REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 17 APRILE 2009 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Bompensiere


Lo statuto del comune di Bompensiere è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 25 febbraio 1995. Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 27 agosto 2003.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi fondamentali
Art.  1
Il Comune: definizione; articolazione territoriale; sede

1.  Il Comune di Bompensiere, nell'ambito territoriale della Repubblica e dell'Unione europea, è ente autonomo con proprio statuto, propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto regionale siciliano. Il Comune di Bompensiere è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al territorio. Il Comune di Bompensiere ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
2.  Il Comune comprende il territorio delimitato alle mappe catastali confinante a nord con il Comune di Mussomeli, a sud con il Comune di Racalmuto, a est con il Comune di Montedoro, ad ovest con i Comuni di Milena e Sutera, così come indicato nella planimetria allegata. La superficie del territorio è di kmq. 19,74.
La circoscrizione territoriale comunale e la sua denominazione non possono essere modificate con legge regionale se non previa consultazione della popolazione interessata; a tal fine dovrà essere indetto referendum secondo quanto previsto dalla normativa regionale afferente.
3.  La sede del Comune, ove normalmente si riuniscono gli organi istituzionali, è fissata attualmente in via Principe di Scalea; eventuali variazioni della sede dovranno essere oggetto di apposita deliberazione del consiglio comunale.
Per cause di forza maggiore o di particolari necessità e urgenza, ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano, gli organi istituzionali comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
4.  Lo stemma del Comune di Bompensiere consta di una corona di 9 merli su uno scudo, dal cui fondo, sbarrato da 3 bande argentee, emerge un albero frondoso, il tutto sovrastante un ramo di alloro ed un ramo di quercia incrociati. Il gonfalone riproduce lo stemma descritto.
Nelle cerimonie e nelle ricorrenze pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art.  2
Principi costituzionali dell'attività comunale

1.  Il Comune esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2.  Salvaguarda, nell'ambito della propria comunità, il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana.
3.  Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4.  Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità comunale.
5.  Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali.
6.  Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica.
7.  Il Comune ispira altresì la propria azione amministrativa a principi che esulano e contrastano il fenomeno della mafia e ogni eventuale possibile collateralismo diretto o indiretto.
Art.  3
Finalità dell'attività comunale

1.  Il Comune esercita le proprie funzioni assumendo a base il principio della programmazione dello Stato, della Regione e della Provincia, concorrendo alla loro determinazione ed attuazione.
2.  Provvede alla formazione del programma di sviluppo comunale ed alla definizione ed attuazione dei singoli piani di intervento, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.
Capo II
Funzioni e compiti comunali
Art.  4
Le funzioni locali comunali

1.  Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la comunità comunale ed il proprio territorio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2.  Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni amministrative nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:
a)  pianificazione territoriale della circoscrizione comunale;
b)  edilizia pubblica e privata;
c)  viabilità, traffico e trasporti;
d)  tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
e)  difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
f)  raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
g)  servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste;
h)  sanità nell'ambito della distribuzione di funzioni di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;
i)  servizi scolastici e di formazione professionale;
l)  assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attività anche di supporto, destinata a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la prosecuzione degli studi;
m)  servizi socio-assistenziali e di beneficenza;
n)  polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza comunale;
o)  ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunità comunale ed il suo sviluppo economico-sociale.
3.  Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione di legge.
Art.  5
Le funzioni comunali inerenti servizi pubblici locali

1.  Il Comune può gestire propri servizi pubblici locali diretti alla produzione di beni o attività per la realizzazione dei fini sociali e dello sviluppo economico della comunità locale.
Art.  6
Le funzioni comunali di competenza statale

1.  Il Comune svolge i servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualità di ufficiale di Governo.
3.  Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite i propri uffici, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario.
4.  Il Comune svolge altresì le altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla legge purché questa regoli anche i relativi rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese.
5.  Il Comune assicura l'esercizio della funzione giurisdizionale mediante la costituzione degli uffici prescritti dalla legge con l'assegnazione del personale idoneo allo svolgimento delle funzioni disposte dalla legge.
Art.  7
Le funzioni comunali delegate

Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventualmente delegate dalla Regione e ad assicurare in tal caso l'utilizzazione dei propri uffici, purché questa assicuri le risorse finanziarie a totale copertura delle spese.
Art.  8
L'albo pretorio comunale

1.  Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove verranno pubblicati gli atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti che devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2.  Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio.
3.  Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento al caso concreto. E' assicurata, in particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni semestrali del sindaco al consiglio e a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, l'amministrazione può avvalersi dei più idonei mezzi di comunicazione di massa, quali la rete informatica internet, nel rispetto della normativa di tutela della riservatezza.
Titolo II
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NORMATIVA E CONTRATTUALE
Capo I
Art.  9
Attività amministrativa

1.  Il Comune, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento del pubblico interesse della propria comunità, svolge attività amministrativa attiva di diritto pubblico nell'esercizio di potestà pubbliche riconosciutegli dalla legge.
2.  Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi costituzionali di buona amministrazione, imparzialità e legalità; uniforma, altresì, la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.
3.  L'attività amministrativa attiva è svolta, di norma, attraverso l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi.
Art.  10
Regolamenti procedimentali

1.  Con uno o più regolamenti saranno disciplinati, per ciascun procedimento amministrativo, i termini di svolgimento, l'individuazione dei responsabili di settore, l'articolazione di strumenti di semplificazione delle procedure, nonché l'esercizio dei diritti dei cittadini all'accesso ai documenti amministrativi ed il loro diritto di partecipazione al procedimento di formazione degli atti dell'amministrazione comunale, in conformità alla vigente normativa.
Capo II
Art.  11
Potestà normativa

1.  Il Comune, nell'ambito delle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa.
2.  La potestà normativa si esplica attraverso l'adozione dello statuto e dei regolamenti.
Art.  12
Potestà statutaria

1.  Lo statuto comunale rappresenta fonte di autodisciplina organizzativa e dell'azione amministrativa, di attribuzione di potestà e funzioni in relazione alle esigenze ed ai bisogni della comunità locale, valutati secondo un'autonoma scala di valori.
2.  Lo statuto, nell'ambito dei principi preordinati dalla Costituzione e dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3.  L'iniziativa della modifica è riconosciuta al consiglio comunale, al sindaco sentita la giunta e ad almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
4.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e la modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5.  Le modalità procedimentali per le modifiche dell'atto sono analoghe a quelle per l'adozione.
6.  Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.
7.  La deliberazione dell'abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.
Art.  13
Potestà regolamentare

1.  I regolamenti comunali costituiscono forme di esecuzione e di attuazione immediata delle norme dello statuto e fonte normativa secondaria allo stesso sottordinata.
2.  Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
3.  I regolamenti, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati per 15 giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
In particolare dovranno essere adottati e osservati i seguenti regolamenti:
-  il regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
-  il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
-  il regolamento sui contratti;
-  il regolamento di contabilità;
-  il regolamento di accesso agli atti;
-  il regolamento sull'uso dei beni comunali.
4.  Il segretario comunale riferisce al sindaco, entro il 30 novembre di ogni anno, in ordine alla rispondenza alla vigente normativa degli strumenti regolamentari dell'ente e dello statuto. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.
Art.  14
Ordinanze e determine

1.  Il sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in materie di ordine pubblico e nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica. Le ordinanze sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario.
2.  Le determine adottate dal sindaco, dai responsabili delle aree e dagli altri organi sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmesse, insieme alle deliberazioni della giunta municipale, al presidente del consiglio ed ai capigruppo consiliari, per assicurare la loro disponibilità nei confronti dei consiglieri.
Art.  15
Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

1.  Gli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti i tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2.  Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 devono essere osservati dagli organi istituzionali e burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.
3.  L'ente adegua i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali ai principi di cui ai commi precedenti.
Capo III
Art.  16
Contratti

1.  Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali il Comune provvede mediante contratti ad appalti di lavori e di opere, a forniture di beni e servizi, ad alienazioni, acquisti e somministrazioni, ad eventuali permute di beni e loro locazioni attive e passive.
Art.  17
Scelta del contraente

