REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 APRILE 2009 - N. 18
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 3 aprile 2009.
Numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2009/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 2837 del 19 dicembre 2008, relativo all'approvazione del contratto individuale di lavoro del dirigente del servizio XI, vistato dalla ragioneria centrale agricoltura il 29 dicembre 2008 al n. 1738;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n, 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 22267 del 4 marzo 2009, con la quale al dirigente del servizio XI è stata ribadita l'assegnazione della gestione di vari capitoli di spesa fino alla conclusione dell'esercizio finanziario corrente;
Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della predetta legge, che prevede la definizione dell'indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità venatoria regionale;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011;
Considerato che, secondo il citato piano, non meno del 60% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ambito territoriale di caccia è destinato alla gestione programmata della caccia;
Visto il proprio decreto n. 539/2008 del 10 aprile 2008, con il quale è stato stabilito l'indice medio regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2008/2009-2012/2013, determinato in applicazione dell'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 47,31 ettari/cacciatore;
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l'indice massimo di densità venatoria per la stagione venatoria 2009/2010;
Viste le comunicazioni delle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, con le quali sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito territoriale di caccia;
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. A della citata legge regionale n. 33/97 "il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza";
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia regionale il valore ottenuto dal rapporto fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella stagione venatoria 2008/2009 e la superficie disponibile per la caccia programmata;
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria per il 2009/2010 il valore di 0,0307 cacciatore/Ha, corrispondente a 32,57 Ha/cacciatore, che tiene conto delle attuali condizioni e delle caratteristiche ambientali e di omogeneità degli ambiti territoriali di caccia;
Ritenuto di dovere determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di quelli forniti dalle unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lett. b, del predetto art. 22 della legge regionale n. 33/97;

Decreta:


Art. 1

Per la stagione venatoria 2009/2010 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è stabilito come appresso indicato:








Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alle unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali per i successivi adempimenti e pubblicato nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 aprile 2009.
  ALBANESE 

