REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 24 APRILE 2009 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


DECRETO PRESIDENZIALE 16 aprile 2009.
Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2002, che prevede, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, l'adozione con decreto del Presidente della Regione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 6 marzo 2009, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, di cui alla nota prot. n. 2417 del 23 dicembre 2008, è stato approvato il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del provvedimento presidenziale consequenziale;

Decreta:


Articolo unico

E' adottato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, il nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione siciliana, nel testo allegato sotto la lettera "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 6 marzo 2009, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 aprile 2009.
LOMBARDO
Allegato
NUOVO PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI

Premesse ed avvertenze
Il prezzario unico regionale per i lavori pubblici predisposto dal servizio affari generali interni del dipartimento ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2002, è stato redatto tenendo conto delle variazioni dei costi elementari intervenute dall'ultima pubblicazione. Esso è stato esitato favorevolmente dalla commissione ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, nelle sedute che vanno dal 13 febbraio 2008 al 18 dicembre 2008.
Nella determinazione dei singoli prezzi, validi per i lavori da eseguirsi nell'intero territorio regionale, si è tenuto conto dell'incidenza degli elementi (materiali, noli, trasporti, manodopera) che intervengono nella formazione del prezzo delle singole categorie di lavoro. Detti prezzi rispecchiano la situazione di mercato emersa sulla base dei dati acquisiti a seguito delle indagini condotte nelle più rappresentative località della Sicilia, e devono ritenersi validi per opere che riguardano le nuove costruzioni. Per quanto concerne invece le opere di ristrutturazione si applicano i prezzi inseriti nel capitolo 21, che si intendono per opere di civile abitazione che non rientrano nell'ambito degli interventi su opere di restauro monumentale.
E' importante sottolineare che per la determinazione dei prezzi elencati, sono state considerate per le lavorazioni esaminate incidenze di oneri correnti medi. E' pertanto facoltà dei progettisti e/o ai direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, anche in sostituzione di quelli presenti in questo Prezzario ove siano accertate obiettive situazioni per le quali tali prezzi risultino non congrui, desunti da regolari e dettagliate analisi che tengano conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall'art. 34 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 nel suo testo coordinato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e successive integrazioni e modificazioni. (La presente disposizione è stata interpretata dal titolo I, punto I, lett. B, della circolare assessoriale lavori pubblici 24 ottobre 2002, relativa alla legge regionale n. 7/2002, in tali termini: "Art. 34, comma 1 - Il suddetto articolo può essere applicato, atteso che i prezzi della stazione appaltante si identificano con il prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui all'art. 18bis del testo coordinato, introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/2002; prezzario che tutti gli enti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2002 sono obbligati ad applicare.").
I prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali di ottima qualità che s'intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In essi sono comprese le spese generali e l'utile d'impresa nella misura complessiva del 25,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando l'aliquota del 13,64% per spese generali e l'ulteriore aliquota del 10% per utili d'impresa, nonché gli oneri "medi" per la sicurezza.
Si evidenzia che non sono, invece, compresi nei prezzi gli oneri per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali e delle singole lavorazioni previste ai sensi dell'art. 15 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, in quanto ai sensi degli artt. 17 e 152 del regolamento n. 554/99, i relativi oneri vanno inseriti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda i costi per le analisi e gli accertamenti di laboratorio è stata introdotta un'apposita sezione nel capitolo 20 del presente prezzario ove sono indicati i costi delle prove in sito e di laboratorio - previste dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" - che devono essere eseguite dai laboratori ufficiali o dai laboratori in concessione di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. I prezzi unitari di detto capitolo sono comprensivi degli oneri di certificazione e di redazione del rapporto di prova. In ogni voce è indicato il relativo riferimento identificativo della prova secondo le norme vigenti.
Come negli anni precedenti, per i lavori da eseguire nelle isole minori, i prezzi del presente elenco vanno maggiorati di una percentuale massima del 30% variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.
Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 554/99 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) a fianco dei prezzi elencati è esposta la percentuale d'incidenza media della manodopera utilizzata in cantiere.
Nel presente prezzario è inserito il capitolo 23 sulla "Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" ai fini della stima analitica degli oneri della sicurezza specifici ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I costi medi della mano d'opera sono stati aggiornati con le ultime rilevazioni vigenti alla data del 12 dicembre 2008 così come la rilevazione dei materiali metallici, e della zincatura.


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(2009.15.1132)090


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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