REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 24 APRILE 2009 - N. 18
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 marzo 2009.
Rettifica del decreto 12 dicembre 2005, concernente approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Rometta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Premesso che:
- con decreto n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rometta;
- con ricorso n. 951/2006, il signor Tricomi Mariano Girolamo ha richiesto l'annullamento del decreto n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Rometta, nella parte in cui, in conseguenza del rigetto della propria osservazione da parte di questo Assessorato, viene destinata a z.t.o. B4 "Satura urbana" l'area di proprietà;
-  con sentenza n. 245/08, il T.A.R. sezione di Catania, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ha annullato in parte qua il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica di questo Assessorato n. 1166 del 12 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive del comune di Rometta;
Vista la nota del 18 febbraio 2008 pervenuta in data 4 marzo 2008 ed assunta al protocollo generale di questo Assessorato il 6 marzo 2008 al n. 19240, con la quale la segreteria del T.A.R. di Catania ha notificato la sentenza n. 245/08 del 6 dicembre 2007 emessa a seguito del ricorso n. 951/2006 proposto dal sig. Tricomi Mariano;
Vista la nota prot. n. 87 del 22 ottobre 2008, con la quale l'U.Op. 4.1/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 40 del 22 ottobre 2008 formulata, a seguito della sentenza del T.A.R. di Catania n. 245/08, relativamente alla rettifica del decreto n. 1166 del 12 dicembre 2005, che parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato
-  in particolare che, con l'opposizione, la ditta rilevava che l'area di proprietà della stessa era stata individuata nel piano regolatore generale quale z.t.o. B4 "Satura urbana" nella quale era preclusa qual si voglia nuova edificazione in quanto con detta destinazione erano indicate quelle "aree relative ai complessi residenziali ... che hanno esaurito la loro capacità edificatoria";
-  che il comune, esprimendosi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, aveva accolto l'osservazione, procedendo però ad una sostanziale modifica del piano regolatore generale "tramite la modifica dell'articolo delle norme d'attuazione relativo alle zone B4 che consenta, ... di recepire la normativa delle zone B3 nelle quali appunto l'indice fondiario risulta di 1,5 mc./mq.";
-  che con voto del C.R.U. n. 479 del 28 settembre 2005, questo Assessorato, nel condividere la proposta dell'ufficio n. 74 del 3 maggio 2005, si era espresso per un'approvazione del piano regolatore generale condizionata rilevando la particolare e delicata condizione della frazione di Rometta Marea, ritenendo che, per accogliere la destinazione proposta con il piano regolatore generale, occorreva procedere ad una verifica sulla stessa da effettuarsi ai sensi del decreto interministeriale n.1444/68, art. 2, preceduta da una documentata analisi comparativa che evidenziasse gli interventi legittimi, realizzati in vigenza del piano regolatore generale e quelli che, ponendosi in difformità alla sopravvenuta normativa, non ammissibili, ciò in relazione a quelli ricadenti entro i mt. 150 dalla battigia, fascia di inedificabilità assoluta dall'entrata in vigore della legge regionale n.78/76. Detta prescrizione del C.R.U. non può che essere letta in aggiunta alle considerazioni già formulate dall'ufficio in ordine alla dovuta verifica del presupposto di conformità delle previsioni entro la fascia dei mt. 500 e mt. 1.000 dalla battigia a quanto prescritto dall'art. 15, lett. b) e lett. c) della legge regionale n. 78/76 (limiti di densità territoriale rispettivamente di 0,75 e di 1,50), in assenza di una (riscontrabile agli atti del piano regolatore generale) verifica di legittimità degli immobili realizzati;
-  che detta verifica, seppur richiesta al comune in sede di controdeduzioni ex art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78 è rinviata dal consiglio comunale, con l'atto n. 53 del 16 novembre 2005, al servizio tecnico competente del medesimo comune;
-  che nel merito di detta prescrizione, non può che rilevarsi l'assenza, nell'atto deliberativo di controdeduzioni, di alcun riferimento alla sopra citata richiesta (verifica consistenza edilizia della fascia tra i mt. 150 ed i mt. 1.000 dalla battigia);
-  che l'assenza di qual si voglia controdeduzioni nel merito di detta richiesta (con l'atto comunale si fa esplicito riferimento soltanto a quelle aree ricadenti nei mt. 150 dalla battigia), e l'assenza di ulteriori valutazioni di questo Assessorato, non può che conseguentemente essere intesa e come tale costituire prescrizione all'attuazione delle aree di Rometta Marea, rientranti nella fascia dei 1.000 mt. dalla battigia (lett. b) e c) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76), per le quali deve procedersi ad una verifica (da effettuarsi come sopra chiarito) prima della loro attuazione;
-  che in aderenza a dette ultime valutazioni, condivise dal C.R.U. con il voto n. 489 dell'1 dicembre 2005, questo Assessorato ha emesso il decreto approvativo, che è stato oggetto dell'impugnativa in argomento;
-  che in ordine all'osservazione oggetto della sentenza in argomento, con il parere n. 74 del 3 maggio 2005, condiviso dal C.R.U., questo servizio, valutando in diverso avviso del comune, si è così espresso, ritenendo di non accogliere la stessa in quanto: "con l'accoglimento delle singole osservazioni non possono essere modificate le norme di attuazione";
