REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 APRILE 2009 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Allegato A
CALENDARIO VENATORIO 2009/2010


Art. 1

Negli ambiti di cui al Piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a dal 3 settembre 2009 al 12 dicembre 2009 incluso: 

mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
uccelli: tortora (Streptopeia turtur) e merlo (Turdus merula).
Nell'isola di Lampedusa l'attività venatoria al coniglio selvatico è consentita fino al 15 ottobre 2009 incluso;
b dal 3 settembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso: 

uccelli: colombaccio (Columba palumbus);
c dal 13 settembre 2009 al 15 novembre 2009 incluso: 

uccelli: quaglia (Coturnix coturnix);
d dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: 

uccelli:
-  alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
-  fagiano (Fasianus colchicus), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
mammiferi: volpe (Vulpes vulpes).
Dal 2 al 31 gennaio 2010 la caccia alla volpe con l'ausilio dei cani è consentita esclusivamente in battuta, regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, entro l'1 ottobre 2009.
e esclusivamente nel lago Trinità, ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2) dal 15 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: anatidi: 

-  alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), germano reale (Anas platyrhynchos), mestolone (Anas clipeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina);
f dall'11 ottobre 2009 al 22 novembre 2009 incluso: 

mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus).
Nell'A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino.
Nell'A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di: Canicattini Bagni, Noto e Rosolini;
g dal 18 ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 incluso: 

uccelli: allodola (Alauda arvensis);
h dall'1 novembre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso: 

mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
La caccia al cinghiale non è prevista negli A.T.C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.
Ove consentita, la caccia al cinghiale si effettua con l'utilizzo di cani da seguita.
La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì;
i dall'1 novembre 2009 al 14 gennaio 2010 incluso: 

uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).

Art. 2

a)  Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n. 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di _ 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale, relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
-  n. 16 giornate dal 5 settembre al 15 novembre 2009;
-  n. 12 giornate dal 16 novembre 2009 al 31 gennaio 2010.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell'ultimo periodo.
b)  I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lett. d), della legge regionale n. 33/97).

Art. 3

Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall'11 ottobre 2009.
L'esercizio venatorio può essere praticato con l'ausilio di cani di qualsiasi razza fino al 31 dicembre 2009. Dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia al cinghiale ed alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.
Dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i 3 metri.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.
Non è consentito l'uso dei pallini di piombo all'interno delle zone umide della Regione.
Nelle zone di protezione speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, modificato dal D.M. del 22 gennaio 2009:
Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le Z.P.S.:
1)  per tutte le Z.P.S., le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:
a) soppressa;
b)effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c)esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d)utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.
Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f)effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g)abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula), fatte salve, limitatamente alla pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;
h)svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992, sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
...(Omissis)...
La cartografia di tutte le zone S.I.C. e Z.P.S. presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_ natura_sicilia/index.html.

Art. 4

Il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia complessivamente 15 capi di selvaggina.
Per le singole specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le ulteriori limitazioni di seguito riportate:

Selvaggina migratoria  Limite massimo giornaliero 
Quaglia  4 con il tetto massimo di 40 capi annui 
Beccaccia  2 con il tetto massimo di 20 capi annui 
Tortora 
Allodola  10 
Alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e pavoncella 
Canapiglia  1 con il tetto massimo di 4 capi annui 
Cesena, tordo sassello, tordo bottaccio  15 
Colombaccio, gazza, ghiandaia, merlo  15 


Selvaggina stanziale  Limite massimo giornaliero 
Coniglio 
Lepre italica  1 con il tetto massimo di 2 capi annui 
Volpe  15 
Cinghiale 

Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e lepre italica non può, comunque, essere superiore a 3, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie.
Nell'isola di Pantelleria (TP4) e nell'Isola di Linosa (AG3) il cacciatore può abbattere per ogni giornata di caccia, nel rispetto dei periodi consentiti e del limite giornaliero di 15 capi, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici.