1.  La scelta del contraente avviene di regola mediante pubblici incanti.
Qualora siano evidenti la necessità e la convenienza la scelta del contraente può avvenire mediante trattativa privata.
2.  Con apposito regolamento saranno disciplinate, nel rispetto della legge, la conclusione dei contratti, la scelta del contraente e le loro fasi procedimentali.
Art.  18
Ufficiale rogante

Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale, gli atti e contratti di cui al precedente art. 16.
Titolo III
ORGANI ISTITUZIONALI
Capo I
Art.  19
Organi del Comune

1.  Sono organi istituzionali del Comune di Bompensiere:
-  il consiglio comunale;
-  il presidente del consiglio comunale;
-  la giunta comunale;
-  il sindaco.
2.  Il funzionamento di tali organi è regolato, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento degli organi istituzionali.
Art.  20
Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale e della situazione patrimoniale degli amministratori

1.  I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale sono tenuti a dichiarare se intendono personalmente sostenere spese o assumere obbligazioni per la propaganda elettorale ovvero avvalersi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. La dichiarazione, con l'indicazione dell'entità, anche presuntiva, delle spese o delle obbligazioni eventuali, è depositata nella segreteria comunale entro il ventesimo giorno precedente la data delle consultazioni ed è affissa all'albo pretorio contestualmente ai manifesti recanti le candidature.
2.  I consiglieri comunali, il sindaco e gli assessori, entro tre mesi decorrenti rispettivamente dalla proclamazione e dalla nomina, depositano nella segreteria comunale una dichiarazione consuntiva concernente le spese e le obbligazioni previste al comma precedente ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di cui fanno parte. Alla dichiarazione sono allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio comunale.
3.  I soggetti di cui al precedente comma 2 sono altresì obbligati a presentare le dichiarazioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 128, concernenti la situazione patrimoniale e l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società, proprie, del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
4.  Decorsi i termini previsti dallo statuto e dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni, il sindaco diffida gli inadempienti assegnando il termine di 30 giorni per provvedervi con espressa comminatoria di decadenza nell'ipotesi di persistente inadempienza. Della decadenza dei consiglieri comunali viene data notizia al presidente del consiglio comunale. Su segnalazione del segretario comunale, la diffida al sindaco è effettuata dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Art.  21
Il consiglio comunale - funzioni

1.  L'elezione del consiglio comunale, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.  Il consiglio comunale dura in carica cinque anni dalla data della sua elezione e comunque sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione dei soli atti urgenti ed improrogabili.
3.  Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune e controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
Adotta i provvedimenti nelle materie di sua attribuzione, con competenza esclusiva ed inderogabile.
E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali.
4.  Spetta comunque al consiglio:
-  deliberare in merito alle variazioni della sede comunale;
-  dichiarare la decadenza dalla carica di consigliere comunale;
-  deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata dei servizi, approvare il relativo statuto e la relativa convenzione;
-  procedere all'elezione del revisore dei conti;
-  adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria;
-  promuovere forme di consultazione popolare;
-  proporre i referendum nel rispetto della competenza attribuita dallo statuto;
-  esercitare iniziativa propositiva di mutamento della circoscrizione territoriale;
-  esprimere valutazioni sulla relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma.
Art.  22
Convocazione e principi di funzionamento

