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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
DECRETO 6 marzo 2009. Concessione al comune di Castrofilippo della possibilità di derogare alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 13 della superiore legge che prevede, per le zone commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare dalle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5 della legge regionale n. 28/99;
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art. 13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del comune territorialmente competente in conformità alle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 28/99;
Vista l'istanza del comune di Castrofilippo prot. n. 7895 dell'1 dicembre 2008, con la quale è stata chiesta la deroga per un'area ricadente nelle immediate vicinanze di una grande arteria viaria;
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 5 marzo 2009, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all'unanimità dai partecipanti, affinché venga emesso il provvedimento di deroga per la zona F2 (Città Mercato) espressamente individuata nella cartografia del vigente piano regolatore generale del comune di Castrofilippo;
Considerato che occorre provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di Castrofilippo è concessa la possibilità di derogare dalle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della medesima legge.
Art. 2
La deroga di cui al superiore art. 1 è concessa esclusivamente per la zona F2 (Città Mercato) espressamente individuata nella cartografia del vigente piano regolatore generale del comune di Castrofilippo.
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 marzo 2009.
Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale della Regione Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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