Art. 5

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 6

L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei 2 giorni precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad un'ora prima del tramonto.
Nelle ZPS l'attività di allenamento e di addestramento dei cani, in adempimento all'art. 5, lett. h), del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata prima dell'1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Art. 7

L'uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2.
L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito dal 20 settembre al 30 novembre 2009 incluso, negli ambiti territoriali di caccia di: AG1 ad esclusione del comune di Menfi; AG2 ad esclusione delle contrade Camastrella, Sant'Oliva, Porretta e Bufalo del territorio del comune di Licata; AG3, CL1, CL2, CT1 ad esclusione del comune di Mineo; CT2, PA1 esclusivamente nei territori comunali di Carini e Corleone; PA2 esclusivamente nei territori comunali di Ciminna e Valledolmo; TP1; TP2 ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala; TP3 e TP4.
Esclusivamente negli anfratti lavici dell'Etna l'uso del furetto è consentito nel periodo compreso fra il 3 settembre 2009 ed il 12 dicembre 2009 incluso.
Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

Art. 8

La caccia al cinghiale in battuta ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, entro l'1 ottobre 2009, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
-  possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
-  le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
1)  il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2)  i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3)  i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
-  la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
-  tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

Art. 9

Per la stagione venatoria 2009/2010 l'esercizio della caccia è, altresì, vietato nelle seguenti zone:
1)  località Bacino lago Arancio, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circoscrive;
2)  località Castellaccio, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km. così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale campo sportivo (contrada Balate) si prosegue per 650m. con direzione sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso sud per 450 m. fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione nord-est, si percorre la stessa per 1,8 Km. fino al limite nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per 5.000m. fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3)  area comunale Parco Monte Po, ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
4)  parco naturalistico sub-urbano Gurna, ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
5)  parco naturalistico sub-urbano Monte Serra, ricadente nel territorio del comune di Viagrande (CT1);
6)  comune di Giardini Naxos - Foce dell'Alcantara;
7)  comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
8)  comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
9)  Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nel territorio dei comuni di Ispica (RG2), Noto, Pachino, Porto Paolo di Capo Passero (SR2);
10)  invaso Diga Rubino - località Margi, ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1);
11)  Pantano Leone, ricadente nel territorio del comune di Campobello di Mazara (TP2).

Art. 10

Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:
a)  libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c)  polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni. Si rappresenta a tal riguardo che il pagamento del premio assicurativo secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di conto corrente postale ovvero bonifico bancario;
d)  tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione siciliana per il tramite del comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed, in particolare, al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13,00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13,00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.

Art. 11

Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
Allegato B
CALENDARIO VENATORIO 2009/2010


Provincia regionale di Agrigento

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) Foce del fiume Platani, ricadente nel territorio dei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea (AG1);
2) Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, ricadente nel territorio dei comuni di Burgio e Bivona (AG1);
3)  Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, ricadente nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG1);
4)  Monte San Calogero (Kronio), ricadente nel territorio del comune di Sciacca (AG1);
5) Torre Salsa, ricadente nel territorio del comune di Siculiana (AG1);
6)  Maccalube di Aragona, ricadente nel territorio del comune di Aragona (AG2);
7)  Monte Cammarata, ricadente nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e Santo Stefano di Quisquina (AG2);
8)  Grotta di Sant'Angelo Muxaro, ricadente nel territorio del comune di Sant'Angelo Muxaro (AG2);
9)  Isola di Lampedusa, ricadente nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa (AG3);
10)  Isola di Linosa e Lampione, ricadenti nel territorio dei comuni di Lampedusa e Linosa (AG3);
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Torre Salsa, ricadente nel territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro (AG1).
c)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Agrigento (AG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria Monte Mele;
2)  ricadente nel territorio del comune di Campobello di Licata (AG2), contrada Ficuzza;
3)  ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrade Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
4)  ricadente nel territorio del comune di Alessandria della Rocca (AG2), contrada Ciniè Caratello.
d)  Zone del demanio forestale
e)  Fondi chiusi
f)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  Schembri Santa, ricadente nel territorio del comune di Realmonte (AG1), contrade Vallon Forte e Gianpaolo;
2)  Morreale Andrea, ricadente nel territorio del comune di Racalmuto (AG2), contrada Arena.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1) A.A.V. Montemele, ricadente nel territorio dei comuni di Agrigento e Realmonte (AG1);
2) A.A.V. Giardinello, ricadente nel territorio del comune di Cammarata (AG2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato A al presente decreto.