1.  Il consiglio si riunisce secondo le modalità del presente statuto e del regolamento e viene presieduto e convocato dal presidente del consiglio comunale.
2.  La formulazione dell'ordine del giorno spetta al presidente. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del sindaco e le proposte dei singoli consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
3.  La convocazione del consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del sindaco. In tali casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
4.  Il consiglio è convocato dal presidente, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Della avvenuta consegna è fatta relazione di notifica dal messo comunale, osservate le modalità di cui agli artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile.
5.  Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente.
6.  Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche 24 ore prima, ma, in tal caso, ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
7.  L'elenco degli affari da trattarsi nell'adunanza del consiglio deve, a cura del segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio.
8.  Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La seduta consiliare, tuttavia, può essere intrapresa senza la sussistenza del prescritto numero legale per svolgere attività diverse da quelle deliberative ed in particolare per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, a condizione che siano presenti i soggetti interessati. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
9.  Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.
10.  I componenti del consiglio votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo statuto prescriva una maggioranza speciale.
Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal consiglio fra i propri componenti.
E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.
11.  Ciascun componente del collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.
12.  Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.
13.  La prima convocazione del consiglio comunale è disciplinata dall'art. 19 della l.r. n. 7/92.
14.  Le deliberazioni del consiglio che comportano modificazione o revoca di delibere già esecutive si hanno come non avvenute ove non si faccia espressa e chiara menzione della revoca e della modificazione.
Art.  23
Presidente del consiglio

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida, surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2.  Il presidente del consiglio comunale:
-  rappresenta il consiglio;
-  lo convoca e lo presiede;
-  predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio iscrivendo le proposte del sindaco nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente statuto;
-  assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
-  apre e dirige i lavori del consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, proclama l'esito delle votazioni;
-  provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
-  ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
-  può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine;
-  i provvedimenti indicati nei due commi precedenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale;
-  ha facoltà, ravvisandone i motivi, di limitare l'accesso del pubblico;
-  autorizza le missioni dei consiglieri.
3.  Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente dispone di idoneo ufficio dotato di attrezzature ed arredi adeguati al decoro ed al prestigio della carica. Nel rispetto delle funzioni di soprintendenza dei servizi e degli uffici di vigilanza sull'esecuzione degli atti e dei provvedimenti ed ogni altra che lo statuto, la legge ed i regolamenti attribuiscono al sindaco quale capo dell'amministrazione, il presidente del consiglio si avvale della collaborazione del segretario comunale e degli altri organi burocratici del Comune.
Art.  24
Vice presidente del consiglio

1.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art.  25
Verbali delle sedute

1.  Il verbale delle sedute consiliari è redatto a cura del segretario comunale.
2.  Il segretario comunale partecipa alle sedute consiliari con funzioni di collaborazione e consulenza legale e giuridico-amministrativa.
3.  Nei casi in cui il segretario verbalizzante debba astenersi dal prendere parte alla seduta, il consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di segretario limitatamente all'argomento oggetto di astensione da parte del segretario, facendolo constare nel verbale.
4.  Il processo verbale indica i punti principali della discussione, la proposta di deliberazione, i pareri previsti dalla vigente normativa ed il risultato della votazione.
Esso viene sottoscritto dal presidente della seduta, dal consigliere anziano e dal segretario verbalizzante.
5.  Ogni consigliere ha diritto di far constare nel verbale proprie dichiarazioni ed i motivi del suo voto.
Art.  26
Pubblicità delle sedute del consiglio

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal consiglio stesso altrimenti stabilito.
La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
L'elezione del revisore dei conti e dei componenti di ogni altro collegio in genere si effettua in seduta pubblica.
Art.  27
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti sui fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale e gli uffici, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine formata da consiglieri eletti nel proprio seno, definendo nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione è presieduta da un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza che ne coordina l'attività e può disporre audizione ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
3.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, il segretario comunale, i funzionari e gli altri dipendenti, così come ha il potere di convocare i terzi interessati all'oggetto dell'indagine.
4.  Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.
5.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
6.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
Art.  28
Regolamento di funzionamento

1.  Il consiglio comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2.  Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio nel rispetto dei principi indicati dallo statuto.
Art.  29
I consiglieri comunali

