a ciascuna materia; tale piano di studio dovrà essere firmato per ogni foglio dal legale rappresentante del soggetto organizzatore e dal direttore responsabile dei corsi;
c)  elenco degli istruttori comprendente anche l'indicazione del direttore responsabile; di ciascuno deve essere indicato il titolo di studio e le materie oggetto delle sue lezioni; tale elenco deve essere firmato da tutti gli istruttori, dal direttore responsabile e controfirmato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore;
d)  ciascuno dei docenti e il direttore responsabile dei corsi devono rendere una dichiarazione sotto forma di atto notorio attestante la data ed il luogo di nascita, il titolo di studio posseduto, il curriculum dal quale si evincono le specifiche esperienze maturate nel settore del commercio;
e)  i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, ad esclusione di quelli citati al comma 1, lett. A) e B), devono rendere una dichiarazione, sotto forma di atto notorio, che attesti il numero delle aule adibite per lo svolgimento dei corsi, il numero di posti allievo per aula nonché l'indicazione degli arredi e macchinari esistenti in ogni aula, conforme a quanto in precedenza rilevato dall'ispettorato del lavoro competente in sede di accesso per il rilascio della dichiarazione di idoneità allo svolgimento dell'attività didattica;
f)  pianta in scala dei locali sede di svolgimento dei corsi, vistata da un tecnico abilitato.
4.  I soggetti che hanno già beneficiato del riconoscimento dei corsi devono allegare all'istanza solo la documentazione di cui alle lett. b), c), d), e) del comma precedente. La documentazione di cui alla lett. d) deve essere presentata solo per i nuovi docenti.
5.  Il riconoscimento dei corsi è effettuato con decreto del dirigente del servizio, la cui esecutività rimane subordinata agli adempimenti di cui al successivo comma 9. Le lezioni di ciascun corso non possono comunque avere inizio prima che sia stato adottato il decreto di riconoscimento da parte dell'Assessorato.
6.  Gli interessati all'ammissione alla frequenza dei corsi di cui al presente decreto devono formulare istanza all'ente gestore prescelto, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato; nella medesima istanza devono essere evidenziati l'obbligo della presenza e la perdita del diritto a partecipare allo scrutinio colloquio o all'esame finale ove non si sia raggiunto il numero minimo prescritto di ore di frequenza. Con la medesima istanza gli interessati devono espressamente prendere atto dell'ammontare massimo dell'onere finanziario posto a loro carico.
Nella domanda l'aspirante allievo deve dichiarare:
a)  di possedere la maggiore età, a meno che non si tratti di minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciali;
b)  di essere cittadino italiano o dell'Unione europea, o cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno;
d)  di avere assolto agli obblighi scolastici in base all'età scolare (frequenza per otto anni per i nati dall'1 gennaio 1952 e per cinque anni per i nati sino al 31 dicembre 1951) per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande;
e)  di essere in possesso dei requisiti morali (assenza di condanne penali e di misure di sicurezza e prevenzione ai sensi della normativa antimafia). Per i soggetti extracomunitari è necessario produrre il titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani e di conoscere la lingua italiana.
7.  L'allievo che non sia ammesso alla prova finale o che sia giudicato negativamente può presentare domanda per la partecipazione a un corso successivo.
8.  Il soggetto organizzatore può porre a carico di ciascun partecipante un onere finanziario per rimborsi spese di organizzazione e per fornitura di materiale didattico entro un importo massimo omnicomprensivo di E 400,00 per i corsi della durata di ore 80 e di E 500,00 per i corsi della durata di ore 100.
9.  Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del corso il soggetto organizzatore, prima dell'inizio del corso stesso, deve depositare presso l'Assessorato la seguente documentazione:
a)  elenco nominativo degli allievi iscritti a ciascun corso, utilizzando obbligatoriamente l'apposito fac-simile predisposto dall'Assessorato;
b)  calendario di svolgimento delle lezioni, al fine di darne preventiva conoscenza ai partecipanti e di consentire all'Assessorato un'adeguata vigilanza; per la compilazione del calendario deve essere utilizzato l'apposito fac-simile predisposto dall'Assessorato.
10.  L'elenco nominativo degli allievi e il calendario di svolgimento delle lezioni devono essere depositati in originale e devono recare la firma del direttore responsabile del corso; non sono presi in considerazione elenchi nominativi e calendari che pervengono in copia non originale. L'esecutività del corso è operante, previa comunicazione scritta dell'Assessorato, allorché l'ente gestore ha adempiuto a quanto prescritto nel presente comma.