Provincia regionale di Caltanissetta

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1)  Monte Conca, ricadente nel territorio del comune di Campofranco (CL1);
2)  Lago Sfondato, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
3)  Riserva naturale geologica di contrada Scaleri, ricadente nel territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa (CL1);
4) Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
5) Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco (CL1);
6) Sughereta di Niscemi, ricadente nel territorio del comune di Niscemi (CL2);
7) Biviere di Gela, ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2);
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Oasi Scala, ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
c) Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), contrada Giffarrone;
2)  ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), all'interno dell'azienda agro-venatoria Mattarello;
3)  ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1), contrada Mandra di Mezzo;
d)  Zone cinologiche di tipo A:
1)  ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1), contrade Avvento, Bucceri, Persico;
e) Zone del demanio forestale
f) Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97
1)  azienda agricola Conte Tasca D'Almerita S.p.A., parte ricadente nel territorio del comune di Vallelunga Pratameno (CL1);
g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  Mistretta Salvatore, ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1), contrada Mattarello;
2)  Morelli Pietro, ricadente nel territorio del comune di Gela (CL2), contrada Olivo;
3)  Coop. L'Emigrante, ricadente nel territorio del comune di Butera (CL2), contrada Castelluccio;
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato A al presente decreto:
1)  A.F.V. Mandra di Piano, ricadente nel territorio del comune di Mussomeli (CL1);
2)  A.A.V. Mattarello, ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
3)  A.A.V. San Martino Cicuta, ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1);
4) A.A.V.  Cisterna Barboraso Manca, ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato A al presente decreto.

Provincia regionale di Catania

Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all'esercizio venatorio:
a) Parchi:
1)  Parco dell'Etna, ricadente nel territorio dei comuni di: Bronte (CT1), Randazzo (CT1), Zafferana Etnea (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Adrano (CT1), Linguaglossa (CT1), Biancavilla di Sicilia (CT1), Maletto (CT1), Nicolosi (CT1), Ragalna (CT1), Sant'Alfio (CT1), Belpasso (CT1), Trecastagni (CT1), Milo (CT1), Pedara (CT1), Piedimonte Etneo (CT1), Santa Maria di Licodia (CT1), Mascali (CT1), Viagrande (CT1) e Giarre (CT1);
2)  Parco dei Nebrodi, ricadente nel territorio dei comuni di: Randazzo (CT1), Bronte (CT1) e Maniace (CT1);
3)  Parco fluviale dell'Alcantara, ricadente nel territorio dei comuni di: Calatabiano (CT1), Castiglione di Sicilia (CT1), Randazzo (CT1);
b) Riserve naturali:
1)  Oasi del Simeto, ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1);
2)  Fiume Fiumefreddo, ricadente nel territorio dei comuni di Fiumefreddo (CT1) e Calatabiano (CT1);
3)  Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadenti nel territorio del comune di Acicastello (CT1);
4)  Complesso Immacolatella e Micio Conti, ricadente nel territorio del comune di S. Gregorio di Catania (CT1);
5)  La Timpa, ricadente nel territorio del comune di Acireale (CT1);
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Invaso diga Don Sturzo, ricadente nel territorio dei comuni di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
d)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2), all'interno dell'azienda agro-venatoria Poggio Racineci;
2)  ricadente nel territorio del comune di Licodia Eubea (CT2), contrada Alia;
3)  ricadente nel territorio del comune di Catania (CT1), contrada Juncetto;
4)  ricadente nel territorio del comune di Randazzo (CT1), contrada Torrazza;
e) Zone del demanio forestale
f) Fondi chiusi
g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  Castro Nunzio, ricadente nel territorio del comune di Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
2)  Motta Maria, ricadente nel territorio del comune di Mineo (CT1), contrada Monaci.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato A al presente decreto:
1) A.F.V. Acquavena Giardinelli Macchiafava, ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
2)  A.F.V. Malaterra, ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
3)  A.F.V. Diana, ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini (CT2) e Mineo (CT1);
4)  A.F.V. Poggio Diana, ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
5)  A.F.V. Insolio, ricadente nel territorio del comune di Granieri (CT2);
6)  A.A.V. El Condor, ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1);
7)  A.A.V. Lavina, ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica (CT1);
8)  A.A.V. Poggio Racineci, ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
9)  A.A.V. D'Angelo Adele, ricadente nel territorio dei comuni di Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
10)  A.A.V. Stella di Racineci, ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2);
11)  A.A.V. Russa, ricadente nel territorio del comune di Caltagirone (CT2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Enna

