REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 APRILE 2009 - N. 17
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 25 marzo 2009.
Modifica parziale dei criteri e delle modalità di erogazione dei sussidi straordinari alle IPAB della Sicilia di cui alla legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Visto il decreto n. 3 del 15 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti l'1 febbraio 1999, registro 1, foglio 1, che fissava i criteri e modalità per l'erogazione dei sussidi straordinari alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali, come modificato dal decreto 5 giugno 2003 riportante:
-  capitolo 183306: "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53).
Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi nel modo seguente:
a)  l'80% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo relativo all'esercizio precedente;
b)  il 20% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie delle II.PP.A.B. scaturenti da fatti non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto opportuno, alla luce della constante insufficienza dello stanziamento inscritto al capitolo 183306 del bilancio regionale e dell'incremento delle richieste pervenute, tendenti alla concessione di sussidi straordinari da far gravare sul suddetto capitolo, apportare parziali modifiche;
Ritenuto necessario garantire prioritariamente l'equilibrio di bilancio e di funzionalità se pur parziale delle II.PP.A.B. ancora funzionanti mediante l'erogazione di sussidi straordinari finalizzati al ripiano del disavanzo e ad esigenze straordinarie, esclusivamente per gli enti che erogano servizi in favore dei soggetti deboli;
Che, per quanto sopra, risulta opportuna una nuova ripartizione dei fondi posti a carico del bilancio della Regione al capitolo 183306;

Decreta:


Art. 1

In applicazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale n. 10/91, le modalità ed i criteri erogativi stabiliti dal decreto n. 13 del 15 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti l'1 febbraio 1999, reg. 1, foglio 1, e dal successivo decreto 5 giugno 2003 per quanto attiene il capitolo 183306 (ex capitolo 19001), vengono così ulteriormente modificati:
-  capitolo 183306: "Sussidi straordinari ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza erette in enti morali" (legge regionale n. 65/53).
Ad inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento interno, viene operato il riparto dei fondi nel modo seguente:
a) il 60% dello stanziamento per sussidi a copertura del disavanzo di amministrazione accertato a conclusione dell'esercizio precedente per istanze prodotte dagli enti entro il 30 aprile di ogni anno;
b)  il 40% dello stanziamento per far fronte ad esigenze straordinarie, le cui istanze dovranno essere prodotte entro il 30 giugno di ogni anno e finalizzate all'attivazione di progettualità, dettagliatamente descritte e dirette al potenziamento e/o al miglioramento dei servizi in favore dell'utenza ospite, non realizzabili con le disponibilità del bilancio dei singoli enti, con priorità, previo parere della commissione consultiva, per gli enti che presentano maggiori difficoltà gestionali in rapporto all'entità dell'utenza e alla natura delle prestazioni assistenziali che si intendono potenziare.
In ogni caso, ai fini di un'equa distribuzione delle risorse disponibili, l'importo da concedere non potrà singolarmente superare il 7% dello stanziamento destinato a tali finalità.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 marzo 2009.
  SCOMA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 30 marzo 2009 al n. 343.
(2009.14.990)012
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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