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2.  L'elezione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza, le indennità e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge e dal presente statuto in quanto con essa compatibile.
3.  I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4.  Il consiglio nella sua prima seduta, prima di esaminare ogni altro oggetto, procede alla convalida degli eletti e all'esame di situazioni di incompatibilità.
5.  Ciascun consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al precedente art. 24, ha diritto di:
-  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare;
-  formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
-  ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato.
6.  Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio. La riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
7.  Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla vigente normativa. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti del consiglio comunale possono essere incrementati o diminuiti con delibera dell'organo collegiale. Al consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni delle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di funzionamento del consiglio.
8.  I consiglieri e gli amministratori del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
I divieti di cui sopra comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
9.  Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consiliari consecutive decade. La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del presidente del consiglio. Il consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni decorrenti dall'avvenuto ricevimento della contestazione. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale si pronuncia con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve contenere una puntuale indicazione circa le controdeduzioni formulate dal consigliere interessato.
10.  I consiglieri si riuniscono in gruppi secondo l'appartenenza alle rispettive liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale designando il proprio capogruppo.
Nelle more della designazione esercitano le funzioni di capogruppo i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista elettorale.
11.  Le dimissioni da consigliere presentate per iscritto al consiglio sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Capo II
Art.  30
La giunta comunale

1.  La giunta è nominata dal sindaco, che la presiede, ed è composta da quattro assessori da lui nominati nel rispetto delle pari opportunità.
Art.  31
Competenze

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune.
2.  Spetta alla giunta:
-  la definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio;
-  la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
-  l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
-  l'approvazione della dotazione organica;
-  l'individuazione dei criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
-  il parere sulla revoca del segretario comunale;
-  l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico previsto dal C.C.N.L. a dirigenti, alte specializzazioni, responsabili delle aree assunti con contratto a tempo determinato;
-  le variazioni delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale;
-  lo storno di fondi non attribuito dalla vigente normativa al consiglio comunale;
-  l'approvazione dello schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e della relazione previsionale e programmatica;
-  la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
-  la relazione illustrativa del conto consuntivo;
-  il conferimento degli incarichi professionali esterni, qualora non ricorrano condizioni di mera attuazione regolamentare o indirizzo espresso;
-  l'adozione di atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, non preceduti da atti di programmazione;
-  l'adozione di atti di indirizzo in materia di contratti;
-  la determinazione di contributi e indennità, privi di disciplina regolamentare;
-  l'aumento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei membri della giunta;
-  l'approvazione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche;
-  l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del Comune.
Art.  32
Convocazione

1.  La giunta municipale è convocata dal sindaco mediante avvisi scritti da notificarsi al domicilio degli assessori e contenenti l'elenco degli argomenti da trattare.
Nei casi di urgenza si prescinde da ogni formalità procedurale.
2.  Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta, ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità della decisione.
3.  La giunta non può deliberare validamente se non interviene almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
4.  Le sedute della giunta non sono pubbliche.
Il sindaco per particolari argomenti può consentire la partecipazione di tecnici, consulenti e funzionari di uffici, al fine di approfondire l'esame dell'argomento in discussione.
Art.  33
Presidenza

1.  La giunta municipale è istituzionalmente presieduta dal sindaco.
2.  In caso di sua assenza o impedimento la convocazione e la presidenza spettano al vice sindaco e, in sua mancanza, all'assessore anziano.
3.  L'assessore anziano è individuato in base all'età dei nominati partendo dal più anziano.
Art.  34
Gli assessori

1.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di assessore comunale sono stabilite dalla legge. Le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco si applicano nei confronti degli assessori e devono essere rimosse per non incorrere nella decadenza entro 10 giorni dalla nomina.
Non possono comunque contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.
2.  Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
3.  Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, alla presenza del segretario comunale che redige il processo verbale. Il rifiuto di prestare il giuramento comporta la decadenza dalla carica dichiarata dal sindaco.
Art.  35
Cessazione dalla carica di assessore

1.  I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.
2.  Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative dal momento della presentazione.
3.  La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco. Egli deve in tale caso, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni.
4.  La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge.
E' causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.
5.  Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza provvede il sindaco entro 7 giorni dall'evento, con provvedimenti propri che sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  36
Attribuzioni degli assessori

1.  Agli assessori il sindaco può delegare, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Art.  37
Il vice sindaco

1.  Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi della vigente normativa.
2.  In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, le funzioni sono esercitate in successione dal componente della giunta più anziano di età.
Capo III
Art.  38
Il sindaco