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a) Parchi:
1)  Parco dei Nebrodi, ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);
2)  Parco Minerario Floristella, ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
b)  Riserve naturali:
1)  Monte Altesina, ricadente nel territorio dei comuni di Leonforte (EN1) e Nicosia (EN1);
2)  Sambuchetti - Campanito, ricadente nel territorio dei comuni di Nicosia (EN1) e Cerami (EN1);
3)  Vallone di Piano della Corte, ricadente nel territorio del comune di Agira (EN1);
4)  Lago di Pergusa, ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
5)  Monte Capodarso e Valle dell'Imera meridionale, ricadenti nel territorio dei comuni di Enna (EN2) e Pietraperzia (EN2);
6)  Rossomanno - Grottascura - Bellia, ricadente nel territorio dei comuni di Enna (EN2), Aidone (EN2) e Piazza Armerina (EN2);
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Invaso diga Don Sturzo, parte ricadente nel territorio del comune di Aidone (EN2);
d)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2), contrada Peraniera;
e)  Zone cinologiche di tipo A:
1)  ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1), all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria Scippa;
f)  Zone del demanio forestale
g)  Fondi chiusi
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. Buscemi, ricadente nel territorio dei comuni di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
2)  A.F.V. Scarvi San Francesco, ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1);
3)  A.F.V. S. Silvestro Intronata, ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
4)  A.F.V. Sciara Gurghi Giumenta, parte ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
5)  A.F.V. Cicera (parte), ricadente nel territorio del comune di Sperlinga (EN1);
6)  A.F.V. La Sughereta, ricadente nel territorio del comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
7)  A.F.V. Monaco, ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);
8)  A.F.V. Bontà di Sicilia, ricadente nel territorio del comune di Cerami (EN1);
9)  A.A.V. Cannella, ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1);
10)  A.A.V. Carangiaro-Scioltabino, ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
11)  A.A.V. Capitone, ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
12)  A.A.V. Carangiaro, ricadente nel territorio del comune di Enna (EN2);
13)  A.A.V. Montagna Gebbia Robbiato, ricadente nel territorio del comune di Piazza Armerina (EN 2);
14)  A.A.V. Cacchiamo, ricadente nel territorio del comune di Calascibetta (EN2);
15)  A.A.V. Ficilino Polizzello, parte ricadente nel territorio del comune di Nicosia (EN1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Enna dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Messina