11.  Relativamente ai corsi per mediatori, copia degli atti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 9 deve essere contestualmente depositata presso la competente camera di commercio, al fine di mettere in condizione l'ente camerale di potere organizzare le prove d'esame e fissarne le date. La camera di commercio competente, ricevuta la comunicazione di inizio del corso da parte del soggetto organizzatore, nel più breve tempo possibile, è tenuta a comunicare allo stesso soggetto, nonché per conoscenza all'Assessorato, le modalità e le date di svolgimento degli esami al fine di darne tempestiva conoscenza ai partecipanti al corso.
12.  A corso iniziato non è consentito apportare alcuna variazione al piano di studio, né al monte ore previsto per lo svolgimento dello stesso, né al calendario di svolgimento delle lezioni. Un'eventuale ed eccezionale modifica del calendario di svolgimento delle lezioni deve essere previamente autorizzata dall'Assessorato.
13.  Ciascun corso deve essere dotato di un registro presenza allievi con pagine corrispondenti al fac-simile fornito dall'Assessorato. Tale registro, prima dell'inizio del corso, deve essere vidimato e numerato in ogni foglio dall'Assessorato, da notaio o segretario comunale; il registro deve obbligatoriamente recare per ogni giorno di lezione le firme di presenza in entrata e uscita degli allievi, la data e l'orario delle lezioni, la materia insegnata, una nota sintetica circa l'argomento della lezione, firma del docente che svolge la lezione; per gli allievi che non sono presenti alla lezione deve essere chiaramente apposta la dicitura "Assente". Nel registro deve obbligatoriamente essere annotato l'orario di entrata e/o uscita per quegli allievi che arrivino in ritardo o escano in anticipo rispetto all'orario di svolgimento delle lezioni.
14.  Il registro delle presenze deve essere custodito a cura del direttore responsabile presso il luogo di svolgimento del corso ed essere immediatamente esibito al funzionario regionale eventualmente incaricato dell'ispezione; deve essere tenuto aggiornato a cura dei docenti e del direttore responsabile e non deve contenere abrasioni o cancellature. Sarà cura dei docenti e del direttore responsabile fare in modo che il registro permanga nell'aula didattica solo per il tempo strettamente necessario alla firma in entrata o in uscita degli allievi, ciò al fine di evitare eventuali manomissioni da parte degli stessi.
15.  L'adozione obbligatoria del registro delle presenze e la sua puntuale tenuta sono elementi indispensabili per una corretta verifica dell'andamento didattico e organizzativo del corso.
16.  Per ciascun soggetto organizzatore può essere autorizzato lo svolgimento giornaliero di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria mattutina compresa tra le 8,30 e le 13,30 e di un numero massimo di un corso per ogni aula abilitata nella fascia oraria pomeridiana compresa tra le 15,30 e le 21,30. Non possono essere autorizzati corsi che hanno svolgimento al di fuori di dette fasce orarie.
17.  E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di distribuire, a ciascuno degli allievi iscritti ai corsi di cui al presente decreto, i testi didattici utilizzati, senza obbligo di restituzione.
18.  Relativamente ai corsi per la somministrazione di alimenti e bevande; ai corsi professionali abilitanti per il settore merceologico alimentare e ai corsi per agenti, è consentito, a corso iniziato, procedere a sostituzione di allievi, ad ammissione di nuovi allievi, purché non venga superato un numero massimo di trenta allievi, entro le prime venti ore di lezione nei corsi per la somministrazione di alimenti e bevande, nei corsi professionali abilitanti per il settore merceologico alimentare della durata di 100 ore, ed entro le prime 16 ore di lezione dei corsi per agenti. In tale evenienza il soggetto organizzatore ha l'obbligo di portarne previamente a conoscenza l'Assessorato. E' fatto divieto nei corsi per mediatori di procedere a sostituzioni e ad ammissioni di nuovi allievi a corso già iniziato.
19.  Gli allievi ammessi allo scrutinio finale sostengono il colloquio.
20.  I corsi devono esaurirsi entro l'anno cui si riferisce il riconoscimento; i corsi non effettuati entro tale limite temporale si intendono automaticamente revocati.
21.  Il riconoscimento dei corsi viene revocato quando, in qualsiasi fase dello svolgimento, vengano a mancare i requisiti, presupposti e condizioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale e dal presente decreto.