(2009.15.1123)020
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DECRETO 15 aprile 2009.
Calendario venatorio 2009/2010.
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/ 2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di Governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;
Vista la deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006 della Giunta di Governo, con la quale è stato parzialmente modificato il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006;
Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata inserita, limitatamente alla popolazione di Sicilia, la lepre italica (Lepus corsicanus) nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7 dell'8 maggio 2001, nel caso di modifiche dell'art. 18 della legge n. 157/1992, relativamente alle specie presenti nel territorio siciliano, trovano attuazione nella Regione le norme relative all'elenco delle specie cacciabili;
Visto l'art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie;
Visto il comma 1 dell'art. 10 della legge n. 353/2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Z.S.C. e Z.P.S., così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2009;
Visto il provvedimento n. 2643 del 22 ottobre 2008 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio 2009/2010 fornite dalle unità operative periferiche del servizio XI, ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, a seguito di acquisizione del parere da parte dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti in ciascuna provincia;
Vista, in particolare, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Trapani di mantenere il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria ai livelli stabiliti negli anni precedenti, per la notoria abbondanza della specie che continua a provocare consistenti danni alle colture isolane e di aprire la caccia alla sola selvaggina migratoria nell'A.T.C. TP3, per i cacciatori non residenti, l'11 ottobre 2009;
Vista, inoltre, la proposta della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento di limitare fino al 15 ottobre 2009 il prelievo venatorio al coniglio selvatico nell'isola di Lampedusa e di incrementare il numero di capi abbattibili di coniglio selvatico nell'isola di Linosa per la riscontrata abbondanza della specie;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali ai sensi dell'art. 8, lett. p), della sopra citata legge regionale n. 33/97, circa i territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto munito di idonea ed efficiente museruola;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in aziende agro-venatorie;
Sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, che nella riunione del 7 aprile 2009 ha espresso il proprio parere sul calendario venatorio 2009/2010 predisposto dall'Amministrazione avanzando alcune proposte di modifica;
Acquisito, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 33/97, il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ex I.N.F.S., reso con nota n. 14297/T-A11 dell'1 aprile 2009;
Considerato che i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all'art. 19, comma 1-bis, della legge regionale n. 33/97, possono essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque, devono essere contenuti tra l'1 settembre ed il 31 gennaio, nel rispetto del numero complessivo di giornate e dell'arco temporale massimo indicato al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 157/92 ed, altresì, in adempimento al piano regionale faunistico-venatorio 2006-2011;
Ritenuto di poter attuare anche per l'annata venatoria 2009/2010 l'anticipazione del prelievo venatorio per il coniglio selvatico, e di conseguenza l'anticipazione della chiusura, per la salvaguardia della specie che sin dalla terza decade di dicembre può presentarsi in Sicilia già in fase riproduttiva. Inoltre, l'Amministrazione ha avviato da qualche anno, con la consulenza scientifica del dipartimento di biologia animale dell'Università di Palermo, il censimento del coniglio in aree campione e dai parziali risultati di densità ottenuti risulterebbero valori nella norma se confrontati con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) che su popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001). Si rappresenta che anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente;
Ritenuto di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della tortora in quanto è una specie i cui flussi migratori sono già rilevanti in Sicilia a partire dalla fine di agosto. Inoltre, i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M. et al., 1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano una condizione di stabilità relativamente allo status della popolazione siciliana. Si rappresenta che non può essere accolto il parere dell'I.S.P.R.A. per quanto attiene all'esercizio venatorio limitato alle mezze giornate, in quanto difficilmente controllabile dagli organi di vigilanza;
Ritenuto di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del merlo, in quanto i dati scientifici in possesso (Lo Valvo et al., 1993 e Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano un notevole miglioramento del suo status in Sicilia ed anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente;
Ritenuto di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio del colombaccio, che negli ultimi 15 anni ha mostrato un trend positivo nel territorio siciliano. Inoltre, anche l'I.S.P.R.A. si è espresso favorevolmente;
Ritenuto di poter anticipare l'apertura al prelievo venatorio della lepre, seppur con le limitazioni previste, in quanto dai dati in possesso (Lo Valvo M., 2007) lo status della popolazione regionale risulta soddisfacente ed inoltre, a seguito dei primi risultati ottenuti dai censimenti effettuati a partire dall'anno 2007, sono state precluse alcune zone della provincia di Siracusa;
Considerato che i pareri espressi dall'I.S.P.R.A. sono forniti al fine di stimolare una forma di gestione faunistico-venatoria appropriata ma che non sono vincolanti, si rappresenta quanto segue:
-  per la quaglia si è ritenuto di poter, comunque, anticipare di una settimana l'apertura al prelievo venatorio in adempimento al piano regionale faunistico-venatorio 2006-2011, in quanto anticipando di sole 3 giornate il prelievo si inciderebbe soprattutto sulla popolazione nidificante in Sicilia che risulta ancora consistente (Atlante della biodiversità della Sicilia: vertebrati terrestri, ARPA - Sicilia, 2008);
-  per la beccaccia si è ritenuto di non anticipare la chiusura al prelievo venatorio al 31 dicembre in quanto il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone sboscate e queste sono in buona parte interdette all'attività venatoria in quanto aree parco riserve e zone demaniali, pertanto la pressione venatoria non raggiunge mai livelli elevati e pericolosi per la consistenza numerica della specie, per la quale esiste un'ulteriore limitazione al prelievo annuale;
-  per il fagiano l'attività venatoria è prevista dall'art. 19, lett. b), della legge regionale n. 33/97, con le modalità, prescrizioni e limitazioni indicate;
-  per la moretta e l'alzavola, non è stata accolta l'esclusione dalle specie cacciabili in quanto si ritiene che i cacciatori, muniti di certificato di abilitazione all'esercizio venatorio ottenuto a seguito di un apposito esame sostenuto in diverse materie, tra cui "zoologia applicata alla caccia", siano in grado di distinguere le differenti specie di anatidi presenti in Sicilia, ciò nonostante è stata positivamente valutata l'opportunità di precludere la caccia in corrispondenza dei pantani della Sicilia sud-orientale, così come indicato anche nei piani d'azione nazionali per la conservazione della moretta tabaccata, dell'anatra marmorizzata, ecc. Inoltre, è stato previsto il prelievo venatorio agli anatidi nel lago Trinità a partire dal 15 novembre 2009 a causa della fenologia dell'anatra marmorizzata, che risulta già assente nel periodo tardo autunnale;
-  per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria, la mobilità dei cacciatori avviene in adempimento all'art. 20 della legge regionale n. 19/2005;
Considerato che in Sicilia non sono identificabili dei valichi montani che abbiano la caratteristica di raggruppare in maniera consistente ed obbligata i contingenti migratori, in quanto la migrazione avviene in modo diffuso su tutto il territorio siciliano, anche se esistono delle vie di migrazione preferenziali ma non obbligate come i valichi montani che variano con le condizioni climatiche. Anche il piano regionale faunistico-venatorio, infatti, cita testualmente che "non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie, pertanto, non ne risentono.";
Considerato che il calendario venatorio viene emanato in adempimento al piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011 e che su quest'ultimo è in itinere la procedura per l'implementazione della valutazione ambientale strategica;
Ravvisata la necessità di regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbatere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi:

Decreta:


Art. 1

L'annata venatoria 2009/2010 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l'esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 aprile 2009.
  LA VIA 


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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