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a) Parchi:
1)  Parco dei Nebrodi, ricadente nel territorio dei comuni di: Caronia (ME1), Cesarò (ME1), Alcara Li Fusi (ME1), Capizzi (ME1), Mistretta (ME1), S. Fratello (ME1), Tortorici (ME1), Longi (ME1), Galati Mamertino (ME1), Militello Rosmarino (ME1), S. Marco D(ME1), S. Agata di Militello (ME1), S. Stefano di Camastra (ME1), S. Teodoro (ME1), Floresta (ME2), Santa Domenica Vittoria (ME2) e Ucria (ME2);
2)  Parco fluviale dell'Alcantara, ricadente nel territorio dei comuni di: Francavilla di Sicilia (ME2), Gaggi (ME2), Giardini Naxos (ME2), Malvagna (ME2), Moio Alcantara (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Taormina (ME2), Motta Camastra (ME2), Graniti (ME2);
b) Riserve naturali:
1)  Vallone Calagna sopra Tortorici, ricadente nel territorio del comune di Tortorici (ME1);
2)  Bosco di Malabotta, ricadente nel territorio dei comuni di Montalbano Elicona (ME2), Roccella Valdemone (ME2), Malvagna (ME2), Francavilla di Sicilia (ME2) e Tripi (ME2);
3)  Fiumedinisi e Montescuderi, ricadente nel territorio dei comuni di S. Lucia del Mela (ME2), Nizza di Sicilia (ME2), Fiumedinisi (ME2), Itala (ME2), Alì (ME2), S. Pier Niceto (ME2), Monforte S. Giorgio (ME2);
4)  Isola Bella, ricadente nel territorio del comune di Taormina (ME2);
5)  Laghetti di Tindari, ricadenti nel territorio del comune di Patti (ME2);
6)  Laguna di Capo Peloro, ricadente nel territorio del comune di Messina (ME2);
7)  Isola di Alicudi, ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
8)  Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari, ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
9)  Isola di Panarea e Scogli viciniori, ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
10)  Isola di Stromboli e Strombolicchio, ricadente nel territorio del comune di Lipari (ME3);
11)  Monte Fossa delle Felci e dei Porri, ricadente nel territorio dei comuni di Leni (ME3), Malfa (ME3) e Santa Marina Salina (ME3);
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Serrafalco - Costi - Cuppitta, ricadente nel territorio del comune di Castelmola (ME2);
2)  San Cono - Casale - Cardusa, ricadente nel territorio del comune di Tripi (ME2);
3)  Loco - Mandali - Santa Venera, ricadente nel territorio del comune di Castroreale (ME2);
4)  Rocca Salvatesta, ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
5)  Mandrazzi, ricadente nel territorio dei comuni di Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
d) Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Novara di Sicilia (ME2), contrade Montagna, Serro dell'Olmo, Tavoliere e Pirato;
2)  ricadente nel territorio del comune di Santa Lucia del Mela (ME2), contrada Piano del Campo;
3)  ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1), contrada S. Elia;
4)  ricadente nel territorio del comune di Mandanici (ME2), contrada S. Leo;
5)  ricadente nel territorio del comune di Rometta (ME2), contrade Mandarani P. Ferrà;
6)  ricadente nel territorio del comune di San Piero Patti (ME2), contrada Canalotto;
7)  ricadente nel territorio del comune di Caronia, contrada Sorba.
e) Zone del demanio forestale
f) Fondi chiusi
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato A al presente decreto:
1)  A.F.V. Ruggirà Comunelli, ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
2)  A.F.V. Casazza, ricadente nel territorio del comune di Cesarò (ME1);
3)  A.F.V. Cirrito, parte ricadente nel territorio del comune di Pettineo (ME1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Messina dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Palermo

