REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 APRILE 2009 - N. 16
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 12 marzo 2009.
Approvazione, al 31 dicembre 2007, della pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 25783 del 15 giugno 1998, con il quale è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso;
Vista la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana n. 370/2008, depositata in data 28 aprile 2008;
Considerato che il dispositivo della sopracitata sentenza pronunciandosi definitivamente sull'appello proposto dal titolare della III sede farmaceutica del comune di Belpasso, enunciando motivazioni di fatto e di diritto, lo accoglie e per l'effetto accoglie anche il ricorso di primo grado proposto dallo stesso, annullando conseguentemente la sentenza emessa dal T.A.R. Catania n. 1579/2005;
Vista la nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 22384 del 13 maggio 2008, che trasmette all'Assessorato la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 370/2008;
Considerato che il giudice d'appello, nell'affermare che la determinazione del numero degli operatori sul territorio è sostanzialmente sottratta alla discrezionalità dell'Amministrazione (principio incontrovertibile alla stregua dei parametri fissati dalla legge), rileva tuttavia che tale parametro risulta insufficiente a regolare il mercato, "richiedendo la contestuale applicazione dei parametri qualitativi" in via principale affidati alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione (distanze, viabilità ecc.);
Considerato che il giudice d'appello, sulla base di tali premesse, ha ritenuto i provvedimenti impugnati affetti da eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità, nonché per difetto di motivazione circa le scelte che hanno presieduto sia alla decisione della revisione delle circoscrizioni sia alla loro concreta definizione;
Considerato, altresì, che sono fatti salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione e che, nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge, su tali basi è stato riavviato il procedimento in oggetto, tenendo conto del fatto che la materia di che trattasi è disciplinata da norme regolatorie specifiche emanate dal Ministero della sanità, oggi Ministero della salute, che la distinguono da altri esercizi commerciali;
Premesso che ciascun atto di revisione periodica di pianta organica delle farmacie è del tutto autonomo rispetto ai precedenti, muovendo da una situazione di fatto propria e dovendo solo assolvere ad un onere motivazionale proprio a sostegno delle scelte della pubblica amministrazione (T.A.R. Toscana FI, III sezione n. 269/2003);
Visti i dati pubblicati dall'ISTAT e relativi alla popolazione residente nel comune di Belpasso alla data del 31 dicembre 2007;
Considerato che, nella funzione amministrativa consistente nella revisione della pianta organica delle farmacie, il comune può esprimere una proposta, frutto di una valutazione della specifica situazione e delle conseguenti esigenze esclusive del territorio;
Vista la proposta elaborata dall'ufficio tecnico comunale di Belpasso che, sorretta da un compiuto studio planimetrico, urbanistico e demografico, prevede 6 sedi farmaceutiche (e non più 5) per intervenuto ulteriore incremento demografico considerato nel suo complesso e conseguentemente propone una nuova ripartizione del territorio comunale in 6 aree circoscrizionali;
Premesso che detto studio si basa su un'articolata istruttoria, riassunta nella relazione finale, tendente a dimostrare la maggiore proficuità, al fine dell'equilibrio tra domanda ed offerta, della detta nuova ripartizione;
Visto, in particolare, che la nuova proposta individua 6 aree nelle quali allocare le 6 sedi farmaceutiche tramite segmenti certi passanti su strade esistenti e toponomasticamente individuate, operando un'equa distribuzione tra territorio e popolazione residente;
Considerato che tale proposta è la risultante ultima di uno studio analitico e metodico che, partendo dalla situazione attuale, tiene conto della superficie complessiva di ogni singola circoscrizione, della massima percorrenza necessaria al raggiungimento dei locali ove si svolge l'attività farmaceutica più vicina riferita ad ogni abitante residente nei vari comparti individuati, e anche della superficie espressa in metri quadri di terreno non edificato ma edificabile e quindi di espansione;
Visti i verbali delle conferenze di servizi redatti in data 11 febbraio 2008, 24 novembre 2008 e 16 dicembre 2008, con i quali si sono apportati meri aggiustamenti alla proposta dell'amministrazione comunale, pervenendo, sulla base delle premesse su esplicitate, ad una soluzione condivisa all'unanimità da tutte le amministrazioni convenute;
