REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 17 APRILE 2009 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 3 aprile 2009, n. 93.
Articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 - Contributo per contratti di diritto privato di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI STABILIZZATI CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO EX LEGGE REGIONALE N. 16/2006
A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI
AL SERVIZIO UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
AL SERVIZIO ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AI SERVIZI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INPS DELLA SICILIA
ALLA SEDE REGIONALE DELL'INAIL DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALL'ASSESSORE REGIONALE DEL LAVORO - UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 ha inserito, dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, il comma 3bis che così statuisce "I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le organizzazioni sindacali".
Attese le difficoltà applicative ed interpretative di detta specifica disposizione, è stato richiesto apposito parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana per sapere:
1)  se il comma 3bis vada applicato solo ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2008 con soggetti finora impegnati in attività socialmente utili ovvero se lo stesso articolo possa trovare applicazione anche ai contratti già stipulati mediante riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 24 fino a 18 ore;
2)  se, alla luce della vigente disciplina applicabile anche alla Regione siciliana, sia possibile prescindere dal "previo accordo con le organizzazioni sindacali".
Sulle questioni esposte, il predetto Ufficio legislativo e legale, con parere prot. n. 4860/38.09.11 del 26 marzo 2009, ha osservato quanto segue:
"Sembra anzitutto opportuno operare una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Com'è noto l'art. 12, legge regionale n. 85/95 cit. ha introdotto, per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili, i contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva.
Per quel che in questa sede interessa, va precisato che il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 85/95 (come modificato dall'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16), ha statuito che "Ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione".
L'art. 3 della legge regionale n. 17/2001, richiamato dalla norma testé citata, al primo comma, consente agli enti che stipulano i contratti di diritto privato, di cui agli artt. 11 e 12, legge regionale n. 85/95 cit., a tempo parziale, di elevare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, l'impegno orario nei limiti dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Sulla fattispecie è intervenuto l'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, a seguito del quale i contratti in questione, senza perdere una loro specialità in termini soggettivi, di disciplina e di fonte di finanziamento, hanno tuttavia assunto la connotazione di misura di fuoriuscita, dato che tendono alla stabilizzazione, anche se non la realizzano ancora in pieno. Inoltre tale articolo ha testualmente statuito che "Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato".
L'art. 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 ha statuito che: "Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:
a)  al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
b)  all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
c)  al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.
Il comma 5 dell'art. 4 dispone poi che i suddetti contratti "possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza".
Dal quadro normativo sin qui delineato risulta che i comuni possono stipulare contratti di diritto privato con i lavoratori socialmente utili a tempo parziale a 24 ore, purché gli stessi si accollino una parte degli oneri finanziari non coperti dalla Regione e predeterminati per legge (pari al 10% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e al 20% per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).
In altri termini, stando alla lettera dell'art. 12, comma 6, della legge regionale n. 85/95, come sostituito dal medesimo art. 4, legge regionale n. 16/2006, i contratti a tempo parziale devono essere stipulati "a 24 ore" e non possono prevedere un orario inferiore.
Su tale quadro normativo è intervenuto l'art. 2 della legge regionale n. 25/2008 che ha inserito, dopo l'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2006 il comma 3 bis.
Con tale comma 3bis il legislatore, preso atto della situazione di crisi finanziaria nella quale versano numerosi comuni siciliani e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ha statuito che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
La norma ha introdotto, in presenza di particolari condizioni (comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, accertate difficoltà di bilancio, accordo con le organizzazioni sindacali), una deroga all'art. 4, comma 3, più volte citato, introducendo la possibilità di stipulare contratti di diritto privato utilizzando unicamente il contributo regionale e una flessibilità oraria inferiore a quella sinora prevista.
Ciò posto, si osserva, anzitutto che, come previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
Tale art. 11, pur senza dettare - al di là dell'ipotesi riguardata dall'art. 25 della Costituzione in materia penale, e specificamente per le leggi punitive - un principio inderogabile, costituisce una puntuale direttiva rivolta al legislatore e configura un sicuro canone interpretativo che, in mancanza di divergenti indicazioni desumibili dal testo delle singole disposizioni, impone che ciascun atto o fatto sia assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui esso si verifica.
La retroattività invero, deviando dai principi posti in via generale dall'ordinamento, costituisce diritto eccezionale, e conseguentemente, qualora non esplicitamente affermata, può essere ricavata dall'interprete soltanto laddove il significato letterale della norma sia tale da rendere incompatibile la normale destinazione della legge di disporre esclusivamente per il futuro.
E dunque, poiché la legge non dispone che per l'avvenire, sembrerebbe che la disposizione in esame vada applicata ai nuovi contratti stipulati (o ristipulati) dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, facendo in tal senso propendere anche un'interpretazione letterale della norma (...possono stipulare), che non contiene alcun riferimento ai contratti in corso.
Inoltre si consideri che i contratti de quibus sono contratti a termine (stipulati, come sopra precisato, per un periodo che va da 1 a 5 anni) e come tali vanno periodicamente riconfermati e sottoposti alle disposizioni normative nel frattempo intervenute.
Si rammenta al riguardo che codesta Agenzia, con circolare n. 91 del 30 dicembre 2008, ha previsto la possibilità di procedere, tra l'altro, al rinnovo dei contratti di diritto privato già stipulati ai sensi dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 16/2006.
La norma, poi, richiede espressamente l'intervento delle organizzazioni sindacali anzi, più precisamente, "il previo accordo" con le stesse, per addivenire alla stipula di contratti di diritto privato con una flessibilità non inferiore a 18 ore, e ciò in considerazione della circostanza che si tratta, pur sempre, di una modifica in peius di un pregresso rapporto di lavoro, anche se con caratteristiche particolari.
Non sembra pertanto possibile prescindere dall'intervento delle organizzazioni sindacali espressamente richiesto dalla norma che disciplina compiutamente la fattispecie.
Alla luce di quanto riportato, ferma restando la misura del contributo prevista dalla disposizione recata dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, gli enti, in presenza delle particolari condizioni (comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, accertate difficoltà di bilancio, accordo con le organizzazioni sindacali), potranno stipulare (o ristipulare) contratti di diritto privato, anche utilizzando unicamente il contributo regionale erogato con le modalità di cui alla circolare n. 91 del 30 dicembre 2008, a tempo parziale con un numero di ore inferiore a 24 e comunque non al di sotto del limite di 18 ore.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata nella pagina l'Agenzia informa del sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
Il dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale: LO NIGRO
(2009.14.984)091*


Torna al Sommariohome


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 82 -  65 -  61 -  5 -  84 -  17 -