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Parco delle Madonie, ricadente nel territorio dei comuni di Petralia Sottana (PA2), Isnello (PA2), Polizzi Generosa (PA2), Geraci Siculo (PA2), Collesano (PA2), Cefalù (PA2), Gratteri (PA2), Castelbuono (PA2), Caltavuturo (PA2), Scillato (PA2), Petralia Soprana (PA2), Pollina (PA2), Castellana Sicula (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e San Mauro Castelverde (PA2);
b) Riserve naturali:
1)  Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, ricadenti nel territorio dei comuni di Cefalà Diana (PA1) e Villafrati (PA1);
2)  Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, ricadenti nel territorio dei comuni di Corleone (PA1), Godrano (PA1), Marineo (PA1), Mezzojuso (PA1) e Monreale (PA1);
3)  Capo Gallo, ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
4)  Capo Rama, ricadente nel territorio del comune di Terrasini (PA1);
5)  Grotta di Carburangeli, ricadente nel territorio del comune di Carini (PA1);
6)  Grotta di Entella, ricadente nel territorio del comune di Contessa Entellina (PA1);
7)  Grotta Conza, ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
8)  Grotta dei Puntali, ricadente nel territorio del comune di Carini (PA1);
9)  Isola delle Femmine, ricadente nel territorio del comune di Isola delle Femmine (PA1);
10)  Monte Carcaci, ricadente nel territorio del comune di Prizzi (PA1) e Castronovo di Sicilia (PA1);
11)  Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, ricadenti nel territorio dei comuni di Contessa Entellina (PA1), Giuliana (PA1);
12)  Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio, ricadenti nel territorio dei comuni di Palazzo Adriano (PA1) e Chiusa Sclafani (PA1);
13)  Serre della Pizzuta, ricadenti nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);
14)  Montepellegrino, ricadente nel territorio del comune di Palermo (PA1);
15)  Bosco della Favara e Bosco Granza, ricadenti nel territorio dei comuni di Aliminusa (PA2), Cerda (PA2), Sclafani Bagni (PA2) e Montemaggiore Belsito (PA2);
16)  Monte S. Calogero, ricadente nel territorio dei comuni di Caccamo (PA2), Termini Imerese (PA2) e Sciara (PA2);
17)  Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto, ricadente nel territorio dei comuni di Altavilla Milicia (PA2), Trabia (PA2), Ventimiglia di Sicilia (PA2), Caccamo (PA2), Baucina (PA2) e Casteldaccia (PA2);
18)  Serre di Ciminna, ricadenti nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
19)  Isola di Ustica, ricadente nel territorio del comune di Ustica (PA3);
c)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Invaso Poma, ricadente nel territorio dei comuni di Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
2)  Oasi lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela, ricadente nel territorio dei comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di Santa Cristina Gela (PA1);
d)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Altofonte (PA1), contrada Rebuttone;
2)  ricadente nel territorio del comune di Corleone (PA1), contrada Spinuso;
3)  ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi (PA1), contrada Todaro;
4)  ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), all'interno dell'azienda agro-venatoria società agricola La Cannavera;
5)  ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1), contrada Scala delle Femmine;
6)  ricadente nel territorio del comune di Vicari (PA1), contrada Rocche di Ferro;
7)  ricadente nel territorio del comune di Alimena (PA2), contrada Bulfara;
8)  ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2), contrada Tudia, all'interno dell'azienda agro-venatoria Di Dato Francesca;
9)  ricadente nel territorio del comune di Caccamo (PA2), contrada Sannita;
10)  ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Malluta;
11) ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2), contrada Camporotondo;
12)  ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2), all'interno dell'azienda faunistico-venatoria Cirrito;
13)  ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1) contrada Marosa;
14)  ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2) contrada Mandranuova;
15)  ricadente nel territorio del comune di Montemaggiore Belsito (PA2) contrada Ladro;
e) Zone cinologiche di tipo A:
1)  ricadente nel territorio del comune di Cerda (PA2), contrada Burgitabus;
2)  ricadente nel territorio del comune di Resuttano (PA2), contrada Sparaino;
f)  Zone del demanio forestale
g)  Fondi chiusi
h)  Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24, legge regionale n. 33/97:
1) Azienda agricola Conte Tasca D'Almerita S.p.A., parte ricadente nel territorio del comune di Sclafani Bagni (PA2);
i)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  Barna Gianpiero, ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1), contrada Marosa;
2)  Randazzo Giovanni, ricadente nel territorio del comune di Partinico (PA1), contrada Ramo;
3)  Emma Benedetto, ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1), contrada Billiemi;
4)  Allegra Gioacchino, ricadente nel territorio del comune di Castelbuono (PA2), contrada Petraro;
5)  Napoli Calogero, ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2), contrada Mandra Nuova.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato A al presente decreto:
1)  A.F.V. Marosa, ricadente nel territorio del comune di Godrano (PA1);
2)  A.F.V. Corvo Rajnò Pintorna, ricadente nel territorio del comune di Geraci Siculo (PA2);
3)  A.F.V. Casalgiordano, ricadente nel territorio del comune di Blufi (PA2);
4)  A.F.V. Cirrito (parte), ricadente nel territorio del comune di San Mauro Castelverde (PA2);
5)  A.F.V. Sciara, Gurghi Giumenta, parte ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
6)  A.F.V. Cicera (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
7)  A.F.V. Pecorone, ricadente nel territorio del comune di Ciminna (PA2);
8)  A.F.V. Maganoce, ricadente nel territorio del comune di Piana degli Albanesi (PA1);
9)  A.A.V. Francesca Di Dato, ricadente nel territorio del comune di Castellana Sicula (PA2);
10)  A.A.V. società agricola La Cannavera, ricadente nel territorio del comune di Monreale (PA1);
11)  A.A.V. Cannella (parte), ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2);
12)  A.A.V. Masseria Sciaritelle, ricadente nel territorio del comune di Petralia Sottana (PA2);
13) A.A.V. Mandranuova, ricadente nel territorio del comune di Valledolmo (PA2);
14)  A.A.V. Fucilino - Polizzello parte, ricadente nel territorio del comune di Gangi (PA2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Ragusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  Pino d'Aleppo, ricadente nel territorio dei comuni di Vittoria (RG1), Comiso (RG1) e Ragusa (RG1);
2)  Macchia foresta del fiume Irminio, ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2).
b)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1), all'interno dell'azienda agro-venatoria Montesano;
2)  ricadente nel territorio del comune di Modica (RG2), contrada Sbrizza.
c) Zone del demanio forestale
d)  Fondi chiusi
e)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  Azzaro Giuseppa, ricadente nel territorio del comune di Giarratana (RG1), contrada Donna Scala.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. Maestro, ricadente nel territorio dei comuni di Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
2)  A.F.V. Pulce, ricadente nel territorio del comune di Ragusa (RG1);
3)  A.A.V. Montesano, ricadente nel territorio dei comuni di Modica (RG2) e Ragusa (RG1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Siracusa