22.  L'ente che incorre nel provvedimento di revoca non può ottenere un nuovo riconoscimento per la durata di almeno un anno e in presenza delle condizioni richieste. Il direttore responsabile dei corsi e gli istruttori a carico dei quali sia stata accertata responsabilità in merito al corretto svolgimento dei corsi, non possono svolgere per un analogo periodo le loro funzioni anche presso altri enti.
23.  Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo che non comportano la revoca del decreto di riconoscimento dei corsi, resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti sanzionatori che riterrà necessari ed opportuni. Tali provvedimenti consistono per l'ente nell'inibizione, da 6 mesi ad 1 anno, ad ottenere il riconoscimento di corsi e per il direttore e gli istruttori nel divieto di svolgere, da 6 mesi ad 1 anno, le loro funzioni anche presso altri enti.
24.  I verbali di esame e/o di scrutinio colloquio finale dei corsi devono essere redatti attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nei facsimile di verbali predisposti dall'Assessorato, i quali devono obbligatoriamente essere adottati. Nel verbale d'esame o di scrutinio non devono figurare nominativi di allievi che non siano stati ammessi a sostenere la prova finale. Nella compilazione del verbale si devono evitare correzioni o cancellature per non pregiudicare la validità dello stesso. Il verbale deve essere, infine, firmato in ogni foglio da tutti i componenti della commissione.
25.  In deroga alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, concernenti l'omogeneità di svolgimento dei corsi in relazione alla loro durata, può essere consentita l'interruzione estiva dei corsi in corrispondenza delle ferie e per un periodo non superiore a trenta giorni, solo se risultano essere state già espletate un numero minimo di dodici giornate corsuali.
Art. 25
Modalità per la predisposizione e il rilascio degli attestati

1.  Gli attestati di idoneità o di frequenza dei corsi di cui al presente decreto sono predisposti e rilasciati dall'Assessorato.
2.  Le modalità per la predisposizione ed il rilascio degli attestati sono le seguenti:
a)  a conclusione delle prove d'esame il soggetto organizzatore del corso provvede a consegnare al presidente della commissione l'originale del verbale munito di lettera di trasmissione, che il medesimo funzionario provvede a depositare presso l'Assessorato: dal verbale devono evincersi con chiarezza gli allievi dichiarati idonei; relativamente ai corsi per mediatori il soggetto organizzatore deve, invece, depositare l'originale del registro delle presenze e l'elenco degli allievi che hanno frequentato per almeno 72 ore;
b)  l'Assessorato, verificati gli atti, procede alla predisposizione degli attestati;
c)  gli attestati di idoneità recano la firma del direttore responsabile del corso, del presidente della commissione esaminatrice e del dirigente responsabile del servizio commercio dell'Assessorato, o suo delegato; mentre quelli di frequenza ai corsi per mediatori recano la firma del direttore responsabile del corso e del dirigente responsabile del servizio commercio dell'Assessorato, o suo delegato;
d)  gli attestati vengono quindi datati e numerati e i dati, contenuti nei medesimi, sono trascritti in un archivio informatico;
e)  tali attestati, unitamente ad una copia conforme all'originale del verbale degli esami, vengono infine trasmessi all'ente gestore del corso, che provvede alla loro consegna.
Art. 26
Smarrimento di attestati e modalità per il rilascio di certificazioni sostitutive

1.  Nel caso in cui un allievo che ha frequentato un corso professionale di cui al presente decreto smarrisca l'attestato di frequenza e idoneità del corso medesimo, può ottenere, dietro presentazione di specifica richiesta da formulare all'ente gestore, una certificazione sostitutiva. Tale richiesta viene soddisfatta purché il corso frequentato dal richiedente abbia avuto svolgimento entro il quinquennio precedente la data di presentazione dell'istanza per il rilascio della certificazione sostitutiva.
2. Le modalità da seguire per il rilascio di tale certificazione sostitutiva sono le seguenti:
a)  l'interessato deve presentare al soggetto che ha organizzato il corso un'istanza in carta libera contenente le sue generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, domicilio, codice fiscale), l'anno di frequenza del corso, il numero del corso, il periodo di svolgimento del corso; all'istanza deve essere allegata relativa denuncia di smarrimento o trafugamento dell'attestato, effettuata presso l'autorità competente;
b)  l'ente organizzatore, verificati gli atti in proprio possesso, trasmette l'istanza con la documentazione originale di cui al punto a) all'Assessorato, il quale provvederà al rilascio della certificazione sostitutiva.
Art. 27
Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 1 aprile 2009.
  DI MAURO 

(2009.15.1137)035
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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