1.  Il sindaco è organo monocratico, rappresenta legalmente il Comune, è capo dell'amministrazione, è ufficiale di Governo ed in tale qualità autorità sanitaria locale e, nei limiti di legge, autorità di pubblica sicurezza.
2.  Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, unitamente al consiglio comunale, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Dura in carica 5 anni.
3.  Le indennità, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco sono regolate dalla legge.
Art.  39
Sindaco - Capo dell'amministrazione

1.  Quale capo dell'amministrazione esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2.  Spetta in particolare al sindaco nella qualità di capo dell'amministrazione:
a)  la rappresentanza legale e la rappresentanza giudiziale del Comune, in ogni stato e grado del procedimento;
b)  convocare e presiedere la giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno, nonché assicurarne l'unità di indirizzo, promuovendo e coordinando l'attività dei singoli assessori;
c)  sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigilare sull'esecuzione degli atti e provvedimenti ed impartire le relative direttive al segretario comunale e ai funzionari apicali;
d)  autorizzare le missioni degli assessori;
e)  richiedere ed acquisire pareri ad enti o organi esterni in presenza di aspetti e questioni di principio o generali che involgono le linee di governo proprie della direzione politica;
f)  nominare e revocare il segretario comunale;
g)  vigilare, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, sull'espletamento del servizio di polizia comunale, impartire direttive, adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
h)  coordinare, nell'ambito della disciplina regionale gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
i)  nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende, commissioni ed istituzioni;
j)  nominare e revocare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire, per un tempo determinato gli incarichi di direzione e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità ed i criteri fissati dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale n. 48/91 nonché dello statuto e dei regolamenti comunali afferenti;
k)  conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, a esperti estranei all'amministrazione nel rispetto della vigente normativa, con l'obbligo di trasmettere annualmente al consiglio una dettagliata relazione sull'attività degli esperti;
l)  presentare al consiglio, tramite il suo presidente, proposte di deliberazioni;
m)  svolgere ogni altra attività giuridicamente rilevante nell'ambito comunale che la legge o lo statuto gli attribuiscono, adottare i provvedimenti che non rientrano nella competenza degli altri organi;
n)  affidare gli incarichi aventi natura fiduciaria indicati dalla vigente normativa in materia di disciplina degli appalti di opere pubbliche e dei lavori pubblici;
o)  autorizzare il ricorso alla trattativa privata per gli appalti di lavori pubblici;
p)  ricorrere al cottimo, adottando le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.
3. Il sindaco è tenuto a presentare al consiglio comunale ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
4.  Il sindaco è l'autorità di protezione civile nel territorio comunale.
Art.  40
Sindaco - ufficiale di Governo

1.  Quale ufficiale di Governo il sindaco, sotto la direzione dell'autorità superiore, sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e statistica;
-  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di quant'altro possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.  Il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad impiegati del Comune nel rispetto della vigente normativa.
3.  Quale ufficiale di Governo il sindaco adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze a garanzia del rispetto di disposizioni di legge.
Adotta, altresì, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Per l'esecuzione dei relativi ordini può chiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Qualora i destinatari delle ordinanze non ottemperino all'ordine impartito, il Comune provvede d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio per l'azione penale.
Titolo IV
ORGANI BUROCRATICI
Capo I
Art.  41
Il segretario comunale - funzioni