Considerato che la presente revisione della pianta organica delle farmacie, partendo dal numero complessivo degli abitanti, tiene conto, nella localizzazione e nella determinazione dell'ambito territoriale delle circoscrizioni, dell'esigenza preminente di garantire il servizio farmaceutico agli abitanti della sede, evitando ed eliminando squilibri, creatisi negli anni, tra la popolazione residente nell'ambito di una sede farmaceutica rispetto a quella residente nelle altre sedi farmaceutiche, fermo restando il diritto dell'utente di servirsi di qualsiasi farmacia;
Considerato che in tal modo si mira a riequilibrare in maniera armonica e proporzionale l'erogazione del servizio farmaceutico alla cittadinanza (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sezione I, sentenza 25 ottobre 2006, n. 2816);
Considerato che, così operando, si persegue l'interesse della collettività ad una adeguata assistenza farmaceutica, non potendo prevalere l'interesse privato del singolo titolare al mantenimento di un'utenza più o meno ampia (TAR Puglia Bari, sezione I, sentenza 10 gennaio 2007, n. 41);
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 475/68 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a parametri presuntivi di quantificazione delle sedi farmaceutiche in rapporto alla popolazione residente;
Considerato che, attraverso le successive e periodiche revisioni, la pianta organica è finalizzata a garantire persistente aderenza dell'assetto del servizio farmaceutico sul territorio alle esigenze dell'utenza, come sopra definite;
Considerato che è riservata all'Amministrazione regionale, ferme le garanzie di partecipazione al procedimento assicurate dalla legge, la competenza a procedere ad una corretta delimitazione delle circoscrizioni, che prioritariamente tenga conto, se necessario anche con variazione di notevole ampiezza e configurazione, dell'interesse primario a garantire la concreta rispondenza del servizio all'accertata distribuzione della popolazione sul territorio comunale, vagliando le esigenze della popolazione e considerando primarie queste ultime rispetto all'interesse del singolo farmacista;
Considerato che la modifica delle circoscrizioni farmaceutiche o, più in generale, dell'assetto delle sedi delle farmacie di un comune deve essere sostenuta da congrua motivazione delle ragioni poste a base delle variazioni apportate;
Ritenuto che tale modifica, nella proposta di revisione, oltre a consentire una pertinente e legittima articolazione del servizio sul territorio, risulta la più efficiente ed efficace;
Ritenuto conseguentemente di potere garantire in modo più uniforme il servizio farmaceutico alla popolazione residente sulla base del presente provvedimento;
Visti i pareri favorevoli del comune, dell'azienda unità sanitaria locale e dell'ordine dei farmacisti di Catania espresso in data 16 dicembre 2008;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata al 31 dicembre 2007 la pianta organica delle farmacie del comune di Belpasso come di seguito riportata:
Prima sede
-  titolare dr. P. Tomaselli;
-  tutta la porzione di territorio delimitata a nord dal confine territoriale dell'area relativa alla seconda sede, ed in prosieguo con il confine territoriale dell'area relativa alla terza sede limitatamente al tratto della trazzera Palatella (che va dallfra le vie Giardiano del Signore con la strada comunale Salemi) sino all'incrocio comune con la via R. Anselmi e la via E. Duse, e sul lato sud, con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade: strada provinciale 56/II sino alla via V Retta Ponente; via V Retta Ponente verso sud, fino all'incrocio con la via V Traversa; dalla via V Traversa verso ovest la strada vicinale Altarello, sino al prolungamento previsto dal piano regolatore generale della II Traversa; via II Traversa nel suo intero sviluppo da ovest verso est, sino alla strada provinciale 56/I; strada provinciale 56/I in direzione est sino all'incrocio con la via Grecia; via Grecia verso nord, sino all'incrocio con via Ungheria; via Ungheria verso ovest sino all'incrocio con via Atene; via Atene verso nord sino all'incrocio con la strada comunale Massa Annunziata; strada comunale Massa Annunziata (denominata anche via Eleonora Duse - via Marinella Bragaglia) fino al confine territoriale est;
Seconda sede
-  titolare dott. G. Lombardo;