-  che dette valutazioni, seppur in maniera non esplicita, non possano che essere lette unitamente al parere e come tale naturale conseguenza di quanto valutato, in linea generale, con il parere dell'ufficio (n. 11 del 2 maggio 2005), in ordine alla verifica della rispondenza del presupposto rispetto della legge regionale n.78/76, art. 15, lett. b), presupposto dell'individuazione della zona B;
-  tuttavia che il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il ricorso fondato, sulla base degli assunti posti dal ricorrente, in quanto:
-  "è ...evidente che l'area in questione è stata erroneamente inserita in quella inedificabile poiché ... inedificata ed in quanto,..., come ammesso dal comune e non confutato dall'Assessorato... la destinazione B3 richiesta non altererebbe gli indici di edificabilità della zona, sicché non vi sarebbe il presupposto, quindi erroneo, dell'esaurimento della capacità edificatoria.";
-  con la delibera di controdeduzioni il comune "ha evidenziato che la cubatura realizzabile, ove assimilata come richiesto a B3, consentirebbe la realizzazione di una cubatura assai modesta che certamente non andrebbe ad influire su una revisione del calcolo degli standard...";
-  "la destinazione a verde condominiale dell'area libera presuppone un rapporto di pertinenza con l'immobile esistente, che, come chiarito, non sussiste";
-  "l'illegittimità della stessa motivazione posta a fondamento del diniego impugnato, secondo la quale dall'accoglimento della singola osservazione non potrebbero essere modificate le norme di attuazione", ciò in quanto questo Assessorato avrebbe dovuto valutare l'accoglibilità in sé dell'osservazione, in considerazione delle valutazioni effettuate dal comune in sede di controdeduzioni, stralciando eventualmente la modifica del regolamento edilizio, introdotta dal comune e non richiesta dall'osservante;
-  l'assenza di specifiche motivazioni addotte da questo Assessorato, che abbiano condotto al non accoglimento dell'osservazione, se non quella dell'impossibilità, nella fase procedimentale di controdeduzioni, di procedere alla modifica delle norme d'attuazione del piano regolatore generale;
-  che non risultando proposto appello da parte di questo Assessorato, non sussiste oggi il presupposto temporale per procedere sulla medesima sentenza in via giurisdizionale;
-  che pur rilevando la prescrizione che questo Assessorato ha posto in ordine alla più generale verifica sulla consistenza edilizia della zona di Rometta Marea, all'interno della quale ricade l'area del ricorrente, finalizzata alla verifica del presupposto occorrente alla classificazione di zona B con il piano regolatore generale (art. 2, decreto interministeriale n. 1444/68), in presenza del vincolo ex art. 15, lett. a), b) e c) della legge regionale n. 78/76, come sopra evidenziato, non può che prendersi atto delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale all'accoglimento del ricorso in argomento;
-  dette motivazioni sostanzialmente condivise da questo Assessorato, in relazione ai rilievi che hanno portato lo stesso tribunale a valutare la carenza di esplicite motivazioni per il non accoglimento dell'osservazione in argomento, ed in presenza dell'avvenuta esecutività della medesima sentenza, occorre procedere a dar seguito alla sentenza mediante la modifica del tratto del piano regolatore generale interessato dall'osservazione proposta dalla ditta Tricomi Mariano ed individuata catastalmente alle particelle nn. 1254 e 3070 del foglio di mappa n. 2 del comune, mediante la modifica della destinazione d'uso delle stesse da z.t.o. B4 a z.t.o. B3.
...Omissis...";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 121 del 4 febbraio 2009, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il parere dell'ufficio, che pertanto costituisce parte integrante del presente voto a condizione che il comune proceda, in relazione al nuovo carico urbanistico derivante dall'accoglimento dell'osservazione, a valutare il soddisfacimento degli standard ex decreto interministeriale n. 1444/68;
Per tutto quanto sopra è del parere che, nei termini di quanto rilevato con il parere n. 40 del 22 dicembre 2008 dell'unità operativa 4.1 del servizio IV del D.R.U., ed alle condizioni nello stesso riportate, si debba procedere all'esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 245/08, emessa sul ricorso proposto dal sig. Tricomi Mariano, mediante rettifica, nelle parti impugnate, del decreto n. 1166 del 12 dicembre 2005, di approvazione del piano regolatore generale, avverso il quale il medesimo era stato proposto.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 121 del 4 febbraio 2009, di cui fa parte integrante la proposta di parere n. 40 del 22 ottobre 2008 resa dall'U.O. 4.1/D.R.U.;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica del decreto n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005 nelle parti impugnate in esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 245/08 del 6 dicembre 2007;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

In esecuzione della sentenza del T.A.R. di Catania n. 245/08 del 6 dicembre 2007 ed in conformità al voto n. 121 del 4 febbraio 2009, il decreto n. 1166/D.R.U. del 12 dicembre 2005, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rometta, è rettificato provvedendo, in accoglimento dell'osservazione n. 96 avanzata dal sig. Tricomi Mariano nel contesto delle procedure ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, a destinare le aeree di interesse dello stesso da z.t.o. B4 a z.t.o. B3.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 40 del 22 ottobre 2008 reso dall'U.O. 4.1/ D.R.U.;
2)  voto n. 121 del 4 febbraio 2009 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art. 3

Il comune di Rometta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2009.
  AGNESE 

(2009.13.937)114
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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