1.  Il segretario comunale, fermo restando la sua dipendenza dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dipende funzionalmente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle procedure di legge in vigore.
2.  Il segretario comunale svolge le funzioni che la legge gli assegna nell'interesse del Comune, nel rispetto delle direttive del sindaco. Il segretario comunale, in particolare:
a)  svolge funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'ente e dei funzionari responsabili delle aree in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b)  esercita le competenze proprie del direttore generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
c)  esercita la sovraintendenza ed il coordinamento dei funzionari responsabili delle aree, qualora il direttore generale non sia stato nominato;
d)  assiste il sindaco nell'espletamento delle sue funzioni e collabora con esso;
e)  partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle sedute del consiglio comunale e della giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale all'uopo incaricato;
f)  dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i funzionari apicali delle massime strutture organizzative dell'ente, ove non sia stato nominato il direttore generale, in conformità a quanto statuito negli atti di attribuzione delle competenze alle unità organizzative e nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco e dalla giunta;
g)  roga tutti i contratti previsti dalla legge nell'interesse del Comune;
h)  partecipa, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale;
i)  redige il processo verbale del giuramento degli assessori prima di essere ammessi nell'esercizio delle loro funzioni;
j)  riceve le dimissioni del sindaco;
k)  cura la pubblicazione degli atti e gli adempimenti previsti per l'esecutività ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività dei provvedimenti del Comune;
l)  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
Art.  42
Il vice segretario comunale

1.  Il sindaco può nominare un vice segretario comunale che esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
Capo II
Art.  43
Uffici - Principi strutturali ed organizzativi

1.  Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli organi di governo e ai responsabili delle aree. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b)  analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)  individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
Art.  44
Struttura

1.  L'organizzazione strutturale, diretta a consentire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine.
Art.  45
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3.  Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
a)  struttura organizzativo-funzionale;
b)  dotazione organica;
c)  modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)  diritti, doveri e sanzioni;
e)  modalità organizzative dell'ufficio per le sanzioni disciplinari;
f)  trattamento economico.
Art.  46
Incarichi a contratto

1.  Con contratto a tempo determinato possono essere coperti posti di responsabile di servizio e di uffici, di qualifiche dirigenziali di alta specializzazione, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
2.  Il contratto è stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la qualifica da ricoprire.
Titolo V
SERVIZI
Art.  47
Principi

1.  I servizi pubblici comunali sono gestiti secondo i principi e i criteri della legislazione nazionale alla quale rinvia espressamente e specificatamente l'art. 47 della legge regionale n. 26/93.
2.  I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
-  che siano effettivamente accessibili agli utenti;
-  che siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
-  che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso al servizio;
-  che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3.  Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente.
Art.  48
Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale

1.  Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)  istituzioni;
b)  aziende speciali, anche consortili;
c)  società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2.  E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3.  Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
5.  I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Art.  49
Gestione in economia

1.  L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.
Art.  50
Azienda speciale

1.  Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2.  L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3.  Il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, organi dell'azienda, sono nominati (e possono essere revocati) dal sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.
Art.  51
Istituzione

1.  Per la gestione dei servizi sociali, culturali, ricreativi ed educativi, privi di rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di una o più istituzioni, giuridicamente configurate come enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di adeguata autonomia organizzativa e funzionale.
2.  L'istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3.  Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
Art.  52
Il consiglio di amministrazione

1.  Il consiglio di amministrazione, il presidente dell'istituzione e il direttore sono nominati (e possono essere revocati) dal sindaco tra coloro che abbiano comprovate esperienze di amministrazione.
2.  Lo statuto e il regolamento disciplinano il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3.  Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art.  53
Il presidente

1.  Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art.  54
Il direttore

1.  Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art.  55
Società di capitali costituite o partecipate

1.  Negli statuti delle società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art.  56
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1.  Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo VI
CONTROLLO INTERNO
Art.  57
Principi e criteri

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2.  L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.  Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
4.  Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
Art.  58
Controlli interni

1.  I controlli interni sono finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa del Comune di Bompensiere, con l'esercizio delle funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2.  I controlli interni si articolano in tre distinte categorie:
-  controllo strategico;
-  controllo di gestione;
-  controllo di regolarità amministrativa e contabile.
3.  Il controllo strategico è finalizzato a garantire l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare l'attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico-amministrativi di cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte, nonché la valutazione dei funzionari apicali e a collaborare con gli organi di governo con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4.  Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. La giunta comunale provvede a stabilire le procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni.
5.  Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Art.  59
Revisore del conto

1.  Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2.  Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3.  Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Titolo VII
FORME COLLABORATIVE, COLLABORAZIONE ED ASSOCIAZIONE
Art.  60
Principio di cooperazione