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande, ricadente nel territorio dei comuni di Sortino (SR1), Ferla (SR1), Cassaro (SR1), Buscemi (SR1) e Palazzolo Acreide (SR1);
2)  Complesso speleologico Villasmundo - S. Alfio, ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR1);
3)  Grotta Palombara, ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR1);
4)  Saline di Priolo, ricadente nel territorio del comune di Priolo Gargallo (SR1);
5)  Riserva naturale orientata di Vendicari, ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
6)  Cavagrande del Cassibile, ricadente nel territorio dei comuni di Avola (SR2), Noto (SR2) e Siracusa (SR2);
7)  Fiume Ciane e Saline di Siracusa, ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2);
8)  Grotta Monello, ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Lago di Lentini, ricadente nel territorio del comune di Lentini (SR1);
2)  Oasi faunistica di Vendicari, ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).
c)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Rosolini (SR2), contrada Carbonarella;
2)  ricadente nel territorio del comune di Siracusa (SR2), contrada Murro di Porco;
3)  ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Spineta.
d)  Zone del demanio forestale
e)  Fondi chiusi
f)  Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1)  circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto, ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2), contrada Sfinita.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.F.V. Casale, ricadente nel territorio del comune di Buscemi (SR1);
2)  A.F.V. Bufalefi, ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
3)  A.F.V. Lannito - Luogo Petrone, ricadente nel territorio del comune di Avola (SR2);
4)  A.F.V. Sant'Elia Meti, ricadente nel territorio dei comuni di Avola e Noto (SR2);
5)  A.F.V. Val di Noto Porcari Spineta, ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2);
6)  A.A.V. Azienda agricola Baronazzo, ricadente nel territorio del comune di Noto (SR2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.

Provincia regionale di Trapani

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all'esercizio venatorio:
a)  Riserve naturali:
1)  Bosco di Alcamo, ricadente nel territorio del comune di Alcamo (TP1);
2)  Zingaro, ricadente nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo (TP1);
3)  Saline di Trapani, ricadente nel territorio dei comuni di Trapani (TP1) e Paceco (TP1);
4)  Monte Cofano, ricadente nel territorio del comune di Custonaci (TP1);
5)  Foce del fiume Belice e dune limitrofe, ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2);
6)  Isole dello stagnone di Marsala, ricadente nel territorio del comune di Marsala (TP2);
7)  Grotta Santa Ninfa, ricadente nel territorio del comune di Santa Ninfa (TP2);
8)  Lago Preola e Gorghi Tondi, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2);
9)  Isola di Pantelleria, ricadente nel territorio del comune di Pantelleria (TP4).
b)  Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1)  Capofeto, ricadente nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP2).
c)  Zone cinologiche di tipo B:
1)  ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada San Giorgio;
2)  ricadente nel territorio del comune di Partanna (TP2), contrada Magaggiaro;
3)  ricadente nel territorio del comune di Petrosino (TP2), contrada Ferla;
4)  ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2), contrada SS. Trinità, all'interno dell'azienda agro-venatoria;
5)  ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP2), contrada Rampigallo;
6)  ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1), contrada Casal Monaco.
d)  Zone del demanio forestale regionale e comunale
e)  Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 33/97
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26 della legge regionale n. 33/97 e dell'art. 11 dell'allegato "A" al presente decreto:
1)  A.A.V. SS. Trinità, ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano (TP2);
2)  A.A.V. Casal Monaco, ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l'attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 11, dell'allegato "A" al presente decreto.
DISPOSIZIONI GENERALI

Si ricorda che ai sensi del comma 1, art. 10, della L. n. 353/2000 è, inoltre, vietato per dieci anni l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 33/97, tutte le zone comunque sottratte all'esercizio venatorio devono essere delimitate da apposite tabellazioni.
Le unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree ricadenti nel territorio di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni e/o di quelle relative ai divieti ed a specifiche prescrizioni territoriali provvederà l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana anche tramite le ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali.
(2009.15.1123)020
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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