-  tutta la porzione di territorio delimitata a nord dal confine territoriale dell'area relativa alla terza sede sino alla fine del tratto della strada comunale Salemi e sul lato sud, con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade, strade incluse: strada comunale Raffo sino all'incrocio con la strada di P.R.G. che verrà denominata VI Retta di Ponente ed in prosieguo verso nord via VI Retta di Ponente sino all'incrocio con la via XV Traversa; via XV Traversa, verso est, sino all'incrocio con la via I Retta di Ponente; via I Retta di Ponente verso sud, sino all'incrocio con via XIV Traversa; via XIV Traversa verso est, sino all'incrocio con la via Roma; via Roma verso nord, sino all'incrocio con via XV Traversa; via XV Traversa verso est, intero tratto sino all'incrocio con la VIII Retta di Levante; via VIII Retta di Levante, verso sud, sino all'incrocio con la XII Traversa; tratto della dodicesima traversa, verso est sino alla strada di P.R.G. che verrà denominata IX Retta di levante sino ad incrociare la via Giardino del Signore ed in prosieguo verso nord la via Giardino del Signore sino all'incrocio con la strada comunale Salemi;
Terza sede
-  titolare dr. P. Aiello;
-  tutta la porzione di territorio delimitata a nord dal confine territoriale dell'area alla quinta sede di nuova istituzione, e sul lato sud, con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade, strade incluse: strada provinciale 4/II (in centro urbano denominata via S. Maria di Licodia) sino all'incrocio con la via Che Guevara; proseguendo verso nord, via Che Guevara sino all'incrocio con via Pier Paolo Pasolini, intero tratto ed in prosieguo via Leonardo Sciascia sino all'incrocio con via Salvo D'Acquisto; proseguendo verso nord, via Salvo D'Acquisto sino all'incrocio con via Enrico Berlinguer; proseguendo verso est, via Enrico Berlinguer sino all'incrocio con via Francesco Crispi; proseguendo verso sud, via Francesco Crispi sino all'incrocio con via Cadorna; via Cadorna, intero tratto, sino all'incrocio con via Vittorio Emanuele II; tratto di via Vittorio Emanuele II, verso sud, sino all'incrocio con via IV Retta di Levante; proseguendo verso sud, via IV Retta di Levante sino all'incrocio con via Scuole Medie; via Scuole Medie intero tratto e proseguendo verso est strada comunale Salemi intero tratto e trazzera Palatella sino all'incrocio con la strada comunale Massa Annunziata (denominata anche via E. Duse);
Quarta sede
-  a concorso nella frazione di Piano Tavola;
-  tutta la porzione di territorio posta a sud delle strade dell'area alla sesta sede di nuova istituzione, che comprende: la frazione di Piano Tavola ed i nuclei abitativi di Fontana Murata, Rinaudo, Fondaco Valcorrente;
Quinta sede
-  a concorso;
-  comprende il territorio così delimitato: con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade, strade incluse: strada intercomunale Belpasso-Ragalna sino al bivio con la strada comunale Pennina di Lupo; proseguendo verso sud, strada comunale Pennina di Lupo sino all'incrocio con la strada comunale Guardia-Ascino - Fonderia; proseguendo verso est, strada comunale Guardia-Ascino - Fonderia e in continuazione via Che Guevara sino all'incrocio con la via Fiume; proseguendo verso sud, via Fiume sino all'incrocio con la via Giovanni Falcone; proseguendo verso est, via Giovanni Falcone, intero tratto; oltrepassare via Vittorio Emanuele II, proseguire per via Luigi Settembrini intero tratto, proseguire per via Giuseppe Giusti sino alla via Giovanni Paolo II, intero tratto e quindi proseguire verso nord su strada vicinale Volta-Borrello sino all'incrocio con strada comunale Belpasso Mascalucia; proseguendo verso est, strada comunale Belpasso Mascalucia, sino all'incrocio con via Giovanni Grasso; via Giovanni Grasso, verso sud sino all'incrocio con via Antonio De Curtis; via Antonio de Curtis verso ovest, sino a via Rosina Anselmi; via Rosina Anselmi, verso sud, sino all'incrocio con via Eleonora Duse; via Eleonora Duse, verso est, intero tratto ed in prosieguo via Marinella Bragaglia sino al confine territoriale est;
Sesta sede
-  di nuova istituzione;
-  porzione di territorio delimitata a nord dal confine territoriale dell'area relativa alla prima sede e sul lato sud, con inizio dal confine territoriale ovest verso est, tutta la porzione di territorio posta a nord delle seguenti strade, strade incluse: strada provinciale 135 sino ad incrociare il sottopassaggio con la strada statale, provinciale 3/III, tratto fino al confine territoriale est; strada provinciale 3/III, tratto fino al confine territoriale est; strada statale 284 fino al bivio Valcorrente.
Il presente decreto sarà inviato al sindaco di Belpasso per la pubblicazione all'albo pretorio, all'Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania, all'ordine provinciale dei farmacisti di Catania e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 12 marzo 2009.
  BULLARA 

(2009.11.779)028
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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