1.  L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art.  61
Convenzioni

1.  Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
1-bis.  Il Comune può, altresì, procedere alla stipula di convenzioni con il Ministero della difesa per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato con il servizio sostitutivo civile. Gli obiettori saranno impegnati in attività di supporto nell'attività comunale e opereranno nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.  62
Consorzi

1.  Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2.  La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 57, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art.  63
Unione di Comuni

1.  In attuazione del principio di cui al precedente art. 56 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art.  64
Accordi di programma

1.  Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2.  L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
Titolo VIII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Art.  65
Partecipazione

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4.  L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
Art.  66
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3.  I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
4.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art.  67
Diritto di udienza

1.  Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai responsabili degli uffici e dei servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2.  Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza, garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.
Art.  68
Istanze, petizioni e proposte

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2.  La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica e gestionale dell'aspetto sollevato.
3.  Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dall'istanza.
4.  Il 10% dei cittadini residenti di età superiore ad anni 16 possono avanzare proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza del consiglio comunale. Le proposte sono trasmesse dal sindaco al consiglio entro il termine previsto dal regolamento, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché, ove necessario, dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
Art.  69
Principi generali

1.  Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2.  I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
Art.  70
Associazioni

1.  Il Comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2.  Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art.  71
Organismi di partecipazione

1.  Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2.  L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3.  Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art.  72
Incentivazione

1.  Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.
Capo II
Art.  73
Referendum

1.  Il Comune di Bompensiere riconosce tra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale il referendum consultivo, anche con funzione propositiva, ed il referendum abrogativo.
2.  Limiti, modalità di svolgimento ed effetti delle consultazioni referendarie sono fissate dalle norme del presente statuto e dal regolamento.
3.  Apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi all'approvazione dello statuto, disciplina le procedure per la raccolta e l'autenticazione delle firme per lo svolgimento della consultazione e quant'altro non disciplinato dalle norme statutarie.
Art.  74
Referendum consultivi e abrogativi

1.  I referendum sono indetti dal sindaco entro 60 giorni dal compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
2.  Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione, articolata anche in più domande comunque non superiori a cinque, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.
3.  I referendum consultivi possono essere proposti:
-  da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge;
-  dal consiglio comunale con delibera adottata a maggioranza assoluta, qualora sia competente in ordine all'approvazione dell'atto;
-  dal sindaco, sentita la giunta.
I referendum abrogativi possono essere proposti:
-  da almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge.
4.  I referendum possono riguardare esclusivamente materie di competenze del Comune e non possono avere ad oggetto le materie individuate dal regolamento. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe e di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali
5.  Le consultazioni referendarie si possono svolgere una volta l'anno e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali e comunali;
6.  Hanno diritto di partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7.  Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio e la giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso, salvo che sussistano ragioni di particolare necessità e urgenza debitamente motivate nello stesso atto adottato.
8.  L'ammissibilità del referendum sotto il profilo formale e sostanziale è sottoposta alla valutazione di un magistrato in quiescenza nominato dal sindaco. Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, il magistrato decide sull'ammissibilità dei quesiti referendari.
Art.  75
Effetti dei referendum

1.  Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto e almeno il 50% dei votanti si sia pronunciato favorevolmente, gli organi comunali competenti si adeguano entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei termini previsti dall'apposito regolamento.
2.  Ove l'organo comunale intenda deliberare discostandosi dall'esito della votazione, o confermare il provvedimento sottoposto a referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.
Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.  76
Termine per l'approvazione dei regolamenti

1.  Il consiglio comunale entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto approva i regolamenti dallo stesso previsti e provvede all'adeguamento dei regolamenti vigenti.
Art.  77
Interpretazione e rinvio

1.  Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, al sindaco e alla giunta quella relativa agli atti di loro competenza.
2.  Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate dai regolamenti dell'ente. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia ai principi della legislazione riguardante gli enti locali.
Art.  78
Entrata in vigore dello statuto

1.  Il presente abroga ad ogni effetto di legge il precedente statuto.
2.  Il presente statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto con le stesse.
Il sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
(2009.12.866)014
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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